Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1574 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1574 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27407/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende -controricorrente-
REGIONE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 2634/2021 depositata il 12/04/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. RAGIONE_SOCIALE , quale cessionaria di crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE, proprietaria e gestore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Classificato equiparato al pubblico RAGIONE_SOCIALE (di seguito per brevità IDI), conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e la Regione RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la condanna in via principale di quest’ultima, e in subordine RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, o in alternativa, in via solidale di entrambe le convenute, al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 1.958.650,02, oltre interessi ex D. lgs. 231/2002 a far data dal 31° giorno dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALEe fatture. Con sentenza n. 11427/2017 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE riteneva unica legittimata passiva la Regione RAGIONE_SOCIALE, che condannava al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo capitale richiesto di €1.958.650,02, sul rilievo che i pagamenti in favore del cedente erano stati eseguiti successivamente alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di cessione ed erano pertanto inopponibili alla cessionaria, nonché rilevando che, in ogni caso, i pagamenti dovevano essere imputati al mese di loro erogazione, e non alle prestazioni sanitarie rese quattro mesi prima. Il Tribunale, inoltre, rigettava la domanda avente ad oggetto il pagamento degli interessi di mora nella misura
prevista dal D. Lgs 231/2002, considerato che il rapporto contrattuale tra le parti era sorto antecedentemente all’8/08/2002.
Con sentenza n. 2634/2021, pubblicata il 12/04/2021, la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito per brevità RAGIONE_SOCIALE) avverso la citata sentenza, che ha confermato integralmente, sia con riguardo ai criteri di imputazione dei pagamenti, sia con riguardo alla non debenza degli interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs 231/2002.
Avverso questa sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, resistito con separati controricorsi dalla Regione RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Parte ricorrente denuncia: i) con il primo motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, comma 2, n.4, cod. proc. civ., la mera apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, che rinviava per relationem a quella del Tribunale, senza scrutinare le argomentazioni difensive RAGIONE_SOCIALE‘appellante; in particolare deduce che il Tribunale aveva individuato nella causale dei mandati di pagamento l’imputazione del debitore ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1193 cod. civ. e con l’appe llo si censurava il fatto che il giudice di primo grado non avesse rilevato che i pagamenti, compiuti dalla Regione RAGIONE_SOCIALE con riferimento all’anno 2011, andavano imputati secondo il sistema di centralizzazione, previsto dalla DGR 602/04 e dalle circolari applicative, le quali avevano stabilito che i pagamenti regionali, eseguiti con cadenza mensile – a far data dal mese di agosto 2004 e senza soluzione di continuità rispetto ai pagamenti fino ad allora eseguiti dalle RAGIONE_SOCIALE -erano da riferirsi, non già al mese in cui il pagamento era stato effettuato, bensì alle prestazioni erogate quattro mesi pr ima, tanto che l’ultimo pagamento, compiuto dalle
RAGIONE_SOCIALE, era stato eseguito nel mese di luglio 2004, ma si riferiva alle prestazioni erogate nel mese di marzo 2004; inoltre deduceva che il Tribunale erroneamente aveva fatto riferimento ad un presunto ‘carattere non vincolante’ RAGIONE_SOCIALEa circolare 4 ottobre 2004, prot. n. 112072, che proveniva proprio dal dipartimento individuato dalla stessa DGR RAGIONE_SOCIALE n. 602/04 quale ente addetto alla regolazione dei flussi finanziari mensili nei confronti degli ospedali classificati e che, ancora, il Tribunale non aveva verificato che la successiva nota RAGIONE_SOCIALEa Regione, prot. 51632 del 19.4.2010, non fosse idonea a superare l’interpretazione offerta RAGIONE_SOCIALEe norme regionali (la DGR 602/2004 e la circolare prot. 11207/2004), trattandosi di una nota indirizzata soltanto alle ASL territorialmente competenti, e non già ai c.d. erogatori privati e alle strutture private equiparate a quelle pubbliche, e quindi, in quanto mero atto interno all’amministrazione, risultava non opponibile al cedente ‘IDI’; ii) con il secondo motivo, rubricato ‘ articolo 360, primo comma, n. 3, cpc, in relazione all’art. 1193 cod. civ. ed ai principî generali in materia di imputazione di pagamento, all’art. 1362 e ss. in relazione all’interpretazione degli atti amministrativi e del mandato di pagamento quale atto unilaterale RAGIONE_SOCIALEa P.A., al D. Lgs. n. 502/1992 e s. m. i., alla L. 724/1994, art, 6 comma 6, al D. Lgs. n. 29/1993 e s. m. i., nonché in relazione agli artt. 34 e 97 Cost.’ , la non corretta interpretazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito, RAGIONE_SOCIALEa DGR RAGIONE_SOCIALE n. 602/2004 e RAGIONE_SOCIALEa circolare, di sua attuazione, n. 112072/04, in quanto, al fine RAGIONE_SOCIALEa corretta imputazione dei pagamenti eseguiti dalla Regione, non doveva essere considerata la causale indicata nel mandato di pagamento, poiché quest’ultima si riferiva alla quota parte del budget assegnato alla struttura, che, infatti veniva corrisposto in 12 rate, con cadenza mensile, e non alle prestazioni erogate/fatturate nel mese; iii) con il terzo motivo di ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360, n. 4 cod. proc. civ. , la nullità per ‘errata valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove’ (artt. 132, n. 4 e 116 cod. proc. civ.) per avere la Corte del tutto
illogicamente attribuito un valore di imputazione al mandato di pagamento regionale, negando invece la decisiva valenza all’imputazione di tipo generale disposta dal Dipartimento all’uopo incaricato con riguardo ai pagamenti rateali eseguiti dalla Regione a seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa DGR RAGIONE_SOCIALE n. 602/2004, provvedendo, nel mese di agosto 2004, alla copertura dei corrispettivi maturati per le prestazioni erogate 4 mesi prima nel mese di aprile 2004, così mantenendo gli stessi tempi di pagamento fino ad allora utilizzati dalle RAGIONE_SOCIALE; iv) con il quarto motivo di ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360, n. 5 cod. proc. civ. , l’omesso esame del fatto costituito dall’esistenza di un contratto tra le parti sottoscritto in data 26 giugno 2012, regolante le prestazioni sanitarie per spedalità e specialistica ambulatoriale rese dall’RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2011, circostanza c he assume essere decisiva ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione ‘del tasso di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.’; v) con il quinto motivo di ri corso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360, n. 4 cod. proc. civ., la nullità per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. , stante l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova costituita dal contratto scritto, che come dedotto anche nel quarto motivo, assume essere dirimente ai fini del riconoscimento degli interessi nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002 e s. m .i. .
I motivi primo, secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, in quanto tutti concernenti la questione RAGIONE_SOCIALE‘imputazione dei pagamenti, sono inammissibili per difetto di interesse (art. 100 cod. proc. civ.), come peraltro eccepito anche dalle controricorrenti.
Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, i l principio contenuto nell’art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame
possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. Ne consegue, per un verso, che deve ritenersi normalmente escluso l’interesse RAGIONE_SOCIALEa parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile; per altro verso, che l’interesse all’impugnazione va ritenuto sussistente qualora la pronuncia contenga una statuizione contraria all’interesse RAGIONE_SOCIALEa parte medesima suscettibile di formare il giudicato (tra le tante, da ultimo Cass. 28307/2020; Cass. 2670/2020).
Nel caso concreto, la UBI è stata totalmente vincitrice – nei precedenti gradi del giudizio – in punto sorte capitale, riconosciutale come richiesta ed è la stessa ricorrente ad ammettere che l ‘importo non cambierebbe, mutando la motivazione sull’imputazione dei pagamenti effettuati dall’ASL. Le citate pronunce di questa Corte, contrariamente a quanto assume la ricorrente, non forniscono supporto argomentativo alla sua tesi, considerato che la questione giuridica agitata, che in tesi comporterebbe una mera modifica RAGIONE_SOCIALEa motivazione, non si pone come suscettibile di formare il giudicato, nella specie. Occorre ribadire che non è sufficiente l’esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass. 1236/2012; Cass. Sez. U, 12637/2008).
Va aggiunto, con riguardo ad ulteriori profili di inammissibilità, che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, pur sintetica, raggiunge il minimo costituzionale (primo motivo), perché la Corte di merito, pur rinviando alla motivazione del Tribunale, ha esposto sinteticamente le ragioni RAGIONE_SOCIALEa condivisione RAGIONE_SOCIALEe statuizioni impugnate, affermando
che andava individuata nella causale dei mandati di pagamento l’imputazione del debitore ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1193 cod. civ .. Inoltre, s otto l’apparente denuncia del vizio di violazione di legge, in realtà la ricorrente censura la valutazione di circolari e documenti (s econdo e terzo motivo) per erronea interpretazione di essi, senza indicare specificamente i criteri ermeneutici violati, atteso che UBI si limita semplicemente a riproporre le proprie argomentazioni.
Parimenti inammissibile è la denuncia del vizio di violazione del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.116 cod. proc. civ., che, invece, ricorre solo quando il giudice di merito disattenda il principio di libera valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (tra le tante Cass.18092/2020).
Sono inammissibili anche i motivi quarto e quinto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione.
La ricorrente denuncia , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 n.5, cod. proc. civ. , l’omesso esame del fatto costituito dall’esistenza di un contratto tra le parti sottoscritto in data 26 giugno 2012, asseritamente regolante le prestazioni sanitarie per spedalità e specialistica ambulatoriale rese dall’RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2011 (quarto motivo), ma, nella specie, ricorre l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa ‘doppia conforme’, prevista dall’art. 348 -ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello i ntrodotti, come nella specie, con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012). Il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, comma 1 n.5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa
sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 26774/2016), il che non è avvenuto, né tanto meno è stato dedotto, nella specie.
La ricorrente denuncia, inoltre, la violazione degli art.115 e 116 cod. proc. civ. (quinto motivo), ma una censura relativa alla violazione e falsa applicazione dei suddetti articoli non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base RAGIONE_SOCIALEa decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, RAGIONE_SOCIALEe prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (tra le tante Cass. n.1229/2019).
La doglianza difetta anche di autosufficienza, poiché non vi è menzione di quel contratto nella sentenza impugnata, la Regione afferma che si tratta di questione posta per la prima volta in sede di legittimità, e la ricorrente non precisa quando, come e dove l’ha dedotta nei giudizi di merito nel senso invocato. Infatti RAGIONE_SOCIALE espone che il contratto del 2012 era stato prodotto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, ma non deduce compiutamente di averne evidenziato ai giudici di merito la rilevanza, anzi la decisività, nel senso ora invocato, vale a dire in quanto asseritamente valevole anche per il 2011.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna controricorrente, seguono la soccombenza.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge; condanna la ricorrente alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 26/10/2023.