Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30904 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30904 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16291/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in data 16.10.2025
-ricorrente-
contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE 8/22 RAGIONE_SOCIALE, PROCURATORE GENERALE CORTE D’APPELLO FIRENZE, PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE AREZZO
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1401/2023 depositata il 28/06/2023.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 17 novembre 2022, il Tribunale di Arezzo ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE, promossa con ricorso del Pubblico Ministero in data 22 luglio 2022. L’iniziativa del Pubblico Ministero faceva seguito a un precedente ricorso per la dichiarazione di fallimento di un creditore, successivamente desistito, in relazione al quale il Tribunale aveva disposto l’archiviazione in data 13 luglio 2022 e la contestuale segnalazione al Pubblico Ministero.
La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il reclamo. Ha ritenuto il giudice del reclamo che, per il principio della conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto lo scopo, costituisce ricorso qualsiasi atto proveniente dall’Ufficio del Pubblico Ministero che pervenga alla cancelleria del tribunale adito indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte. Nessun rilievo è stato attribuito dalla Corte d’Appello, pertanto, al fatto che il ricorso rivestisse la forma di una « richiesta» e che fosse stato chiesto il fallimento anziché la liquidazione giudiziale, in quanto il reclamo del P.M. conteneva le allegazioni di cui all’art. 126 CCII, quali lo stato di insolvenza e i requisiti soggettivi per l’assoggettamento alla procedura concorsuale liquidatoria .
La Corte di Appello ha, poi, ritenuto che deve farsi applicazione al caso di specie della disciplina del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, che non consente, in caso di domanda di concordato con riserva cui acceda un ricorso per la liquidazione giudiziale, la presentazione di una istanza di proroga.
16291/2023 R.G. 4. Propone ricorso per cassazione la società in liquidazione giudiziale, affidato a due motivi. Gli intimati non si sono costituiti in giudizio. La ricorrente si è costituita a ministero di nuovo difensore,
per poi designare nuovamente l’originario difensore, il quale deposita tardive « note d’udienza ».
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., « erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 37, 38, e 40, del D. Lgs. n. 14/2019» , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il ricorso del P.M. possa ritenersi fondato sulla base della mera attivazione della segnalazione del giudice civile, anziché qualificarsi come « mera istanza». Osserva parte ricorrente che il combinato disposto degli artt. 37, 38 e 40, comma 2, CCII prevede che anche l’iniziativa del Pubblico Ministero va a esplicarsi con un ricorso, di cui deve avere i requisiti di sostanza e di forma , tra cui le ragioni e l’oggetto della domanda, analogamente alle iniziative delle parti private. Sottolinea come la disciplina vigente abbia imposto alla parte pubblica maggior rigore formale nel formulare la propria iniziativa per l’apertura della procedura concorsuale liquidatoria rispetto alla disciplina abrogata. Viziata, sarebbe, pertanto, una istanza di apertura della liquidazione giudiziale meramente riproduttiva, come nella specie, della segnalazione operata dal tribunale, in ogni caso non assimilabile a un ricorso.
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., « erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui all’ art. 390, del D. Lgs. n. 14/2019 » , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile al caso di specie il Codice della Crisi e dell’Insolvenza e non l’abrogata legge fallimentare. Osserva il ricorrente che tra l’iniziativa del Pubblico Ministero e il precedente ricorso della parte privata desistito non vi sarebbe soluzione di continuità, soprattutto in relazione al contesto cronologico tra n. 16291/2023 R.G.
archiviazione e iniziativa della parte pubblica. L ‘iniziativa del Pubblico Ministero, pur essendo stata qualificata dal giudice del reclamo come caratterizzata da « totale autonomia» , originerebbe « di fatto» dalla precedente iniziativa della parte privata, disciplinata quest’ultima dalla disciplina abrogata, posto che il contenuto informativo della iniziativa della parte pubblica era integralmente fondato sulla segnalazione del Tribunale in esito alla archiviazione del precedente ricorso.
I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, in base alla considerazione -come nota condivisibilmente il Pubblico Ministero -che « la Corte di appello ha escluso che potesse trovare applicazione la disciplina dell’ex legge fallimentare posto che l’iniziativa del pubblico ministero aveva carattere autonomo rispetto al ricorso del creditore, poi rinunziato», per cui prendeva data dal deposito in data 22 luglio 2022, dopo l’entrata in vigore del CCII.
Il ricorrente mira a scalfire il giudizio di autonomia dell’iniziativa della parte pubblica da quella precedente della parte privata, dato dal giudice del reclamo, in quanto il Pubblico Ministero si sarebbe limitato a riproporre gli stessi elementi acquisiti all’istruttoria prefallimentare del procedimento archiviato, senza soluzione di continuità rispetto all’iniziativa della parte privata .
Questa interpretazione appare contraria all’evoluzione normativa che ha portato l’iniziativa per l’apertura della procedura concorsuale liquidatoria del Pubblico Ministero a caratterizzarsi in termini del tutto autonomi da quella dei creditori, quale « organo istituzionalmente preposto all’esercizio dell’azione civile nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 75, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nonché all’esercizio dell’azione diretta per fare eseguire ed osservare le
leggi di ordine pubblico, a norma dell’art. 73, secondo comma, dello stesso ord. giud .» (Corte cost., n. 240/2003).
6. Già sotto la abrogata disciplina (art. 7, secondo comma, l. fall.), la giurisprudenza di questa Corte ha affermato la autonomia della iniziativa del Pubblico Ministero rispetto a quella precedente della parte privata, poi oggetto di segnalazione del giudice; autonomia che è anche garanzia di terzietà del giudice che effettua la segnalazione, chiamato successivamente a decidere su una iniziativa di una parte diversa dalla precedente (Cass., Sez. U., n. 9409/2013; Cass., n. 27560/2024). Secondo la disciplina abrogata, andava esclusa qualsiasi natura ancillare dell’iniziativa del Pubblico Ministero rispetto a quella dei creditori, essendo il Pubblico Ministero l’ autorità legittimata, secondo il diritto interno, ad agire nel l’interesse generale della massa dei creditori, supplendo a ll’inerzia dei creditori (Corte di Giustizia UE, 17 novembre 2011, RAGIONE_SOCIALE, C-112/10, punto 32; Corte di Giustizia UE, 4 settembre 2014, RAGIONE_SOCIALE, C-327/13, punto 51).
7. Il Codice della Crisi ha definitivamente affrancato, con l’art. 38 CCII, il Pubblico Ministero come parte pubblica legittimata all’apertura del concorso dei creditori sul patrimonio del debitore , affermandone la legittimazione indipendentemente dalla sede in cui la parte pubblica acquisisca l’informazione (già Cass., n. 26407/2021), nonché indipendentemente dall’esistenza di specifici presupposti in fatto (come la fuga dell’imprenditore) . A tale ampia legittimazione del Pubblico Ministero si è andata, poi ad affiancare quella che deriva dalla segnalazione del giudice civile (art. 38, comma 2, CCII).
16291/2023 R.G. 8. Ne consegue che va esclusa (come già sotto la disciplina abrogata: Cass., n. 10511/2022) qualsiasi forma di automatismo tra segnalazione proveniente dai giudici e iniziativa del Pubblico ministero, la quale viene promossa all’esito di una autonoma
valutazione in ordine alla fondatezza della notizia. Ne consegue ancora che, in caso di segnalazione al Pubblico Ministero ex art. 38, comma 2, CCII che riguardi un soggetto potenzialmente assoggettabile a liquidazione giudiziale , l’iniziativa del Pubblico Ministero prende data dal momento in cui il Pubblico Ministero esercita il proprio poteredovere di chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con raddoppio del contributo unificato. Nulla per le spese in assenza di costituzione degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115/ 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228 /2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 11/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME