Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3696 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3696 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2909/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME elettivamente domiciliati
in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE DI INTERVENTI SUL TERRITORIO IN CONC. PREV., elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME PONTE VIVIANA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME COSTANTINO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 2725/2018, pubblicata il 29/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
RAGIONE_SOCIALE per le parti comuni e i singoli condomini in relazione alle loro proprietà individuali convenivano in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, lamentando l’inadempimento della società, in qualità di costruttrice e venditrice, dovuto a gravi difetti delle unità immobiliari vendute, in quanto non
eseguite a regola d’arte, nonché al mancato rispetto dei requisiti cogenti in materia di isolamento acustico degli edifici e delle singole unità abitative; lamentavano, inoltre, danno esistenziale da rumore e violazione del diritto alla privacy a causa del difetto di insonorizzazione, in violazione rispetto a quanto era stato stabilito nei contratti conclusi dalla RAGIONE_SOCIALE con i condomini; gli attori chiedevano, quindi, al Tribunale di Ravenna di condannare la convenuta a risarcire i danni conseguenti ai vizi denunciati.
Con la sentenza n. 314/2013, il Tribunale di Ravenna accoglieva la domanda risarcitoria proposta in quanto -alla luce delle testimonianze assunte, dei risultati della consulenza tecnica d’ufficio e dei documenti depositati – i difetti lamentati risultavano sussistenti. Il Tribunale condannava, pertanto, la società RAGIONE_SOCIALE a pagare al RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 107.375,00 e ai singoli condomini la complessiva somma di euro 1.270.822,69, attribuendo a ciascuno gli importi indicati nella tabella elaborata dal consulente tecnico d’ufficio; disattendeva, invece, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dai singoli condomini, ritenuta sfornita di prova.
Avverso detta sentenza proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE; il RAGIONE_SOCIALE e alcuni dei condomini proponevano appello incidentale.
Con la sentenza n. 2725/2018, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava i condomini NOME COGNOME e NOME COGNOME alla rifusione delle spese dell’intero giudizio in favore di COGNOME, in quanto totalmente soccombenti in relazione alla domanda di accertamento dei difetti del fabbricato ‘C’, dal Tribunale ritenuto non compreso nell’oggetto della controversia, nonché con riferimento alla domanda di risarcimento del danno esistenziale. Condannava, altresì, i condomini COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in quanto proprietari di unità
immobiliari ricomprese nel solo fabbricato ‘C’ e, pertanto, da considerarsi parimenti totalmente soccombenti.
Avverso la suddetta sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione i condomini indicati in epigrafe.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo.
Gli intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto difese in sede di legittimità.
Memoria è stata depositata sia dai ricorrenti che dalla controricorrente.
CONSIDERATO CHE
Preliminare all’esame dei cinque motivi di ricorso è il vaglio delle eccezioni sollevate dalla controricorrente.
RAGIONE_SOCIALE ha, anzitutto, eccepito l’improcedibilità del ricorso a causa della mancanza dell’autenticazione della sottoscrizione, ad opera del difensore, per tramite della firma digitale delle procure speciali notificate a mezzo posta elettronica certificata in allegato al ricorso.
2.1. L’eccezione è infondata.
Nel caso in esame le procure dei ricorrenti sono state rilasciate su supporto analogico dalle parti al difensore e l’autografia della sottoscrizione dei ricorrenti è stata certificata dal difensore con firma autografa; le procure sono, poi, state trasformate in copia informatica di documento analogico e la loro conformità all’originale è stata attestata dal difensore nella relata di notifica (cfr. al riguardo Cass. n. 6318/2023, secondo cui in caso di notifica di un atto giudiziario a mezzo posta elettronica certificata, la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e, successivamente, trasformata in copia informatica di documento analogico, la cui
conformità all’originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notificazione).
La controricorrente ha ancora eccepito che non risultano allegate al ricorso notificato le procure speciali di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Si osserva al riguardo che le due procure risultano allegate al ricorso depositato presso la Corte di cassazione e, come hanno precisato le sezioni unite, ‘non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l’ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell’originale’ (Cass., sez. un., n. 35466/2021).
La controricorrente ha, infine, eccepito che il ricorso non risulta notificato ad alcune delle parti dichiarate contumaci nel secondo grado di giudizio con ordinanza del 22 ottobre 2013, ossia a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; il ricorso non risulta poi notificato ad alcune delle parti costituite in appello che non figurano tra i ricorrenti per cassazione, ossia il RAGIONE_SOCIALE, la società RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
4.1. L’eccezione va accolta in quanto NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati dichiarati contumaci nel giudizio di secondo grado e nei loro confronti non è stato notificato il ricorso. Il ricorso, inoltre, non risulta notificato al RAGIONE_SOCIALE, alla società RAGIONE_SOCIALE, nonché a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Nei confronti di queste parti va, pertanto, disposta l’integrazione del contraddittorio.
La controricorrente ha poi denunciato che il nominativo di NOME COGNOME non è presente nell’epigrafe del ricorso, ma è invece presente in una delle quarantotto procure speciali allegate al ricorso. In realtà, NOME COGNOME non risulta tra i ricorrenti e la sua
procura alle liti non è stata allegata al ricorso. Si rileva, invece, che NOME COGNOME risulta tra i ricorrenti nell’epigrafe del ricorso, ma non si rinviene la procura da lei conferita al difensore, cosicché non può essere considerata parte del presente giudizio.
Si impone, quindi, l’integrazione del contraddittorio nei confronti pure di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
P.Q.M.
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 8 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME