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Interessi moratori D.Lgs. 231/2002: sì a factoring

Una società di factoring, cessionaria di crediti per forniture sanitarie verso un’azienda ospedaliera pubblica, ha richiesto il pagamento degli interessi di mora secondo il D.Lgs. 231/2002. L’azienda sanitaria si opponeva, sostenendo che la cessione del credito avesse natura finanziaria e non commerciale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la natura del debito è determinata dall’operazione originaria (la fornitura) e non dalla successiva cessione. Di conseguenza, alla società di factoring spettano gli interessi moratori D.Lgs. 231/2002, poiché acquisisce tutti i diritti del creditore originario.

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Interessi Moratori D.Lgs. 231/2002: Applicabili anche ai Crediti Ceduti a Società di Factoring

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23697/2024, ha affrontato una questione cruciale per le imprese che operano con la Pubblica Amministrazione: la natura del credito ceduto a una società di factoring e la conseguente applicabilità degli interessi moratori D.Lgs. 231/2002. La pronuncia chiarisce che la cessione del credito non altera la sua natura commerciale originaria, garantendo così al factor gli stessi diritti del fornitore iniziale, inclusi gli interessi maggiorati per i ritardi di pagamento.

I Fatti di Causa

La vicenda trae origine da un’ingiunzione di pagamento ottenuta da una società di factoring nei confronti di un’Azienda Sanitaria Ospedaliera Universitaria. L’importo, superiore ai 2 milioni di euro, derivava da crediti che la società di factoring aveva acquistato da diverse aziende fornitrici di prodotti sanitari all’ente pubblico. L’Azienda Sanitaria, pur avendo saldato la sorte capitale dopo la notifica del decreto ingiuntivo, si era opposta al pagamento degli interessi di mora calcolati secondo il D.Lgs. 231/2002.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano dato ragione alla società di factoring, affermando che la disciplina speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applicasse pienamente. L’Azienda Sanitaria, tuttavia, ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo due motivi principali: l’errata applicazione del D.Lgs. 231/2002, data la natura finanziaria dell’operazione di factoring, e l’omesso esame di un fatto decisivo.

La Questione Giuridica: Factoring e Interessi Moratori D.Lgs. 231/2002

Il cuore della controversia risiedeva nel determinare se la cessione di un credito, derivante da una fornitura commerciale, a una società di factoring potesse trasformare la natura del rapporto obbligatorio, escludendolo dall’ambito di applicazione della normativa a tutela dei creditori commerciali.

Secondo la tesi dell’Azienda Sanitaria, l’intervento del factor introduceva un’operazione puramente finanziaria, distinta dalla transazione commerciale originaria (la fornitura di prodotti sanitari). Di conseguenza, non sarebbero stati dovuti gli speciali interessi moratori D.Lgs. 231/2002, ma, al più, quelli legali.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni dei giudici di merito e fornendo chiarimenti fondamentali. I giudici hanno respinto l’idea che la cessione del credito possa ‘declassare’ la natura dell’obbligazione originaria.

Le Motivazioni della Corte

La decisione si fonda su principi consolidati del diritto civile e commerciale:

1. La Natura della Transazione Originaria: La Corte ha ribadito che, ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 231/2002, ciò che conta è la natura della transazione che ha generato il credito. Nel caso di specie, si trattava di contratti di fornitura di merci tra imprese e una pubblica amministrazione, rientrando a pieno titolo nella definizione di ‘transazione commerciale’ del decreto.

2. I Diritti del Cessionario: In base all’art. 1263 c.c., la cessione del credito trasferisce al cessionario (il factor) non solo il diritto principale, ma anche tutti i diritti accessori, come privilegi, garanzie e, appunto, il diritto alla corresponsione degli interessi moratori. Il factor si sostituisce in tutto e per tutto al creditore originario, ereditandone la posizione giuridica.

3. Irrilevanza dell’Operazione di Factoring: La relazione contrattuale tra il fornitore (cedente) e la società di factoring è un rapporto distinto e autonomo che non incide sul rapporto di debito-credito originario tra il fornitore e l’Azienda Sanitaria (debitore ceduto). La natura commerciale del debito della P.A. rimane immutata.

4. Inammissibilità del Secondo Motivo: La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, relativo all’omesso esame di un fatto, applicando il principio della ‘doppia conforme’. Poiché la sentenza d’appello aveva confermato integralmente quella di primo grado, la legge preclude la possibilità di contestare in Cassazione l’accertamento dei fatti.

Le Conclusioni

L’ordinanza della Cassazione rappresenta un punto fermo a tutela delle imprese che forniscono beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. Stabilendo che la cessione del credito tramite factoring non indebolisce i diritti del creditore, la Corte garantisce che gli strumenti finanziari a supporto delle imprese, come il factoring, non diventino un pretesto per eludere le normative a contrasto dei ritardi di pagamento.

In pratica, una società di factoring che acquista crediti commerciali verso la P.A. ha pieno diritto di pretendere gli interessi moratori D.Lgs. 231/2002 in caso di ritardo. Questa certezza giuridica rafforza la posizione dei fornitori e incentiva l’utilizzo di strumenti finanziari che garantiscono liquidità alle aziende, con benefici per l’intero sistema economico.

La cessione di un credito commerciale a una società di factoring ne modifica la natura ai fini degli interessi di mora?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la natura del credito è determinata dall’operazione originaria (es. fornitura di beni). La successiva cessione a un factor non altera la natura commerciale del debito, e quindi il cessionario ha diritto agli stessi interessi moratori che sarebbero spettati al creditore originario.

Gli speciali interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002 si applicano ai debiti delle Aziende Sanitarie Pubbliche?
Sì. La sentenza conferma che le aziende sanitarie rientrano nella nozione di ‘pubblica amministrazione’ ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e che le forniture di beni e servizi nei loro confronti sono ‘transazioni commerciali’ soggette a tale disciplina, inclusi gli interessi di mora automatici e maggiorati.

Cosa significa che un motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile per ‘doppia conforme’?
Significa che, poiché la sentenza della Corte d’Appello aveva integralmente confermato la decisione del Tribunale di primo grado, la legge (art. 348-ter c.p.c.) preclude la possibilità di contestare in Cassazione l’accertamento dei fatti. In questo caso, il ricorrente non poteva più sollevare la questione relativa a un presunto fatto omesso dal giudice d’appello.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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