Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31361 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31361 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15653-2022 proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4102/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/12/2021 R.G.N. 608/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/10/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N.15653NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 02/10/2025
CC
La Corte di appello di Roma, con la sentenza in atti, accogliendo l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE ha respinto la domanda di NOME COGNOME riformando la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, all’esito della istruttoria espletata, aveva accolto parzialmente la domanda svolta dal lavoratore riconoscendogli il diritto a essere inquadrato nel secondo livello professionale dall’1/2/2007 al 3/6/2015, condannando la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione al pagamento in suo favor e della somma di € 26.294,13, oltre accessori. La Corte d’appello ha affermato che l’elemento distintivo tra i due livelli contrattuali che venivano in esame, il IV ed il II, era pienamente operativa richiesta per il II livello e non presente nel IV, e che alla luce di quanto emerso dalle prove testimoniali e dalla documentazione allegata agli atti non poteva ritenersi provata costituito dallo spiccato grado di autonomia la sussistenza di tale piena operatività in capo al lavoratore.
Il grado maggiore di autonomia richiesto dal II livello, andava ricollegato alla capacità di gestione delle proprie vendite senza necessità di rimanere rigidamente ancorato al range espresso dall’azienda. Tale aspetto risultava indimostrato, così come la gestione in autonomia dei propri clienti, come aveva invece dedotto il lavoratore appellato. A riguardo sia il teste COGNOME sia il teste COGNOME confermavano che il lavoratore doveva muoversi rigidamente entro i limiti imposti dall’azienda e che al di sotto di un certo range era necessaria l’autorizzazione del datore di lavoro; non era invece emerso univocamente che il lavoratore provvedesse anche al procacciamento autonomo dei clienti, posto che oltre a non esserci univocità sul punto era stato descritto chiaramente che egli doveva recarsi presso i clienti individuati in una lista che gli veniva consegnata dal responsabile dell’ufficio delle imprese di volta in volta.
Per il Tribunale poteva ritenersi che il più spiccato grado di autonomia richiesto, proprio perché di natura operativa, era coerente con la circostanza di fatto che il lavoratore era tenuto ad operare secondo un range per l’applicazione della scontistica oscillante tra un minimo e un massimo .
La Corte d’appello ha sostenuto di non condividere l’interpretazione del primo giudice perché il superiore livello II arricchisce il contenuto delle mansioni operative -il cui svolgimento era previsto anche nel quarto livello- riferendosi al personale che svolge i suoi compiti con autonomia operativa e con funzioni di coordinamento e di controllo.
Tali ultimi aspetti non erano emersi in alcun modo dalle testimonianze escusse bensì era risultato che il predetto lavoratore svolgeva i suoi compiti sempre secondo l’osservanza dei limiti preventivamente stabiliti dall’azienda e, sotto il profilo del procacciamento dei clienti, non era emerso univocamente ad es. che egli avesse la gestione di un proprio pacchetto clienti, né che altri lavoratori dovessero riferirsi a lui per lo svolgimento dei propri compiti.
Avverso la sentenza ha proposto il ricorso per cassazione NOME COGNOME con due motivi di ricorso ai quali ha resistito RAGIONE_SOCIALE in liquidazione con controricorso. La parte controricorrente ha depositato memoria. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 100 del CCNL Aziende del Terziario e Distribuzione Servizi (Aziende del commercio ed. 2011.) in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.
2.Con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c. in relazione alla domanda avanzata in via subordinata relativa all’applicazione del III livello del CCNL commercio; ed omessa pronuncia posto che l’impugnata sentenza della Corte d’appello in riforma della gravata sentenza ha respinto l’originaria domanda senza alcuna considerazione, argomentazione e motivazione in relazione alla domanda formulata in via subordinata in primo grado e richiamata l’appello.
Secondo le censure svolte in ricorso i giudici territoriali avevano fondato la loro decisione di riforma su una abnorme interpretazione del dato normativo di cui all’art. 100 del CCNL Commercio applicato al caso di specie, nonché sull’omesso esame di un punto decisivo per il giudizio, oltre che sull’errata interpretazione delle prove offerte a sostegno della pretesa del dipendente.
In particolare, la Corte d’appello aveva errato laddove aveva ritenuto che il II livello (come il IV ) che “ugualmente si riferisce <>, arricchisce il contenuto delle mansioni riferendosi al personale che svolga i suoi compiti con autonomia operativa e con funzione di coordinamento e di controllo”.
I motivi di ricorso sono fondati nei limiti di seguito indicati. Anzitutto , come rilevato in ricorso, il IV livello delle declaratorie contrattuali non prevede alcuna autonomia operativa, ma si riferisce testualmente allo svolgimento di ‘compiti operativi’, anche di vendita e relative operazioni complementari; e quindi risulta un primo errore laddove la Corte sembra voler sostenere (tra l’altro ed in maniera contradditoria) che anche il IV livello, nel quale era ricompreso il ricorrente, richiederebbe lo svolgimento di compiti operativamente autonomi. L’errore,
quindi, risiederebbe nell’affermazione della Corte che mette sullo stesso piano ( ugualmente ) il IV e il II livello sotto il profilo della necessità dello svolgimento di compiti connotati da autonomia operativa, in realtà presente soltanto nel secondo livello.
Inoltre un secondo errore, ancora più decisivo, si rileva nella pronuncia impugnata laddove la Corte ha affermato che la declaratoria contrattuale del II livello -preteso dal lavoratore – si riferisce al personale che svolga i suoi compiti con autonomia operativa e con funzione di coordinamento e controllo; laddove, al contrario, la stessa declaratoria contrattuale del II livello non prevede in maniera congiunta ma soltanto disgiunta l’espletamento di compiti di coordinamento e controllo attraverso la locuzione e/o.
Appare quindi del tutto evidente che può esistere un lavoratore operativamente autonomo inquadrato nel II livello e che non svolga congiuntamente funzione di coordinamento e di controllo; atteso che ai fini dell’inquadramento nel livello la norma non richiede necessariamente la coesistenza di queste funzioni (autonomia operativa, funzione di controllo e funzione di coordinamento) ma impone l’applicazione del livello anche al lavoratore adibito all’una ovvero all’altra funzione in via alternativa.
Ancora, non risulta corretta l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale dell’attributo dell’autonomia operativa laddove è stato affermato che tale qualificazione verrebbe meno laddove la capacità di gestione del lavoratore rimanga ‘ decisamente ancorata al range ‘ espresso dall’azienda; sicchè detta capacità non poteva riconoscersi nel caso di specie in cui i testi avevano confermato che il lavoratore doveva ‘muoversi rigidamente
entro i limiti imposti dall’azienda e che al di sotto di un certo range era necessaria l’autorizzazione del datore di lavoro’.
Ora, in effetti, il concetto di ‘ rigido ancoraggio al range ‘ non esclude di per sé l’autonomia operativa, che è certamente compatibile con l’esecuzione di mansioni dentro margini predefiniti (range) .
7.- Va infine rilevato che, come pure osservato dal primo giudice, il lavoratore aveva rivendicato l’inquadramento nel II livello sostenendo che prima dell’ottobre 2013 aveva svolto mansioni riconducibili a tale declaratoria, la quale includeva in via semplificativa anche quella dell’agente esterno consegnatario delle merci. Mentre l’auto nomia che viene richiesta dalle stesse parti collettive attiene all’aspetto operativo e quindi risulta compatibile con gli eventuali limiti minimi e massimi (ad es. range) della scontistica; senza considerare inoltre che risultava pure acquisito al giudizio che lo stesso COGNOME – sempre per il periodo di adibizione all’ufficio Impresa si occupava di contattare i clienti per procacciare le vendite di materiali edili, secondo una lista principalmente stilata in via autonoma, spesso procedendo al ritiro dei pagamenti.
Il lavoratore era inoltre qualificato in ogni busta paga emessa nel periodo intercorrente fra il 2007 e il settembre 2012 come un venditore esterno reparto agenti esterni e quindi non poteva essere nemmeno qualificato come semplice commesso addetto alla vendita al pubblico.
Ad avviso del Collegio, in conclusione, i motivi di ricorso sono da accogliere perché la Corte d’appello ha violato l’inquadramento del personale non interpretando correttamente le due declaratorie del CCNL; inoltre non ha in alcun modo pronunciato nemmeno sulla domanda subordinata ritualmente riproposta anche in appello.
9.- La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa in conformità agli indicati principi e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
10.- Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 ottobre
2025.
La Presidente AVV_NOTAIONOME COGNOME