SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA – N. R.G. 00000863 2024 DEPOSITO MINUTA 04 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L’Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
NOME NOME COGNOME – Presidente
NOME NOME COGNOME – Consigliere
NOME COGNOME – AVV_NOTAIO ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1037/NUMERO_DOCUMENTO R.G., assunta in decisione in seguito alla trattazione scritta dell’udienza di precisazione delle conclusioni dell’11.722023 e vertente tra
(Cod. Fisc.
in proprio e in qualità di
legale rappresentante della
(Cod. Fisc.
), rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, per procur a in calce all’atto di citazione in appello, P.
Appellante
E
(Cod. Fisc. , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, Appellata P.
Oggetto: appello alla sentenza del Tribunale di Chieti n. 537/2019 del 30.7.2019.
Conclusioni dell’appellante: ‘In riforma della sentenza n. 537/19 emessa dal Tribunale Civile di Chieti, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, accertare e dichiarare: – la nullità del contratto InRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, dichiarare non dovute le somme al medesimo correlate con conseguent e condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme illegittimamente percepite; – la revoca della condanna dell’appellante al pagamento delle spese del giudizio di primo grado; – la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di lite per il primo ed il secondo grado di giudizio’.
Conclusioni dell’appellata: ‘lL’appello venga dichiarato inammissibile, comunque respinto in quanto radicalmente infondato. Si chiede che gli appellanti vengano condannati alla rifusione delle spese e dei compensi di avvocato del grado’.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Chieti, con la sentenza n.537/2019 del 30.7.2019, ha deciso le domande proposte da , in proprio e quale rappresentante della Società , nei confronti della Banca ‘
per l’accertamento e la dichiarazione dell’invalidità, ovvero per la risoluzione delle condizioni contrattuali del contratto di mutuo, del contratto di conto corrente bancario e del contratto InRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , con la conseguente restituzione degli importi illegittimamente addebitati e indebitamente percepiti dalla nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi equitativamente.
L’attore, a fondamento delle proprie domande, ha dedotto di avere stipulato il 21.3.2011 con la convenuta un contratto di mutuo ipotecario per l’importo di € 1.185.000,00, i cui pagamenti erano regolati sul conto corrente n. 7274 intestato
alla Socie tà e di avere sottoscritto, contestualmente a tale operazione, un contratto di InRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , poi ceduto alla predetta Società in data 23.4.2012, con decorrenza dal 21.3.2011 e scadenza al 21.3.2023, su un importo nozionale di riferimento pari a quello del mutuo, prestando fideiussione personale a garanzia del pagamento delle obbligazioni assunte.
L’attore ha poi dedotto che gli interessi ed i flussi negativi prodotti dal derivato abbiano determinato un incremento della rata, da € 9.000,00 a € 12.000,00, senza l’effetto mitigatore dei flussi positivi provenienti dal derivato IRS.
Inoltre, sui conti correnti intestati alla sarebbero state addebitate spese e commissioni con un aumento artificioso del saldo debitore e l’addebito di interessi più elevati ed onerosi rispetto a quelli dovuti. Poi, i cos ti ed il meccanismo della capitalizzazione trimestrale degli interessi avrebbero comportato un aumento esponenziale del TEG applicato ai contratti di conto corrente e di mutuo.
L’attore, anche attraverso la consulenza tecnica di parte, ha inoltre evidenziato l’illegittimità dei tassi di interesse pattuiti per superamento del tasso soglia usura nel contratto di mutuo, l’illegittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi relativa al contratto di conto corrente e la nullità per difetto di causa della clausola della commissione di massimo scoperto, in relazione al contratto di conto corrente.
L’ultimo rilievo ha poi riguardato il fatto per cui il contratto InRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 21.3.2011 sia stato concluso senza adeguate informazioni della Banca sull’effettiva natura del contratto, con richiesta di dichiarazione di nullità ovvero annullamento.
La in persona del legale rappresentante, si è costituita in giudizio deducendo la legittimità di tutte le pattuizioni contrattuali, contestando anche la domanda di risarcimento del danno e quindi chiedendo il rigetto delle domande.
Il Tribunale di Chieti, espletata la c.t.u. contabile, ha escluso in primo luogo, l’usurarietà originaria dei tassi di interesse pattuiti nel conto corrente, ha disatteso l’eccezione di nullità per difetto di causa della clausola contrattuale relativa alla commissione di massimo scoperto, per la sua funzione di remunerazione della Banca per l’obbligo contrattualmente assunto con il cliente di tenere sempre a disposizione una somma di denaro, escludendo poi l’applicazione degli interessi anatocistici.
In ordine al contratto di mutuo, il primo AVV_NOTAIO ha pure escluso l’usura e, con riguardo al contratto InRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , non ha ravvisato la violazione da parte della degli obblighi previsti dall’art. 21 del D.lgs. n.58 del 1998, escludendo pure la mancanza della causa di tale contratto ovvero l’indeterminatezza dell’oggetto, atteso che nel medesimo contratto sono in dicate tutte le condizioni economiche applicate e la sua ragione economico-sociale.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni perché sfornita di qualsiasi prova.
, in proprio e nella predetta qualifica, ha proposto l’appello alla sentenza con riguardo all’usurarietà degli interessi nel contratto di conto corrente e nel contratto di mutuo nonché alla nullità del contratto di In RAGIONE_SOCIALE . La , in persona del legale rappresentante, si è costituita
in giudizio chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e comunque il rigetto dell’appello.
La Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza non definitiva in data 6.11.2022, ha rigettato il primo ed il secondo motivo di impugnazione, disponendo con l’ordinanza nella stessa data la prosecuzione del giudizio per accertare, con l’ausilio di un C.T .U., l’eventuale esistenza nel contratto di InRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di costi occulti o impliciti determinandone, in caso positivo, l’importo, ricostruendo i flussi positivi e negativi derivati dall’esecuzione del citato contratto.
Il C.T.U. nominato, NOME ha depositato la propria relazione in data 3.5.2023; poi, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante la trattazione scritta dell’udienza dell’11.7.2023 e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
La presente decisione, in considerazione delle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva di questa Corte in data 6.11.2022 relativamente al primo e al secondo motivo dell’impugnazione, concerne esclusivamente il terzo motivo dell’appello propo sto da , cioè il profilo della dedotta nullità del contratto di RAGIONE_SOCIALE con specifico riguardo all’eventuale sussistenza di costi occulti o impliciti.
1.1. In ordine a tale aspetto si deve osservare che il C.T.U. nominato, esaminate le condizioni del predetto contratto secondo le indicazioni della scienza di riferimento, ne ha in primo luogo qualificato la struttura come ‘semplice’, essendo previsto l’incasso da parte dell’Azienda di un tasso variabile pari ad Euribor 1m ed il pagamento alla Banca di un tasso fisso 3,10%, trasformando, di fatto, il debito sottostante da tasso variabile in tasso fisso, risultando così adeguata la denominazione contrattuale ‘Tasso Certo’.
Poi, per verificare l’esistenza di eventuali costi impliciti ovvero occulti, il C.T.U. ha applicato il procedimento scientifico specificamente indicato alle pagg. 10 -16 della relazione, finalizzato all’individuazione del valore del contratto, tecnicament e chiamato mark to market , alla data iniziale del 21.3.2011.
Il Consulente ha quindi rilevato che il costo inserito dalla Banca nella struttura contrattuale, seppure implicito, non può essere considerato occulto, poiché nella
proposta di contratto sottoscritta dal Cliente il 21.3.2011 la predetta ha chiaramente indicato che il prodotto è gravato da costi impliciti. Infatti, nel contratto è specificato un ‘Mark to Market iniziale pari a -0,978% del Capitale di Riferimento’, con una valutazione prossima a quella ricostruita dal Consulente nell’analisi sopra citata.
Egli ha anche precisato che la proposta suddetta è richiamata nel successivo contratto, che ha dato esecuzione a quanto previsto nella proposta, escludendo quindi il carattere occulto dei costi anche in risposta alle osservazioni dell’appellante.
1.2. Appare allora opportuno richiamare, anche con riguardo alla nullità del contratto dedotta dall’appellante, il condivisibile principio affermato dalla Corte di Cassazione, cui la metodologia dell’indagine compiuta dal C.T.U. corrisponde, secondo cui nel contratto di inRAGIONE_SOCIALE rate swap , la meritevolezza di tutela del contratto deve essere valutata ex ante , non già ex post , non potendosi far dipendere la liceità del contratto dal risultato economico concretamente conseguito dall’investitore, né utilizzare il giudizio di meritevolezza a fini di un riequilibrio equitativo. Pertanto, ai fini della validità del contratto ed indipendentemente dalla sua finalità di copertura o speculativa, devono essere preventivamente conoscibili, per la formazione dell’accordo in ordine alla misura dell’alea, gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market , in assenza del quale la causa del negozio resta sostanzialmente indeterminabile (Cass., 7 novembre 2022, n. 32705).
In questo caso, come si è detto, la predetta determinazione è stata rilevata dal C.T.U., che ne ha anche evidenziato la correttezza, per cui si devono escludere i rilievi dell’appallante in ordine alla validità del contatto in esame.
Alla luce delle considerazioni esposte l’appello proposto da è infondato anche in ordine al terzo motivo dell’impugnazione, per cui deve essere respinto, escludendo quindi le ragioni che possano determinare la statuizione sulle spese processuali del giudizio di primo grado.
L’appellante, per la sua integrale soccombenza – considerando anche le statuizioni della sentenza non definitiva sopra citata -, è anche tenuto al pagamento delle spese
di questo grado del giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l’appellante è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L’Aquila così provvede:
- Rigetta il terzo motivo dell’appello proposto da , in proprio e quale legale rappresentante della Società nei confronti della ‘ , in persona del legale rappresentante, alla sentenza del Tribunale di Chieti n. 537/2019 del 30.7.2019, che conferma integralmente. 2) Condanna e la , in persona del predetto legale rappresentante, al pagamento, in solido tra loro e in favore dell’appellata, in persona del legale rappresentante, delle spese di questo dizio, che liquida in € 8.470,00 per compenso, oltre al rimborso delle
grado del giu spese generali 15%, al c.a.p. 4% e all’i.v.a. 22% come per legge.
Dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale del 13 febbraio 2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il AVV_NOTAIO ausiliario est. AVV_NOTAIO