Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28622 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28622 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16874/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in amministrazione straordinaria, -intimata- avverso il decreto del Tribunale di Verona di cui al procedimento n. 4965/2021 del 30/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Verona, con l’impugnato decreto, decidendo in sede di rinvio, avendo questa Corte, con ordinanza n. 8601/2021 del 26/3/2021 accolto il motivo di ricorso per cassazione proposto da RAGIONE_SOCIALE la quale lamentava l’omessa pronuncia sugli interessi da parte del Tribunale scaligero, che, con decreto ex art. 99 l.fall., aveva ammesso il credito insinuato da RAGIONE_SOCIALE, in privilegio ai sensi dell’art. 9 comma 5 ° d.lvo 123/1998, per la sola sorte capitale di € 1.750.450, ammetteva l’odierna ricorrente al passivo dell’ amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione : i) in via privilegiata, ai sensi dell’art. 9 comma 5 ° d.lvo citato, per gli interessi al saggio di cui al comma 4° delle medesima disposizione ( pari al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 5 punti percentuali ) per l’anno in corso alla data della dichiarazione dello stato di insolvenza, ossia dal 29/12/2015 ( data del pagamento) sino al 28/12/2016; ii) sempre in via privilegiata, ai sensi dell’art. 9 comma 5 ° d.lvo citato, nei limiti del tasso legale ex art 1284 c.c., dal 29/12/2016 sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito fosse soddisfatto anche in parte.
1.1 Il Tribunale, dopo aver dato atto della debenza degli interessi, in collocazione privilegiata ex art. 9, comma 5° d.lvo 123/1998, sulla somma di € 1.750.450 versata, a seguito della richiesta di escussione, da RAGIONE_SOCIALE in favore della banca finanziatrice della soc. RAGIONE_SOCIALE inadempiente alle obbligazioni restitutorie, ha, in applicazione dei principi espressi nelle procedure esecutive e concorsuali dagli artt. 54 l. fall. e 2749 c.c., temporalmente circoscritto l’operatività del tasso speciale previsto dall’art. 9 , comma 4°, d.lvo citato (tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti ) l’anno in corso alla data della dichiarazione dello stato di insolvenza ed ha determinato gli interessi, in misura legale ex art. 1284 c.c., dalla data della dichiarazione di stato di insolvenza alla formazione del piano di riparto anche parziale, non
ritenendo che la disciplina degli interessi nelle procedure esecutive e concorsuali possa soffrire di alcuna deroga dall’art.9 del d.lvo 123/1998.
2 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato ad un unico motivo; la procedura non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il motivo denuncia violazione degli artt. 1 e 9, comma 4° d.lvo 123/1998, 54 l.fall. 1284 e 2749 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3, c.p.c., per aver errato il Tribunale nel ritenere applicabile la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 54, comma 3°, l.fall. e 2749 c.c., alla materia degli interventi di sostegno per lo sviluppo effettuati dalle amministrazioni pubbliche e regolamentati, anche in punto di determinazione degli interessi (pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti), da una specifica disciplina legislativa derogativa della disciplina generale degli interessi per come regolamentati nelle procedure esecutive e concorsuali.
Sostiene la ricorrente, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, che l’art 2749 c.c. nel richiamare espressamente il tasso degli interessi nella ‘misura legale’ non si riferisce al saggio legale previsto dall’art. 1284 c.c. ma alla diversa e specifica misura contenuta in disposizioni normative speciali come è quello previsto dal l’art. 9 d.lvo 123/1998.
2.Il motivo è infondato.
2.2 Costituisce dato pacifico che RAGIONE_SOCIALE a seguito di escussione da parte della Banca creditrice verso la società garantita abbia effettuato il pagamento in data 29/12/2015 prima della dichiarazione dello stato di insolvenza di RAGIONE_SOCIALE (avvenuta con sentenza del maggio 2016) ragion per cui essendo il credito di regresso sorto in annata anteriore a quella in corso
alla data dell’apertura della procedura concorsuale, gli interessi sono stati riconosciuti al tasso speciale invocato, limitatamente all’anno in corso alla data di dichiarazione di insolvenza, ossia dal 29/12/2015 ( data del pagamento) sino al 28/12/2016 e al saggio legale per il periodo successivo sino al deposito del primo progetto di riparto del credito.
2.3 Ciò in applicazione dell’art. 2749 c.c., il quale prevede l’estensione del privilegio, circoscrivendolo però agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento ed a quelli dell’anno precedente, nonché, limitatamente alla misura legale, agli interessi maturati successivamente.
2.4 In materia fallimentare, l’estensione del diritto di prelazione agli interessi trova specifica disciplina nell’ art. 54, comma 3°, l.fall. il quale richiama l’art. 2749 c.c., commi 2° e 3°, equiparando la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento e precisando che, per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto, anche se parzialmente.
2.5 Il testo attuale di detta disposizione, introdotto dal d.lvo n.5/2006, art. 50, riproduce sostanzialmente quello previgente, così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2001, con cui fu dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 3, nella parte in cui non richiamava, ai fini dell’estensione del diritto di prelazione agli interessi, l’art. 2749 c.c. 2.6 L’art. 9 comma 4 ° d.lvo 123/1998 stabilisce che «
Nei casi di restituzione dell’intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all’impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all’inadempimento riscontrato, l’impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del
credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto ».
2.7 Secondo quanto prospettato dalla ricorrente, avuto riguardo agli interessi pubblici sottesi alla normativa sugli interventi per il sostegno delle imprese, la misura degli interessi, in collocazione privilegiata, previsti dalla norma speciale testé passata in rassegna deve essere riconosciuta anche se maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento.
2.8 Il Tribunale ha, invece, escluso l’operatività del tasso indicato nella norma speciale sul presupposto che l’espressione ‘ misura legale ‘ utilizzata nell’art. 2749, comma 2 °, c.c., in tema di privilegio (così come nell’art. 2788, per i crediti pignoratizi e nell’art. 2855, comma 3 °, c.c. per i crediti ipotecari), deve intendersi, non già come misura stabilita direttamente dalla legge, ma come indicazione del saggio di interesse determinato in via generale per tutti i crediti, destinata a trovare applicazione nella situazione di concorso con altri creditori derivante dall’apertura di una procedura concorsuale.
2.9 Tale interpretazione ha trovato conferma nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di ammissione al passivo fallimentare ha ripetutamente affermato il principio, che si condivide ed al quale si intende dare seguito anche in questa sede, secondo cui la misura legale alla quale rinvia l’art. 2749 c.c., comma 2°, ai fini dell’individuazione dei limiti della collocazione privilegiata del credito per interessi deve intendersi riferita, al pari di quella prevista dagli artt. 2788 e 2855 c.c. per i crediti pignoratizi ed ipotecari non già al saggio d’interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello previsto in via generale dall’art. 1284 c.c.; quest’ultimo è infatti destinato a trovare applicazione nella situazione di concorso con altri creditori derivante dall’apertura di una procedura concorsuale, avuto
riguardo alla natura speciale della legge fallimentare, che disciplina in via generale gli effetti derivanti dall’accertamento giudiziale dello stato d’insolvenza, ed alla conseguente prevalenza del richiamo in essa contenuto alla disciplina dettata dal codice civile sul riferimento ad altri tassi eventualmente previsti da leggi speciali (cfr. Cass. 16480/2012, 8657/1998 11033/1997, 795/1997, 6781/1996, 6852/1988, 148/1987 e 6487/1986).
3 Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, non avendo l’ intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME