Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 28226 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28226 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 1580/2017 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME;
-controricorrente-
nonché
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ;
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI PALERMO n. 913/2016, pubblicata il 3 novembre 2016.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.M. in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità di quello incidentale;
udito il P.M. in udienza, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite in ordine alla questione post a dall’ordinanza di rimessione n. 5222 del 20 febbraio 2023 della III sezione civile;
uditi gli AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale in prima istanza, in subordine il rinvio della causa a nuovo ruolo, NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOMEquestCOGNOMEultimo in sostituzione dell’AVV_NOTAIO), per l’RAGIONE_SOCIALE, che hanno domandato il rigetto del ricorso principale, e NOME COGNOME per NOME COGNOME, che ha insistito per il rigetto del r icorso principale e l’accoglimento di quello incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6 febbraio 2007 NOME COGNOME ha convenuto in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME deducendo che: ricopriva presso il Dipartimento di Neurologia del RAGIONE_SOCIALE College RAGIONE_SOCIALE di Houston, Texas, la qualifica di Adjunct Associate Professor ed aveva iniziato, quale esperto di informatica medica, una collaborazione con la RAGIONE_SOCIALE, in diretto contatto con il Direttore generale;
aveva realizzato un sistema di acquisizione ed elaborazione dei flussi informatici aziendali, denominato Flow, e aveva elaborato un documento
intitolato Sistema Informativo Aziendale 2004-2005, inviato agli organi di vertice dell’azienda;
il Direttore generale lo aveva incaricato di realizzare un supporto computerizzato, denominato Poly;
aveva svolto per un triennio un’intensa attività professionale in favore dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Egli ha chiesto la condanna dell’Azienda convenuta a titolo di ingiustificato arricchimento e, in via subordinata, di NOME COGNOME a titolo di risarcimento del danno, nella sua qualità di Direttore generale, per avere ingenerato in lui il convincimento che fosse impegnata la volontà della detta Azienda.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 808/2014, ha accolto la domanda di indebito arricchimento.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello.
NOME COGNOME e NOME COGNOME si sono costituiti, proponendo entrambi appello incidentale in ordine alle spese di lite.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 913/2016, ha accolto l’appello principale, rigettando ogni domanda di NOME COGNOME.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
NOME COGNOME si è difeso con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato.
NOME COGNOME, l’RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 5222 del 20 febbraio 2023 la III sezione civile della Corte di cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, in tema di azione di ingiustificato arricchimento, riguardante l’interpretazione della regola della sussidiarietà prescritta dall’art. 2042 c.c. e, in particolare, la correttezza dell’orientamento giurisprudenziale che individua tale presupposto dell’azione ex art. 2041 c.c. nella mancanza di un’azione tipica -intesa come assenza di un’azione derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata e non già come carenza di un ‘ iniziativa processuale anche solo ipoteticamente esperibile e che, di conseguenza, ritiene ammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento anche quando l’azione teoricamente spettante all’impoverito è prevista da clausole generali (come in caso di risarcimento del danno).
Tale ordinanza di rimessione interessa pure la problematica della rilevanza del giudicato (di rigetto) eventualmente formatosi sulla domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale avanzata dalla stessa parte che ha agito lamentando l’altrui ingiustificato arricchimento nonché il rapporto fra l’art. 2042 c.c. e l’art. 1344 c.c. (con riferimento, soprattutto, alla valenza dell’accertamento della nullità del titolo contrattuale che avrebbe dovuto regolare la fattispecie: cfr. Cass., Sez. 3, n. 13203 del 15 maggio 2023).
Pertanto, in ragione delle tematiche che saranno trattate dalle Sezioni Unite e della potenziale incidenza della loro decisione nella presente controversia, si dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte,
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 13