Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31362 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31362 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24228-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 196/2024 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 28/10/2024 R.G.N. 44/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/10/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 02/10/2025
CC
La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza in atti, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure, accoglieva l’appello proposto da NOME ed in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarava il diritto di RAGIONE_SOCIALE (in seguito RAGIONE_SOCIALE) di agire esecutivamente per il pagamento della somma di € 122.705,44 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c. dal dovuto al saldo e della somma di euro 43.722,31 oltre interessi legali ex articolo 1284, comma 1 c.c. dal dovuto al saldo; ed ha compensato le spese di primo e di secondo grado.
La Corte ha rilevato che la questione giuridica sollevata dall’appellante circa la possibilità o meno per il giudice dell’opposizione al precetto di interpretare la pronuncia di condanna al pagamento degli interessi legali, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, qualificando gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 1284, comma 4 c.c., era stata risolta in senso negativo dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 12449/2024 a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Ciò consentiva di accogliere l’appello in quanto fondato e di riformare parzialmente la sentenza impugnata.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con un motivo, illustrato da memoria, al quale ha resistito NOME NOME con controricorso. Il Collegio dopo la decisione ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni previsto dalla legge.
Ragioni della decisione
1.- Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 1284, comma 4 c.c. in ordine alla misura degli interessi legali per il periodo successivo alla domanda giudiziale ex art. 360 n.3 c.p.c. Secondo la ricorrente, la motivazione delle sentenza
pronunciata dalle Sezioni Unite n. 12449/2024 sulla misura degli interessi legali ai sensi dell’art.1284, comma 4 c.c. per il periodo successivo alla domanda giudiziale per tutte le obbligazioni pecuniarie in generale, non regge ad un’analisi argomentativa approfondita, posto che sia la lettera, sia la ragione giuridica dell’intervento normativo convergono necessariamente nel senso dell’applicabilità automatica del saggio nella misura prevista dal comma 4 per il periodo successivo alla domanda giudiziale, non configurandosi una nuova terza categoria di interessi, diversamente da quanto statuito dalle S.U. n. 12449/2024.
2.- Ritiene il Collegio che le doglianze sollevate in ricorso, pur attentamente esaminate, non sono tali da poter condurre a rimettere in discussione la regula iuris individuata di recente dalle Sez. Unite n. 12449/2024 e da Sez Un. n. 129724/24. Non potendo questo Collegio disattendere il dictum delle Sez. unite, stante il disposto dell’art. 374, 3 comma c.p.c., non si ritiene quindi di investire nuovamente le stesse Sez. Unite con ordinanza di rimessione ai fini della valutazione delle tesi sostenute dal ricorrente che si pongono in esplicito contrasto con la soluzione accolta nelle due indicate pronunce; anche perché si tratta di argomenti che -secondo quanto si sostiene nel ricorso in esame – erano già state prospettati dal pm nei giudizi che hanno condotto alle citate sentenze.
3.- Questa Corte ritiene pertanto di doversi conformare alle tesi espresse dalle Sez. unite n. 12449/2024 per tutte le condividibili ragioni da esse sostenute e che devono intendersi qui trascritte anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
4.- Va perciò ribadito il principio di diritto sancito in tale pronuncia secondo cui: ‘Se il titolo esecutivo giudiziale – nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e
della motivazione – dispone il pagamento di “interessi legali”, senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo’.
5.Tale principio è stato pure ulteriormente ribadito e richiamato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte la quale ha considerato che le Sezioni unite della Corte ‘hanno recentemente chiarito che il quarto comma dell’art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l’effetto della spet tanza degli interessi legali, ma per l’altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale; entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell’effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell’art. 1284; la relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. superinteressi (relativa perché contenente ulteriori elementi di specificazione), rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto
giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell’art. 1284, comma 4; con la domanda giudiziale insorge una controversia ed è parte di questa controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; da quanto precede deriva che, in forza del fondamentale principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’articolo 112 c.p.c., gli interessi maggiorati devono costituire oggetto di una espressa domanda che ne evidenzi gli ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale, …’ (Cass. n. 30087/2024; ed inoltre cfr. Cass. N. 11343/2025 ).
6.- A tali ragioni di merito, può essere aggiunto che quando l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa ‘ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)’ (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011), essendo da preferire – e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario – l’interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente
anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza ‘dell’osservanza dei precedenti e nell’ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni’ (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019; conf. Cass. n. 2663 del 2022; Cass. n. 6668 del 2023.); esigenza ancora di recente ribadita dalle Sezioni unite di questa Corte, affermando che la “conoscenza” delle regole e, quindi, a monte, l’affidabilità, prevedibilità ed uniformità della relativa interpretazione costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini (cfr. Cass. SS.UU. n. 8486 del 2024; in senso conforme: Cass. SS.UU. n. 29862 del 2022 e Cass. n. 33012 del 2022).
7.- Sulla scorta delle precedenti considerazioni il ricorso in oggetto deve essere quindi rigettato.
8.- Le spese di lite da liquidarsi in favore del controricorrente
seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
9.- Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 4.000 compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 2.10.2025
La Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME