Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16077 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16077 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 32796/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO COGNOME, con domicilio digitale EMAIL e EMAIL
ricorrente
contro
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, in proprio e in qualità di erede di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, c.f. 034850550631, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, in qualità di eredi di NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrenti avverso la sentenza n. 2379/2019 della Corte d’appello di Napoli depositata il 3-5-2019,
OGGETTO: distanze legali
R.G. 32796/2019
C.C. 5-6-2024
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5-62024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione notificato in data 11-10-2000 RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno convenuto avanti il Tribunale di S. Maria Capua Vetere sezione distaccata di Aversa NOME COGNOME, lamentando che lo stesso aveva costruito un muro lungo il confine del terreno di loro proprietà in comune di S. Arpino, censito al N.C.T. al fg. 4 particelle 640 e 382, occupando una striscia di terreno di loro proprietà; hanno chiesto che, accertata l’illegittima occupazione di mq. 47 4,92, ne fosse ordinato il rilascio, con condanna del convenuto anche al risarcimento dei danni.
Si è costituito NOME COGNOME, dichiarando che il muro era stato costruito prima del 25-2-1977, data in cui egli aveva acquistato il terreno e gli era stato trasferito il possesso anche della striscia di terreno oggetto della domanda; ha chiesto che fosse rigettata la domanda e in via riconvenzionale che fosse accertato l’acquisto della proprietà per usucapione a suo favore.
All’udienza del 19 -9-2004 si è costituita la curatela del RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, il quale era stato dichiarato fallito dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con sentenza n. 1754/2001.
Con sentenza n. 540/2011 depositata il 3-8-2011 il Tribunale ha condannato NOME COGNOME al rilascio di mq. 366,426 a favore di RAGIONE_SOCIALE e al rilascio di mq. 108,5 a favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, previo abbattimento del muro; ha rigettato le altre domande.
2.Ha proposto appello NOME COGNOME, dichiarando di agire in proprio, in quanto il giudice delegato al RAGIONE_SOCIALE con decreto in data 7-11-2011 aveva dispensato il curatore fallimentare dall’impugnazione e aveva lasciato tale eventualità nella disponibilità
della parte in proprio; non si sono costituiti gli appellati RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 2379/2019 pubblicata il 3-5-2019 ha rilevato che con ordinanza del 30-11-2018 aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della curatela del RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, l’appellante non aveva ottemperato all’ordine e alle udienz e del 15-22019 e dell’8 -3-2019 non aveva dedotto alcunché relativamente al provvedimento o alle ragioni che ne avevano impedito l’ottemperanza; di conseguenza ha dichiarato ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. l’inammissibilità dell’appello per inosservanza dell’ordine di integrazione del contraddittorio.
3.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
NOME COGNOME, in proprio, in qualità di erede di NOME COGNOME e in qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME quali eredi di NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 14766/2021 della Sesta Sezione sottosezione seconda è stata disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo e di secondo grado. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio e in prossimità dell’adunanza del 56-2024 entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce ‘ error in iudicando in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c.’ e sostiene l’illegittimit à della pronuncia di inammissibilità dell’appello per mancata integrazione del
contraddittorio, in quanto il procuratore dell’appellante all’udienza del 15-22019 successiva a quella di emissione dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio aveva fatto presente verbalmente al Collegio che il RAGIONE_SOCIALE era già stato chiuso e perciò aveva chiesto l’assegnazione della causa in decisione; rileva che la ricostruzione è coerente con il fatto che sia all’udienza del 15 -22019 che all’udienza dell’8 -3-2019 il Collegio non aveva rilevato alcunché sulla mancata integrazione del contraddittorio, produce il decreto di chiusura del RAGIONE_SOCIALE emesso in data 19-7-2016 ed evidenzia come non possa sorgere alcun dubbio sul fatto che non era necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un RAGIONE_SOCIALE chiuso da oltre tre anni.
2.Il motivo è fondato.
Dal decreto di chiusura del RAGIONE_SOCIALE prodotto del ricorrente unitamente al ricorso risulta che il RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME era stato chiuso già in data 19-7-2016. Quindi, allorché la Corte d’appello ha emesso l’ordine di integrazione del contra ddittorio con ordinanza del 30-11-2018, il RAGIONE_SOCIALE era già stato chiuso da oltre due anni, per questo l’ordine era stato illegittimamente emesso e il vizio si è riverberato sulla successiva sentenza; infatti, la sentenza della Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello per non avere dato seguito a un ordine di integrazione del contraddittorio che non poteva essere eseguito, in quanto emesso nei confronti di un soggetto non più esistente.
Diversamente da quanto eccepito dai controricorrenti, non rileva il dato che il ricorrente abbia dimostrato la chiusura del RAGIONE_SOCIALE solo con il ricorso per cassazione, producendo il relativo decreto di chiusura del RAGIONE_SOCIALE che avrebbe potuto depositare anche nel corso del giudizio di secondo grado; ciò perché la produzione è ammissibile ai sensi dell’art. 372 co.1 cod. proc. civ., in quanto riguarda la nullità della sentenza impugnata. Infatti la nullità della sentenza impugnata, in
relazione alla quale, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., è ammissibile il deposito di documenti in cassazione non è solo quella derivante da vizi propri della sentenza, ma anche quella originata in via riflessa da vizi radicali del procedimento che, attenendo alla identificazione dei soggetti e del rapporto processuale e dunque alla legittimità del contraddittorio, determini la nullità degli atti processuali compiuti (Cass. Sez. 3 20-10-2023 n. 29221 Rv. 669025-01, Cass. Sez. L 299-1998 n. 9733 Rv. 519254-01). Nella fattispecie vi è stato vizio radicale attinente all’identificazione dei soggetti necessari del giudizio di appello, in quanto la Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello in ragione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetto non più esistente.
3.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, perché proceda all’esame dell’appello proposto da NOME COGNOME.
Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione