Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34212 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34212 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 22915/2024 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Benevento, alla INDIRIZZO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO, nonché del Liquidatore Unico e legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Napoli, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso.
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, NOME COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , il AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi, in virtù di procure speciali allegate al controricorso,
dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con i quali elettivamente domiciliano in Roma, alla INDIRIZZO, presso NOME COGNOME.
-controricorrenti –
e
NOME.
-intimato al quale è stato abbinato quello proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , il AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso NOME COGNOME.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Benevento, alla INDIRIZZO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO, nonché del Liquidatore Unico e legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Napoli, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende giusta procura allegata al controricorso.
–
contro
ricorrente –
e
COGNOME NOME; NOME COGNOME; NOME.
-intimati – avverso la sentenza, n. cron. 3266/2024, RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, pubblicata in data 19/07/2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del giorno 19/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto ritualmente notificato il 27 dicembre 2014, NOME COGNOME, ‘ in qualità di rappresentante legale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , nominato AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO con decreto prot. 52741/2012 dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE’11 lu glio 2013 ‘, nonché NOME COGNOME, NOME NOME COGNOME e NOME NOME COGNOME citarono l’RAGIONE_SOCIALE (per il prosieguo anche, breviter , l’RAGIONE_SOCIALE) innanzi al Tribunale di Benevento esponendo che: i ) l’RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche, più semplicemente, RAGIONE_SOCIALE) era stato fondato nel 1990; era stato dichiarato di diritto pontificio nel 1998; infine, per effetto del Concordato tra la Santa Sede e lo Stato italiano, era stato civilmente riconosciuto, con decreto del AVV_NOTAIO degli Interni del 23 maggio 2010; ii ) giusta quanto disposto dal diritto canonico, si era posto il problema di conciliare il precetto del voto di povertà previsto per i frati francescani con la gestione RAGIONE_SOCIALEe cd. temporalità , cioè del complesso dei beni terreni RAGIONE_SOCIALEa Chiesa, ad essi pervenuti per effetti di lasciti e donazioni; iii ) al predetto fine, era stata costituita, dapprima, nel 1994, l” RAGIONE_SOCIALE ‘ e, successivamente, nel 2012, l’RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, le quali, pur potendo diventare titolari RAGIONE_SOCIALEe cd. temporalità , altro non erano che un’emanazione diretta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE attore; pertanto, tutti i contratti apparentemente stipulati con le suindicate associazioni avrebbero dovuto produrre i loro effetti in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE medesimo, o, quantomeno, essere immediata mente disponibili dallo stesso a sua semplice richiesta; iv ) per impedire che le temporalità soltanto fiduciariamente intestate alle predette associazioni venissero fraudolentemente sottratte alla disponibilità del reale proprietario, ossia l’RAGIONE_SOCIALE, nei rispettivi statuti ed atti costitutivi RAGIONE_SOCIALEe predette associazioni erano state previste molteplici disposizioni volte a garantire un’azione di controllo e di alta sorveglianza da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, era stato stabilito che membri RAGIONE_SOCIALEe stesse potessero essere esclusivamente frati francescani componenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e che ogni atto di disposizione o modifica statutaria dovesse avere la previa approvazione del
Superiore Maggiore o RAGIONE_SOCIALEa Superiora Maggiore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE medesimo. Inoltre, nello StaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE erano state fissate precise regole riguardanti l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa qualità di associato; le deliberazioni concernenti le modifiche RAGIONE_SOCIALEo StaRAGIONE_SOCIALE, lo scioglimento RAGIONE_SOCIALE‘associazione e la devoluzione del suo patrimonio; la composizione del suo consiglio direttivo e la presidenza RAGIONE_SOCIALE‘assemblea; la nomina dei liquidatori in caso di scioglimento; v ) la RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE, al fine, tra l’altro, di promuovere l’unità interna degli istituti religiosi e la corretta gestione dei beni temporali, con proprio decreto n. prot. 52741/2012 RAGIONE_SOCIALE‘11.7.2012 , aveva nominato AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO per la RAGIONE_SOCIALE il AVV_NOTAIO, con le competenze attribuite dal diritto particolare ed universale al Governo Generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; vi ) con verbale di assemblea del 29 agosto 2013, con atto per AVV_NOTAIO, rep. n. 4262 -racc. n. 2992, era stata approvata dall’assemblea dei soci RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE una modifica RAGIONE_SOCIALEo staRAGIONE_SOCIALE che stravolgeva completamente le regole fino a quel momento vigenti, facendo venir meno il ruolo di controllo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, eliminando ogni riferimento al preventivo parere del Superiore Generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, prevedendo che i soci membri, oltre che religiosi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , potessero essere anche laici cattolici praticanti, nonché rimuovendo il vincolo, in caso di scioglimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, di devoluzione del patrimonio residuo all’RAGIONE_SOCIALE, per prevedere che, in caso di scioglimento, il patrimonio sarebbe stato devoluto ad altra associazione con analogo/affine scopo; vii ) nel menzionato verbale assembleare del 29 agosto 2013, il Presidente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE convenuta, NOME NOME COGNOME, assunta la presidenza RAGIONE_SOCIALE‘assemblea, aveva dichiarato che era presente l’intera compagine sociale in numero di sei associati (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME), ma le sue dichiarazioni, ricevute dal AVV_NOTAIO, erano risultate false, perché non erano presenti, e mai erano stati convocati, i Padri NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, benché fossero soci fondatori RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e non avessero mai perso tale qualità; né il
Presidente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva spiegato come fossero intervenuti , nel frattempo, i nuovi soci NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; viii ) le modifiche statutarie apportate dovevano considerarsi nulle, in quanto: viii-a ) erano state approvate durante la vigenza del precedente staRAGIONE_SOCIALE, che subordinava l’approvazione RAGIONE_SOCIALEe stesse al previo consenso del NOME Generale -nel frattempo sostituito dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta decreto di nomina RAGIONE_SOCIALE’11 luglio 2023 -che, invece, nel caso di specie non era stato interpellato ed era ignaro di tutto; viii-b ) non era stata effettuata la convocazione degli associati Padri NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, che mai avevano perso la qualità di soci, né risultando come e quando fossero stati esclusi o fossero receduti dall’associazione; viii-c ) le modifiche statutarie erano state approvate in violazione dei presupposti e RAGIONE_SOCIALEe maggioranze richieste dall’art. 13 RAGIONE_SOCIALEo StaRAGIONE_SOCIALE; ix ) prima RAGIONE_SOCIALEe modifiche statutarie suddette, l’RAGIONE_SOCIALE, in data 9 maggio 2013, con atto, per AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO rep. n. 3924 – racc. n. 2780, aveva acquistava dall’RAGIONE_SOCIALE i diritti di piena ed esclusiva proprietà su un compendio immobiliare sito in Roma, avente ingresso dalla INDIRIZZO, al prezzo di € 2.300.000,00, proveni enti dall’RAGIONE_SOCIALE, che , in più occasioni, aveva corrisposto somme all’RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, in prossimità RAGIONE_SOCIALEa data di acquisto RAGIONE_SOCIALE‘immobile, aveva eseguito tre bonifici, due RAGIONE_SOCIALE‘importo di € 150.000,00, il 25 marzo 2013, e uno RAGIONE_SOCIALE‘importo di €103.000,00, in data 8 aprile 2013, per un totale di € 403.000,00; x ) in conclusione, era evidente e provato documentalmente che fra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE era stato costituito un negozio fiduciario, cioè un accordo in base al quale la predetta RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata intestataria RAGIONE_SOCIALEe ‘ temporalità ‘, vale a dire di tutti i beni che sarebbero pervenuti nella disponibilità del primo, che tali beni sarebbero dovuti servire per gli scopi istituzionali di quest’ultimo e che, in caso di scioglimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sarebbero dovuti rientrare nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE medesimo; tuttavia, l’RAGIONE_SOCIALE si era resa inadempiente, rifiutandosi di rendere il conto del proprio operato e sottraendo all’RAGIONE_SOCIALE il controllo sulla stessa, attraverso le modifiche statutarie fraudolentemente orchestrate al
fine di sottrarre all’RAGIONE_SOCIALE la disponibilità RAGIONE_SOCIALEe temporalità indispensabili per le attività caritatevoli RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE stesso.
Tanto dedotto, gli attori chiesero: 1) accertarsi e dichiararsi l’esistenza di un negozio fiduciario concluso fra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’intestazione fiduciaria di tutti i beni mobili ed immobili cd ‘ temporalità ‘; 2) accertarsi e dichiararsi l’inadempimento da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del ‘ pactum fiduciae ‘ ed emettersi sentenza costitutiva, in luogo RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, non adempiuto, di trasferire i beni immobili ad essa p ervenuta disponendo, in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il trasferimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2932 cod. civ. RAGIONE_SOCIALE‘immobile suddetto; 3) in via subordinata e gradata, accertarsi e dichiararsi la nullità RAGIONE_SOCIALEe descritte modifiche statutarie apportate con il verbale per notar AVV_NOTAIO del 29 agosto 2013 e, conseguentemente, dichiararsi la vigenza RAGIONE_SOCIALEe regole previste nello staRAGIONE_SOCIALE approvato con atto per AVV_NOTAIO del 12 novembre 2012, per vizi formali ed in particolare per mancanza del numero legale, per mancanza di valida autorizzazione ad opera del legale rappresentante pro tempore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e per mancata convocazione degli associati, per mancata convocazione di tre associati; 4) in via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi di mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEe domande innanzi proposte, condannarsi l’RAGIONE_SOCIALE alla restituzione di € 403.000,00 (poi elevata ad € 2.400.000,00 nella loro prima memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ.) per l’indebita appropriazione di tale somma; 5) condannarsi l’RAGIONE_SOCIALE a risarcire l’RAGIONE_SOCIALE del danno esistenziale per violazione dei principi di correttezza e lealtà e danno all’immagine, quantificati in € 50.000,00, o nelle diverse somme ritenute di giustizia da liquidare, se del caso, equitativamente.
A seguito di rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa originaria notificazione di tale citazione, ritenuta nulla dal tribunale, si costituì la convenuta eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva di NOME COGNOME, in quanto questi aveva agito in giud izio ‘ in qualità di rappresentante legale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nominato AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO con decreto Prot. N. 52741/2012 dalla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e per le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE’11 luglio 2013 ‘, sebbene nel testo del decreto richiamato non vi fosse alcun riferimento al conferimento in favore del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa ‘ qualifica ‘ di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Quanto al merito, poi, negò l’esistenza del pactum fiduciae dedotto da controparte e spiegò che il denaro dalla stessa utilizzato era stato versato, da sempre, sia dai RAGIONE_SOCIALE che dalle Suore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sul conto corrente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in quanto donato da generosi benefattori esclusivamente affinché la stessa potesse perseguire gli scopi per cui era stata costituita. Sostenne, inoltre, che l’immobile sito in Roma, INDIRIZZO, era stato regolarmente comprato da essa RAGIONE_SOCIALE con valido contratto di compravendita, a fronte del pagamento del prezzo pattuito e che, anche dopo il 29 agosto 2013, mai ne aveva disposto continuando a destinarlo allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. In via subordinata, eccepì, innanzitutto, l’assoluto difetto di legittimazione/interesse ‘ del soggetto attore ‘ ad impugnare le modifiche statutarie contenute nell’atto per AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 29.8.2013 in quanto non risultava far parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del cui StaRAGIONE_SOCIALE si discuteva. Quanto, poi, all’asserita assenza, alla seduta per l’approvazione RAGIONE_SOCIALEe modifiche st atutarie, dei presunti ‘ soci ‘ attori (COGNOMECOGNOME COGNOME e COGNOME), evidenziò che questi, contrariamente a quanto da loro affermato, non avendo mai partecipato attivamente alla RAGIONE_SOCIALE associativa, si erano sostanzialmente dimessi per motivi personali correlati anche alla propria attività di apostolato ed erano stati sostituiti, nel tempo, da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti presenti alla seduta del 29 agosto 2013, come attestato dal AVV_NOTAIO rogante. Contestò, infine, la pretesa nullità del verbale di assemblea del 29 agosto 2013, come invocata dall’RAGIONE_SOCIALE e concluse chiedendo il rigetto di tutte le sue pretese.
L’adito Tribunale, con sentenza del 20 gennaio 2020, n. 122, rigettò le domande RAGIONE_SOCIALEa parte attrice e compensò interamente le spese di lite.
Pronunciando sul gravame unitariamente promosso dall’RAGIONE_SOCIALE, nonché dai Padri NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, avverso quella decisione, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del
19 luglio 2024, n. 3266, resa nel contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE, così dispose: « Rigetta l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t.; 2) Accoglie l’appello proposto da NOME COGNOME NOME, NOME e NOME COGNOME NOME, e, per l’effetto, in riform a RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa loro domanda, annulla la delibera assembleare RAGIONE_SOCIALE‘appellata RAGIONE_SOCIALE Cuor e RAGIONE_SOCIALE per atto del AVV_NOTAIO del 29.8.2013, rep. 4262, racc. 2992, con cui era modificato lo StaRAGIONE_SOCIALE sociale RAGIONE_SOCIALEa predetta associazione; ».
Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, dopo aver disatteso una richiesta di interruzione del giudizio formulata dal procuratore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE appellata sul presupposto che, con decreto del Prefetto di Benevento del 19 febbraio 2024, era stat a dichiarata l’estinzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE stessa, ed aver rimarcato che, « in mancanza di impugnazione, è calato il giudicato sulle pronunce RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di accertamento e dichiarazione di un negozio fiduciario tr a l’appellante RAGIONE_SOCIALE e l’appellata RAGIONE_SOCIALE, nonché RAGIONE_SOCIALEa domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento del pactum fiduciae da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE appellata e di pronuncia di sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE appellata, da essa non adempiuto, di trasferire in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE appellante il compendio immobiliare sito in Roma, INDIRIZZO », esaminò il primo motivo di appello con cui era stato ascritto al tribunale di avere dichiarato inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 cod. civ., l’impugnazione, proposta da parte attrice, RAGIONE_SOCIALEa delibera assembleare del 29 agosto 2013 di modifica RAGIONE_SOCIALEo StaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto che detta ‘ parte attrice ‘ non avesse fornito la prova di rivestire la qualità di associato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE alla data del 29 agosto 2013, data di adozione RAGIONE_SOCIALEa delibera impugnata.
In proposito, osservò, innanzitutto, che: i ) « Per ‘parte attrice’, a cui fa riferimento il primo giudice nella sentenza impugnata, deve intendersi
necessariamente solo l’RAGIONE_SOCIALE, e tanto perché nell’intestazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado l’unica parte attrice indicata è il predetto RAGIONE_SOCIALE, mentre non sono indicati, quali ulteriori attori, -né vi è nessun riferimento ad essi in tutta la sentenza – NOME COGNOME NOME, NOME e NOME COGNOME NOME, nonostante risultassero dall’atto di citazione chiaramente anch’essi attori, unitamente all’RAGIONE_SOCIALE ore RAGIONE_SOCIALE. Se così è, il primo motivo di appello, per le argomentazioni che lo sorreggono, è da intendersi proposto nell’interesse del solo RAGIONE_SOCIALE appellante, come precisato nella comparsa conclusionale da ultimo depositata dagli appellanti, mentre nell’interesse degli altri appellanti NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME è stato proposto un apposito secondo motivo di appello »; ii ) «, in materia di associazioni riconosciute, l’art. 23, comma 1, c.c., dispon e che le deliberazioni RAGIONE_SOCIALE‘assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo staRAGIONE_SOCIALE possono essere annullate su istanza degli organi RAGIONE_SOCIALE‘ente, di qualunque associato e del pubblico ministero. Pertanto, il primo giudice escludeva la legittimazione ad agire in capo all’RAGIONE_SOCIALE sul presupposto che detto RAGIONE_SOCIALE non rivestisse la qualità di associato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE alla data di adozione RAGIONE_SOCIALEa delibera impugnata. L’Ist iRAGIONE_SOCIALE appellante ha controargomentato che l’interesse ad agire era fuori discussione, ‘perché l’attore agisce in quanto l’art. 13 RAGIONE_SOCIALEo StaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE approvato prevedeva che sulle modifiche RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo e RAGIONE_SOCIALEo staRAGIONE_SOCIALE l’assemblea degli assoc iati poteva deliberare previo il consenso del NOME Generale. Il NOME Generale COGNOME per effetto del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE era stato sostituito dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME in data 3 luglio 2023, cioè prima del verbale per notar AVV_NOTAIO del 29 agosto 2013 rep. 4642, racc. 2992′. Pertanto, ‘NOME COGNOME, nella sua qualità di AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha precisato l’RAGIONE_SOCIALE appellante – faceva valere la nullità RAGIONE_SOCIALEe modifich e contenute nell’atto per AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 29.8.2013 per: 1) mancanza del consenso del NOME
Generale; 2) per mancanza RAGIONE_SOCIALEe maggioranze previste dall’art. 21 c.c.; 3) per mancata convocazione di tutti i soci; 4) per mancato raggiungimento del numero legale dei soci richiesto per l’approvazione RAGIONE_SOCIALEe modifiche statutarie. L’RAGIONE_SOCIALE appellante, co n un secondo ordine di argomentazioni, ha dedotto che l’art. 23 c.c. va riferito solo ai casi di annullabilità e non anche ai casi di nullità RAGIONE_SOCIALEe deliberazioni, richiamando Cass. civ., 4.2.1993, n. 1408, secondo cui le disposizioni sull’annullamento e su lla sospensione RAGIONE_SOCIALEe deliberazioni RAGIONE_SOCIALEe associazioni riconosciute (art. 23 c.c.) -applicabili in via analogica alle delibere assembleari RAGIONE_SOCIALEe associazioni non riconosciute -non riguardano le delibere che, per vizi talmente gravi da privare l’atto dei requisiti minimi essenziali (come nelle ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo staRAGIONE_SOCIALE), siano affette da radicale nullità o inesistenza, denunciabile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato. Pertanto, poiché l’art. 23 c.c. disciplina solo le delibere annullabili e non anche quelle delibere i cui vizi sono talmente gravi da privare l’atto dei requisiti minimi essenziali e, cioè, nulle, la mancanza dei requisiti minimi essenziali, che prima veniva sanzionata con la dichiarazione di inesistenza, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riforma del 2003/2004 deve essere ricondotta in via analogica alla disciplina di cui all’art. 2379 c.c., che prevede la nullità RAGIONE_SOCIALEa delibera di ‘mancata convocazione RAGIONE_SOCIALE‘assemblea’, nonché che le delibere possano essere impugnate da chiunque vi abbia interesse. Ne derivava che, poiché la delibera approvata con atto per notar COGNOME del 29.8.2023 era radicalmente nulla perché adottata, senza preventiva convocazione formale e con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo staRAGIONE_SOCIALE e con una partecipazione al voto di persone che non avevano diritto a votare, ben aveva il diritto NOME COGNOME, nella sua qualità di AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ad impugnare la delibera e a chiedere la revoca del verbale assembleare impugnato, in applicazione analogica RAGIONE_SOCIALE‘art. 2379 c.c. ».
Ritenne, poi che: i ) « Il primo motivo di appello deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE appellante e tanto per le ragioni che seguono. In realtà, tutte le argomentazioni in cui si
articola il primo motivo di appello sono volte a riconoscere l’interesse ad impugnare la delibera del 29.8.2013 in capo a NOME COGNOME, in proprio, sia quale NOME Generale, sia quale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nominato tale con decreto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘11.7.2013, e non, invece, in capo all’RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME era il legale rappresentante all’epoca RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa deli berazione del 29.8.2013 ed all’epoca RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio di primo grado. Tuttavia, NOME COGNOME, in proprio, non è stato mai parte del giudizio di primo grado, nel quale egli agiva esclusivamente quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (cfr. atto di citazione in primo grado, che reca la seguente intestazione: ‘NOME COGNOME al secolo NOME COGNOME, nella qualità di l.r.p.t. RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nominato AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO con decreto prot. 52741/2012 dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE’11 luglio 2013′), tanto che la sentenza di primo grado, sul punto non impugnata, indica nell’intestazione: ‘RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rapp.te p.t.’; né nel giudizio di appello, posto che l’atto di appello è stato proposto nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t. (nonché di NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME NOME, che, benché attori in primo grado, unitamente all’RAGIONE_SOCIALE, non sono stati proprio indicati nella sentenza impugnata). Pertanto, posto che NOME COGNOME, in proprio, non è parte del presente giudizio, né in primo grado, né in secondo grado, e, quindi, non ha impugnato la delibera assembleare del 23.8.2013, che è stata solo impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE , di cui NOME COGNOME era il legale rappresentante, il primo motivo di appello, che è proposto dal suddetto RAGIONE_SOCIALE, ma mira a far valere l’interesse ad impugnare la delibera in capo a NOME COGNOME, in proprio, è inammissibile per difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire »; ii ) « In ogni caso, anche ove dovesse ritenersi che il primo motivo di appello
mira a far valere l’interesse (non di NOME COGNOME, in proprio, ma) RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME è il legale rappresentante, ad impugnare la delibera assembleare del 29.8.2013 di modifica RAGIONE_SOCIALEo St aRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE convenuto, il motivo di appello, del pari, non sarebbe fondato per le ragioni che seguono. Ed invero, non sono condivisibili le ulteriori argomentazioni del primo motivo di appello, che, al fine di riconoscere l’interesse ad impugna re le delibere RAGIONE_SOCIALEe associazioni in capo a chiunque, e, quindi, anche in capo a NOME COGNOME, in proprio, o all’RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME è il legale rappresentante (entrambi non rientrano in nessu na RAGIONE_SOCIALEe tre categorie di soggetti a cui l’art. 23 c.c. riconosce la legittimazione ad impugnare le delibere RAGIONE_SOCIALEe associazioni riconosciute), prospettano che l’art. 23 c.c. si applichi solo ai casi di delibere annullabili, e non anche ai casi di delibere nulle -casi in cui rientrerebbe la deliberazione del 29.8.2023 oggetto di impugnazione -alle quali, invece, si applicherebbe in via analogica l’art. 2379 c.c. Ed invero, il precedente invAVV_NOTAIO nel primo motivo di appello, Cass. civ., 4.2.1993, n. 1408 (secondo cui le disposizioni di cui all’art. 23 c.c. sull’annullamento e sulla sospensione RAGIONE_SOCIALEe deliberazioni RAGIONE_SOCIALEe associazioni riconosciute non riguardano le delibere che, per vizi talmente gravi da privare l’atto dei requisiti minimi essenziali, come nell’ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo staRAGIONE_SOCIALE, siano affette da radicale nullità od inesistenza, denunciabile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato) non è incontroverso, ma, anzi, risulta superato da sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione successive, secondo cui quella RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, comma 1, c.c. è una speciale forma di annullabilità che deroga al principio generale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1418 cc, il quale detta, per i negozi contrari a norme imperative, il diverso regime RAGIONE_SOCIALEa nullità (Cass. civ., 18.6.2014, n. 13855; conforme, Cass. civ., 17.8.2018, n. 20764), o che affermano il principio secondo cui, ai sensi degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 3, c.c., i vizi RAGIONE_SOCIALEe delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da
qualunque associato, oltre che dagli organi RAGIONE_SOCIALE‘ente e dal P.M., solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall’esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l’azione medesima è esperibile esclusivamente dall’interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla loro notificazione ovvero dalla conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘esclusione (Cass. civ., 10.4.2014, n. 8456) ».
3. Per la cassazione di questa sentenza sono stati promossi due autonomi ricorso: il primo, recante un motivo, dall’RAGIONE_SOCIALE, al quale hanno resistito, con unico controricorso, i Padri NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché l’RAGIONE_SOCIALE, mentre non ha svolto difese NOME NOME COGNOME; il secondo, recante tre motivi, dall’RAGIONE_SOCIALE, cui ha resistito, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE Miss ione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre non hanno svolto difese i Padri NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Sono state depositate memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. Giova premettere che i ricorsi autonomamente proposti dall’RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la medesima sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Napoli del 19 luglio 2024, n. 3266, notificata il 3 settembre 2024, devono considerarsi già riuniti ex art. 335 cod. proc. civ., altresì ricordandosi che, come ancora ribadito da Cass. n. 5375 del 2024 (con richiamo ivi a Cass. n. 7829 del 2023, Cass. n. 394 del 2021 e Cass. n. 15582 del 2020), per giurisprudenza consolidata, e qui condivisa, di questa Corte ( cfr ., tra le altre, Cass. n. 33809 del 2019; Cass. n. 28259 del 2019; Cass. n. 5695 del 2015), « il principio RAGIONE_SOCIALE‘unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione RAGIONE_SOCIALEa prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia, quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte,
indipendentemente dalla forma assunta ed ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi ».
Per intuitive finalità di maggior chiarezza e specificità di questa esposizione, inoltre, si ritiene opportuno procedere al separato esame di ciascuno dei ricorsi predetti, il primo dei quali (notificato il 30 ottobre 2024) deve essere individuato in quell o promosso dall’RAGIONE_SOCIALE, convertendosi quello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (tempestivo perché notificato il 4 novembre 2024, nell’osservanza, quindi, del termine predetto) in ricorso incidentale.
A) Il ricorso principale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE . L’unico formulato motivo di questo ricorso, rubricato « Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. », contesta alla corte partenopea di avere riconosciuto l’interesse ad agire e, quindi, l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione di annullamento, proposta da alcuni soci fondatori assertivamente pretermessi, di una delibera assembleare di modifica RAGIONE_SOCIALEo staRAGIONE_SOCIALE di una associazione riconosciuta, senza tener in alcun conto la sopravvenuta estinzione RAGIONE_SOCIALEa stessa, disposta ex officio dalla Prefettura di Benevento per inattività, con conseguente scioglimento ed apertura di procedura liquidatoria, il tutto avvenuto e documentato in corso di causa. Si assume, tra l’altro, che, « l’estinzione decretata dal Prefetto di Benevento, in uno all’avvenuto scioglimento effettuato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, co. 1, disp. att. cod. civ. con delibera del 1.3.2024 a mezzo atto AVV_NOTAIO, ha senza alcun dubbio imposto la cessazione RAGIONE_SOCIALEe funzioni degli organi amminist rativi, di controllo e assembleari, e l’insediamento RAGIONE_SOCIALE‘organo liquidatore; una volta venuti a conoscenza in giudizio del provvedimento prefettizio, RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto scioglimento e RAGIONE_SOCIALEa messa in liquidazione, gli attuali resistenti, non hanno neppure enunciato quale fosse il loro interesse all’appello con riguardo alle utilità personali attese (che, trattandosi di ente
senza scopo di lucro, non si riesce neanche a comprendere quali possano essere!); di contro, alla luce di tale circostanza, era invece onere dei medesimi enunciare le ragioni che fondavano e fondano tale sussistenza di interesse, analogamente all’esigenza che, con riguardo al diverso tema RAGIONE_SOCIALEa proponibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione verso soggetto fallito o in liquidazione, l’attore dichiari l’intenzione di avvalersi di un’eventuale condanna solo in esito al ritorno in bonis . Né, in senso contrario, potrebbe ritenersi un perdurante interesse alla caducazione RAGIONE_SOCIALEa impugnata delibera sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa possibile interferenza fra questa e le delibere successive, che dipendono appunto da quella dichiarata invalida, posto che la detta delibera di cui al verbale per AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 29.8.2013 non è mai stata sospesa. Quindi alla luce del principio secondo il quale se una delibera, ancorché annullabile, non sia stata sospesa, e dunque sia stata legittimamente eseguita, il nuovo assetto risultante dalla esecuzione RAGIONE_SOCIALEa stessa è a sua volta legittimo, legittime sono, perciò, le successive deliberazioni assunte con le nuove maggioranze e composizioni, posto che la retroattività degli effetti RAGIONE_SOCIALEe sentenze di annullamento (che si verifica solo dopo il loro passaggio in giudicato) non è assoluta, ma incontra dei limiti, anche al fine di garantire la certezza dei rapporti medio tempore sorti . Deve allora convenirsi che, allo stato degli atti, in coincidenza con la declaratoria di estinzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE nonché del conseguente scioglimento deliberato dall’assemblea RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in data 1.3.2024 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, co. 1, disp. att. cod. civ., era ed è venuto meno per COGNOME NOME, NOME e COGNOME NOME, seppur in qualità di soci fondatori, non soltanto l’interesse ad impugnare la delibera di modifica statutaria, ma anche, ed a maggior ragione, quello a proseguire il giudizio di appello contro la decisione di primo grado, evidente essendo la mancanza di utilità giuridica personale derivabile dall’eventuale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello e, quindi, RAGIONE_SOCIALEa domanda, stante la riferibilità RAGIONE_SOCIALEa pronuncia ad un soggetto giuridico dichiarato estinto ed in fase di liquidazione, rispetto al quale la pronuncia invocata potrebbe avere ormai soltanto il valore astratto di una enunciazione teorica ».
È doveroso premettere che questo ricorso è stato notificato dall’RAGIONE_SOCIALE ai soli religiosi, Padri NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, e non anche all’RAGIONE_SOCIALE.
Tuttavia, considerato che pure il medesimo RAGIONE_SOCIALE ha promosso autonomo ricorso avverso la stessa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Napoli nella parte in cui ha dichiarato il proprio difetto di legittimazione e di interesse ad impugnare la delibera assembleare suddetta, ritiene il Collegio di poter condividere la condotta processuale del primo che, chiaramente interessato al rigetto del ricorso proposto dalla menzionata RAGIONE_SOCIALE e, quindi, alla conferma di detta sentenza in parte qua , ha scelto di affiancarsi a quei religiosi nel loro controricorso. Del resto, l’odierna ricorrente ha riproposto le stesse argomentazioni esposte a corredo RAGIONE_SOCIALEa sua doglianza in modo affatto analogo nel controricorso con cui ha inteso resistere al ricorso (successivo rispetto al proprio) RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Fermo quanto precede, entrambe le eccezioni di inammissibilità del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE predetta , come sollevate dalla parte qui controricorrente, si rivelano infondate.
La prima (‘ l’incarico di ricorrere in cassazione è stato dato da chi non è legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘associazione, perché né liquidatore RAGIONE_SOCIALE‘associazione, né presidente del consiglio direttivo ‘), in ragione del fatto che l ‘efficacia retroattiva RAGIONE_SOCIALE‘annullamento di una delibera assembleare opera solo dopo il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza che lo ha pronunciato. Nel caso di specie, la sentenza n. 3266/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’ appello di Napoli, oggetto del presente ricorso, non è passata in giudicato, sicché è innegabile la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa legittimazione processuale di NOME COGNOME, nominato presidente e legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in epoca successiva alla delibera del 2013, poi, annullata, e da NOME COGNOME, nominato liquidatore unico con la delibera assembleare per AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘1 marzo 2024 , atteso che, giusta il qui condiviso principio sostanzialmente desumibile da Cass. n. 4946 del 2013, se una delibera, ancorché annullabile, non sia stata sospesa, e dunque sia stata
legittimamente eseguita, il nuovo assetto risultante dalla esecuzione RAGIONE_SOCIALEa stessa è a sua volta legittimo, e legittime sono, perciò, le successive deliberazioni assunte con le nuove maggioranze e composizioni, posto che la retroattività degli effetti RAGIONE_SOCIALEe sentenze di annullamento (che si verifica solo dopo il loro passaggio in giudicato) non è assoluta, ma incontra dei limiti, anche al fine di garantire la certezza dei rapporti medio tempore sorti.
La seconda (‘ errata indicazione RAGIONE_SOCIALEa norma violata nella rubrica del motivo, non essendo nemmeno possibile che la RAGIONE_SOCIALE possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni giuridiche svolte dall’associ azione ricorrente ‘), perché è assolutamente chiaro, al di là di quanto indicato nella rubrica del motivo, ciò di cui si lamenta l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente. Pertanto, è sufficiente ricordare che, come si legge in Cass. n. 12690 del 2018, « ai fini RAGIONE_SOCIALEa ammissibilità del ricorso per cassazione, non è necessaria l’esatta indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di legge RAGIONE_SOCIALEe quali si lamenta l’inosservanza, né la corretta menzione RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, essendo necessario, invece, che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia (cfr. Cass. Sez. 3, 29/08/2013, n. 19882, Rv. 627575 – 01; Cass. Sez. 1, 24/03/2006, n. 6671, Rv. 587786 – 01). In tale prospettiva, l’erronea indicazione RAGIONE_SOCIALEa norma violata nella rubrica del motivo non determina ex se l’inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento RAGIONE_SOCIALEa censura, in quanto la configurazione formale RAGIONE_SOCIALEa rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di diritto RAGIONE_SOCIALEa impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto RAGIONE_SOCIALEa censura stessa (Cass. Sez. 5, 03/08/2012, n. 14026, Rv. 623656 – 01) ». Tale impostazione ermeneutica, del resto, è stata autorevolmente avallata dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 17931 del 2013, hanno affermato che « l’onere RAGIONE_SOCIALEa specificità ex art. 366, n. 4 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve indicare “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di
diritto su cui si fondano”, non debba essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione RAGIONE_SOCIALEa ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di altri testi normativi, comportando, invece, l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore RAGIONE_SOCIALEa pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà de/l’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna RAGIONE_SOCIALEe tassative ipotesi di cui all’art. 360 citato ».
2.2. Tanto premesso, il descritto motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si rivela insuscettibile di accoglimento.
Invero, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità è assolutamente costante nell’opinare che l’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e postula non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice ( cfr ., tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 13385 e 5361 del 2025; Cass. n. 12733 del 2024). In quanto condizione RAGIONE_SOCIALE‘azione, peraltro, l’i nteresse ad agire deve sussistere fino al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione, quale espressione del bisogno di tutela giurisdizionale ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5361 del 2025, Cass. n. 17029 del 2016; Cass. n. 14649 del 2013).
Questa Corte, inoltre, ha chiarito, da tempo ed affatto condivisibilmente, che l’interesse ad agire comporta la verifica, da compiersi d’ufficio da parte del giudice, in ordine all’idoneità RAGIONE_SOCIALEa pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda ( cfr ., tra le altre, Cass. n. 7635 del 2006) e, quindi, la sussistenza di un interesse concreto ed attuale ( cfr., e plurimis , Cass. n. 8135 del 2004) nei termini precedentemente evidenziati.
Sebbene, dunque, la specifica doglianza oggi esposta nel motivo sia stata prospettata, per la prima volta, in questa sede -posto che, innanzi alla corte di appello, le medesime circostanze qui invocate dalla ricorrente erano state allegate al diverso fine RAGIONE_SOCIALEa richiesta di interruzione del giudizio, peraltro, disattesa da detta corte -è innegabile che la corrispondente questione giuridica debba considerarsi qui comunque ammissibile, proprio muovendo dal presupposto che l’interesse ad agire deve persister e al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione e tenuto conto che i fatti su cui la stessa si fonda sono comunque anteriori all’odierno giudizio di legittimit à.
Ne consegue, altresì, che se deve essere consentito far valere, oggi, per la prima volta, la dedotta mancata indicazione di un concreto interesse ad agire dei Padri NOME COGNOME e NOME COGNOME (NOME COGNOME, invece, nel frattempo, ha chiesto ed ottenuto la dispensa dai voti religiosi, riferito e documentato nel loro controricorso), parimenti deve essere permesso a questi ultimi di specificarlo in questa sede. In quest’ottica, dunque, andrà valutata l’osservazione del loro difensore secondo cui « né la dichiarazione prefettizia di estinzione, né la delibera di messa in liquidazione volontaria RAGIONE_SOCIALE‘associazione fanno venire meno l’interesse degli esponenti religiosi, una volta soci e membri RAGIONE_SOCIALE‘assemblea, al controllo RAGIONE_SOCIALEa regolare gestione RAGIONE_SOCIALE‘associazione stessa, e ciò, ad esempio, in rela zione ad un eventuale futuro giudizio di risarcimento danni nei confronti degli amministratori. D acché, se è vero che l’associazione rimane in RAGIONE_SOCIALE anche dopo che l’assemblea abbia deliberato lo scioglimento volontario e la messa in liquidazione (si noti che tale capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza non è stato impugnato), è altrettanto vero che i soci restano soci, per cui coloro che hanno impugnato le delibere (nel nostro caso, tre associati membri RAGIONE_SOCIALE‘assemblea) conservano l’interesse ad agire e ad ottenere la decisione sulle iniziative giudiziarie intraprese. Diversamente, la dichiarazione di scioglimento volontario, pur se successiva alla dichiarazione prefettizia di estinzione, sarebbe un’arma troppo grande nelle mani di chi (come nel caso di specie) vuole ostacolare una iniziativa degli associati tesa a dimostrare la mala gestio degli amministratori e del legale rappresentante » ( cfr . pag. 16-20 del loro controricorso).
2.3. Orbene, osserva il Collegio che lo StaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE allegato all’atto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa stessa del 12 novembre 2012, le cui disposizioni, ove divenga definitivo l’avvenuto annullamento RAGIONE_SOCIALEa delibera assembleare del 29 agosto 2013 (che ebbe ad adottare rilevanti modifiche al menzionato StaRAGIONE_SOCIALE, come appresso si dirà) pronunciato dalla sentenza qui impugnata, torneranno vigenti (in luogo di quelle, corrispondenti, modificate dalle delibera suddetta) prevede, tra l’ altro: i ) all’art. 27, che ‘ È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanza di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘associazione ‘; ii ) al successivo art. 28, che ‘ In caso di scioglimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio. Possono essere nominati liquidatori anche i consiglieri uscenti. Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto all’RAGIONE_SOCIALE religioso RAGIONE_SOCIALE per le Sue finalità istituzionali di religione o per donarle alle loro missioni ‘ ad gentes ‘ o ad altra associazione con finalità analoghe secondo le indicazioni fornite dall’assemb lea ‘.
Il divieto posto dalla prima disposizione, dunque, investe solo la distribuzione di quanto ivi indicato ‘ durante la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘associazione’ , sicché la medesima disposizione diventa completamente irrilevante allorquando, come concretamente verificatasi, nella specie, successivamente alla deliberazione oggi impugnata, sia avvenuto lo scioglimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE suddetta con avvio RAGIONE_SOCIALEa liquidazione del suo patrimonio.
A quest’ultima ipotesi, infatti, si riferisce specificamente la seconda di quelle disposizioni statutarie (art. 28), dalle quali emerge, innegabilmente, la devoluzione, in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, di quanto residuato una volta esaurita la fase di liquidazione: RAGIONE_SOCIALE che, peraltro, deve utilizzare quanto devolutogli ‘ per le Sue finalità istituzionali di religione o per donarle alle loro missioni ‘ ad gentes ‘ o ad altra associazione con finalità analoghe secondo le indicazioni fornite dall’assemb lea ‘ .
Nella sentenza oggi impugnata si legge, tra l’altro ( cfr . pag. 4), che la modifica RAGIONE_SOCIALEo StaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE approvato con la delibera del 29
agosto 2013 « stravolgeva completamente le regole fino a quel momento vigenti, facendo venir meno il ruolo di controllo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, eliminando ogni riferimento al preventivo parere del Superiore Generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, prevedendo che i soci membri, oltre che religios i RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE potessero essere anche laici cattolici praticanti, nonché rimuovendo il vincolo, in caso di scioglimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, di devoluzione del patrimonio residuo del patrimonio all’RAGIONE_SOCIALE, pe r prevedere che, in caso di scioglimento, il patrimonio sarebbe stato devoluto ad altra associazione con analogo/affine scopo ». L ‘istiRAGIONE_SOCIALE , dunque, non veniva più considerato tra i destinatari dei beni in caso di scioglimento RAGIONE_SOCIALE‘associazione, restando la liquidazione dei beni un affare interno alle associazioni.
Ne consegue, allora, ad avviso del Collegio, che deve considerarsi tuttora sussistente un interesse concreto ed attuale (stante la fase di liquidazione in atto, circostanza, quest’ultima, sostanzialmente pacifica, oltre che desumibile dagli scritti di entrambe le parti in causa ) RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE predetto alla decisione RAGIONE_SOCIALEa odierna controversia da individuarsi, evidentemente, nell’intento di eRAGIONE_SOCIALEre che l’ RAGIONE_SOCIALE possa liquidare il proprio patrimonio sulla base di uno staRAGIONE_SOCIALE, dichiarato illegittimo proprio dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa corte napoletana in questa sede impugnata, che esclude l ‘istiRAGIONE_SOCIALE stesso dai destinatari dei beni in caso di scioglimento RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE medesima.
La difesa di quest’ultima, nella propria memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. depositata il 5 novembre 2025, assume che « anche lo staRAGIONE_SOCIALE del 2012 prevedeva la devoluzione ‘ all’RAGIONE_SOCIALE o ad altra associazione con finalità affini o analoghe, secondo le indicazioni RAGIONE_SOCIALE‘associazione ‘. Non vi è quindi alcun automatismo: la scelta spetta all’assemblea o, in fase di liquidazione, al liquidatore. L’annullamento RAGIONE_SOCIALEa delibera 2013 non garantirebbe alcuna certezza sulla destinazione del patrimonio. . L’eventuale interesse sarebbe solo del l’RAGIONE_SOCIALE, che tuttavia non è legittimato a contraddire, non essendo stato intimato » ( cfr . pag. 12).
A tanto, però, è agevole replicare, da un lato, ed in via assolutamente dirimente, che l’RAGIONE_SOCIALE, come si è già anticipato e meglio si dirà oltre, ha comunque proposto autonomo ricorso
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa corte napoletana n. 3266/2024 nella parte in cui quest’ultima gli ha negato la legittimazione ad impugnare la delibera assembleare suddetta; dall’altro, che, come è assolutamente intuitivo, un’assemblea RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE composta secondo le norme del suo staRAGIONE_SOCIALE come modificato da tale delibera (con la partecipazione, dunque, oltre che di religiosi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, anche di laici cattolici praticanti) sarebbe certamente differente rispetto ad una sua composizione giusta quanto sancito dal suo staRAGIONE_SOCIALE ante modifica (con la partecipazione, cioè, di soli religiosi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE medesimo) , con le conseguenti ripercussioni anche sulla tipologia di decisioni concretamente adottabili in punto di destinazione del residuo RAGIONE_SOCIALEa liquidazione del suo patrimonio ove sciolta l’RAGIONE_SOCIALE stessa.
L’ulteriore rilievo RAGIONE_SOCIALEa odierna ricorrente secondo cui i Padri COGNOME e COGNOME (NOME COGNOME, invece, come si è già detto, ha chiesto ed ottenuto la dispensa dai voti religiosi) non trarrebbero comunque alcun vantaggio personale da tale devoluzione, poiché il divieto statutario di distribuzione di utili ( art. 27 ) esclude qualsiasi utilità individuale, non tiene conto RAGIONE_SOCIALEa inapplicabilità di quella disposizione statutaria, espressamente riferita al solo periodo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘associazione, alla fase di scioglimento di quest’ultima e di liquidazione del suo patrimonio.
È certamente vero, peraltro, che, anche in tale evenienza, giusta l’art. 28 RAGIONE_SOCIALEo StaRAGIONE_SOCIALE del 2012 già riportato, quei Padri mai potrebbero beneficiare, almeno direttamente, di alcuna utilità individuale, ma ciò non esclude, ad avviso del Collegio, l’interesse di quei religiosi, riconosciuti dalla sentenza oggi impugnata come tuttora soci RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE medesima , al controllo RAGIONE_SOCIALEa regolare gestione d i quest’ultima , sicché, una volta stabilito nella medesima sentenza (senza che il relativo capo sia stato fatto oggetto di specifica impugnazione), che l’associazione rimane in RAGIONE_SOCIALE anche dopo che l’assemblea abbia deliberato lo scioglimento volontario e la messa in liquidazione, quei soci che ne hanno impugnato le delibere conservano l’interesse ad agire e ad ottenere la decisione sulle iniziative giudiziarie intraprese. Opinando diversamente, infatti, si otterrebbe l’effetto, tutt’altro
che ragionevole, di far assumere al disposto scioglimento volontario RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , benché successivo alla dichiarazione prefettizia di sua estinzione, la sostanziale natura di strumento idoneo ad ostacolare, molto facilmente, iniziative degli associati volte a contestare possibili fatti di mala gestio degli amministratori e del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE stessa.
B) Il ricorso (da qualificarsi come incidentale tempestivo) RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE .
I formulati motivi di questo ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
I) « Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 81 e 100 c.p.c. (art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.) ». si sostiene che la motivazione con cui la corte napoletana ha dichiarato il primo motivo di appello inammissibile per difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE‘esponente istiRAGIONE_SOCIALE « costituisce l’ipotesi paradigmatica di motivazione apparente, poiché l’affermazione secondo la quale ‘…in realtà, tutte le argoment azioni in cui si articola il primo motivo di appello sono volte a riconoscere l’interesse ad impugnare la delibera del 29.8.2013 in capo a NOME COGNOME, in proprio, sia quale NOME Generale, sia quale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nomi nato tale con decreto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘11.7.2013, e non, invece, in capo all’RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME era il legale rappresentante all’epoca RAGIONE_SOCIALE‘a dozione RAGIONE_SOCIALEa deliberazione del 29.8.2013 ed all’epoca RAGIONE_SOCIALEa introduzione del giudizio di primo grado…’, non spiega nulla, né chiarisce quali siano le ‘…argomentazioni in cui si articola il primo motivo di appello…’ che condurrebbero ad una tale decisione. Spiegazioni, queste, vieppiù necessarie se solo si pensa che, come riconosciuto dalla Corte di merito, sia l’atto di citazione iniziale , che l’atto di appello , sono riferibili a NOME COGNOME nella qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE »;
II) « Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 c.c. anche in relazione all’art. 2379 c.c. ed agli artt. 81 e 100 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) ». Vengono censurate le argomentazioni con cui la corte distrettuale ha ritenuto comunque infondato il medesimo primo motivo di appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE oggi ricorrente. Si assume che « l’art. 23 c.c., quanto alle delibere nulle, nel mentre comporta l’applicazione del termine prescrizionale quinquennale proprio RAGIONE_SOCIALEe delibere annullabili, non esclude, però, che le stesse possano essere impugnate da chiunque vi abbia interesse »;
III) « Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 c.c. in relazione agli artt. 81 e 100 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) ». Viene contestata l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale che, nel rigettare il terzo motivo di appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e degli altri tre religiosi (con cui si era lamentata l’omessa pronuncia sulla domanda di annullamento RAGIONE_SOCIALEa delibera del 29 agosto 2013 per notar COGNOME), ha ritenuto che «… il primo giudice si era pronunciato su detta domanda, dichiarandola inammissibile, con la motivazione che l’RAGIONE_SOCIALE attore non aveva dato la prova di rivestire la qualità di associato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE alla data del 29.8.2023, data di adozione RAGIONE_SOCIALEa delibera impugnata…’, all’uopo rinviando, ‘…per quanto riguarda la questione dei casi in cui la delibera adottata dall’RAGIONE_SOCIALE riconosciuta appellata sarebbe nulla e non annullabile, ex art. 23 c.c., con conseguente inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 c.c., potendo la delibera nulla essere impugnata da chiunque vi abbia interesse…a quanto affermato in sede di disamina del primo motivo di appello …». Questo assunto viene oggi contestato « per le ragioni di cui ai precedenti motivi, in punto sia di ammissibilità, sia di fondatezza quanto alla legittimazione ed all’interesse ad agire da parte di NOME COGNOME nella detta qualità ».
2. Allo scrutinio dei suesposti motivi giova premettere, da un lato, che vale anche qui, stante quanto si sostiene nel controricorso RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE circa la carenza di interesse ad agire de ll’RAGIONE_SOCIALE suddetto , ciò che si è già detto respingendosi il corrispondente motivo di ricorso formulato da ll’RAGIONE_SOCIALE medesima .
Dall’altro, che dalla sentenza qui impugnata emerge, affatto chiaramente, che la corte partenopea, dopo aver rimarcato, quanto al gravame innanzi alla stessa promosso dall’RAGIONE_SOCIALE, nonché dai Padri NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che « Il primo motivo di appello deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE appellante », esaustivamente spiegandone le ragioni, ha osservato, poi, che, « In ogni caso, anche ove dovesse ritenersi che il primo motivo di appello mira a far valere l’interesse (non di NOME COGNOME, in proprio, ma) RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME è il legale rappresentante , ad impugnare la delibera assembleare del 29.8.2013 di modifica RAGIONE_SOCIALEo StaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE convenuto, il motivo di appello, del pari, non sarebbe fondato » alla stregua RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni successivamente esposte.
Si è al cospetto, dunque, evidentemente, di una tecnica di redazione motivazionale inquadrabile in una di queste due fattispecie: i ) prospettazione di una ragione di inammissibilità del motivo di gravame, poi seguita da una giustificazione di infondatezza di quest’ultimo , sicché dovrebbe trovare applicazione il principio, consolidato nella qui condivisa giurisprudenza di legittimità, secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato RAGIONE_SOCIALEa potestas iudicandi in relazione al merito RAGIONE_SOCIALEa controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata ( cfr . Cass., SU, n. 3840 del 2007; Cass. n. 11675 del 2020; Cass. n. 27388 del 2022; Cass. n. 10240 del 2025). È noto, infatti, che le mere argomentazioni ipotetiche e virtuali non possono formare oggetto di impugnazione proprio per l’assenza di valenza decisoria, con la conseguenza che gli eventuali motivi proposti al riguardo devono essere dichiarati inammissibili ( cfr . Cass. n.
26724 del 2025; Cass., SU, n. 8087 del 2007. Si veda pure Cass. n. 1770 del 2025, a tenore RAGIONE_SOCIALEa quale « In sede di legittimità, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo RAGIONE_SOCIALEa decisione »); ii ) indicazione di una pluralità di rationes decidendi , ciascuna RAGIONE_SOCIALEe quali autonomamente e logicamente sufficiente a giustificare la conclusione, in termini di rigetto del gravame, come adottata dalla corte distrettuale, sicché troverebbe applicazione il principio, parimenti consolidato nella qui condivisa giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ove la corrispondente motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALEe quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l’omessa o inefficace impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, le quali, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata o impugnata con esito negativo, non potrebbe produrre in alcun caso l’annullamento, in parte qua , RAGIONE_SOCIALEa sentenza ( cfr., e multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 19277 del 2025; Cass. n. 5102 del 2024; Cass. n. 4067 del 2024; Cass. n. 26801 del 2023; Cass. n. 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017).
Diviene intuitivo, quindi, che, nella specie, solo ove si riveli fondato il primo motivo di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , volto, giova ricordarlo, a censurare la statuizione di inammissibilità del suo primo motivo di gravame come giustificata dalla corte distrettuale, residuerà l’ interesse del medesimo RAGIONE_SOCIALE all’effettivo scrutinio anche RAGIONE_SOCIALEe censure prospettate nei successivi motivi del proprio odierno ricorso.
2.1. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che il suddetto primo motivo di quest’ultimo ricorso sia infondato.
Invero, è opportuno ricordare che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 20894 e 8671 del 2025, nonché da Cass. nn. 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, il vigente testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ha ormai ridotto al ‘ minimo costituzionale ‘ il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito ( cfr . tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella ” mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico “, nella ” motivazione apparente “, nel ” contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile “, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ” sufficienza ” RAGIONE_SOCIALEa motivazione ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua ‘ contraddittorietà ‘ ( cfr . Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023).
In particolare, come ancora chiarito dalle recenti Cass. nn. 20894 e 9218 del 2025 ( cfr . in motivazione), il vizio di omessa o apparente motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ( cfr . Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020). Ne deriva che è possibile ravvisare una ‘ motivazione apparente ‘ nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione e non
consentano l’identificazione RAGIONE_SOCIALE‘ iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice.
Un simile vizio -da apprezzarsi, peraltro, non rispetto alla correttezza RAGIONE_SOCIALEa soluzione adottata o alla sufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una motivazione effettiva ( cfr. Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020) -è, nella specie insussistente, atteso che la corte territoriale ha illustrato gli assunti posti a base RAGIONE_SOCIALE‘adottata soluzione di ritenuta in ammissibilità di quel motivo di gravame ( cfr., amplius, pag. 17-20 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
La stessa, invero, come si è già ampiamente evidenziato nel § 2. dei ‘ Fatti di causa ‘: i ) ha premesso che l’appellante RAGIONE_SOCIALE « ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 c.c., l’impugnazione, proposta da parte attrice, RAGIONE_SOCIALEa delibera assembleare del 29 agosto 2013 di modifica RAGIONE_SOCIALEo StaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto che detta ‘parte attrice’ non avesse fornito la prova di rivestire la qualità di associato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE alla data del 29.8.2013, data di adozione RAGIONE_SOCIALEa delibera impugnata »; ii ) ha chiarito, poi, che « Per ‘parte attrice’, a cui fa riferimento il primo giudice nella sentenza impugnata, deve intendersi necessariamente solo l’RAGIONE_SOCIALE, e tanto perché nell’intestazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado l’unica parte attrice indicata è il predetto RAGIONE_SOCIALE, mentre non sono indicati, quali ulteriori attori, -né vi nessun riferimento ad essi in tutta la sentenza – NOME COGNOME NOME, NOME e NOME COGNOME NOME, nonostante risultassero dall’atto di citazione chiaramente anch’es si attori, unitamente all’RAGIONE_SOCIALE . Se così è, il primo motivo di appello, per le argomentazioni che lo sorreggono, è da intendersi proposto nell’interesse del solo RAGIONE_SOCIALE appellante, come precisato
nella comparsa conclusionale da ultimo depositata dagli appellanti, mentre nell’interesse degli altri appellanti NOME COGNOME NOME, NOME e NOME COGNOME NOME è stato proposto un apposito secondo motivo di appello »; iii ) dopo aver precisato che, « in materia di associazioni riconosciute, l’art. 23, comma 1, c.c., dispone che le deliberazioni RAGIONE_SOCIALE‘assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo staRAGIONE_SOCIALE possono essere annullate su istanza degli organi RAGIONE_SOCIALE‘ente, di q ualunque associato e del pubblico ministero », ha ricordato, da un lato, che « il primo giudice escludeva la legittimazione ad agire in capo all’RAGIONE_SOCIALE sul presupposto che detto RAGIONE_SOCIALE non rivestisse la qualità di associato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE alla data di adozione RAGIONE_SOCIALEa delibera impugnata »; dall’altro, che « L’RAGIONE_SOCIALE appellante ha controargomentato che l’interesse ad agire era fuori discussione, ‘perché l’attore agisce in quanto l’art. 13 RAGIONE_SOCIALEo StaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE approv ato prevedeva che sulle modifiche RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo e RAGIONE_SOCIALEo staRAGIONE_SOCIALE l’assemblea degli associati poteva deliberare previo il consenso del NOME Generale. Il NOME Generale COGNOME per effetto del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE era stato sostituito dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME in data 3 luglio 2023, cioè prima del verbale per notar COGNOME del 29 agosto 2013 rep. 4642, racc. 2992′. Pertanto, ‘NOME COGNOME, nella sua qualità di AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha precisato l’RAGIONE_SOCIALE appellante – faceva valere la nullità RAGIONE_SOCIALEe modifiche contenute nell’atto per AVV_NOTAIO del 29.8.2013 per: 1) mancanza del consenso del NOME Generale; 2) per mancanza RAGIONE_SOCIALEe maggioranze previste dall’art. 21 c .c.; 3) per mancata convocazione di tutti i soci; 4) per mancato raggiungimento del numero legale dei soci richiesto per l’approvazione RAGIONE_SOCIALEe modifiche statutarie. L’RAGIONE_SOCIALE appellante, con un secondo ordine di argomentazioni, ha dedotto che , poiché l ‘art. 23 c.c. disciplina solo le delibere annullabili e non anche quelle delibere i cui vizi sono talmente gravi da privare l’atto dei requisiti minimi essenziali e, cioè, nulle, la mancanza dei requisiti minimi essenziali, che prima veniva sanzionata con la dichiarazione di inesistenza, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riforma
del 2003/2004 deve essere ricondotta in via analogica alla disciplina di cui all’art. 2379 c.c., che prevede la nullità RAGIONE_SOCIALEa delibera di ‘mancata convocazione RAGIONE_SOCIALE‘assemblea’, nonché che le delibere possano essere impugnate da chiunque vi abbia interesse. Ne derivava che, poiché la delibera approvata con atto per notar COGNOME del 29.8.2023 era radicalmente nulla perché adottata, senza preventiva convocazione formale e con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo staRAGIONE_SOCIALE e con una partecipazione al voto di persone che non avevano diritto a votare, ben aveva il diritto NOME COGNOME, nella sua qualità di AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ad impugnare la delibera e a chiedere la revoca del verbale assembleare impugnato, in ap plicazione analogica RAGIONE_SOCIALE‘art. 2379 c.c. »; iv ) ha concluso, quindi, opinando che, « In realtà, tutte le argomentazioni in cui si articola il primo motivo di appello sono volte a riconoscere l’interesse ad impugnare la delibera del 29.8.2013 in capo a NOME COGNOME, in proprio, sia quale NOME Generale, sia quale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nominato tale con decreto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘11.7.2013, e non, invece, in capo all’RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME era il legale rappresentante all’epoca RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa deliberazione del 29.8.2013 ed all’epoca RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio di primo grado. Tuttavia, NOME COGNOME, in proprio, non è stato mai parte del giudizio di primo grado, nel quale egli agiva esclusivamente quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , tanto che la sentenza di primo grado, sul punto non impugnata, indica nell’intestazione: ‘RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t.’; né nel giudizio di appello, posto che l’atto di appello è stato proposto nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t. (nonché di NOME, NOME, NOME COGNOME NOME, che, benché attori in primo grado, unitamente all’RAGIONE_SOCIALE, non sono stati proprio indicati nella sentenza impugnata). Pertanto, posto che NOME COGNOME, in proprio, non è parte del presente giudizio, né in primo grado, né in secondo grado, e,
quindi, non ha impugnato la delibera assembleare del 23.8.2013, che è stata solo impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME era il legale rappresentante, il primo motivo di appello, che è proposto dal suddett o RAGIONE_SOCIALE, ma mira a far valere l’interesse ad impugnare la delibera in capo a NOME COGNOME, in proprio, è inammissibile per difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire ».
Si tratta di una motivazione che, ad avviso del Collegio, esplicita le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione, rendendone agevolmente individuabile l’ iter logico, ed in cui il riferimento a « tutte le argomentazioni in cui si articola il primo motivo di appello » altro non significa che la corte partenopea ha inteso rinviare, all’integrale contenuto, in parte qua, di un atto di provenienza, appunto, RAGIONE_SOCIALEa ivi parte appellante, che, valutato nel suo complesso, l’ha persuasa nel senso RAGIONE_SOCIALE‘adottata conclusione in termini di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo a NOME COGNOME.
Pertanto, deve considerarsi soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è detto, nuovamente ricordandosi che il vizio di motivazione omessa o apparente va apprezzato non già rispetto alla correttezza RAGIONE_SOCIALEa soluzione adottata o alla sufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una motivazione effettiva ( cfr. Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020).
Dalla infondatezza, per le ragioni appena spiegate, del primo motivo di questo ricorso, consegue la inammissibilità dei sui motivi secondo e terzo in ragione dei principi tutti e RAGIONE_SOCIALEe complessive considerazioni di cui al precedente § 2., da intendersi qui riprodotte per intuibili ragioni di sintesi.
Conclusioni e regime RAGIONE_SOCIALEe spese .
In conclusione, dunque, gli odierni ricorsi proposti, rispettivamente, dall’RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE devono essere respinti entrambi, potendosi interamente compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità, stante la reciproca soccombenza, altresì dandosi atto -in assenza di ogni
discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia adottata, sussistono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti ricorrenti suddette, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proprio ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso promosso dall’RAGIONE_SOCIALE.
Rigetta il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna RAGIONE_SOCIALEe suddette parti ricorrenti , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rispettivo ricorso, giusta il comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di cassazione, il 19 novembre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME