SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 234 2026 – N. R.G. 00001860 2023 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
dall’AVV_NOTAIO
e
NOME
COGNOME
APPELLATE -APPELLANTI INCIDENTALI
All’udienza del 7.10.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
REPUBBLICA ITALIANA
– in nome del Popolo Italiano –
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. NOME COGNOME
PRESIDENTE
dott. NOME COGNOME
CONSIGLIERE
dott. NOME COGNOME
CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1860NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto l’appello avverso la sentenza n. 160/2023 del Tribunale di Livorno e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del foro di Lucca e dall’AVV_NOTAIO del foro di Pisa, con domicilio digitale
e
APPELLANTE
,
rappresentata
e
difesa
E
foro di
Livorno con
domicilio pec
del
Per <>.
Per NOME e <>.
I FATTI DI CAUSA
In esito al decesso di e di apertesi le relative successioni, il Tribunale di Livorno, con sentenza non definitiva n. 854 del 2011, accoglieva la domanda di riduzione per lesione di legittima dichiarando che NOME a quali eredi legittimarie di avevano diritto alla quota di 2/9 ciascuna sull’eredità materna e rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Con successiva sentenza n. 101/2013, anch’essa non definitiva, il Tribunale di Livorno, dichiarava soggetto a collazione e rientrante nell’asse ereditario di il bene immobile oggetto del rogito notar del 17.12.1979, disponendo la divisione tra le figlie e dei due assi ereditari secondo le seguenti quote: <>.
Il 6.2.2014 le sorelle , NOME NOME stipulavano una transazione con la quale <> poi ridotta a € 600.000 in esito al pagamento di un acconto di € 150.000.
Successivamente, NOME e con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 2017, dato atto della vicenda successoria e delle intervenute sentenze n. 854/2011 e 101/2013 del Tribunale di Livorno, chiedevano la condanna di
pagare in loro favore il complessivo importo di € 1.328.634,34, al netto dell’acconto di € 150.000 già corrisposto, così determinato: a) € 181.857,17 a titolo di mancata corresponsione di n. 2 quote dei canoni di locazione indebitamente trattenuti in costanza della lesione della legittima oggetto della sentenza n. 854/2011 del Tribunale di Livorno; b) € 915.140,05 a titolo di imputazione del valore delle loro quote del cespite oggetto di collazione; c) € 359.750,32 a titolo di interessi legali sul valore del bene conferito in collazione per equivalente
monetario; d) € 21.886,80 a titolo di condanna alle spese processuali di cui alla sentenza n. 101/2013 del Tribunale di Livorno.
costituitasi in giudizio, eccepiva che era intervenuta la transazione del 6.2.2014 e chiedeva in via riconvenzionale, che il tribunale pronunciasse ex art. 2932 cod. civ. il trasferimento, in suo favore, del compendio immobiliare a lei attr ibuito con l’atto di transazione, di cui chiedeva quindi l’adempimento.
NOME e a loro volta, allegavano che il mancato adempimento della transazione era imputabile a la quale non era recata dal AVV_NOTAIO alle date fissate per la stipula del trasferimento e che era avvenuto lo scioglimento per mutuo consenso della transazione medesima per facta concludentia . Inoltre, e in via subordinata, nella prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., avanzavano una reconventio reconventionis chiedendo la condanna di al pagamento della somma di € 600.000 prevista nell’atto di transazione.
Con sentenza n. 556/2020, il Tribunale di Livorno rigettava la domanda di condanna di pagare alle sorelle la somma di € 1.328.328,34, come formulata da e in base alle menzionate sentenze n. 854/2011 e n. 101/2013, in ragione della sopravvenuta transazione del 6.2.2014, dichiarando altresì inammissibile la reconventio reconventionis per il pagamento della residua somma di € 600.000 prevista in loro favore nella menzionata transazione, siccome tardivamente proposta con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ. e non alla prima udienza di comparizione delle parti. Disattendeva anche la domanda ex art. 2932 cod. civ. proposta da nei confronti delle sorelle perché: <>.
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 13.1.2020 NOME NOME chiedevano che il tribunale di Livorno, in forza della transazione del 6.2.2014, ingiungesse a l pagamento di € 600.000, oltre interessi moratori ex art. 1284 cod. civ..
Il decreto ingiuntivo era notificato il 31.12.2020.
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, rappresentando l’esistenza di una condizione sospensiva del credito azionato che ancora non si era avverata: infatti, a suo dire, in sede transattiva NOME e
avevano accettato, ritenendola congrua, la somma di € 750.000 a tacitazione di tutti i diritti derivanti dall’eredità dei comuni genitori, con la previsione che la somma di € 150.000 sarebbe stata pagata all’atto della stipula della transazione (ovvero nei dieci giorni successivi), mentre la restante parte di € 600.000, sempre in base alla transazione del 6.2.2014, doveva essere pagata: <>. Allegava che le sorelle e NOME avevano pervicacemente disertato gli appuntamenti dal AVV_NOTAIO ed inadempiuto le restanti obbligazioni assunte con la transazione, per cui, in base all’art. 1460 cod. civ., il credito dalle stesse vantato non poteva reputarsi esigibile, contestando altresì che fossero dovuti gli interessi moratori per difetto di mora debendi . Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituivano NOME e per chiedere il rigetto dell’opposizione, facendo rilevare che con il passaggio in giudicato della sentenza n. 556/2020, era divenuto irretrattabile l’accertamento del carattere ‘definitivo’ e dell’efficacia ‘immediata’ della transazione in virtù della quale, a fronte del trasferimento dei cespiti immobiliari in favore di alla data del 6.2.2014, quest’ultima avrebbe dovuto pagare alle sorelle la residua
somma di € 600.000, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4 cod. civ. (che nelle successive note depositate il 16.7.2021 quantificavano in € 358.667,68). Né poteva prospettarsi l’inadempimento di esse convenute, rammentando che la sorella non si era recata dal AVV_NOTAIO rogante alle date del 29.6.2016, del 30.6.2016 e del 6.7.2016.
Nel corso del giudizio, e precisamente il 17.5.2021, le parti procedevano alla stipula dell’atto pubblico in favore di degli immobili oggetto di causa e versava alle sorelle la somma di € 600.000.
In ragione di ciò, il Tribunale di Livorno, con la sentenza n. 163/2023, pubblicata il 29.3.2023, oggi impugnata, rilevava che restava controversa unicamente la questione degli interessi moratori sulla somma di € 600.000 pagata da in adempimento della transazione e, constatato che non si era recata da AVV_NOTAIO alle date del 29.6.2016, del 30.6.2016 e del 6.7.2016, senza giustificato motivo, reputava sussistente la mora debendi a decorrere dal luglio 2016. Quanto alla misura degli interessi, riteneva che non fosse applicabile il quarto comma dell’art. 1284 cod. civ., esulando il rapporto oggetto di causa dal novero delle transazioni commerciali. Revocava, quindi, il decreto ingiuntivo, condannando al pagamento degli interessi legali ex art. 1284, comma 1, cod. civ., sulla somma di € 600.000 con decorrenza dal luglio 2016 e sino al 17.5.2021 e al pagamento della quota di un quarto delle spese processuali per il monito rio e per l’opposizione.
Con citazione notificata il 20.9.2023 proponeva appello per i seguenti motivi:
1) col primo, lamentava l’errata valutazione della transazione del 6.2.2014 perché il primo giudice non aveva considerato che il pagamento di € 600.000 era stato subordinato alla stipula dell’atto pubblico notarile di trasferimento, cui le stesse e erano rimaste inadempienti, rammentando
che pure era rimasta per lungo tempo inadempiuta l’obbligazione delle parti appellate di prestare il consenso in favore di essa allo svincolo delle somme depositate presso la Cassa di Risparmio di Volterra. Illustrava che le obbligazioni nascenti dalla transazione del 6.2.2014 a carico delle parti non potevano essere valutate in modo atomistico e frazionato, ma nel loro complesso, stante il nesso di mutua condizionalità tra l’esigibilità del credito fatto valere dalle controparti e il controcredito vantato da per cui non era configurabile la mora debendi a suo carico;
2) col secondo motivo censurava la sentenza impugnata per aver riconosciuti gli interessi moratori dal luglio 2016 sino al pagamento della somma di € 600.000, contestando che potesse reputarsi provato che essa era stata convocata dinanzi al AVV_NOTAIO per le date del 29.6.2016, del 30.6.2016 e del 6.7.2016, atteso che nella missiva invocata dalla controparte (doc. 9) non poteva ravvisarsi un ‘invito formale’, trattandosi di una mail indirizzata al legale dal AVV_NOTAIO il quale si limitava ad attestare che e si trovavano presso il suo studio per la stipula dell’atto di stralcio di quota divisionale con la sorella NOME che, invece, vi era piena prova in atti che essa aveva convocato le sorelle dinanzi al AVV_NOTAIO per il giorno 23.12.2014, a condizione che, al momento del rogito, le somme e i titoli cointestati giacenti presso la Cassa di Risparmio di Volterra fossero stati svincolati in suo favore, per cui l’inadempimento era imputabile a NOME e NOME che le operazioni di svincolo di quanto giacente presso la Cassa di Risparmio di Volterra fossero indipendenti rispetto alla definizione dei rapporti di dare -avere tra le parti, posto che il pagamento dell’ingente somma di € 600.000 poteva avvenire proprio attraverso la riscossione di quanto depositato in banca, previo svincolo. Poiché il consenso allo svincolo costituiva preciso obbligo assunto da NOME e con l’atto di transazione,
anche sotto questo profilo andava negata la configurabilità della mora debendi a suo carico;
3) col terzo motivo impugnava la statuizione sulle spese quale conseguenza dell’accoglimento dei motivi di appello.
Concludeva come in epigrafe affinché, confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto, fosse revocata anche la condanna al pagamento degli interessi legali, con la condanna di NOME e alla restituzione dell’importo di € 8.124,98 lor o corrisposto a tale titolo e col favore delle spese del doppio grado.
Si costituivano
NOME
e
rimarcando che
come da sentenza passata in giudicato, era divenuta proprietaria del compendio immobiliare per effetto della transazione del 6 febbraio 2014 e da tale momento era tenuta, nei termini indicati nell’atto di transazione, al pagamento del residuo importo di € 600.000, tardivam ente corrisposto solo il 17 maggio 2021, per cui gli interessi moratori erano dovuti a decorrere dal 6.2.2014. Quanto allo svincolo delle somme e dei titoli giacenti presso la Cassa di Risparmio di Volterra, allegavano di aver sempre prestato la loro necessaria collaborazione e che tale incombente richiedeva la necessaria presenza di tutte e tre le eredi.
Proponevano, inoltre, appello incidentale per contestare la decorrenza degli interessi, posto che l’obbligazione di pagare la restante somma di € 600.000 era esigibile sin dal momento della stipula della transazione e, quindi, dal 6.2.2014, e per ottenere il riconoscimento degli interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dal 6.2.2014 al 17.5.2021 (che quantificavano in € 358.667,68), che nel loro ammontare non erano stati contestati dalla debitrice nel corso del giudizio di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado e concessi i termini di cui all’art. 352 cod. proc. civ. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle
comparse conclusionali e delle note di replica, all’udienza del 7.10.2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter cod. proc. civ., erano altresì depositate le note sostitutive di udienza e la causa era assegnata alla decisione del Collegio tabellarmente costituito.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Per ragioni di evidente connessione, i primi due motivi dell’appello principale si esaminano congiuntamente, insieme all’appello incidentale con riguardo alla decorrenza dell’obbligazione di pagamento degli interessi moratori.
Nell'<> stipulato tra le parti il 6.2.2014, le parti avevano, tra l’altro, previsto che ovesse corrispondere alle sorelle la somma di: <>.
La chiara manifestazione di volontà rilevabile dal contenuto letterale della transazione consente, quindi, di ritenere che l’obbligo del pagamento del residuo importo di € 600.000 (pacifico essendo il tempestivo pagamento dell’acconto di € 150.000) gravav a su l momento della stipula dell’atto notarile da compiersi entro il 6.6.2014 (ossia entro 120 giorni dalla transazione).
Va conseguentemente disatteso l’appello incidentale proposto da e per chiedere che la decorrenza degli interessi moratori sia da individuare all’atto stesso della stipula della transazione (ossia alla data del 6.2.2014) posto che, sebbene non sia più controverso che a tale data fosse divenuta proprietaria degli immobili oggetto di collazione, nondimeno l’obbligo da quest’ultima assunto in via transattiva di corrispondere
alle sorelle il residuo importo di € 600.000 sarebbe divenuto cogente solo all’atto della stipula del rogito notarile.
Si tratta quindi di verificare se -che ha proceduto al pagamento dell’importo di € 600.000 solo nel corso del giudizio di primo grado -possa o meno reputarsi in mora e con quale decorrenza.
Dagli atti può constatarsi una reciproca inadempienza: se da un lato ha convocato le sorelle dinanzi al AVV_NOTAIO per il 23.12.2014 e queste ultime non vi si sono recate, dall’altro anche ha disertato le successive convocazioni dinanzi al AVV_NOTAIO rivoltele dalle sorelle e NOME per le date del 29.6.2016, del 30.6.2016 e del 6 luglio 2016, senza giustificazione.
Va, infatti, disatteso l’assunto sostenuto dalla parte appellante di che ha contestato che la lettera raccomandata del 15.6.2016 (doc. 9) non integri gli estremi di una formale convocazione dinanzi al AVV_NOTAIO. Detta raccomandata, sottoscritta da e è indirizzata a e, per conoscenza, anche ai legali. Con tale missiva, infatti, richiamati gli accordi transattivi: <>. Pare evidente che il contenuto di tale convocazione si sottrae alle censure sollevate dalla parte appellante con il secondo motivi di gravame, potendosi ravvisare in essa una sicura forma di convocazione della sorella dinanzi al AVV_NOTAIO per le date stabilite.
Nella comparazione tra i reciproci inadempimenti, ben più grave appare quello imputabile alla parte appellante la quale già occupava l’immobile conferito in collazione e ne disponeva, godendo così dello stesso,
mentre le sorelle avevano ricevuto solo l’acconto concordato di € 150.000 senza ricevere il saldo del corrispettivo previsto in transazione di € 600.000.
Per cui, come già correttamente ritenuto dal primo giudice, può ritenersi in mora dal 6 luglio 2016 sino al momento in cui, in data 17.5.2021, ha provveduto al pagamento dell’importo di € 600.000.
Né può ritenersi che la mancata comparizione di dinanzi al AVV_NOTAIO sia giustificata dal fatto che non aveva ancora avuto luogo lo svincolo, in suo favore, delle somme e dei titoli cointestati presso la Cassa di Risparmio di Volterra.
Non è stato, infatti, adeguatamente provato che e non abbiano prestato la loro collaborazione a che le somme e i titoli presso la Cassa di Risparmio di Volterra fossero svincolati in favore della sorella tenuto conto della disponibilità manifestata, tramite il proprio legale, anche con la mail del 9.3.2021, ove viene puntualizzato che e si erano recate in banca per l’apposizione della loro firma già in passato. La circostanza che nel febbraio -maggio 2014 NOME e si fossero recate in banca per provvedere ai necessari incombenti ha, peraltro, costituito oggetto anche di richiesta di prova per testi da parte delle appellate, che, tuttavia, non è stata ammessa dal primo giudice perché articolata a prova contraria, stante l’inammissibilità delle prove richieste dalla parte opponente Nondimeno, non è stato specificatamente contestato che nel febbraio-marzo 2014 NOME e si siano recate in banca per adempiere a quanto previsto nella transazione, sebbene lo svincolo, attesa la necessaria e concomitante presenza di tutte e tre le eredi, abbia avuto luogo solo successivamente. Per cui va negato che il tardivo svincolo delle somme presso la banca volterrana, avvenuto solo in corso di causa (il 26.4.2021: v. assegni circolari in atti), sia imputabile alle parti appellate e abbia concretizzato un
inadempimento agli obblighi assunti con la transazione, posto che il conseguimento di tale risultato richiedeva la necessaria cooperazione di tutte e tre le eredi.
Va inoltre rilevato che, come rimarcato anche dal primo giudice, dal tenore della transazione, non è dato cogliere un nesso sinallagmatico tra la stipula dell’atto pubblico e lo svincolo delle somme e dei titoli cointestati presso la Cassa di Risparmio di Volterra. Il dato non trova corrispondenza nel contenuto della transazione, ove l’obbligo di e NOME di prestare la cooperazione allo svincolo delle predette somme è elencato a parte nell’ambito della transazione e precisamente al punto 7) ove si stabilisce che: << ogni altro bene mobile, nonché titoli, conti correnti che siano stati di pertinenza della madre signora resteranno nella totale disponibilità titolarità e proprietà della sig.ra Le signore NOME e i impegnano a prestare la loro totale collaborazione entro la data del 1° marzo 2014 (termine essenziale) per lo svincolo delle somme e titoli attualmente depositati presso istituti di credito dove siano in giacenza al fine di consentirne l'acquisizione da parte della sig.ra .
Trattasi, quindi, di disposizione che, seppur contenuta nel medesimo atto transattivo, non si pone quale condizione del pagamento di € 600.000 che era tenuta ad eseguire in favore delle sorelle, ma come una disposizione che al pari di molteplici altre (quali ad es. la destinazione degli immobili di INDIRIZZO, quelli di INDIRIZZO e di INDIRIZZOINDIRIZZO, la ripartizione dei gioielli di famiglia ecc.) erano volte a definire le questioni
inerenti all'eredità dei genitori defunti.
Pertanto, non è rilevabile dal tenore della transazione la comune volontà delle parti di considerare l'obbligazione assunta da e di cooperare allo svincolo dei beni esistenti presso la banca volterrana come
funzionalmente e teleologicamente collegata all'obbligazione di di corrispondere alle sorelle la somma di € 600.000.
Conseguentemente va respinta l'eccezione di inadempimento sollevata e art. 1460 cod. civ. da non potendosi ravvisare, in difetto di prova dell'inadempimento di e in mancanza di un'esplicita volontà delle parti manifestata nella transazione, alcun nesso di interdipendenza tra la prestazione di pagare la somma di € 600.000 gravante sull'appellante e quella, assunta dalle sorelle e , di cooperare allo svincolo delle somme e dei titoli depositati presso la Cassa di Risparmio di Volterra, né di simultaneità del loro adempimento.
Ma quand'anche si volesse ritenere sussistente il nesso sinallagmatico prospettato dalla parte appellante, comunque l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. dovrebbe essere respinta, risultando più grave l'inadempimento di la qual e, oltre a non aver dato prova (né chiesto di provare) di avere essa stessa prestato la propria cooperazione al fine di rendere possibile lo svincolo di quanto depositato in banca, ha continuato a godere dell'immobile in collazione senza corrispondere alle sorelle la concordata somma di € 600.000.
Ne consegue che il primo ed il secondo motivo dell'appello principale vanno respinti, unitamente all'appello incidentale proposto in merito alla decorrenza degli interessi moratori.
Occorre adesso esaminare l'appello incidentale nella parte in cui si fa questione della misura degli interessi moratori, che il primo giudice ha liquidato come interessi legali ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ., mentre e ne reclamano il riconoscimento ai sensi del quarto comma dell'art. 1284, co. 4, cod. civ. a decorrere dal 6.2.2014.
Con riguardo alla decorrenza, si è sopra chiarito come gli interessi moratori inizino a maturare solo dal momento in cui si è verificato l'inadempimento all'obbligazione di pagamento e quindi dal 6.7.2016.
Giova altresì precisare che, col ricorso per decreto ingiuntivo, e avevano chiesto il pagamento della somma di € 600.000 <>, senza precisarne la misura in relazione al primo o al quarto comma. Tuttavia, l’espressione ‘interessi moratori’ invece di quella ‘interessi legali’ induce a ritenere che esse abbiano inteso far riferimento al 4°comma dell’art. 1284 cod. civ.. Nel decr eto ingiuntivo, poi revocato, gli interessi sono stati riconosciuti ‘come da domanda’. Nella sentenza impugnata, il primo giudice ha ritenuto che l’invocata disposizione normativa non fosse applicabile al caso di specie, poiché il rapporto dedotto in giudizio esulava dal novero delle transazioni commerciali.
Ritiene questa Corte che, sul punto, la sentenza impugnata vada, in parte riformata.
Come chiarito dalla Suprema Corte, la disposizione di cui al quarto comma dell’art. 1284 cod. civ. (pacificamente applicabile al caso di specie, essendo il ricorso monitorio stato depositato nel 2020): <> (v. Cass. n. 61/2023).
Ciò in base alla stessa ratio della norma in esame, che è stata introdotta per contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili e quindi per uno scopo che prescinde dalla natura dell’obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in termini identici per le obbligazioni derivanti da contratto (come nel caso di specie), e per tutte le altre categorie di obbligazioni derivanti da fatto illecito,
dalla legge o da ogni altro fatto o atto idoneo a produrle, a prescindere, dunque, dalla natura ‘commerciale’ del rapporto da cui traggono origine.
Giova altresì precisare che gli interessi ex art. 1284 comma 4 cod. civ. non decorrono dal momento in cui si verifica la mora debendi , ma solo dalla domanda giudiziale e non sono dovuti per il periodo anteriore.
Tale essendo la ratio e la portata del quarto comma dell’art. 1284 cod. civ. deve conseguentemente ritenersi che sia tenuta al pagamento degli interessi legali sulla somma di € 600.000 nella misura di cui al primo comma dell’art. 1284 cod. civ. dal 6.7.2016 sino a lla domanda giudiziale, ossia sino alla notificazione del decreto ingiuntivo (eseguita il 31.12.2020), e degli interessi di cui al quarto comma dell’art. 1284 cod. civ. dalla data della notificazione del decreto ingiuntivo sino al momento del pagamento, intervenuto il 17.5.2021.
Tenuto conto dell’esito complessivo della causa e della parziale soccombenza reciproca delle parti (risultando le parti appellate soccombenti quanto alla decorrenza degli interessi moratori ed al tasso applicabile sino alla domanda giudiziale, con rigetto della relativa domanda per l’importo di oltre 300mila euro), si ravvisano i presupposti per la parziale compensazione delle spese del doppio grado in ragione della metà, mentre la restante metà di quelle anticipate dalle parti appellate vanno poste a carico della parte appellante la cui soccombenza è preponderante. Alla liquidazione si provvede come da dispositivo in base al valore della causa e ai parametri prossimi ai minimi delle vigenti tariffe forensi, tenuto conto del pagamento effettuato in corso di causa ed alla relativa semplicità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria in appello perché non tenuta.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d’Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti di e di con atto notificato in data 20.9.2023 avverso la sentenza n. 160/2023 del Tribunale di Livorno, pubblicata in data 29.3.2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
in riforma della sentenza impugnata:
condanna al pagamento, in favore di e di in solido, degli interessi moratori da computarsi sulla somma di € 600.000 nella misura di cui al 1° comma dell’art. 1284 cod. civ. dal 6.7.2016 al 30.12.2020 e ne lla misura di cui al 4° comma dell’art. 1284 cod. civ. dal 31.12.2020 al 17.5.2021;
2) compensa per metà le spese del doppio grado e condanna
al rimborso, in favore di e in solido, della restante metà di dette spese che, nell’intero, liquida per procedimento monitorio in € 3.730,00 (di cui € 870 per spese e € 2.860 per compensi), per il primo grado in € 14.600 per compensi e per il presente grado in € 9.615,50 (di cui € 355,50 per spese e € 9.260 per compensi), oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva, se dovuta;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 13.1.2026.
L’Estensore
La Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.