Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5794 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5794 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10083/2023 R.G. proposto da
COGNOME NOME E COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
ricorrent –
contro
RAGIONE_SOCIALE E, PER ESSA, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE ED IMPERIA
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
COGNOME NOME
– intimati – avverso la sentenza n. 1408/2022 del TRIBUNALE DI PAVIA, pubblicata
il giorno 7 novembre 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
nella procedura di espropriazione immobiliare iscritta al R.G. Es. 636/2016 del Tribunale di Pavia, promossa da Intesa SanPaolo S.p.A. (in corso di causa, cedente il relativo credito alla RAGIONE_SOCIALE NPL RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALEp.ARAGIONE_SOCIALE) in danno di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con l’intervento di Banca Carige S.p.A. e RAGIONE_SOCIALE Riscossione, il giudice dell’esecuzione emise decreti di trasferimento dei beni staggiti in favore dell’aggiudicatario NOME COGNOME ;
avverso siffatti decreti i debitori esecutati proposero uno actu opposizione agli atti esecutivi, adducendo il difetto di continuità RAGIONE_SOCIALE trascrizioni sugli immobili pignorati, non sanata entro l’udienza di cui all’art. 569 del codice di rito ;
l ‘opposizione, all’esito del giudizio celebrato secondo la scansione bifasica connotante tale tipologia di controversie, è stata dichiarata inammissibile dalla sentenza in epigrafe indicata;
ricorrono per cassazione, affidandosi a quattro motivi, NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE, per il tramite della sua rappresentante processuale RAGIONE_SOCIALE;
non svolgono difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate;
il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
l’opposizione agli atti esecutivi su cui si è pronunciata la sentenza in questa sede impugnata risulta essere stata proposta, in uno agli odierni ricorrenti, da NOME COGNOME, altra debitrice esecutata;
a NOME COGNOME, parte dell’unico grado di giudizio di merito, non è stato però notificato il ricorso per cassazione in esame, né si è
r.g. n. 10083/2023 Cons. est. NOME COGNOME
verificata la sua costituzione nel presente grado, né alcunché si conosce formalmente della sua attuale condizione: eppure ella è parte necessaria della controversia, tale veste assumendo sempre il debitore esecutato nelle cause di opposizione agli atti esecutivi incidentali all’espropriazione forzata (così, tra le tante, Cass. 03/09/2024, n. 23631; Cass. 25/07/2022, n. 23123; Cass. 01/12/2021, n. 37847; Cass. 18/05/2021, n. 13533; Cass. 12/05/2021, n. 12685; Cass. 31/1/2017, n. 2333);
va pertanto ordinata, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di NOME COGNOME, nei modi e nei tempi in dispositivo precisati, con l’effetto, soltanto ove recte ottemperato il comando e dimostratane l’ottemperanza, di sanare l’illustrato vizio;
p. q. m.
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME , assegnando per l’incombente termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione