Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3244 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3244 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 28824/2019 R.G proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso la AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che le rappresenta e difende ex lege .
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, per procura in atti.
-controricorrente – avverso il decreto nr. cron. 734/2019 del 22/8/2019 emesso dal Tribunale di Brescia;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/1/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto qui impugnato il Tribunale di Brescia ha rigettato l’opposizione allo stato passivo presentata da AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento del G.D., con il quale aveva dichiarato l’inammissibilità della istanza di insinuazione per tardività.
1.1 Con istanza trasmessa al curatore in data 13.2.2017 RAGIONE_SOCIALE (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) chiedeva, infatti, di essere ammessa al passivo del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione per l’importo complessivo di euro 52.561.567 ,52, di cui euro 52.559.835,44, in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2778 nn. 18 e 19 cod. civ. ed euro 1.732,18, in via chirografaria.
1.2 Il G.D . dichiarava tuttavia inammissibile l’istanza con la seguente motivazione: ‘ Inammissibile considerando non ragionevole il tempo trascorso tra la data del fallimento e l’accertamento, tra la consegna del PVC da parte della Guardia di Finanza alla curatela (25.2.2016), la notifica degli avvisi di accertamento (28.10.2016) e il deposito della domanda da parte di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (13.2.2017), motivi per i quali il ritardo non può essere considerato non imputabile al creditore ex art. 101, ult. Comma, l.f .’. 1.3 Avverso il predetto provvedimento proponeva dunque opposizione allo stato passivo l’ Agente della riscossione ed il Tribunale, nella resistenza della curatela fallimentare e dopo aver integrato il contraddittorio, a cura dell’opponente, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ha rilevato ed osservato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) l’ Amministrazione finanziaria deve rispettare, come tutti gli altri creditori, il termine annuale di cui all’art. 101 u.c., l. fall.; (ii) peraltro l’intervenu ta dichiarazione di fallimento del contribuente giustifica l’emissione dell’avviso di accertamento anche senza l’osservanza del termine dilatorio previsto dal cd. statuto del contribuente, discendendo in tal caso l’urgenza dalla necessità dell’Erario di
procurarsi tempestivamente il titolo utile per insinuarsi al passivo fallimentare; (iii) inoltre si era riconosciuto all’ Agente della riscossione la possibilità di richiedere l’ammissione allo stato passivo dei crediti sia previdenziali che tributari sulla base del semplice estratto di ruolo, senza che occorresse peraltro la previa notificazione della cartella esattoriale , essendo sufficiente la sola presentazione dell ‘ istanza di insinuazione al passivo con documentazione incompleta, con conseguente ammissione del credito, in tal caso, con riserva di produzione dei documenti ai sensi dell’art. 96 , comma 2, l. fall.; (iv) occorre pertanto valutarsi la scusabilità del ritardo (il cui onere probatorio grava peraltro sull’amministrazione) , in relazione ai tempi necessariamente stretti per lo svolgimento delle predette attività procedimentali, e ciò proprio nella ipotesi di presentazione ultra annuale dell ‘ istanza di insinuazione rispetto alla data di esecutività dello stato passivo; (v) nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate si era insinuata al passivo, tramite Equitalia, nel mese di febbraio 2017, e dunque dopo circa cinque anni dall ‘ esecutività dello stato passivo (dichiarata il 6.6.2011), con ciò non assolvendo all’onere della prova sopra ricordato; (vi) l’ente impositore, infatti, nello svolgimento della propria attività accertativa, non poteva ritenersi vincolato alle tempistiche delle verifiche eventualmente effettuate dalla Guardia di Finanza, a ciò incaricata nel caso in esame da ll’autorità giudiziaria in sede penale, essendo l’Agenzia delle Entrate titolare di un autonomo potere accertativo, disciplinato dal d.P.R. n. 600/1973, per le imposte sui redditi, e dal d.P.R. 633/1972, per l’I.v.a., con la conseguenza che l’ente imposito re avrebbe potuto effettuare autonomamente i prescritti controlli sulle dichiarazioni relative ai risalenti periodi di imposta 2008 e 2009, e ciò a maggior ragione in considerazione anche dell ‘ importanza del contribuente e del l’eco mediatica che aveva caratterizzato il fallimento COGNOME; (vii) in ogni caso, anche a voler valorizzare la particolare complessità delle indagini sottese agli accertamenti in esame, risultava pacifico che nel mese di settembre 2013 l’autorità inquirente aveva autorizzato l’util izzo ai fini fiscali delle risultanze del procedimento penale, con la conseguenza che quantomeno dal mese di settembre 2013, l’Agenzia delle Entrate era stata posta in condizione di conoscere la sussistenza di legittime ragioni di credito;
(viii) nonostante ciò gli avvisi di accertamento erano stati notificati solo nel mese di ottobre 2016 e dunque a più di tre anni di distanza; (ix) peraltro anche tra la chiusura del processo verbale di constatazione (febbraio 2016) e la notifica degli avvisi di accertamento (ottobre 2016) era decorso un termine da ritenersi non congruo, considerato che in tali casi non è neanche necessario aspettare il maturarsi del termine dilatorio previsto dallo statuto dei contribuenti.
2.Il decreto, pubblicato il 22.8.2019, è stato impugnato da AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità di entrambi i motivi del ricorso.
Le ricorrenti hanno proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c.
È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione d ell’art. 101, u.c., l. fall., nonché dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, per aver valutato il Tribunale come imputabile all’Agenzia dell’Entrate il ritardo nella presentazione dell’istanza di ammissione al passivo ‘ultratardiva’ a fronte della richiesta valutazione di eventuale inerzia colpevole dell’Agenzia a decorrere dalla ricezione del Processo Verbale di Constatazione da parte della Guardia di Finanza.
Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., falsa applicazione dell’art. 101, u.c. l. fall . in relazione all’art. 12, c.7, l.212/2000 per avere il Tribunale valutato non congruo il termine
trascorso tra la chiusura del Processo Verbale di Constatazione e la notifica degli avvisi di accertamento e per non aver riconosciuto il diritto dell’Agenzia delle Entrate – venuta a conoscenza per causa ad essa non imputabile dell’esistenza del credito in data non più utile per la formulazione di una domanda tempestiva di ammissione al passivo – ad insinuarsi nel termine di un anno decorrente dalla conoscenza dell’esistenza del credito , con conseguente tempestività della domanda formulata.
3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 43 d.p.r. n.600/1973 e dell’art. 57 del d.p.r. 633/1972 con falsa applicazione dell’art. 101, u.c., l. fall. per non aver il Tribunale ritenuto giustificabile l’emissione di un avviso di accertamento a distanza di circa otto mesi dalla ricezione del Processo Verbale di Constatazione della Guardia di Finanza da parte dell’Agenzia delle Entrate, ed in particolare, per l’omessa considerazione da parte del Tribunale della natura peculiare del credito insinuato e della natura speciale della disciplina contenuta negli artt. 43 d.p.r. n.600/1973 e 57 d.p.r.. 633/1972, con possibilità di procedere all’accertamento delle i mposte entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. 3.1 I motivi sopra elencati sono inammissibili, esattamente per le ragioni già evidenziate nella proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bis c.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie.
3.2 Il primo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente e appaiono i nammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c in quanto in contrasto con l’orientamento costante di questa Corte in virtù del quale l’ Amministrazione finanziaria o l’esattore devono presentare l’istanza di insinuazione tardiva nel termine annuale previsto dall’art. 101 l.fall., senza che i diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l’emissione delle cartelle costituiscano di per sé ragioni di scusabilità del ritardo, potendosi considerare, a tal fine, esclusivamente i tempi strettamente necessari all’Amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo (Sez. 1, Sentenza n. 17787 del 2015). Una volta che gli enti, pertanto, abbiano avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, gli stessi devono immediatamente attivarsi
per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l’espletamento di tali incombenze (Sez. 6-1, Ordinanza n. 30896 del 2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 20910 del 2011; Sez. 1, Ordinanza n. 23159 del 2018).
3.3 Il secondo motivo di ricorso va dichiarato del pari inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n.1 c.p.c. in virtù dell’orientamento espresso da questa Corte, da ritenersi consolidato, per il quale in tema di domande di insinuazione al passivo ‘ultratardive’ deve escludersi che, venuto meno l’impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l’impossibilità di osservanza, essendo necessaria l’attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento (cfr., Sez. 1, Ordinanza n. 11000 del 2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 19679 del 01/10/2015), la cui valutazione è rimessa al sindacato del giudice di merito (Sez. 6-1, Ordinanza n. 27590 del 02/12/2020; Sez. 1, Sentenza n. 19017 del 2017; Sez. 1, Sentenza n. 20686 del 2013; Sez. 1, Sentenza n. 23975 del 24/11/2015; vedi più di recente: Sez. 1, Ordinanza n. 18760 del 09/07/2024 e Sez. 1 , Sentenza n. 11000 del 05/04/2022).
Non può essere neanche accolta la richiesta di remissione alle Sezioni Unite della questione relativa alla denunciata violazione dell’art. 101, u.c., l. fall., avanzata dall’Avvocatura dello Stato anche in sede di memoria, in quanto non sussiste il denunciato contrasto giurisprudenziale. Sul punto, va infatti chiarito che il precedente rappresentato da Cass. sent. n. 18544-2019 deve considerarsi ormai superato dai principi affermati nel successivo arresto di cui alla sent. n. 11000-2022 e nella giurisprudenza consolidatasi in senso conforme a quest’ultima pronuncia, come anche registrato e rappresentato da Cass. n. 18760-2024.
Anche la pregiudiziale europea, agitata dall’Avvocatura dello Stato nella memoria da ultimo depositata, deve ritenersi inammissibile in ragione della genericità nella sua formulazione.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna delle ricorrenti, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).
La Corte stima equo fissare in € 35.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. ( pari ai compensi liquidati in dispositivo) , ed in € 2.500 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, anche atteso il carattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna le ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del fallimento controricorrente, liquidandole in complessivi € 35.000,per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di
legge;
condanna le ricorrenti a pagare l’importo di € 35.000 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna le ricorrenti a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il
versamento, da parte delle ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 14.1.2025