Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1364 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1364 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11609/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO
INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore della Direzione centrale rapporto assicurativo, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D’APPELLO TORINO n. 613/2022 pubblicata il 11/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte d’appello di Torino ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
la controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’estratto di ruolo afferente a sei cartelle di pagamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dieci avvisi di addebito RAGIONE_SOCIALE che l’odierno ricorrente deduce non essergli mai stati notificati;
il Tribunale di Torino dichiarava l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire;
la corte territoriale ha fatto applicazione dell’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n. 602/1973, ritenendo che l’appellante non avesse prospettato alcuno dei pregiudizi tassativamente indicati dalla disposizione de qua al fine della sussistenza del qualificato interesse ad agire;
per la cassazione della sentenza ricorre il COGNOME, con ricorso affidato a due motivi ai quali RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso;
al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione dell’art. 12, co. 4-bis D.P.R. n. 602/73 unitamente all’art. 100 c.p.c. in relazione agli artt. 30, co. 14 del D.L. n. 78/2010, 14 disp. att. c.p.c., e 140 c.p.c.», e deduce che la corte territoriale ha erroneamente applicato lo ius superveniens anche con riferimento all’impugnazione di ruolo afferente ad avvisi di addebito;
con il secondo motivo (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 3, co. 9, lett. b) – L. n. 335/1995 nonchè dell’art. 2943 c.c., nella parte in cui il Giudice di Seconde Cure ha omesso di pronunciarsi in ordine all’eccezione di prescrizione quinquennale maturata sia a monte che a valle della notifica degli avvisi di addebito opposti»;
per quanto concerne il primo motivo, l’art.30 comma 14 del d.l. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, prevede che: «Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall’avviso di addebito contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione»;
avuto riguardo a tale disposizione, l’endiadi «Il ruolo e la cartella di pagamento» di cui all’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n. 602/1973 deve essere interpretato nel senso che il riferimento alla «cartella di pagamento» si estenda anche all’avviso di addebito notificato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a far tempo dalla entrata in vigore del d.l. n.78/2010 cit. (cfr. Cass. 18/08/2025 n.23488);
il primo motivo di ricorso è dunque infondato, perché la corte territoriale ha ritenuto l’insussistenza del qualificato interesse ad agire ex art.12 comma 4 bis del d.P.R. n.602/1973 anche con riferimento agli avvisi di addebito notificati all’odierno ricorrente;
il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché la sussistenza del qualificato interesse ad agire nei termini appena declinati è condizione necessaria perché il giudice di merito pronunci nel merito sulle domande ed eccezioni delle parti;
per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato; a i sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate: a beneficio di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in euro 3.000,00 per compensi ciascuno, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; a beneficio di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in euro 3.000,00 per compensi oltre a spese prenotate a debito;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a beneficio di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in euro 3.000,00 per compensi ciascuno, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; a beneficio di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in euro 3.000,00 per compensi oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME