Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26274 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26274 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26737-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 118/2021 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 27/04/2021 R.G.N. 159/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/07/2024
CC
Fatti di causa
La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza in atti, definitivamente decidendo sull’appello proposto da COGNOME NOME e sull’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE, ha accolto l’appello principale ed in riforma della sentenza di primo grado ha annullato il licenziamento intimato al COGNOME in data 30.5.2018 ed ordinato la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, condannando la datrice al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata al periodo di disoccupazione e liquidata in misura pari a sette mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, oltre contributi; ha respinto l’appello incidentale e condannato la società al pagamento delle spese processuali.
A fondamento della sentenza la Corte ha sostenuto che non fossero stati provati gli addebiti disciplinari mossi al lavoratore (per aver offeso l’a.u.) perché la testimonianza della dipendente COGNOME, nonché moglie dell’ amministratore unico ingegner NOME COGNOME, soggetto passivo delle presunte frasi diffamatorie pronunciate dal COGNOME, non era credibile, anche alla luce del successivo comportamento tenuto dalla COGNOME nei confronti del COGNOME, ispirato a normalità della relazione.
La Corte ha invece respinto le domande proposte dal COGNOME sulla ritorsività delle stesso licenziamento, pronunciato dopo l’annullamento di un primo licenziamento, nonché sull’abuso del diritto, ritenendo invece soltanto insussistente il fatto contestato.
Avverso la sentenza ha proposto il ricorso per cassazione COGNOME NOME con cinque motivi ai quali ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Le parti hanno ha depositato memoria. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360, numero 5 c.p.c.
2.- Col secondo motivo di ricorso ci sostiene la violazione degli articoli 1175, 1324, 1343, 1344, 1345, 1375, 1418, 2697, 2727 , 2729, 2909 c.c., 324 CPC, 2 decreto legislativo numero 23/2015, in relazione all’articolo 360, numero 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello respinto il motivo di gravame del COGNOME concernente l’eccezione di nullità del licenziamento per ritorsione considerando il solo elemento costituito dalla contiguità temporale tra la sentenza numero 235/2018 pubblicata il 21/5/2018 di rigetto del reclamo datoriale e quindi confermativa dell’illegittimità del primo licenziamento del 7/6/2017 17 e la nuova contestazione disciplinare con sospensione cautelare formulata con lettera del 24/5/2018 la quale aveva portato al secondo licenziamento di cui è causa.
3.- Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli articoli 2 Costituzione, 7 legge 300/70 e successive modifiche, 2 legge 604 del 1966 e successive modifiche articolo 2 decreto legislativo 23/2015, 833, 1175, 1324, 1343, 1343, 1344, 1345, 1369, 1375, 1418, 2909 c.c., 324 c.p.c., in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.
4.- Con il quarto motivo si deduce omesso esame circa un fatto del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex articolo 360 numero 5 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto infondato il secondo motivo dell’appello principale proposto da COGNOME con il quale era stata sollevata l’eccezione di nullità del licenziamento per abuso del diritto .
La Corte d’appello ha rilevato che la rinnovazione del licenziamento non comportava abuso del diritto anche perché i fatti che erano stati contestati nel secondo licenziamento non
erano stati presi in considerazione nel primo e quindi legittimamente il datore di lavoro aveva riproposto la questione, affinché fosse valutata la sussistenza e l’incidenza di quei fatti sul rapporto fiduciario.
I primi quattro motivi di ricorso, con i quali il lavoratore ricorrente agisce per ottenere che il licenziamento – già annullato per carenza di giusta causa ed insussistenza del fatto contestato – venga dichiarato nullo per ritorsività o perché emesso in violazione del principio del divieto dell’abuso del diritto, sono inammissibili per carenza di interesse ad agire.
Ed invero il giudice di merito ha già condannato il datore di lavoro alla reintegra del lavoratore ed al risarcimento del danno per l’intero periodo in cui era rimasto in stato di disoccupazione. Il lavoratore non allega a fondamento delle censure sollevate perché (per ottenere che cosa, quale utilità) avrebbe diritto alla declaratoria di nullità del licenziamento; non spiega cioè lo scopo pratico dell’azione e quale sia in concreto il vantaggio giuridico o la differenza sul piano risarcitorio conseguibile dall’una o dall’altra declaratoria di invalidità del licenziamento.
Va infatti rimarcato che il lavoratore ha già ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro ed anche il risarcimento del danno per l’intero periodo di disoccupazione, avendo trovato una nuova occupazione nel periodo di otto mesi dall’intimazione del licenziamento.
Egli pertanto (salva la correzione dell’errore nella liquidazione del numero di mensilità di cui si dirà nei motivi successivi) ha già ottenuto il massimo possibile sul piano della effettività della ll’ipotesi in cui dovesse affermarsi la tutela, anche rispetto a nullità del licenziamento per ritorsione o per abuso del diritto.
Va invero considerato che per il caso di nullità del licenziamento l’art. 2 del d.lgs. n. 23/2015 invocato in ricorso – fermo il minimo risarcitorio di 5 mensilità stabilito a titolo di penale -prevede il
risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni maturate nel periodo intercorso dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative.
Invece l’art.3 del d.lgs. numero 23/2015 applicato dal giudice di appello -per l’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato, prevede come tutela risarcitoria, oltre alla reintegra nel posto di lavoro, una indennità risarcitoria per il periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione, che può arrivare nel massimo fino a dodici mensilità della medesima retribuzione.
Peraltro, n ell’uno e nell’altro caso, secondo la disciplina di legge cit., occorre dedurre quanto percepito dal lavoratore nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative; il datore di lavoro è inoltre parimenti condannato al risarcimento del danno previdenziale pari al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati per l’intero periodo intercorso dal licenziamento alla reintegra. In entrambi i casi infine è previsto il diritto di opzione del lavoratore per l’ indennità sostitutiva (pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale).
Pertanto, per quanto concerne il quantum del risarcimento -fermo restando che il lavoratore non fa alcuna questione nemmeno relativamente all’entità dell’aliunde perceptum ritenuto dai giudici – le mensilità riconosciute in sentenza per il periodo di sofferta disoccupazione sono tali da coprire qualsivoglia danno, sia in relazione all’ipotesi della nullità
prevista dall’art. 2 del d.lgs. n. 23/205, sia in relazione all’ipotesi della ingiustificatezza qualificata prevista dall’art. 3 del d.lgs .n. 23/2015.
Un profilo di interesse (anche ai sensi degli artt. 3 e 36 Cost.) poteva prospettarsi nel caso in cui il periodo di disoccupazione del ricorrente fosse stato superiore alle 12 mensilità stabilite dall’art.3. del d.lgs. 23/2015 come tetto massimo forfettizzato di risarcimento del danno (pur a fronte dell’annullamento dell’atto d i licenziamento e di un rapporto di lavoro che con la pronuncia giudiziale viene ricostituito senza soluzione di continuità). Ma lo stesso profilo non può emergere quando, come nel caso in esame, il lavoratore abbia trovato una nuova occupazione nel period o inferiore all’anno (e non fa neppure nella causa alcuna questione relativa al quantum della retribuzione percepita prima e dopo il licenziamento).
Si è dunque davanti ad una totale carenza di allegazioni che attengono all’interesse ad agire e che rende inammissibile in parte qua l’impugnazione proposta (Cass. sentenza n. 38054 del 29/12/2022) atteso che il requisito di cui all’art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisce a causa della decisione e da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente dall’eventuale accoglimento del gravame.
5.- Con il quinto motivo si deduce violazione degli articoli 1218, 1223, 1927, 2693 c.c. articolo 155 c.p.c. articolo 3 comma 2 decreto legislativo 23/2015, ai sensi dell’articolo 360 numero 3 c.p.c.
6.- Con il sesto motivo di sostiene la nullità della sentenza ai sensi dell’articolo 132 comma 2 numero 4 c.p.c., in relazione articolo 360 numero 4 c.p.c., essendo la sentenza viziata anche in ordine alla quantificazione del risarcimento liquidato al lavoratore avendo la Corte affermato che l’indennità risarcitoria
andava limitata al periodo giugno 2018-gennaio 2019, ossia in sette mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo della TFR laddove invece il periodo che va da giugno 2018 a gennaio 2019 consta di otto mesi non già di sette.
7.- Il quinto ed il sesto motivo, da considerarsi unitariamente per connessione, sono fondati.
La Corte di appello, come risulta dalla stessa motivazione dell’impugnata sentenza ai fini del risarcimento del danno, ha fatto riferimento al periodo in cui il lavoratore era rimasto disoccupato; ed ha evidenziato che occorresse considerare che, come documentato dalla società, COGNOME a febbraio del 2019 avesse trovato un nuovo impiego presso una diversa società, per cui l’indennità risarcitoria andava limitata dal periodo del licenziamento, giugno 2018, al gennaio 2019 precedente la nuova occupazione, periodo che è però costituito da otto mesi e non da sette, come erroneamente affermato dalla Corte di appello.
Pertanto, sulla scorta delle premesse, vanno accolti il quinto ed il sesto motivo di ricorso; mentre devono essere dichiarati inammissibili i primi quattro motivi.
9.- La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa può essere decisa nel merito con condanna del datore di lavoro controricorrente al pagamento di otto mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR.
10.- Per quanto riguarda il regime delle spese processuali, vanno confermate le statuizioni dei precedenti gradi di merito, mentre si possono compensare le spese del giudizio di cassazione in relazione alla ridotta misura della pretesa accolta. 11.- Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto ed il sesto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento di otto mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, oltre al versamento dei contributi previdenziali ex art. 3,2 del d.lgs. n. 23/2015. Conferma le statuizioni dei precedenti gradi di merito riguardanti le spese processuali e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio 10.7.2024