Infortunio sul lavoro: quando l’imprudenza non esclude l’indennizzo
Il tema dell’infortunio sul lavoro è spesso al centro di complessi dibattiti giuridici, specialmente quando la condotta del lavoratore sembra aver contribuito al verificarsi dell’evento. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Trieste affronta un caso emblematico di un operaio coinvolto in un incidente stradale mentre si recava al cantiere.
La questione centrale riguarda il confine tra la semplice imprudenza del dipendente e il cosiddetto rischio elettivo, ovvero quella scelta arbitraria che sposta l’evento fuori dalla tutela INAIL.
Il caso: l’incidente durante il tragitto verso il cantiere
Un operaio specializzato, dopo essersi recato presso la sede legale della ditta per cui lavorava, si stava spostando verso un punto di raccolta concordato per essere prelevato da un furgone aziendale e trasportato al cantiere di destinazione. Durante questo tragitto, effettuato con la propria auto privata per prassi aziendale consolidata, il lavoratore ha eseguito una manovra di svolta a sinistra non rispettando la precedenza, causando un violento impatto con un altro veicolo.
Inizialmente, i giudici di merito avevano negato l’indennizzo, ritenendo che l’uso del mezzo proprio e l’infrazione al Codice della Strada costituissero un rischio elettivo. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, rinviando il caso alla Corte d’Appello per una nuova valutazione.
Rischio elettivo vs Semplice imprudenza nell’infortunio sul lavoro
Secondo la giurisprudenza consolidata, per infortunio sul lavoro si intende ogni evento avvenuto in occasione di lavoro che causi una lesione. La tutela assicurativa viene meno solo se il lavoratore pone in essere un rischio elettivo. Questo si configura quando l’atto è:
- Volontario e arbitrario (illogico ed estraneo alle finalità produttive).
- Diretto a soddisfare impulsi meramente personali.
- Privo di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Nel caso analizzato, lo spostamento verso il cantiere era funzionale alle mansioni richieste dal datore di lavoro e avveniva all’interno dell’orario lavorativo. Di conseguenza, l’incidente è avvenuto all’interno della sfera di vigilanza dell’impresa.
La distinzione tra colpa e interruzione del nesso causale
La Corte ha chiarito che la condotta imprudente (non aver rispettato la precedenza) non assume i caratteri di condotta abnorme. Un errore di valutazione sulla velocità del veicolo antagonista, pur essendo una violazione del Codice della Strada, rientra nella colpa del lavoratore, la quale non esclude l’operatività dell’indennizzo sociale.
L’INAIL ha la finalità di proteggere il lavoratore da ogni incidente, inclusi quelli derivanti da colpa, garantendo i mezzi adeguati allo stato di bisogno. Solo una condotta totalmente estranea e irrazionale rispetto al lavoro potrebbe interrompere il nesso causale.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte d’Appello si fondano sul principio che lo spostamento verso il cantiere era un atto funzionale all’attività lavorativa. L’uso del mezzo proprio per raggiungere un punto di raccolta era una prassi aziendale nota e autorizzata dal responsabile della sicurezza. Il rischio stradale affrontato dal lavoratore non era diverso o superiore a quello che avrebbe corso a bordo del furgone aziendale sullo stesso percorso. Pertanto, l’infrazione stradale commessa rappresenta una mera imprudenza esecutiva che non annulla la natura lavorativa dell’evento, rimanendo l’incidente all’interno della nozione di occasione di lavoro.
le conclusioni
Le conclusioni dei giudici hanno portato all’accertamento del diritto del lavoratore a percepire l’indennizzo per l’infortunio sul lavoro. È stata riconosciuta un’inabilità temporanea assoluta e postumi permanenti nella misura del 14%. L’ente assicuratore è stato condannato alla corresponsione delle provvidenze economiche previste dalla legge, oltre al pagamento delle spese legali e di consulenza tecnica d’ufficio. Questa sentenza ribadisce con forza che la tutela sociale del lavoratore prevale sulla colpa lieve o sull’imprudenza, a patto che l’attività svolta sia comunque collegata, anche solo spazialmente e funzionalmente, alle direttive datoriali.
L’imprudenza del lavoratore alla guida esclude l’indennizzo per infortunio?
No, la semplice imprudenza o la violazione del Codice della Strada non escludono l’indennizzo INAIL se l’incidente avviene in occasione di lavoro e non costituisce un rischio elettivo totalmente estraneo alle mansioni.
Quando un incidente con l’auto privata è considerato infortunio sul lavoro?
È considerato tale se l’uso del mezzo proprio è necessario o autorizzato dal datore di lavoro per raggiungere il luogo di lavoro o per spostarsi tra diversi cantieri durante l’orario lavorativo.
Che cos’è il rischio elettivo che fa perdere il diritto all’indennizzo?
Il rischio elettivo è un comportamento arbitrario del lavoratore che persegue fini personali e non lavorativi, esponendosi a pericoli non necessari e non funzionali all’attività professionale.