Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9737 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9737 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6028/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-convenuto nel giudizio a quo – avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di MESSINA n. 3612/2022, depositata il 16/02/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal Consigliere COGNOME NOME;
– necessità di integrare il contraddittorio.
Ud. 3 aprile 2024 CC
considerato che
NOME COGNOME, con ricorso del 5 luglio 2022, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Messina-Sezione Lavoro, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la Banca Agricola Popolare di Ragusa, deducendo:
di avere ceduto il maturato TFS, così come dovuto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che lo aveva certificato anche nelle scadenze di versamento, alla Banca Agricola Popolare di Ragusa (di seguito BAPR) a fronte di un finanziamento con cessione del TFS pro-solvendo;
che, concluso il contratto di finanziamento con cessione del TFS, aveva appreso che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE colpevolmente – e senza dare a lui alcuna comunicazione – aveva modificato, allontanandole nel tempo, le scadenze di versamento del TFS, per cui il finanziamento, che era stato calibrato alle scadenze certificate dall’Ente, rimaneva inadempiuto sin dalla prima scadenza;
che di ciò, sia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che la BAPR (che di contro aveva avuto notizia dall’Ente) non avevano a lui dato alcuna comunicazione, con la conseguenza che lui si era visto costretto ad assecondare la proposta della BAPR e cioè di calibrare diversamente le scadenze del finanziamento secondo il nuovo e diverso piano rettificato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con suo maggiore aggravio di interessi;
che, a causa dell’inadempimento del finanziamento, era stato segnalato dalla BAPR alla centrale rischi;
tutto ciò premesso, il COGNOME chiedeva al giudice del lavoro del Tribunale di Messina di accogliere le seguenti conclusioni:
in via principale, accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e conseguentemente condannare l’istituto convenuto a corrispondere il TFS da lui maturato alle scadenze originarie indicate nel prospetto di liquidazione del 20.2.2019 prot. N. NUMERO_DOCUMENTO allegato al contratto di cessione dell’8 marzo 2019;
in via subordinata, condannarsi l’Istituto a risarcirlo per le conseguenze economiche da lui subite e segnatamente: A) €.
12.641,25 pari al maggiore esborso che lui subisce in forza del secondo piano di ammortamento a seguito della rimodulazione del finanziamento; B) somma da determinarsi, anche con una ctu, a titolo di oneri e passività conseguenti alla scopertura di conto corrente;
accertare e dichiarare la responsabilità concorrente, per le ragioni esposte in ricorso, della Banca Agricola Popolare di Ragusa, per l’illegittimo comportamento tenuto, contrario ai principi di buona fede e conseguentemente condannarla in solido per i danni di cui al superiore punto 2 lettere A e B);
condannare la BAPR al risarcimento del danno per la illegittima segnalazione del suo nominativo al CRIF da liquidarsi in via equitativa;
ordinare la cancellazione della segnalazione del suo nominativo alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE della Banca d’ Italia e/o comunque in ogni altro sistema di informatizzazione ove lo ha segnalato;
condannare l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la BAPR, in solido tra loro o chi di ragione, al risarcimento dei danni non patrimoniali, per le ragioni esposte in ricorso, da liquidarsi in via equitativa;
l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non si costituiva in giudizio, mentre la BPAR, regolarmente costituita, in via preliminare, eccepiva l’incompetenza funzionale e per materia del Tribunale adito, essendo la controversia rimessa alla competenza del Giudice Ordinario sul rilievo che la controversia aveva ad oggetto un contratto di finanziamento con cessione del TFS pro solvendo ;
il Giudice adito, con ordinanza del 16 febbraio 2023, comunicata in pari data, dichiarava la propria incompetenza funzionale e territoriale e fissava a parte ricorrente il termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale civile di Ragusa;
avverso la suddetta ordinanza il COGNOME ha proposto regolamento di competenza, chiedendo che sia dichiarata la competenza del giudice del lavoro del Tribunale di Messina per materia e per territorio;
la Banca Agricola Popolare di Ragusa ha resistito con memoria; i Difensori del ricorrente e della Banca hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni;
il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; in dipendenza del tenore delle domande oggetto della causa definita in punto di competenza dalla gravata ordinanza, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, al quale non risulta notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio; ed all’uopo va disposto il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, con l’ordine di provvedervi entro il termine perentorio indicato in dispositivo e fermi gli oneri e i tempi processuali per il deposito della documentazione a comprova dell’ottemperanza a quello;
p. q. m.
rinvia a nuovo ruolo il ricorso, ordinando a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, notificando all’Istituto il ricorso per regolamento di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024, nella camera di consiglio