Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 956 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 956 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso di cui al procedimento nr 31615/2020 proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del elgale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, giusta procura in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
-intimato- avverso il decreto nr. 1582/2020 pronunciato in data 5/11/2020 dal Tribunale di Brescia ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2024 dal cons. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1 Il Tribunale di Brescia, con decreto del 5/11/2020, ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione proposta da RAGIONE_SOCIALE per ottenere, per quanto ancora interessa in questa sede, il riconoscimento della collocazione ipotecaria del credito, ammesso dal G.D. al chirografo, vantato in corrispettivo di trasporti eseguiti in favore di RAGIONE_SOCIALE, portato da decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ma privo di decreto di definitiva esecutività, ex 647 c.p.c., anteriore al fallimento, in forza del quale l’opponente aveva iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili dell’originaria debitrice, da questa trasferiti (nell’ambito di un atto di conferimento di ramo d’azienda) alla società poi fallita.
1.1 Il tribunale ha osservato che il decreto ingiuntivo, in assenza di opposizione, acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale, con conseguente opponibilità al fallimento anche ai fini del riconoscimento del privilegio ipotecario iscritto sulla base della provvisoria esecutività concessa ai sensi dell’art. 642 c.p.c., solo quando sia munito di decreto di esecutorietà anteriore all’apertura della procedura concorsuale; ha aggiunto che in realtà l’opponente, quale creditrice di una società diversa dalla fallita, meramente munita di ipoteca nei confronti di quest’ultima, non avrebbe potuto avvalersi del procedimento di verifica e non avrebbe dovuto esser ricompresa fra i creditori concorrenti, ma che tuttavia il provvedimento del G.D., di ammissione del credito al chirografo, non impugnato dal curatore, era coperto da giudicato interno.
2 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di due motivi. Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
1 Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 52 1° comma, 93 l.fall. e 647 c.p.c.: secondo la ricorrente il tribunale avrebbe errato nel dichiarare inopponibile alla massa l’ ipoteca iscritta in forza di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un debitore terzo rispetto alla fallita, nei cui confronti il gravame era validamente sorto ed era stato validamente iscritto in base a un titolo divenuto definitivo -stante l’avvenuta apposizione al provvedimento monitorio, sia pur in data successiva al fallimento di RAGIONE_SOCIALE, della formula di cui all’art. 647 c.p.c. – in quanto nella specie avrebbero dovuto trovare esclusiva applicazione il principio di accessorietà tra credito garantito e ipoteca e il principio di sequela, e non la giurisprudenza di questa Corte in tema di inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non dichiarato definitivamente esecutivo prima dell’apertura della procedura concorsuale.
1.1 Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 2808 e 2855 c.c. per aver il tribunale erroneamente escluso collocazione ipotecaria al credito per spese legali, comprensive di quelle occorse per l’iscrizione dell’ipoteca.
2 Il primo motivo è inammissibile, con conseguente assorbimento del secondo.
2.1. Invero – premesso che non si comprendono le ragioni per le quali RAGIONE_SOCIALE, conferitaria dell’azienda di RAGIONE_SOCIALE, rivestisse la mera qualità di terza datrice di ipoteca e non fosse invece tenuta anche in proprio al pagamento del debito, in solido con la conferente, ai sensi dell’art. 2560, 2° comma, c.p.c.risulta evidente che la ricorrente (facendo proprio un rilievo del tutto superfluo – e forse errato- del tribunale) sviluppa nel motivo un tema d’ indagine del tutto nuovo, che non ha minimamente formato oggetto del giudizio di merito e che non solo richiederebbe nuove verifiche in fatto (quanto all’affermata opponibilità dell’ipoteca
all’originaria debitrice, posto che il giudice a quo non ha accertato né se anch’essa fosse o meno fallita, né quando il provvedimento monitorio sia stato munito della formula di definitiva esecutorietà) ma che comporta un vero e proprio mutamento della causa petendi, in quanto RAGIONE_SOCIALE si è insinuata al passivo e ha proposto l’opposizione ex art. 98 l. fall. sul necessario presupposto di essere creditrice della fallita.
Poiché il fallimento non ha svolto difese, non v’è luogo alla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 maggio 2024.