Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2385 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2385 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/01/2024
Oggetto: intermediazione finanziaria
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 36800/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente, controricorrente in via incidentale contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente, ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5330/2019, depositata il 3 settembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 e, riconvocatosi il Collegio nella medesima composizione, del 9
gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 3 settembre 2019, che, in accoglimento dell’ appello della RAGIONE_SOCIALE (oggi, RAGIONE_SOCIALE): i) ha dichiarato la nullità dell’acqui sto di bond argentini effettuato l’8 luglio 1998, condannandola alla restituzione in favore dell’RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 102.258,38, oltre interessi legali, versata in esecuzione di tale operazione; ii) la ha, altresì, condannata al risarcimento dei danni in favore dell’RAGIONE_SOCIALE medesima, quantificati in euro 1.088.200,89, per violazione dei doveri di informazione al cliente e di corretta esecuzione di altre operazioni di investimento , anche esse relative all’acq uisto di bond argentini;
la Corte di appello ha accolto il gravame evidenziando che, quanto alla domanda restitutoria relativa a ll’operazione intervenuta l’8 luglio 1998, erroneamente il giudice di primo grado aveva accolto l’eccezione di prescrizione, atteso che il relativo termine era stato interrotto dalla RAGIONE_SOCIALE, e che, quanto alla domanda risarcitoria, la banca intermediaria non aveva reso edotto l’investitrice del rischio specifico delle operazioni e aveva agito in conflitto di interessi;
il ricorso è affidato a sette motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, la quale propone ricorso incidentale, articolato in un unico motivo;
averso tale ricorso incidentale la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 380 -bis
.1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
non sussistono i presupposti per la decisione della causa in camera di consiglio, avuto riguardo alla necessità di affrontare la questione di
diritto, di particolare rilevanza, interessata dal ricorso incidentale relativa alla individuazione della data di decorrenza degli interessi compensativi da lucro cessante nell’ambito del risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi gravanti sull’intermediario nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori
P.Q.M.
La Corte rimette la causa in pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 novembre 2023 ,