Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30688 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30688 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/11/2024
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente
Consigliere-rel.
Consigliere
Consigliere
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 12062/2020, proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres., elettivamente domiciliata presso l’avv. NOME COGNOME dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale; -intimata- avverso la sentenza n. 4735/2019 del Tribunale di Palermo, depositata il 29.10.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.10.2024 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
Ud. 29/10/2024 CC Cron. R.G. 12062/2020
RILEVATO CHE
Con sentenza depositata il 29.10.19 il Tribunale di Palermo rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE società consortile per azioni – avverso la sentenza del giudice di pace di Palermo, emessa nel 2016 che, decid endo sull’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE proposta dalla suddetta società consortile, a seguito della riassunzione della causa fondata sulla declaratoria d’incompetenza del giudice che aveva emanato il decreto ingiuntivo , aveva condannato quest’ultima al pagamento, in favore della ba nca, della somma d i euro 2878,00 a titolo d’adempimento di un contratto di mutuo intercorso tra la mutante (dante causa dell’opposta) e NOME COGNOME all’epoca dipendente della RAGIONE_SOCIALE, poi passato alle dipendenze dell’appellante.
Al riguardo, il Tribunale osservava che: preliminarmente, era da rigettare l’eccezione d’inammissibilità dell’atto di riassunzione, proposto a seguito della declaratoria d’incompetenza del giudice che aveva emanato il decreto ingiuntivo; la disciplina della cessione degli stipendi dei dipendenti delle PA invocata dall’appellante a sostegno dell’eccezione d’inopponibilità della notifica del contratto e della conseguente insussistenza del proprio obbligo di pagamento – non era applicabile alla specie, non essendo possibile equiparare la società appellante alla Pubblica Amministrazione proprietaria delle azioni che ne costituiscono il capitale.
La RAGIONE_SOCIALE società consortile per azioni – ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza del Tribunale, con cinque motivi.
Non si è costituita la parte intimata.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 50 e 125, c.p.c. per non aver il Tribunale dichiarato inammissibile la riassunzione della causa da parte della RAGIONE_SOCIALE, in quanto, una volta revocato il decreto opposto a seguito della rilevata incompetenza territoriale del giudice di pace di Milano, per far valere il credito, oggetto del ricorso monitorio, sarebbe stato necessario procedere alla notifica di una nuova citazione alla parte personalmente, senza effettuare la traslatio iudicii,
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 83 e 84, c.p.c., per non aver il Tribunale dichiarato inammissibile la riassunzione, per la perdita d’effica cia della procura alla lite in conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo.
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1269 e ss. c.c., in relazione all’art 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. , per aver il Tribunale erroneamente qualificato il contratto stipulato da NOME COGNOME nell’ambito della cessione di un quinto dello stipendio in luogo della delegazione di pagamento, qualificazione che avrebbe comportato l’inopponibilità del contratt o di mutuo alla ricorrente che, quale subentrata delegata, non aveva accettato la delegazione.
Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 7 e 39 dpr n. 180/1950, per aver il Tribunale r igettato l’eccezione d’inopponibilità del contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio nei confronti della ricorrente, non avendo tenuto conto del fatto che il capitale sociale di quest’ultima era totalmente appartenente ad enti pubblici.
Il quinto motivo deduce che il Tribunale ha omesso la pronuncia sul motivo d’appello riguardante la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con atto dell’8.10 .24 la parte attrice ha rinunciato al ricorso.
Pertanto, a norma dell’art. 391, c. 2, c.p.c., il giudizio va dichiarato estinto; nulla per le spese, data la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data