Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3244 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3244 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 09/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 28824/2019 R.G proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso la AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che le rappresenta e difende ex lege .
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), per procura in atti.
-controricorrente – avverso il decreto nr. cron. 734/2019 del 22/8/2019 emesso dal Tribunale di Brescia;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 14/1/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto qui impugnato il Tribunale di Brescia ha rigettato l’opposizione allo stato passivo presentata da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento del G.D., con il quale aveva dichiarato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa istanza di insinuazione per tardività.
1.1 Con istanza trasmessa al curatore in data 13.2.2017 RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) chiedeva, infatti, di essere ammessa al passivo del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione per l’importo complessivo di euro 52.561.567 ,52, di cui euro 52.559.835,44, in via privilegiata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2778 nn. 18 e 19 cod. civ. ed euro 1.732,18, in via chirografaria.
1.2 Il G.D . dichiarava tuttavia inammissibile l’istanza con la seguente motivazione: ‘ Inammissibile considerando non ragionevole il tempo trascorso tra la data del fallimento e l’accertamento, tra la consegna del PVC da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alla curatela (25.2.2016), la notifica degli avvisi di accertamento (28.10.2016) e il deposito RAGIONE_SOCIALEa domanda da parte di RAGIONE_SOCIALE (13.2.2017), motivi per i quali il ritardo non può essere considerato non imputabile al creditore ex art. 101, ult. Comma, l.f .’. 1.3 Avverso il predetto provvedimento proponeva dunque opposizione allo stato passivo l’ Agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione ed il Tribunale, nella resistenza RAGIONE_SOCIALEa curatela fallimentare e dopo aver integrato il contraddittorio, a cura RAGIONE_SOCIALE‘opponente, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha rilevato ed osservato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) l’ Amministrazione finanziaria deve rispettare, come tutti gli altri creditori, il termine annuale di cui all’art. 101 u.c., l. fall.; (ii) peraltro l’intervenu ta dichiarazione di fallimento del contribuente giustifica l’emissione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento anche senza l’osservanza del termine dilatorio previsto dal cd. statuto del contribuente, discendendo in tal caso l’urgenza dalla necessità RAGIONE_SOCIALE‘Erario di
procurarsi tempestivamente il titolo utile per insinuarsi al passivo fallimentare; (iii) inoltre si era riconosciuto all’ Agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione la possibilità di richiedere l’ammissione allo stato passivo dei crediti sia previdenziali che tributari sulla base del semplice estratto di ruolo, senza che occorresse peraltro la previa notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale , essendo sufficiente la sola presentazione RAGIONE_SOCIALE ‘ istanza di insinuazione al passivo con documentazione incompleta, con conseguente ammissione del credito, in tal caso, con riserva di produzione dei documenti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 , comma 2, l. fall.; (iv) occorre pertanto valutarsi la scusabilità del ritardo (il cui onere probatorio grava peraltro sull’amministrazione) , in relazione ai tempi necessariamente stretti per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE predette attività procedimentali, e ciò proprio nella ipotesi di presentazione ultra annuale RAGIONE_SOCIALE ‘ istanza di insinuazione rispetto alla data di esecutività RAGIONE_SOCIALEo stato passivo; (v) nel caso di specie, l’RAGIONE_SOCIALE si era insinuata al passivo, tramite RAGIONE_SOCIALE, nel mese di febbraio 2017, e dunque dopo circa cinque anni dall ‘ esecutività RAGIONE_SOCIALEo stato passivo (dichiarata il 6.6.2011), con ciò non assolvendo all’onere RAGIONE_SOCIALEa prova sopra ricordato; (vi) l’ente impositore, infatti, nello svolgimento RAGIONE_SOCIALEa propria attività accertativa, non poteva ritenersi vincolato alle tempistiche RAGIONE_SOCIALE verifiche eventualmente effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE, a ciò incaricata nel caso in esame da ll’autorità giudiziaria in sede penale, essendo l’RAGIONE_SOCIALE titolare di un autonomo potere accertativo, disciplinato dal d.P.R. n. 600/1973, per le imposte sui redditi, e dal d.P.R. 633/1972, per l’I.v.a., con la conseguenza che l’ente imposito re avrebbe potuto effettuare autonomamente i prescritti controlli sulle dichiarazioni relative ai risalenti periodi di imposta 2008 e 2009, e ciò a maggior ragione in considerazione anche RAGIONE_SOCIALE ‘ importanza del contribuente e del l’eco mediatica che aveva caratterizzato il fallimento RAGIONE_SOCIALE; (vii) in ogni caso, anche a voler valorizzare la particolare complessità RAGIONE_SOCIALE indagini sottese agli accertamenti in esame, risultava pacifico che nel mese di settembre 2013 l’autorità inquirente aveva autorizzato l’util izzo ai fini fiscali RAGIONE_SOCIALE risultanze del procedimento penale, con la conseguenza che quantomeno dal mese di settembre 2013, l’RAGIONE_SOCIALE era stata posta in condizione di conoscere la sussistenza di legittime ragioni di credito;
(viii) nonostante ciò gli avvisi di accertamento erano stati notificati solo nel mese di ottobre 2016 e dunque a più di tre anni di distanza; (ix) peraltro anche tra la chiusura del processo verbale di constatazione (febbraio 2016) e la notifica degli avvisi di accertamento (ottobre 2016) era decorso un termine da ritenersi non congruo, considerato che in tali casi non è neanche necessario aspettare il maturarsi del termine dilatorio previsto dallo statuto dei contribuenti.
2.Il decreto, pubblicato il 22.8.2019, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità di entrambi i motivi del ricorso.
Le ricorrenti hanno proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c.
È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione d ell’art. 101, u.c., l. fall., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 d.P.R. n. 600/1973, per aver valutato il Tribunale come imputabile all’RAGIONE_SOCIALE il ritardo nella presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al passivo ‘ultratardiva’ a fronte RAGIONE_SOCIALEa richiesta valutazione di eventuale inerzia colpevole RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a decorrere dalla ricezione del Processo Verbale di Constatazione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101, u.c. l. fall . in relazione all’art. 12, c.7, l.212/2000 per avere il Tribunale valutato non congruo il termine
trascorso tra la chiusura del Processo Verbale di Constatazione e la notifica degli avvisi di accertamento e per non aver riconosciuto il diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE – venuta a conoscenza per causa ad essa non imputabile RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del credito in data non più utile per la formulazione di una domanda tempestiva di ammissione al passivo – ad insinuarsi nel termine di un anno decorrente dalla conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del credito , con conseguente tempestività RAGIONE_SOCIALEa domanda formulata.
3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 d.p.r. n.600/1973 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 57 del d.p.r. 633/1972 con falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101, u.c., l. fall. per non aver il Tribunale ritenuto giustificabile l’emissione di un avviso di accertamento a distanza di circa otto mesi dalla ricezione del Processo Verbale di Constatazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ed in particolare, per l’omessa considerazione da parte del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa natura peculiare del credito insinuato e RAGIONE_SOCIALEa natura speciale RAGIONE_SOCIALEa disciplina contenuta negli artt. 43 d.p.r. n.600/1973 e 57 d.p.r.. 633/1972, con possibilità di procedere all’accertamento RAGIONE_SOCIALE i mposte entro il quarto anno successivo a quello di presentazione RAGIONE_SOCIALEa relativa dichiarazione. 3.1 I motivi sopra elencati sono inammissibili, esattamente per le ragioni già evidenziate nella proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bis c.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie.
3.2 Il primo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente e appaiono i nammissibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis c.p.c in quanto in contrasto con l’orientamento costante di questa Corte in virtù del quale l’ Amministrazione finanziaria o l’esattore devono presentare l’istanza di insinuazione tardiva nel termine annuale previsto dall’art. 101 l.fall., senza che i diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l’emissione RAGIONE_SOCIALE cartelle costituiscano di per sé ragioni di scusabilità del ritardo, potendosi considerare, a tal fine, esclusivamente i tempi strettamente necessari all’Amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo (Sez. 1, Sentenza n. 17787 del 2015). Una volta che gli enti, pertanto, abbiano avuto conoscenza RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di fallimento, gli stessi devono immediatamente attivarsi
per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l’espletamento di tali incombenze (Sez. 6-1, Ordinanza n. 30896 del 2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 20910 del 2011; Sez. 1, Ordinanza n. 23159 del 2018).
3.3 Il secondo motivo di ricorso va dichiarato del pari inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis n.1 c.p.c. in virtù RAGIONE_SOCIALE‘orientamento espresso da questa Corte, da ritenersi consolidato, per il quale in tema di domande di insinuazione al passivo ‘ultratardive’ deve escludersi che, venuto meno l’impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l’impossibilità di osservanza, essendo necessaria l’attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio RAGIONE_SOCIALEa durata ragionevole del procedimento (cfr., Sez. 1, Ordinanza n. 11000 del 2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 19679 del 01/10/2015), la cui valutazione è rimessa al sindacato del giudice di merito (Sez. 6-1, Ordinanza n. 27590 del 02/12/2020; Sez. 1, Sentenza n. 19017 del 2017; Sez. 1, Sentenza n. 20686 del 2013; Sez. 1, Sentenza n. 23975 del 24/11/2015; vedi più di recente: Sez. 1, Ordinanza n. 18760 del 09/07/2024 e Sez. 1 , Sentenza n. 11000 del 05/04/2022).
Non può essere neanche accolta la richiesta di remissione alle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa questione relativa alla denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101, u.c., l. fall., avanzata dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato anche in sede di memoria, in quanto non sussiste il denunciato contrasto giurisprudenziale. Sul punto, va infatti chiarito che il precedente rappresentato da Cass. sent. n. 18544-2019 deve considerarsi ormai superato dai principi affermati nel successivo arresto di cui alla sent. n. 11000-2022 e nella giurisprudenza consolidatasi in senso conforme a quest’ultima pronuncia, come anche registrato e rappresentato da Cass. n. 18760-2024.
Anche la pregiudiziale europea, agitata dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato nella memoria da ultimo depositata, deve ritenersi inammissibile in ragione RAGIONE_SOCIALEa genericità nella sua formulazione.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, come in dispositivo.
Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, nella presente sede, sia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 RAGIONE_SOCIALEa medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).
La Corte stima equo fissare in € 35.000 la sanzione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 3, c.p.c. ( pari ai compensi liquidati in dispositivo) , ed in € 2.500 quella ai sensi del comma 4 RAGIONE_SOCIALEa medesima disposizione, anche atteso il carattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.
Deve darsi atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna le ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del fallimento controricorrente, liquidandole in complessivi € 35.000,per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di
legge;
condanna le ricorrenti a pagare l’importo di € 35.000 in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna le ricorrenti a pagare l’importo di € 2.500 in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 4, c.p.c..
Si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il
versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 14.1.2025