SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4854 2025 – N. R.G. 00005310 2021 DEPOSITO MINUTA 25 08 2025  PUBBLICAZIONE 25 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, riunita in camera di consiglio e composta da
Dottor NOME COGNOME
Presidente
Dottoressa NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
Consigliere ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d’appello , iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE generale per gli affari contenziosi RAGIONE_SOCIALE‘anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza del 20.09.2024 e vertente
T R A
(Partita  IVA ),  in  persona  del  legale  rappresentante  p.t. rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
(Partita IVA ), in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO […] P.IVA_2
APPELLATO
E
(Partita  IVA ),  in  persona  del  legale  rappresentate  p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO CP_2 P.IVA_3
INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. C on contratto di affitto d’azienda del 21.5.2014, registrato all’RAGIONE_SOCIALE in
data 22.5.2014, la concedeva in affitto alla l’azienda commerciale di proprietà, corrente in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO avente ad oggetto ‘attività di ristorazione’ . La durata del contratto veniva convenuta tra le parti in un anno a decorrere dalla data RAGIONE_SOCIALEa stipula, rinnovabile di anno in anno, salvo recesso di una RAGIONE_SOCIALE parti; il canone annuale di affitto veniva determinato nella somma complessiva di €. 36.000,00 oltre IVA, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT Controparte_1 Parte_1
Nelle more del rapporto contrattuale, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Sezione Fallimentare, con sentenza n. 208/2018 del 15.03.2018, dichiarava il fallimento RAGIONE_SOCIALEa […]
Successivamente alla dichiarazione di fallimento RAGIONE_SOCIALEa , la trasmetteva al curatore una ‘scrittura priva ta’ datata 28.12.2016 , non registrata né autenticata, asseritamente intervenuta tra le parti in data successiva all’atto di affitto d’azienda , quando la era in bonis, con la quale le parti avrebbero stabilito di ridurre il canone mensile d’affitto d’azienda all’importo di €. 1.000,00 mensili oltre IVA, anziché €. 3.000,00 oltre IVA come stabilito nel contratto registrato. CP_1 Parte_1 CP_1
Il curatore del , ritenuta non opponibile al fallimento di provvedere  al  pagamento  RAGIONE_SOCIALE  somme  dovute,  ma  la  società  affittuaria/debitrice continuava a corrispondere al fallimento, a titolo di canone di affitto mensile, il minor Controparte_1
la  richiamata  scrittura  privata,  con  pec  del  30.5.2018  intimava  alla importo di €. 1.000,00 oltre IVA in luogo dei 3.000,00. Parte_1
Così, il fallimento avviava , dinanzi all’RAGIONE_SOCIALE, un procedimento di mediazione obbligatoria definitosi in data 01.03.2019 con verbale negativo. NUMERO_DOCUMENTO
Successivamente  il adiva  il  Tribunale  di  RAGIONE_SOCIALE  per  ottenere  la condanna RAGIONE_SOCIALEa al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di €. 31.720,00 a titolo di differenza Controparte_1 Parte_1
Controparte_1
tra i canoni di affitto stabiliti contrattualmente tra le parti in virtù del contratto d’affitto d’azienda registrato e il minor importo versato dalla affittuaria.
Con sentenza n. 4237/2021 del 10.03.2021 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE così statuiva:
‘ dichiara l’inopponibilità al RAGIONE_SOCIALEa scrittura  privata di  riduzione  del  canone  di  affitto  d’azienda  datata  28.12.2016  e conseguentemente dichiara che la è tenuta a versare in favore del CP_1 Controparte_1 Parte_1 […]
Controparte_1
a titolo di canone mensile di affitto d’azienda, l’importo di Euro 3.000,00 oltre IVA (e così Euro 3.660,00) così come stabilito nel contratto di affitto d’azienda registrato del 22.5.2014. Condannare la resistente in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente RAGIONE_SOCIALEa complessiva somma di Euro 104.920,00 dovuta a titolo di canoni di affitto d’azienda scaduti e non versati a far data dalla dichiarazione di fallimento (15.03.2018) al Febbraio 2021, oltre ai successivi canoni maturati e/o maturandi sino al saldo effettivo. Condanna la parte resistente a rifondere, alla parte ricorrente, le spese di lite del presente giudizio per un importo di € 3.500,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre alle successive occorrende . ‘ Parte_1 Controparte_1
 Con  atto  di  appello,  regolarmente  notificato,  la ha  impugnato  la richiamata sentenza rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
‘ Piaccia all’On.le Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, contrariis reiectis, in accoglimento dei dedotti motivi di appello e in totale riforma RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, dichiarare e affermare:
infondate le originarie domande di dichiarazione d’inopponibilità al […]
Controparte_3
RAGIONE_SOCIALE‘atto di transazione del 28.12.2016
e  rigettare  la  relativa  richiesta  di  condanna  al  pagamento  RAGIONE_SOCIALEa  differenza  di  canone  di  affitto mensile di € 2.000,00 più IVA;
b) improcedibile per mancato espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura di media-conciliazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di condanna al pagamento del canone incontestato di affitto di azienda mensile di € 1.000,00, più IVA, dal Gennaio 2020 a seguire, fondata sull’atto di transazione del 28.12.2016.
c) con vittoria di spese e compensi professionali del primo grado e del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché IVA e CPA come per legge. ‘
Si è costituito in giudizio l’appellato chiedendo: NUMERO_DOCUMENTO
‘ In  via  preliminare  sulla  istanza  inibitoria  svolta  dall’appellante:  rigettare  l’istanza  cautelare svolta da in quanto carente dei presupposti di legge, in particolare del fumus boni iuris, come dedotto ed eccepito nella parte motiva del presente atto; Parte_1
In via principale nel merito: rigettare l’appello svolto dalla in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti da intendersi qui integralmente riportati e trascritti e, per l’effetto,  confermare  integralmente  la  sentenza  gravata  n.  4237/2021  del  10.03.2021, pubblicata in pari data; Parte_1
In via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui questa Corte dovesse accogliere l’appello RAGIONE_SOCIALEa e per l’effetto dichiarare opponibile al fallimento la scrittura privata di riduzione del canone di affitto d’azienda del 28.12.2016, accertare e dichiarare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1414, 1° comma, c.c. la simulazione assoluta RAGIONE_SOCIALEa scrittura privata di riduzione del canone di affitto d’azienda del 28.12.2016 posto che risulta dimostrato, per le ragioni esposte in fatto e in diritto nelle premesse del presente atto, che la allorchè in bonis e la con la scrittura privata de qua, non hanno voluto porre in essere e non hanno posto in essere nessun nuovo accordo a modifica del contratto registrato tra le stesse parti in data 22.5.2014; conseguentemente, accertare e dichiarare che l’unico contratto validamente in essere tra le parti è quello registrato in data 22.5.2014 e, per l’effetto, condannare la al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALEa complessiva somma di Euro 101.260,00 dovuta a titolo di canoni di affitto d’azienda scaduti e non versati a far data dalla dichiarazione di fallimento (15.03.2018) al mese di gennaio 2021, come già precisato e domandato nel giudizio di 1° grado con le ‘note di trattazione scritta per l’udienza del 26.01.2021’ depositate dalla scrivente difesa nel I° grado; Parte_1 CP_1 Parte_1 […] Parte_1 Controparte_1
In via di estremo subordine nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’adita Corte
dovesse accogliere il primo motivo di gravame svolto dall’appellante e nella denegata ipotesi in cui dovesse rigettare anche la domanda svolta dalla scrivente difesa in via subordinata (ovvero la domanda di simulazione) e per l’effetto dovesse accertare e dichiarare valida ed efficace la scrittura privata di riduzione del canone di affitto d’azienda del 28.12.2016, Voglia l’Ecc.ma Corte adìta rigettare il secondo motivo di gravame svolto dall’appellante in quanto infondato per i motivi sopra esposti e, per l’effetto, condannare la al pagamento in favore del fallimento RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 15.860,00 a titolo di canoni di affitto d’azienda scaduti e non pagati nelle more del giudizio di primo grado ovvero a far data dal 01.01.2020 al 01.01.2021. Parte_1 CP_1
Con vittoria RAGIONE_SOCIALE spese e compensi di lite del presente grado. ‘
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si è costituita nel giudizio di appello la CP_2
-divenuta, a seguito di cessione di azienda, titolare del credito oggetto di causa vantato
dal nei  confronti  RAGIONE_SOCIALEa  società –  rassegnando  le  medesime conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘appellato . CP_1 Parte_1 CP_1
La Corte ritiene l’appello infondato.
La società appellante ritiene erronea l’affermazione d’inopponibilità al fallimento RAGIONE_SOCIALEa scrittura privata di transazione e riduzione del canone di affitto di azienda del 28.12.2016 per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2702, 2704 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 79 L.F.. La stessa sostiene che la curatela, essendo subentrata ex art. 79 L.F. nel rapporto contrattuale di affitto di azienda, assuma la qualità di parte e non di terzo, sicché non troverebbe applicazione l’art. 2704 c.c. bensì l’art. 2702 c.c. con conseguente efficacia RAGIONE_SOCIALEa scrittura privata fino a querela di falso.
La valutazione in ordine all’applicabilità o meno del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 2704 c.c. al curatore presuppone l’identificazione RAGIONE_SOCIALEa sua qualità come parte o come terzo rispetto agli atti compiuto dal fallito;  ove il curatore sia da considerarsi terzo si applicherà infatti la norma più rigorosa rappresentata, appunto, dall’art. 2704 c.c..
In merito, la Suprema Corte ha affermato che l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘anteriorità RAGIONE_SOCIALEa data RAGIONE_SOCIALEa  scrittura  privata  è  soggetto  alle  regole  RAGIONE_SOCIALE‘art.  2704,  primo  comma,  cod.  civ., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito e non parte (Cassazione civile sez. I, 04/11/2024, n.28214; Cassazione civile sez. I, 16/11/2022, n.33728;
Cass. Sez. 1, 26/07/2012 n. 13282; Cass. SS.UU., 20/02/2013 n. 4213). La Corte di legittimità ha infatti valorizzato la distinzione tra curatore agente quale portatore di un diritto trovato nel fallimento, che subentra così nella medesima posizione processuale e sostanziale del fallito, e curatore che invece agisce nella sua funzione istituzionale di gestore del patrimonio del fallito, ed ha affermato la posizione di terzietà del curatore nei giudizi di accertamento del passivo ed in quelli in cui lo stesso eserciti le azioni che derivino dal fallimento (come, ad esempio, l’azione revocatoria fallimentare) e quindi l’inopponibilità al curatore, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2704 c.c., di quelle scritture che non siano munite di data certa, come nella specie.
C ontrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il curatore, pur essendo subentrato nella medesima posizione del debitore fallito per ciò che attiene il contratto di affitto di azienda facendone valere i diritti che in capo allo stesso esistevano e si configuravano (come quello di riscuotere i canoni), nel l’eccepire l’ inopponibilità alla curatela fallimentare RAGIONE_SOCIALEa scrittura privata di riduzione del canone d’affitto d’azienda asseritamente stipulata prima RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di fallimento ma priva di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento e non pubblicata ex art. 2556 c.c., non esercita diritti di spettanza del fallito nei confronti di terzi ma agisce nella sua funzione di gestore del patrimonio del fallito a tutela RAGIONE_SOCIALE interessi RAGIONE_SOCIALEa collettività dei creditori; egli è perciò nell’ipotesi oggetto di causa terzo rispetto al fallito ed estraneo alla modifica contrattuale asseritamente intercorsa tra l’appellante ed il fallito.
Si sottolinea ancora che l’ onere del disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa scrittura privata grava esclusivamente e personalmente sul soggetto che appare essere autore RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione, non già sul soggetto che contesta l’opponibilità del documento, non essendo la sottoscrizione a lui riferibile. In merito la Suprema Corte ha affermato che ‘ è inapplicabile all’organo concorsuale la disciplina sul disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa scrittura privata di cui agli artt. 214 e 215 c.c. e sull’onere di verificazione di cui al successivo art. 216 c.c., avuto riguardo a ciascun documento in apparenza sottoscritto dal fallito, potendo il curatore limitarsi a contestare
l’opponibilità RAGIONE_SOCIALEa scrittura privata, il cui valore probatorio rimarrà affidato al l ibero apprezzamento del giudice ‘ (così Cassazione civile sez. I, 13/10/2017 n. 24168).
Secondo la disciplina civilistica, inoltre, la scrittura privata prodotta in giudizio fa fede sino a querela di falso in ordine alla provenienza RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni in essa contenute dal suo sottoscrittore,  ma  non  alla  data,  la  cui  certezza  nei  confronti  dei  terzi  è  garantita soltanto in presenza di specifici presuppos ti previsti dall’art. 2704 c.c..
Pertanto,  s tante  l’applica zione RAGIONE_SOCIALE‘art.  2704 c.c.,  l ‘onere  di dimostrare  che  l’atto  di transazione sia stato stipulato prima  RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di fallimento  incombe certamente sulla che sul punto in questa sede nulla aggiunge limitandosi a contestare la qualità di terzo del curatore. Parte_1
Come  rilevato  dal  Tribunale  nella  impugnata  sentenza,  la  società  appellante  non  ha provato con certezza la data di stipulazione RAGIONE_SOCIALEa richiamata scrittura privata di riduzione del canone di locazione del 28.12.2016; non solo, ma vieppiù ‘ dalla scheda contabile RAGIONE_SOCIALEa
,  inerente  l’affitto  d’azienda  de  quo,  riportante  le  fatture  emesse  dalla dalla mensilità di gennaio 2017 a quella di giugno 2017, risulta che dette fatture erano ciascuna  RAGIONE_SOCIALE‘importo  di  Euro  3.000 ,00  oltre  IVA  così  come  infatti  stabilito  nel  contratto  del 21.5.2014 stipulato e registrato, tra la e la ‘. Controparte_1 CP_1 CP_1 Parte_1
Essendo l a curatela terza rispetto agli atti del fallito, la data certa e l’adempimento RAGIONE_SOCIALE formalità  pubblicitarie  rappresentano  condizioni  imprescindibili  per  l’opponibilità RAGIONE_SOCIALE‘atto alla massa .
La contestazione RAGIONE_SOCIALE ‘appellante circa l ‘improcedibilità per mancato espletamento RAGIONE_SOCIALEa mediazione sulla domanda subordinata, avanzata dal curatore, di pagamento del canone incontestato di € 1.000,00 a decorre re dal gennaio 2020, resta chiaramente assorbita dal rigetto RAGIONE_SOCIALE eccezioni di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l’ appello;
Condanna  parte  appellante  al  pagamento  in  favore  del l’appellato
[…]
, in persona del curatore p.t., e RAGIONE_SOCIALEa intervenuta in  solido  tra  loro  ex  latere  creditorum,  RAGIONE_SOCIALE  spese  di  lite  che  liquida  in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge ; Controparte_1 CP_2
Dà  atto, ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  13,  comma  1 –  quater  D.P.R.  30  maggio  2002,  n.  115  come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte d ell’appellante di  un  ulteriore  importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE del 04.12.2024.
Il Consigliere estensore                                                                      Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME