Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31638 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31638 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. n. 7895/2024 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente nel presente giudizio, giusta procura speciale allegata in atti , dall’AVV_NOTAIO.
– ricorrente –
contro
NOME RAGIONE_SOCIALE NOME
e nei confronti
RAGIONE_SOCIALE RITA COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza n. 453/2024 della Corte di Appello di Firenze, resa in data 30.01.2024, depositata il 06.03.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’ 11/11/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze -decidendo sul reclamo principale proposto da RAGIONE_SOCIALE e sul reclamo incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 30 del 9 novembre 2023 -ha rigettato il reclamo principale e dichiarato inammissibile il reclamo incidentale.
Il RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME chiedeva, con l’intervento adesivo del Pubblico Ministero – c on ricorso per l’accertamento dello stato d’insolvenza di società facente parte di un gruppo di imprese – al Tribunale di Grosseto di dichiarare l ‘apertura della liquidazione giudiziale della RAGIONE_SOCIALE, sulla base dei seguenti presupposti fattuali: ( i) l’avvenuta costituzione -nell’anno 2020 e ad opera di NOME COGNOME e tramite il concorso nell’operazione della madre NOME COGNOME, all’interno di un disegno unitario – di un gruppo di imprese anche commerciali, composto dall ‘ impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, poi dichiarata fallita, dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, società agricola; (ii) il fatto che NOME COGNOME aveva rivestito il ruolo di holder di fatto e dunque di soggetto che coordinava e dirigeva il gruppo; (iii) la circostanza che la NOME COGNOME aveva concorso con il suo contegno con NOME COGNOME affinché quest’ultimo potesse assumere il ruolo di holder di fatto; (iv) l’ulteriore fatto che anche la NOME COGNOME era stata responsabile in solido con il figlio NOME COGNOME per tutte le conseguenze e danni che erano a quest’ultimo imputabili, quale soggetto che di fatto aveva diretto e coordinato il gruppo di imprese.
Nella resistenza delle società RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE e della NOME COGNOME, il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 30/2023, dichiarava l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della sola RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza veniva impugnata con reclamo principale da RAGIONE_SOCIALE, con il quale si rilevava, in via preliminare, l ‘ inammissibilità della domanda proposta dalla curatela con l’intervento adesivo del pubblico ministero nonché il difetto di legittimazione attiva della curatela e, nel merito, l’insussistenza dello stato di insolvenza.
5. La Corte di appello ha rilevato ed osservato che: – alla luce del nuovo art. 38 CCII l’iniziativa da parte del Pubblico Ministero non è più collegata all’esistenza di un procedimento penale, poiché è sufficiente che il Pubblico Ministero abbia avuto notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza anche da fonti diverse; – anche il secondo motivo era infondato, sul presupposto che l’intervento del Pubblico Ministero aveva avuto ‘effetto sanante’ di ogni eventuale pregresso vizio di natura procedurale sollevato. In ordine al terzo motivo riguardante l’insussistenza dello stato di insolvenza della RAGIONE_SOCIALE, la Corte di merito ha osservato che: – il finanziamento soci era sintomo di crisi anche in fase di avviamento di una nuova attività imprenditoriale; – un ulteriore sintomo dell’insolvenza della RAGIONE_SOCIALE era poi riconducibile al fatto che le rateizzazioni con l’INPS in essere non erano state adempiute; – secondo una visione prospettica, comunque, l’anticipazione degli effetti di una azione revocatoria – ancora non esperita avverso l’atto di conferimento del 03.01.2020 avrebbe distolto dall’attivo una buona parte di valore aziendale.
La sentenza, pubblicata il 06.03.2024, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
NOME COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RITA COGNOME, NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, sono rimasti intimati.
La società ricorrente ha depositato memoria.
La Procura generale ha fatto pervenire una requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta ‘ falsa e comunque errata applicazione dell’art. 38 c.c.i., con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.,
in ordine alla riqualificazione e alla promozione della domanda di liquidazione giudiziale della RAGIONE_SOCIALE da parte del pubblico ministero ‘.
1.1 Sostiene la ricorrente che, sebbene l’art. 38 CCII abbia ampliato le facoltà di iniziativa del P.M. rispetto al precedente art. 7 l. fall., il P.M. non potrebbe comunque farsi promotore di alcun procedimento soltanto per ragioni esplorative, ovvero al fine di acquisire notizie sulla solvibilità dell’imprenditore, in funzione peculiare dell’eventuale richiesta di liquidazione giudiziale. Sempre secondo la ricorrente, il potere di iniziativa del P.M. risulterebbe comunque subordinato alla ricorrenza di uno stato di insolvenza che, ancorché non emergente nell’ambito di un procedimento penale promosso nei confronti dello stesso imprenditore, deve comunque essere accertato.
1.2 Aggiunge la ricorrente che, nel caso di specie, il presupposto non ricorreva e la Corte di Appello aveva violato l’art. 38 CCII poiché aveva ritenuto che la notizia dello stato di insolvenza della RAGIONE_SOCIALE fosse da rinvenirsi nella ben diversa situazione che riguardava, invece, la persona e l’impresa della persona fisica di NOME COGNOME.
1.3 Il motivo è infondato.
1.3.1 Risulta non dubitabile che il nuovo CCII ha ampliato la sfera di iniziativa del pubblico ministero in ordine al potere di apertura, oggi, della liquidazione giudiziale, rispetto alla precedente legge fallimentare, ove l’art. 7 subordinava, nella corrispondente ipotesi, il potere di iniziativa del pubblico ministero all ‘ apprensione della notitia decoctionis ‘ nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore ‘ ovvero ‘ quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile ‘ .
L’art. 38, commi 1 e 2, CCII prevede, ora, con formula amplissima, che il pubblico ministero presenta il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ‘ in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza ‘, e che ‘ l’autorità giudiziaria che rileva l’insolvenza nel corso di un
procedimento lo segnala al pubblico ministero ‘, con eliminazione del riferimento ai casi ‘tipici’ previsti dall’art. 7 l. fall., già sopra ricordati.
Risulta evidente che il legislatore ha voluto svincolare il potere di iniziativa del pubblico ministero nella presentazione del ‘ricorso’ (diversamente gli artt. 6 e 7 della l. fall. parlavano di ‘richiesta’) dalla pendenza di un procedimento penale, nel corso del quale il pubblico ministero abbia appreso la notitia decoctionis del soggetto da sottoporre alla procedura concorsuale.
Oggi l’art. 38 dispone – come sopra accennato – che il pubblico ministero presenta il ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale ‘ in ogni caso in cui ha notizia di uno stato di insolvenza ‘, con ciò volendosi significare che ogni notizia – in ordine all ‘ insolvenza riguardante un soggetto suscettibile soggettivamente di essere sottoposto alla predetta procedura concorsuale appresa dal pubblico ministero nell’ambito dello svolgimento delle sue funzioni giudiziarie abilita quest’ultimo ad intraprendere l’iniziativa volta all ‘ apertura della procedura liquidativa. Resta, cioè, esclusa la sola ipotesi (che potrebbe definirsi scolastica) della notitia decoctionis appresa ‘privatamente’ dal pubblico ministero, al di fuori dello svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
1.3.2 Tale soluzione risulta peraltro coerente con gli ultimi approdi interpretativi cui era giunta anche la giurisprudenza di legittimità in tema di esegesi del precedente art. 7 l. fall.
Invero, era stata estesa dalla giurisprudenza di questa Corte la legittimazione del pubblico ministero alla presentazione della relativa richiesta in tutti i casi nei quali lo stesso avesse avuto istituzionalmente appreso la notitia decoctionis (Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 27670 del 2022), tanto nel corso di un procedimento penale – senza necessità della preventiva iscrizione di una notitia criminis nel registro degli indagati a carico del fallendo o di terzi (Cass. n. 8977 del 2016) – quanto al di fuori di un vero e proprio procedimento penale, come nel caso degli atti trasmessi al P.M. ed iscritti a ‘NUMERO_DOCUMENTO‘ , in quanto privi di rilevanza penale, trattandosi anche in tal caso di un’attività che rientra nei compiti istituzionali attribuitigli e che può quindi costituire una fonte di informazione utile a legittimare l’iniziativa volta alla dichiarazione di insolvenza (v. Cass. n. 26407 del 2021).
Ne consegue che, anche sotto l’egida applicativa del precedente art. 7 l. fall., l ‘iniziativa del pubblico ministero era, in definitiva, legittima tutte le volte in cui fosse stata stimolata dalla sua partecipazione a processi o procedimenti di sua competenza ed ivi avesse conosciuto della decozione di una parte o di un terzo: ciò che contava era che un fatto sensibile, ai sensi degli artt. 1-5 l. fall., fosse portato all’attenzione del pubblico ministero per le sue valutazioni e ciò avvenisse nell’ambito comunque di un processo ovvero di un procedimento sottoposto al suo esame istituzionale (v. anche: Cass. n. 27670 del 2022).
1.3.3 L’ampiezza della formula normativa dettata ora dall’art. 38 CCII supera tutte le obiezioni sollevate dalla parte ricorrente, posto che, per stessa ammissione di quest’ultima, la notitia decoctionis relativa alla RAGIONE_SOCIALE era stata appresa dal P.M. nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, sebbene rivolte ad accertamenti riguardanti altro soggetto (nella specie, COGNOME NOME, persona fisica).
In relazione al primo motivo di ricorso, occorre pertanto esprimere il seguente principio di diritto:
‘ Ai sensi dell’art. 38 CCII, il pubblico ministero è legittimato a presentare il ricorso per l’apertura della procedura della liquidazione giudiziale ogniqualvolta acquisisca la notitia decoctionis nell’esercizio delle sue più ampie funzioni giudiziarie, anche al di fuori di un procedimento penale ‘.
Con il secondo mezzo si deduce la ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 121 CCII con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva della curatela del fallimento COGNOME NOME alla promozione della domanda di liquidazione giudiziale della RAGIONE_SOCIALE‘.
2.1 Ricorda la ricorrente che la Corte territoriale aveva ritenuto di dover riqualificare la domanda promossa dalla curatela in una mera domanda di liquidazione giudiziale della RAGIONE_SOCIALE, peraltro asseritamente dispiegata anche autonomamente dal P.M. di sede. Sostiene la ricorrente, in primo luogo, che la Corte di appello non sarebbe stata munita del potere di riqualificazione della domanda proposta dalla curatela in quanto pacificamente lo stesso avrebbe potuto essere esercitato nei limiti delle
allegazioni e deduzioni offerte dal ricorrente. Aggiunge che, nel caso di specie, la curatela aveva proposto una domanda di accertamento dello stato di insolvenza di società di un gruppo di imprese e quindi di declaratoria di liquidazione giudiziale ex art. 289 CCII, allegando il fatto che la RAGIONE_SOCIALE avesse fatto parte di un gruppo di imprese. Tuttavia, tale assunto era stato totalmente smentito dal Tribunale tanto che tale domanda era stata rigettata. In mancanza delle allegazioni minime richieste dall’art. 2, co. 1, lett. d), CCII, il Tribunale non avrebbe potuto spingersi oltre.
2.2 Il secondo motivo risulta all’evidenza assorbito dal rigetto del primo motivo posto che la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale era stata comunque legittimata dall’iniziativa del P.M.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 2467, co. 2, c.c., con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., in ordine alla affermazione dello stato di insolvenza per inadeguatezza e irragionevolezza del finanziamento soci (peraltro, rinunziato)’. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva sostanzialmente ritenuto che la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci non avesse escluso la natura di passività della relativa esposizione della società verso i soci medesimi.
3.1 Il terzo motivo è inammissibile in quanto volto, sotto la veste formale della proposizione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ad una rivisitazione dalla quaestio facti , invece inibita al giudice di legittimità , quanto all’accertamento dello stato di insolvenza (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019).
A ciò va aggiunto che non possono sorgere neanche dubbi sulla natura del finanziamento soci come debito della società suscettibile di apprezzamento per l’accertamento dello stato di insolvenza della debitrice. Invero, come puntualizzato da Cass. n. 23925 del 2020 (in senso sostanzialmente conforme, si veda anche, in motivazione, la più recente Cass. n. 15875 del 2022), i finanziamenti dei soci sono mutui ex art. 1813 c.c. e ss., derivanti da un contratto a forma libera tra il socio e la società, che vanno iscritti al
passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci, i quali hanno diritto alla restituzione nei termini convenuti. Il regime dei finanziamenti dei soci, previsto dagli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c., secondo cui essi sono postergati ove concessi in una situazione di squilibrio patrimoniale, non ne muta la natura di finanziamenti e non li trasforma in apporti assimilati al capitale di rischio.
L’ulteriore circostanza della rinunzia dei soci al rimborso del credito è rimasta affermazione fin qui solo genericamente formulata dalla società ricorrente, non emergendo ove la relativa questione fosse stata sollevata nei gradi di merito e risultando pertanto nuova in questo giudizio di legittimità.
Con il quarto mezzo si deduce vizio di ‘ omesso esame circa un fatto decisivo, con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., per non aver esaminato i documenti agli atti da cui emergeva che le rateizzazioni Inps erano state pienamente adempiute sino al giorno della declaratoria di fallimento ‘.
4.1 Anche il quarto motivo è inammissibile perché questa volta sotto l’egida applicativa del vizio rubricato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – si vuole un nuovo scrutinio da parte di questa Corte della fattispecie concreta in tema di accertamento dell’insolvenza, già pienamente esaminato dalla Corte di merito nella fase di reclamo con motivazione congruente (Cass.
Sez. Un. n. 8054/2014).
Il quinto mezzo denuncia la ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., per aver erroneamente anticipazione degli effetti di una azione revocatoria neppure ancora esperita ‘ . 5.1 La quinta doglianza è inammissibile per carenza di interesse alla sua proposizione, posto che la valutazione della Corte di appello sulla possibile revocatoria del conferimento dei macchinari agricoli era stata svolta solo come argomento ad adundantiam , al fine di confermare per altra via lo stato di insolvenza della ricorrente.
La ricorrente propone infine un sesto mezzo col quale denuncia: ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., con riferimento all’art. 360, co. i, n. 4 c.p.c., per aver liquidato le spese di secondo grado a carico della RAGIONE_SOCIALE nonostante la soccombenza reciproca ‘.
6.1 La doglianza è inammissibile.
Risultano integramente condivisibili le osservazioni svolte sul punto dalla Procura generale nella sua requisitoria scritta.
Occorre infatti ricordare che, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata – nemmeno in minima parte – al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all’accertamento della mancata violazione di de tto principio, esulandovi sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest’ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 9860 del 2025).
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati.
Sussistono i presupposti processuali, invece, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 11.11.2025
Il Presidente NOME COGNOME