SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4854 2025 – N. R.G. 00005310 2021 DEPOSITO MINUTA 25 08 2025 PUBBLICAZIONE 25 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dottor NOME COGNOME
Presidente
Dottoressa NOME COGNOME
Consigliere
Avvocato NOME COGNOME
Consigliere ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d’appello , iscritta al n. 5310 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza del 20.09.2024 e vertente
T R A
(Partita IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
APPELLANTE
E
(Partita IVA ), in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
APPELLATO
E
(Partita IVA ), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. C on contratto di affitto d’azienda del 21.5.2014, registrato all’Agenzia delle Entrate in
data 22.5.2014, la concedeva in affitto alla l’azienda commerciale di proprietà, corrente in Roma, INDIRIZZO avente ad oggetto ‘attività di ristorazione’ . La durata del contratto veniva convenuta tra le parti in un anno a decorrere dalla data della stipula, rinnovabile di anno in anno, salvo recesso di una delle parti; il canone annuale di affitto veniva determinato nella somma complessiva di €. 36.000,00 oltre IVA, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
Nelle more del rapporto contrattuale, il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, con sentenza n. 208/2018 del 15.03.2018, dichiarava il fallimento della
Successivamente alla dichiarazione di fallimento della , la trasmetteva al curatore una ‘scrittura priva ta’ datata 28.12.2016 , non registrata né autenticata, asseritamente intervenuta tra le parti in data successiva all’atto di affitto d’azienda , quando la era in bonis, con la quale le parti avrebbero stabilito di ridurre il canone mensile d’affitto d’azienda all’importo di €. 1.000,00 mensili oltre IVA, anziché €. 3.000,00 oltre IVA come stabilito nel contratto registrato.
Il curatore del , ritenuta non opponibile al fallimento di provvedere al pagamento delle somme dovute, ma la società affittuaria/debitrice continuava a corrispondere al fallimento, a titolo di canone di affitto mensile, il minor
la richiamata scrittura privata, con pec del 30.5.2018 intimava alla importo di €. 1.000,00 oltre IVA in luogo dei 3.000,00.
Così, il fallimento avviava , dinanzi all’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Roma, un procedimento di mediazione obbligatoria definitosi in data 01.03.2019 con verbale negativo.
Successivamente il adiva il Tribunale di Roma per ottenere la condanna della al pagamento dell’importo di €. 31.720,00 a titolo di differenza
tra i canoni di affitto stabiliti contrattualmente tra le parti in virtù del contratto d’affitto d’azienda registrato e il minor importo versato dalla affittuaria.
Con sentenza n. 4237/2021 del 10.03.2021 il Tribunale di Roma così statuiva:
‘ dichiara l’inopponibilità al della scrittura privata di riduzione del canone di affitto d’azienda datata 28.12.2016 e conseguentemente dichiara che la è tenuta a versare in favore del
a titolo di canone mensile di affitto d’azienda, l’importo di Euro 3.000,00 oltre IVA (e così Euro 3.660,00) così come stabilito nel contratto di affitto d’azienda registrato del 22.5.2014. Condannare la resistente in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di Euro 104.920,00 dovuta a titolo di canoni di affitto d’azienda scaduti e non versati a far data dalla dichiarazione di fallimento (15.03.2018) al Febbraio 2021, oltre ai successivi canoni maturati e/o maturandi sino al saldo effettivo. Condanna la parte resistente a rifondere, alla parte ricorrente, le spese di lite del presente giudizio per un importo di € 3.500,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre alle successive occorrende . ‘
Con atto di appello, regolarmente notificato, la ha impugnato la richiamata sentenza rassegnando le seguenti conclusioni:
‘ Piaccia all’On.le Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento dei dedotti motivi di appello e in totale riforma dell’impugnata sentenza, dichiarare e affermare:
infondate le originarie domande di dichiarazione d’inopponibilità al
dell’atto di transazione del 28.12.2016
e rigettare la relativa richiesta di condanna al pagamento della differenza di canone di affitto mensile di € 2.000,00 più IVA;
b) improcedibile per mancato espletamento della procedura di media-conciliazione della domanda di condanna al pagamento del canone incontestato di affitto di azienda mensile di € 1.000,00, più IVA, dal Gennaio 2020 a seguire, fondata sull’atto di transazione del 28.12.2016.
c) con vittoria di spese e compensi professionali del primo grado e del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché IVA e CPA come per legge. ‘
Si è costituito in giudizio l’appellato chiedendo:
‘ In via preliminare sulla istanza inibitoria svolta dall’appellante: rigettare l’istanza cautelare svolta da in quanto carente dei presupposti di legge, in particolare del fumus boni iuris, come dedotto ed eccepito nella parte motiva del presente atto;
In via principale nel merito: rigettare l’appello svolto dalla in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti da intendersi qui integralmente riportati e trascritti e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza gravata n. 4237/2021 del 10.03.2021, pubblicata in pari data;
In via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui questa Corte dovesse accogliere l’appello della e per l’effetto dichiarare opponibile al fallimento la scrittura privata di riduzione del canone di affitto d’azienda del 28.12.2016, accertare e dichiarare ai sensi dell’art. 1414, 1° comma, c.c. la simulazione assoluta della scrittura privata di riduzione del canone di affitto d’azienda del 28.12.2016 posto che risulta dimostrato, per le ragioni esposte in fatto e in diritto nelle premesse del presente atto, che la allorchè in bonis e la con la scrittura privata de qua, non hanno voluto porre in essere e non hanno posto in essere nessun nuovo accordo a modifica del contratto registrato tra le stesse parti in data 22.5.2014; conseguentemente, accertare e dichiarare che l’unico contratto validamente in essere tra le parti è quello registrato in data 22.5.2014 e, per l’effetto, condannare la al pagamento in favore del della complessiva somma di Euro 101.260,00 dovuta a titolo di canoni di affitto d’azienda scaduti e non versati a far data dalla dichiarazione di fallimento (15.03.2018) al mese di gennaio 2021, come già precisato e domandato nel giudizio di 1° grado con le ‘note di trattazione scritta per l’udienza del 26.01.2021’ depositate dalla scrivente difesa nel I° grado;
In via di estremo subordine nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’adita Corte
dovesse accogliere il primo motivo di gravame svolto dall’appellante e nella denegata ipotesi in cui dovesse rigettare anche la domanda svolta dalla scrivente difesa in via subordinata (ovvero la domanda di simulazione) e per l’effetto dovesse accertare e dichiarare valida ed efficace la scrittura privata di riduzione del canone di affitto d’azienda del 28.12.2016, Voglia l’Ecc.ma Corte adìta rigettare il secondo motivo di gravame svolto dall’appellante in quanto infondato per i motivi sopra esposti e, per l’effetto, condannare la al pagamento in favore del fallimento della somma di Euro 15.860,00 a titolo di canoni di affitto d’azienda scaduti e non pagati nelle more del giudizio di primo grado ovvero a far data dal 01.01.2020 al 01.01.2021.
Con vittoria delle spese e compensi di lite del presente grado. ‘
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si è costituita nel giudizio di appello la
-divenuta, a seguito di cessione di azienda, titolare del credito oggetto di causa vantato
dal nei confronti della società – rassegnando le medesime conclusioni dell’appellato .
La Corte ritiene l’appello infondato.
La società appellante ritiene erronea l’affermazione d’inopponibilità al fallimento della scrittura privata di transazione e riduzione del canone di affitto di azienda del 28.12.2016 per violazione degli artt. 2702, 2704 c.c. e dell’art. 79 L.F.. La stessa sostiene che la curatela, essendo subentrata ex art. 79 L.F. nel rapporto contrattuale di affitto di azienda, assuma la qualità di parte e non di terzo, sicché non troverebbe applicazione l’art. 2704 c.c. bensì l’art. 2702 c.c. con conseguente efficacia della scrittura privata fino a querela di falso.
La valutazione in ordine all’applicabilità o meno del disposto dell’art. 2704 c.c. al curatore presuppone l’identificazione della sua qualità come parte o come terzo rispetto agli atti compiuto dal fallito; ove il curatore sia da considerarsi terzo si applicherà infatti la norma più rigorosa rappresentata, appunto, dall’art. 2704 c.c..
In merito, la Suprema Corte ha affermato che l’accertamento dell’anteriorità della data della scrittura privata è soggetto alle regole dell’art. 2704, primo comma, cod. civ., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito e non parte (Cassazione civile sez. I, 04/11/2024, n.28214; Cassazione civile sez. I, 16/11/2022, n.33728;
Cass. Sez. 1, 26/07/2012 n. 13282; Cass. SS.UU., 20/02/2013 n. 4213). La Corte di legittimità ha infatti valorizzato la distinzione tra curatore agente quale portatore di un diritto trovato nel fallimento, che subentra così nella medesima posizione processuale e sostanziale del fallito, e curatore che invece agisce nella sua funzione istituzionale di gestore del patrimonio del fallito, ed ha affermato la posizione di terzietà del curatore nei giudizi di accertamento del passivo ed in quelli in cui lo stesso eserciti le azioni che derivino dal fallimento (come, ad esempio, l’azione revocatoria fallimentare) e quindi l’inopponibilità al curatore, ai sensi dell’art. 2704 c.c., di quelle scritture che non siano munite di data certa, come nella specie.
C ontrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il curatore, pur essendo subentrato nella medesima posizione del debitore fallito per ciò che attiene il contratto di affitto di azienda facendone valere i diritti che in capo allo stesso esistevano e si configuravano (come quello di riscuotere i canoni), nel l’eccepire l’ inopponibilità alla curatela fallimentare della scrittura privata di riduzione del canone d’affitto d’azienda asseritamente stipulata prima della dichiarazione di fallimento ma priva di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento e non pubblicata ex art. 2556 c.c., non esercita diritti di spettanza del fallito nei confronti di terzi ma agisce nella sua funzione di gestore del patrimonio del fallito a tutela degli interessi della collettività dei creditori; egli è perciò nell’ipotesi oggetto di causa terzo rispetto al fallito ed estraneo alla modifica contrattuale asseritamente intercorsa tra l’appellante ed il fallito.
Si sottolinea ancora che l’ onere del disconoscimento della scrittura privata grava esclusivamente e personalmente sul soggetto che appare essere autore della sottoscrizione, non già sul soggetto che contesta l’opponibilità del documento, non essendo la sottoscrizione a lui riferibile. In merito la Suprema Corte ha affermato che ‘ è inapplicabile all’organo concorsuale la disciplina sul disconoscimento della scrittura privata di cui agli artt. 214 e 215 c.c. e sull’onere di verificazione di cui al successivo art. 216 c.c., avuto riguardo a ciascun documento in apparenza sottoscritto dal fallito, potendo il curatore limitarsi a contestare
l’opponibilità della scrittura privata, il cui valore probatorio rimarrà affidato al l ibero apprezzamento del giudice ‘ (così Cassazione civile sez. I, 13/10/2017 n. 24168).
Secondo la disciplina civilistica, inoltre, la scrittura privata prodotta in giudizio fa fede sino a querela di falso in ordine alla provenienza delle dichiarazioni in essa contenute dal suo sottoscrittore, ma non alla data, la cui certezza nei confronti dei terzi è garantita soltanto in presenza di specifici presuppos ti previsti dall’art. 2704 c.c..
Pertanto, s tante l’applica zione dell’art. 2704 c.c., l ‘onere di dimostrare che l’atto di transazione sia stato stipulato prima della dichiarazione di fallimento incombe certamente sulla che sul punto in questa sede nulla aggiunge limitandosi a contestare la qualità di terzo del curatore.
Come rilevato dal Tribunale nella impugnata sentenza, la società appellante non ha provato con certezza la data di stipulazione della richiamata scrittura privata di riduzione del canone di locazione del 28.12.2016; non solo, ma vieppiù ‘ dalla scheda contabile della
, inerente l’affitto d’azienda de quo, riportante le fatture emesse dalla dalla mensilità di gennaio 2017 a quella di giugno 2017, risulta che dette fatture erano ciascuna dell’importo di Euro 3.000 ,00 oltre IVA così come infatti stabilito nel contratto del 21.5.2014 stipulato e registrato, tra la e la ‘.
Essendo l a curatela terza rispetto agli atti del fallito, la data certa e l’adempimento delle formalità pubblicitarie rappresentano condizioni imprescindibili per l’opponibilità dell’atto alla massa .
La contestazione dell ‘appellante circa l ‘improcedibilità per mancato espletamento della mediazione sulla domanda subordinata, avanzata dal curatore, di pagamento del canone incontestato di € 1.000,00 a decorre re dal gennaio 2020, resta chiaramente assorbita dal rigetto delle eccezioni di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l’ appello;
Condanna parte appellante al pagamento in favore del l’appellato
, in persona del curatore p.t., e della intervenuta in solido tra loro ex latere creditorum, delle spese di lite che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge ;
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte d ell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d’Appello di Roma del 04.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME