Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5794 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5794 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10083/2023 R.G. proposto da
COGNOME NOME E COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
ricorrent –
contro
RAGIONE_SOCIALE, PER ESSA, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE GENOVA RAGIONE_SOCIALE
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
COGNOME NOME
– intimati – avverso la sentenza n. 1408/2022 del TRIBUNALE DI PAVIA, pubblicata
il giorno 7 novembre 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 dal Consigliere COGNOME
Rilevato che
nella procedura di espropriazione immobiliare iscritta al R.G. Es. 636/2016 del Tribunale di Pavia, promossa da Intesa SanPaolo S.p.A. (in corso di causa, cedente il relativo credito alla IFIS NPL Investing S.p.A.) in danno di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con l’intervento di Banca Carige S.p.A. e Agenzia delle Entrate Riscossione, il giudice dell’esecuzione emise decreti di trasferimento dei beni staggiti in favore dell’aggiudicatario NOME COGNOME ;
avverso siffatti decreti i debitori esecutati proposero uno actu opposizione agli atti esecutivi, adducendo il difetto di continuità delle trascrizioni sugli immobili pignorati, non sanata entro l’udienza di cui all’art. 569 del codice di rito ;
l ‘opposizione, all’esito del giudizio celebrato secondo la scansione bifasica connotante tale tipologia di controversie, è stata dichiarata inammissibile dalla sentenza in epigrafe indicata;
ricorrono per cassazione, affidandosi a quattro motivi, NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE per il tramite della sua rappresentante processuale RAGIONE_SOCIALE
non svolgono difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate;
il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
l’opposizione agli atti esecutivi su cui si è pronunciata la sentenza in questa sede impugnata risulta essere stata proposta, in uno agli odierni ricorrenti, da NOME COGNOME altra debitrice esecutata;
a NOME COGNOME parte dell’unico grado di giudizio di merito, non è stato però notificato il ricorso per cassazione in esame, né si è
r.g. n. 10083/2023 Cons. est. NOME COGNOME
verificata la sua costituzione nel presente grado, né alcunché si conosce formalmente della sua attuale condizione: eppure ella è parte necessaria della controversia, tale veste assumendo sempre il debitore esecutato nelle cause di opposizione agli atti esecutivi incidentali all’espropriazione forzata (così, tra le tante, Cass. 03/09/2024, n. 23631; Cass. 25/07/2022, n. 23123; Cass. 01/12/2021, n. 37847; Cass. 18/05/2021, n. 13533; Cass. 12/05/2021, n. 12685; Cass. 31/1/2017, n. 2333);
va pertanto ordinata, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di NOME COGNOME nei modi e nei tempi in dispositivo precisati, con l’effetto, soltanto ove recte ottemperato il comando e dimostratane l’ottemperanza, di sanare l’illustrato vizio;
p. q. m.
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME assegnando per l’incombente termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione