Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17893 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18134/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL)
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE -in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: AVV_NOTAIOEMAIL)
-controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 316/2020, pubblicata in data 4 maggio 2020, e avverso l’ordinanza ex art. 348bis cod. proc. civ. della Corte d’appello di Bologna del 9 aprile 2021, notificata il 19 aprile 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMENOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società RAGIONE_SOCIALE e i sigg. NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Parma n. 316/2020, pubblicata in data 4 maggio 2020 e dell’ordinanza ex art. 348bis cod. proc. civ. del Tribunale di Parma n. 1662/2021, notificata in data 19 aprile 2021, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello dagli stessi proposto.
La società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Davanti a quel Tribunale, con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE aveva convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE, quale utilizzatrice, e NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali fideiussori, per ottenere la declaratoria di risoluzione di diritto o per inadempimento del contratto di leasing stipulato il 7 aprile 2006 e la condanna dei convenuti alla restituzione dell’immobile oggetto del contratto ; con autonomo ricorso monitorio aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della utilizzatrice e dei garanti per il pagamento della somma di euro 141.991,49, a titolo di canoni scaduti ed interessi sul contratto di leasing .
2.1. Proposta opposizione al decreto ingiuntivo, gli opponenti avevano chiesto che, previa chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima venisse dichiarata tenuta a manlevarli per essersi resa
inadempiente agli obblighi derivanti dalla scrittura privata del 30 gennaio 2013; in via riconvenzionale, avevano chiesto la condanna dell’opposta a corrispondere la somma prevista dall’ art. 1526 cod. civ., oltre al risarcimento dei danni.
Nella contumacia della terza chiamata in causa, previa riunione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e della causa introdotta con ricorso ex art. 702bis cod. proc civ., il Tribunale adito, con sentenza n. 316/2020, respingeva tutte le domande avanzate da RAGIONE_SOCIALE e dai garanti, dichiarando la risoluzione del contratto di leasing , condannando l’utilizzatrice al rilascio dell’immobile e confermando il decreto ingiuntivo.
2.2. Sul gravame interposto da RAGIONE_SOCIALE e dai garanti, notificato esclusivamente a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., la Corte di appello di Bologna, nella resistenza dell’appellata, con ordinanza ex art. 348bis cod. proc. civ. n. 1662/2021, ha dichiarato inammissibile l’appello, rilevando che i profili di doglianza – concernenti la presunta mancanza di prova idonea ad ottenere il decreto ingiuntivo, la statuizione di rigetto della domanda di regresso formulata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, l’insussistenza di inadempimento da parte dell’utilizzatrice, l’applicabilità dell’art. 1526 cod. civ., nonché l’imputabilità alla RAGIONE_SOCIALE del dedotto aggravamento della situazione debitoria dei garanti -non erano in grado di scalfire la motivazione dell’impugnata sentenza.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ. ed i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ‹‹ violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 e 331 c.p.c. anche in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c. per non avere motivato le ragioni della
reiezione della domanda di integrazione del contraddittorio e per non avere disposto l’integrazione del contraddittorio con conseguente nullità dell’ordinanza emessa›› .
Nell’evidenziare di avere radicato il giudizio di secondo grado nei confronti della sola RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza notificar e l’atto di appello nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, lamentano che, in realtà, sarebbe stato necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della terza chiamata in causa, litisconsorte necessario a seguito della chiamata in garanzia, trovando applicazione, in conformità ai principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24707/15, il disposto dell’invocato art. 331 cod. proc. civ.; denunciano, pure, che l’ordinanza resa dalla Corte d’appello incorre nel vizio di omessa o apparente motivazione, perché trascura di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono ‹‹violazione e/o falsa applicazione dell’art. 634 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere ritenuto sufficiente ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo un documento differente da quanto previsto dall’art. 50 t.u.b.›› e sostengono che il giudice di primo grado abbia omesso di esaminare l’eccezione sollevata in punto di validità della prova scritta posta a fondamento del ricorso monitorio ottenuto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. e, soprattutto, di revocare il decreto ingiuntivo, benché la RAGIONE_SOCIALE avesse prodotto un mero ‹‹ saldaconto ›› , e non un ‹‹ estratto conto ››, inidoneo ad integrare la previsione di cui all’art. 634 cod. proc. civ.
Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la decisione gravata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Premettono che avevano evocato in giudizio la terza chiamata in causa, dando atto dell’impegno assunto da parte della società RAGIONE_SOCIALE, con scrittura privata del gennaio 2013, di subentrare al contratto di leasing , con accollo di tutti gli oneri e dei canoni anche scaduti alla data del 30 gennaio 2013, e avevano formulato domanda di risarcimento danni deducendo l’inadempimento degli obblighi scaturenti dalla scrittura privata, che aveva comportato la domanda di risoluzione del contratto di leasing da parte di RAGIONE_SOCIALE
Si dolgono che il giudice del merito abbia respinto la domanda sul rilievo che non fossero stati specificati i danni di cui avevano chiesto il risarcimento, sebbene avessero rappresentato che il pregiudizio subito potesse essere quantificato in misura corrispondente alle somme richieste da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ovvero ai canoni scaduti ed oggetto del ricorso monitorio, oltre che nel discredito commerciale conseguente alla segnalazione alla centrale Rischi della RAGIONE_SOCIALE d’Italia , quest’ultimo determinabile anche ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. ; e ribadiscono che, essendo valido ed efficace l’accordo dall’utilizzatrice concluso con RAGIONE_SOCIALE , era evidente che l’inadempimento al pagamento dei canoni non poteva ritenersi imputabile alla utilizzatrice, ma piuttosto ad un fatto del terzo.
Con il quarto motivo, denunciando la violazione dell’art. 1526 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹ per avere affermato il mancato pagamento e la mancata restituzione dell’immobile quale presupposto della applicazione della norma ›› , contestano che la motivazione della pronuncia impugnata è errata anche in punto di applicazione della disposizione evocata, considerato che si verteva in ipotesi di leasing traslativo stipulato il 30 gennaio 2013 e risolto il 6 febbraio 2015.
Con il quinto motivo, prospettando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione
degli artt. 1175 cod. civ. e 115 t.u.b., i ricorrenti contestano la decisione di primo grado per avere richiamato la disposizione del contratto di garanzia secondo la quale spettava agli stessi garanti informarsi sullo stato della situazione del debitore principale; evidenziano al riguardo che la richiamata clausola della garanzia fideiussoria non può superare l’obbligo della trasparenza bancaria previsto dal citato art. 115 t.u.b., che costituisce fonte normativa primaria ad evidenza pubblica, non derogabile dalla previsione contrattuale, che doveva, pertanto, ritenersi invalida.
Ragioni di ordine logico, legate alla valutazione di ammissibilità del primo motivo sotto il profilo della sussistenza dell’interesse a ricorrere, impongono di esaminare previamente il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo.
6.1. Il secondo motivo è inammissibile.
6.2. È ben vero, quanto alla validità ed efficacia probatoria del saldaconto, che ‹‹i n tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l’estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un’attestazione di verità e liquidità del credito), dall’ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall’istituto, l’estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente ›› (Cass., sez. 1, 25/09/2003, n. 14234; Cass., sez. 3, 19/10/2016, n. 21092).
6.3. Tuttavia, la doglianza in esame non si correla con la ratio decidendi della sentenza di primo grado, che ha comunque rilevato che la RAGIONE_SOCIALE aveva integrato la documentazione nel corso del giudizio di cognizione, né rispetta il requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. civ., perché la ricorrente non riproduce il contenuto dei documenti prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE in primo grado, quanto meno nella parte rilevante, né fornisce indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, con precisazione dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità, sicché la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il motivo inammissibile (Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34469; Cass., sez. U, 19/04/2016, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Anche il terzo motivo non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilità per inosservanza del requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., posto che la ricorrente omette di riprodurre, quanto meno nella parte di interesse, il contenuto della scrittura privata intercorsa con RAGIONE_SOCIALE, dal quale poter evincere le obbligazioni assunte da quest’ultima società, né specifica la sua collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte e se sia stata prodotta anche nel giudizio di legittimità, così non consentendo a questa Corte di valutare la censura sulla base del ricorso.
Parimenti inammissibile è il quarto motivo.
Questa Corte ha già affermato che, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della violazione o della falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto
di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., sez. 3, n. 15177 del 28/10/2002; Cass., sez. 2, n. 1317 del 26/01/2004; Cass., sez. 6 – 5, n. 635 del 15/01/2015).
Sul punto, le Sezioni Unite (Cass., sez. U, 28/10/2020, n. 23745) hanno chiarito che l’onere di specificità dei motivi, di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., impone al ricorrente, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.
La censura in esame, per come formulata, non consente d’individuare, né di comprendere in maniera immediata ed inequivocabile le ragioni dell’impugnazione e si appalesa priva di specificità.
Anche il quinto motivo è inammissibile, in quanto i ricorrenti si limitano a richiamare la clausola del contratto di garanzia, sulla base della quale il giudice di merito ha escluso l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei fideiussori, ma omettono, così violando la prescrizione di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di riprodurre in ricorso il contenuto della fideiussione prestata, o, comunque, di precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la sua acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità. L’inosservanza di tale prescrizione preclude a questa Corte di valutare la dedotta invalidità della clausola contrattuale e di verificare l’eventuale violazione, da parte della RAGIONE_SOCIALE, del principio di buona fede.
10. Alla luce della dichiarata inammissibilità dei suddetti motivi di ricorso, può procedersi all’esame del primo motivo, il quale pone la questione della nullità della ordinanza gravata, per la non integrità del contraddittorio nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti gli odierni ricorrenti hanno spiegato in primo grado domanda di manleva.
Il motivo in esame solleva la questione se sia ammissibile l’impugnazione con cui la parte che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i contraddittori necessari (e senza sollecitare, al riguardo, l’esercizio dei poteri ufficiosi del giudice) chieda dichiararsi la nullità della pronuncia di secondo grado per essere stata la stessa resa a contraddittorio non integro.
Come di recente chiarito da questa Corte, la soluzione del problema va coordinata con il comportamento processuale della parte, con il suo interesse ad agire e con il principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Questo Collegio ritiene di condividere le argomentazioni che sorreggono la decisione Cass. n. 24071/2019, ove in merito a domanda di usucapione si è affermata ‹‹ inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione della sentenza di rigetto proposta per violazione dell’integrità del contraddittorio dal soccombente che abbia
agito in giudizio senza convenire tutti i comproprietari e senza sollecitare l’esercizio dei poteri ufficiosi del giudice, stante l’irrilevanza per lo stesso della non opponibilità della pronunzia ai litisconsorti necessari pretermessi e l ‘ assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi ›› .
Nella sentenza n. 14071/19 si legge: ‹‹ il Collegio ritiene che tale questione vada messa a fuoco attraverso il prisma dell’interesse ad agire (e ad impugnare), cristallizzato nell’articolo 100 c.p.c., come illuminato dal principio della ragionevole durata del processo, cristallizzato nell’articolo 111 Cost., e dal principio dal divieto di abuso del processo, cristallizzato nell’articolo 88 c.p.c.; che, in particolare, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari di un bene oggetto di domanda di usucapione è funzionale, in primo luogo, alla tutela dei comproprietari, onde consentire loro di difendersi in un giudizio di accertamento di una situazione giuridica confliggente con quella preesistente (cfr. Cass. 5559/94); in secondo luogo, alla tutela dello stesso attore, onde impedire che, all’esito del giudizio, la sentenza che riconosca il diritto dal medesimo azionato risulti inutiliter data , in quanto inopponibile ai litisconsorti necessari pretermessi; che, a fronte di una sentenza di secondo grado che abbia rigettato la domanda di usucapione, non può ritenersi sussistente alcun interesse alla rinnovazione del giudizio in contraddittorio con i comproprietari pretermessi, né in capo a questi ultimi, né in capo all’attore; che, quanto ai comproprietari pretermessi, la suddetta sentenza non pregiudica in alcun modo i loro diritti, giacché essi, in sostanza, sono virtualmente vittoriosi nel giudizio in cui sono stati pretermessi; che, quanto all’attore, per costui è irrilevante, in ragione del contenuto della sentenza (di accertamento negativo del suo diritto), la non opponibilità della stessa ai litisconsorti necessari pretermessi; né, d’altra parte, gli
odierni ricorrenti deducono, nel mezzo di ricorso in esame, che la mancata partecipazione al giudizio dei litisconsorti pretermessi abbia recato una qualsivoglia limitazione al pieno dispiegamento del loro diritto di difesa ed al loro diritto al contraddittorio nel primo e nel secondo grado di merito; che quindi, in definitiva, l’unico interesse alla ripetizione del processo riconoscibile in capo ai ricorrenti è individuabile non nella esigenza di rimediare ad un vulnus recato al loro diritto di difesa ed al loro diritto al contraddittorio dalla mancata partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari pretermessi, ma nella speranza che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebrato; che il suddetto interesse non è meritevole di tutela, né trova copertura nell’articolo 100 c.p.c., dovendosi anzi ritenere che la scelta processuale degli odierni ricorrenti di trascurare la questione dell’integrità del contraddittorio per i due gradi di merito (non provvedendo alla chiamata in causa di tali ulteriori coeredi, né sollecitando, al riguardo, l’esercizio dei poteri ufficiosi del giudice), salvo sollevarla dopo la sentenza di secondo grado secundum eventum litis , si traduca in un abuso del processo ›› . E, ‹‹ del resto, la reiterazione del giudizio in assenza di qualsivoglia lesione della posizione giuridica dei litisconsorti pretermessi e di qualsivoglia pregiudizio patito dal diritto di difesa degli attori (e dei convenuti, integralmente vittoriosi) risulterebbe contraria alle esigenze di economia processuale strumentali all’attuazione del principio della ragionevole durata del processo sancito dal novellato art. 111 Cost., comma 2, ultima parte, che impone un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni del codice di rito in chiave ancora più accentuatamente funzionale e antiformalistica ›› .
Nel caso in esame, p er l’inammissibilità delle altre censure mosse dai ricorrenti alla sentenza impugnata, il presente giudizio non è destinato a proseguire in sede di rinvio, cosicché alla fattispecie
risulta attagliarsi perfettamente il principio espresso in Cass. 2461/09, dove si afferma «l’inammissibilità per difetto di interesse del motivo di ricorso per cassazione con il quale la parte soccombente si dolga della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, quante volte essa non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio dalla partecipazione al giudizio dei litisconsorti pretermessi, per essere risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata e per non potersi neppure astrattamente ipotizzare, in relazione all’atteggiarsi delle singole situazioni, che la partecipazione al giudizio dei litisconsorti sarebbe stata suscettibile di risolversi in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa parte soccombente».
Il primo motivo va, dunque, dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
11. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 5.600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione