Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1147 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1147 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2024
Oggetto: sanzioni amministrative Consob
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9115/2021 R.G. proposto da COGNOME, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME con domicilio in Roma, INDIRIZZO
-RICORRENTE –
contro
CONSOB – COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio in Roma, INDIRIZZO
-CONTRORICORRENTE – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2536/2020, pubblicata in data 29.9.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con delibera N. 21044/2019 la Consob ha contestato a NOME COGNOME la violazione dell’art. 187 -bis, comma quarto, d.lgs. n. 58/1998, e ha allo stesso applicato la sanzione pecuniaria di €. 130.000,00, oltre all’interdizione di mesi dieci mesi dall’esercizio della professione e alla confisca dei beni fino alla concorrenza del valore del profitto conseguito, pari ad €. 38.955,45, sostenendo che il citato COGNOME – in possesso dell’informazione privilegiata relativa ad un processo competitivo avviato dalla RAGIONE_SOCIALE e finalizzato ad acquisire la partecipazione di controllo in RAGIONE_SOCIALE, appartenente al gruppo De Longhi, e al conseguente obbligo di promuovere un ‘Opa totalitaria sulle azioni -aveva acquistato per conto proprio 21.000 azioni RAGIONE_SOCIALE, utilizzando tale informazione, che aveva comunicato ad NOME COGNOME al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio.
Il COGNOME ha proposto opposizione, sostenendo di aver effettuato le operazioni di investimento su suggerimento di operatori del settore, di informazioni di stampa e sulla base dell’andamento del titolo, fortemente apprezzatosi nel corso dell’anno.
La Corte di appello di Venezia ha confermato il provvedimento impugnato, ritenendo fondate le contestazioni, osservando -in proposito – che gli elementi indiziari acquisiti comprovavano che le operazioni di investimento sul titolo RAGIONE_SOCIALE erano scaturite dal possesso dell’informazione privilegiata circa le operazioni di acquisizione avviate da Mitsubishi.
Il giudice distrettuale ha, difatti, stabilito che, in data 7 agosto 2015, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avevano sottoscritto un accordo, reso pubblico il 25 agosto 2015, con cui la società giapponese si era impegnata ad acquisire il 74,97% del capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE, appartenente al gruppo RAGIONE_SOCIALE che qualche settimana prima, e precisamente durante un soggiorno estivo, protrattosi dal 5 al 19 agosto 2015 nell’isola di Mykonos, il COGNOME era stato ospitato sull’imbarcazione di NOME COGNOME acquisendo, presumibilmente in quell’occasione, l’informazione privilegiata del perfezionamento dell’accordo non ancora pubblicizzato, ed aveva poi, il 10 agosto 2015, acquistato mediante ordine telefonico alla propria banca (Credit Suisse), 21.000 azioni della DelClima s.p.a. per un controvalore di Euro 52.394,55; che successivamente il 23 ed il 24 agosto 2015, sempre il COGNOME aveva avuto molteplici colloqui telefonici con NOME COGNOME ed il successivo 24 agosto 2015, la RAGIONE_SOCIALE, gestita da NOME COGNOME, aveva acquistato 72.000 azioni di RAGIONE_SOCIALE per nove portafogli, tra cui quello del fratello NOME COGNOME.
Dopo che l’accordo tra le società era stato reso pubblico i titoli erano stati venduti con la realizzazione di un’importante plusvalenza.
Per la cassazione della sentenza della Corte veneta NOME COGNOME propone ricorso in sei motivi. La Consob resiste con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia -ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. – la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., contestando alla Corte di merito di non aver effettuato alcuna verifica né analitica, indizio per indizio, né complessiva, degli elementi acquisiti, avendo ritenuto fondate le contestazioni sulla base di elementi privi di concordanza, gravità e convergenza, motivando a contrariis , ossia fornendo prima le conclusioni e poi le giustificazioni delle soluzioni accolte.
Sostiene il ricorrente che dall’incontro con il COGNOME a Mykonos e dal successivo acquisto delle azioni RAGIONE_SOCIALE non era consentito dedurre che proprio in quell’occasione esso COGNOME avesse acquisito l’informazione privilegiata sulle operazioni societarie avviate da Mitsubishi, non essendo stato accertato in quale giorno tale incontro si fosse effettivamente svolto.
La sentenza -ad avviso del ricorrente – si fonderebbe, per contro, su una doppia presunzione, poiché dal fatto presunto dello svolgimento dell’incontro, il giudice avrebbe desunto che proprio il 7.8.2015 il ricorrente avesse acquisito l’informazione privilegiata, pur essendo unico dato certo l’effettuazione degli investimenti azionari dopo il 10.8.2015, in contrasto con le stesse contestazioni della Consob, che non aveva mai sostenuto che il ricorrente avesse appreso l’informazione
direttamente dal COGNOME nel corso della vacanza estiva, ma solo che in quell’occasione l’avesse intercettata .
A fondamento del giudizio di responsabilità -continua il ricorrente – vi sarebbe, dunque, la sola coincidenza temporale -di per sé non grave, né precisa o concordante quanto alla consumazione dell’illecito tra l’acquisto di azioni da parte d i esso RAGIONE_SOCIALE e il perfezionamento dell’accordo tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Secondo il ricorrente sarebbe, poi, privo di valenza indiziaria il fatto che egli avesse dichiarato nel corso dell’audizione – di non ricordare cosa fosse avvenuto durante la vacanza estiva, come pure sarebbe censurabile il diniego, frapposto dalla Corte di merito, allo svolgimento di verifiche tecniche sulle celle telefoniche presenti sull’isola, che avrebbero consentito di stabilire senza margini di dubbio dove si trovasse lo stesso COGNOME nel periodo di vacanza o, comunque, il 7.8.2015.
Inoltre, nessuna concordanza o conferma delle altre risultanze processuali poteva scaturire dalle annotazioni a debito sulla carta di credito, compatibili con la presenza dello stesso ricorrente sulla barca di NOME COGNOME il 7.8.2015 e sarebbe indizio privo di gravità e precisione il fatto che esso ricorrente, pur avendo investito in RAGIONE_SOCIALE somme di importo corrispondente a quello impiegato in altre operazioni finanziarie, non avesse mai acquistato titoli a bassa capitalizzazione, preferendo azioni di società multinazionali estere, essendo comunque emerso che durante il periodo di vacanza esso COGNOME aveva effettuato altre operazioni di
investimento dopo aver avuto colloqui con il dott. COGNOME investment manager presso la Filiale di Milano.
Si lamenta in ricorso che il giudice avrebbe dovuto vagliare le circostanze dedotte con l’opposizione vertenti sul fatto che la chiusura dell’accordo tra le società era intervenuta proprio in data 7.8.2015, che il COGNOME aveva deciso di recarsi in viaggio dopo aver sentito la sorella NOME e che dai tabulati telefonici emergeva che il COGNOME aveva incontrato quest’ultima a Milano il 7.8.2015, non potendosi trovare a Mykonos in quello stesso giorno.
La Corte di merito avrebbe desunto solo dai contatti telefonici tra il 24 ed il 25 agosto che l’informazione fosse stata trasmessa al Lanzara e da questi al fratello NOMECOGNOME pur difettando la gravità dell’elemento indiziario, essendo sconosciuto il contenuto dei colloqui per l’implausibilità della ricostruzione, dovendo considerarsi che se il COGNOME avesse inteso comunicare a terzi l’informazione non lo avrebbe fatto a ridosso del comunicato della COGNOME, mancando poi un concreto interesse a divulgare l’informazione per le possibili ricadute sanzionatorie.
Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la sentenza negato che l’effettuazione di un numero consistente di operazioni di investimento nel periodo feriale costituisse un indizio grave del fatto che anche l’acquisto delle azioni Del Clima fosse del tutto usuale, restando irrilevante che il COGNOME investisse prevalentemente in titoli esteri, e per non aver valorizzato
l’abitualità e la frequenza dei contatti tra il COGNOME e il Lanzara, di tipo puramente amichevole, non avendo mai condiviso interessi economici comuni o effettuato operazioni di investimento, senza infine considerare che il 23.8.2015 era stato il Lanzara a contattare il ricorrente e non il contrario e che il contatto telefonico del 24.8.2015 si era esaurito nell’arco di pochi minuti.
Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria e perplessa, per aver affermato che l’importo investito era coerente con i precedenti investimenti ma, nel contempo, che era la prima volta che il COGNOME avesse investito su azioni RAGIONE_SOCIALE, e per aver erroneamente sostenuto che l’effettuazione dell’investimento il primo giorno utile dopo l’accordo economico tra le società, provasse che il COGNOME aveva ricevuto informazioni privilegiate dal COGNOME, soggetto non interessato all’operazione, pur non avendo individuato il giorno esatto dell’incontro e pur essendo implausibile che il COGNOME avesse trasmesso l’informazione al ricorrente, con cui non aveva mai avuto rapporti professionali o economici.
Si contesta alla Corte di merito di non aver valutato la possibilità, del tutto plausibile, che l’investimento fosse stato suggerito dal dott. COGNOME investment manager di Deutsche Bank che era ospite del COGNOME, e dal quale aveva appreso che il titolo si era fortemente apprezzato da inizio anno, circostanza che aveva indotto ad investire, come provava anche il contenuto della trascrizione della telefonata con la
filiale della banca, da cui risultava che il ricorrente aveva chiesto consiglio ed informazioni sul titolo ed aveva ordinato l’acquisto con durata limitata e con fissazione di un limite di prezzo, non coerente con la condotta tipica di chi abbia disponibilità di informazioni di investimento privilegiate.
1.1. I tre motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
In primo luogo, va evidenziato che non colgono nel segno le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla Consob, non essendo sollecitata dal ricorrente una mera rinnovazione del giudizio di fatto.
Il ricorrente, invece, richiede il sindacato di legittimità sul corretto utilizzo delle presunzioni per verificare se il giudice abbia valorizzato elementi certi ma privi di gravità, concordanza e significatività, per dedurre dal fatto noto un fatto ignoto da dimostrare, potendosi scrutinare la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze (Cass. s.u. 8053/2014).
In tale verifica, ammissibile in cassazione, non è consentito accertare nuovamente i fatti posti a base dell’inferenza (fatti noti), né sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata dal giudice, che può essere disattesa non già quando l’interferenza probatoria non sia “necessitata “, ma solo quando non sia neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita dalle premesse del ragionamento decisorio (configurandosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo; Cass. s.u. 8053/2014, cit.).
E’ precluso, quindi, il confronto tra la sentenza impugnata e le risultanze istruttorie o l’apprezzamento di un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della decisione.
Spetta al giudice di merito non solo valutare l’opportunità di fare ricorso alla prova presuntiva, ma anche l’individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico: il relativo apprezzamento (che costituisce un giudizio di fatto) non può essere contestato con la semplice prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato, essendo invece necessario far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 27070/2022; Cass. n. 20421/2022; Cass. n. 5279/2020; Cass. 1234/2019).
E’ , infine, da porre in rilievo che il giudizio sui requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi non va svolto atomisticamente, considerando ciascun fatto senza correlarlo agli altri, ma occorre una duplice operazione logico-valutativa, consistente nel prendere in esame gli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria (Cass. 9054/2022; Cass. 9108/2012; Cass. 19894/2005; Cass. 13819/2003).
1.2 Nel caso in esame il fatto (ignoto) da provare era il possesso e l’utilizzo a fini di investimento dell’informazione privilegiata relativa alle operazioni sul titolo RAGIONE_SOCIALE, da dedurre da un complesso di elementi muniti di oggettivo riscontro probatorio (i fatti noti; cfr. Cass. 8782/2020).
Le qualità professionali e i ruoli dei soggetti coinvolti, la concomitanza degli incontri, le particolarità delle operazioni di investimento, le caratteristiche dei titoli che non avevano in precedenza mai suscitato l’attenzione degli interessati, le modalità di acquisito, comprovanti la volontà di acquisire le azioni nonostante il forte apprezzamento verificatosi nel corso dell’anno, le condizioni di prezzo, i ripetuti contatti telefonici a ridosso delle operazioni di acquisto (da parte di NOME Lanzara), costituivano fatti che, ricondotti al contesto, erano idonei a provare il possesso e l’utilizzo dell’informazione privilegiata.
Le plurime circostanze di cui dà analiticamente conto la sentenza (alle pagg. 13 e ss.) definivano -in sostanza – un quadro di insieme relativo a circostanze oggettive (non soltanto supposte), ossia fatti noti in cui ciascun elemento della serie inferenziale appariva grave, pertinente e munito di capacità dimostrativa in rapporto agli altri, giustificando ampiamente sul piano logico la conclusione che, a monte delle scelte di investimento, vi fosse il possesso e la circolazione tra tali soggetti dell’info rmazione privilegiata ottenuta dal ricorrente, fatto ignoto quest’ultimo non già posto a monte dei
fatti successivi, ma costituente il risultato conoscitivo del corretto impiego del metodo inferenziale.
Anche lo svolgimento dell’incontro con il COGNOME prima dell’investimento sui titoli RAGIONE_SOCIALE ed anzi, con ogni probabilità, già il 7.8.2015 -era presuntivamente evincibile dall’insieme delle descritte circostanze di fatto, oggetto di apposito riscontro processuale.
1.3. Tutt’altro che decisivo era , invece, stabilire se l’informazione fosse stata solo intercettata o direttamente comunicata al ricorrente .
La violazione amministrativa stabilita per la condotta di trading del cosiddetto insider secondario deriva dalla dimostrazione della compravendita di titoli da parte di chi sia a conoscenza dell ‘ informazione privilegiata per ricavarne la necessaria prova del possesso (Cass. 8782/2020, cit.).
La fattispecie sanzionatoria suppone che sia accertato non un collegamento causale orientato tra l’informazione posseduta e l’attività trasmissiva di un informatore qualificato, quanto il nesso eziologico tra il possesso dell’informazione e l’utilizzo che se ne sia fatto, compiendo operazioni su strumenti finanziari (Cass. 24310/2017).
Ai sensi dell’art. 187 -bis T.U.F. l’espressione “informazione” va -in tal senso – intesa quale “conoscenza”, non occorrendo, ai fini della configurabilità dell’illecito, anche la prova che tale conoscenza sia stata trasmessa da altri all’agente (Cass. 24310/2017, cit.; Cass. pen. 8588/2010).
1.4. Nessuna delle giustificazioni addotte con l’opposizione potevano confutare, sul piano della coerenza logico-deduttiva, il descritto ragionamento decisorio: nessuna specifica indicazione di investimento era emersa dai reports interni o poteva scaturire dalla semplice raccomandazione di monitorare il titolo e privo di rilievo era che il COGNOME avesse, il giorno stesso dell’investimento, chiesto informazioni in filiale, non avendo mostrato alcuna incertezza nell’effettuare l’investimento ad un prezzo prossimo al massimo di giornata, nonostante il forte apprezzamento del titolo sin dai primi mesi dell’anno.
Diversamente da quanto argomentato in ricorso, proprio la notevolissima crescita del prezzo di mercato fungeva da fattore dissuasivo o quantomeno era tale da sconsigliare un investimento alle descritte condizioni di acquisto, per un importo corrispondente a quello effettuato in passato in titoli evidentemente ritenuti più solidi.
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 , comma primo, n. 3 c.p.c., censurando la pronuncia per non aver dato corso alle richieste istruttorie, analiticamente trascritte in ricorso, volte a dimostrare l’assenza di responsabilità per gli addebiti.
Il quinto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver la Corte di merito trascurato tutte le circostanze dedotte ad oggetto di prova per interpello, comprovanti l’assenza di responsabilità del ricorrente.
Deduce, inoltre, il ricorrente di non esser decaduto dal diritto all’audizione, non essendo stato convocato, e che erroneamente sia stata ritenuta generica l’istanza di ammissione di prova testimoniale con riferimento alla richiesta di sentire il teste COGNOME che avrebbe suggerito al COGNOME l’acquisto delle azioni RAGIONE_SOCIALE, giustificando, unitamente ai rumors di mercato, le scelte di investimento da parte del ricorrente.
Sostiene il COGNOME che nessuna valutazione avrebbe svolto la Corte territoriale riguardo all’utilità di escutere il teste COGNOME in condizione di dar conto della contestata anomalia dell’operazione di acquisito, contestando anche la legittimità del rifiuto di espletare una c.t.u. sul traffico telefonico sull’utenza intestata al ricorrente, non potendo altrimenti dimostrare che egli non si trovava a Mykonos il 7.8.2015, il giorno del presunto incontro con il COGNOME.
Illegittimamente, inoltre, ad avviso del ricorrente, il giudice avrebbe respinto l’istanza ex art. 84, comma terzo, disp. att. c.p.c., non consentendo la verbalizzazione di tutte le istanze istruttorie e delle conclusioni, nonostante la loro indubbia rilevanza ai fini della decisione.
Il sesto motivo deduce la violazione degli artt. 187-septies TUF, 24 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., lamentando che il giudice distrettuale non abbia consentito la completa verbalizzazione delle richieste istruttorie e delle conclusioni pur non essendo il procedimento per reclamo caratterizzato da preclusioni, non essendo stato
pienamente garantito pienamente il diritto di difesa dell’incolpato, cui non era stato consentito di replicare alla memoria di costituzione della Consob.
2.1. Anche questi tre motivi non sono fondati.
La Corte di merito ha valutato in modo analitico le ragioni difensive del ricorrente proprio riguardo alla possibilità che la decisione di investire in azioni RAGIONE_SOCIALE fosse scaturita da notizie di mercato, rumors interni o da informazioni della stampa specializzata, senza ravvisare preclusioni processuali e senza pregiudicare il diritto di difesa.
Il diniego alla verbalizzazione di tutte le richieste e le conclusioni non risulta abbia condotto alla privazione di facoltà difensive in risposta alle deduzioni formulate dalla Consob, né all’omesso apprezzamento delle istanze probatorie, apparendo priva di conseguenze, competendo, in ogni caso, al giudice di merito autorizzare la verbalizzazione (art. 84, comma terzo, disp. att. c.p.c.).
Nulla di specifico è dedotto in ricorso con riferimento al fatto che l’audizione non abbia avuto luogo a causa dell’assenza del Rizz ieri all’udienza di discussione e, comunque, nessun argomento di prova ha tratto il giudice da siffatto comportamento processuale.
La sentenza qui impugnata ha, invece, escluso che i mezzi istruttori fossero decisivi sia per l’esiguità delle informazioni di stampa sull’andamento dei titoli RAGIONE_SOCIALE (era stata prodotta un’unica pagina web del 6.7.2017) , sia per la circostanza che nessuna fonte di prova aveva attinenza all’operazione di
acquisizione di RAGIONE_SOCIALE ritenuta determinante per l’apprezzamento del titolo sul mercato e quale incentivo all’acquisto, con modalità non giustificabili dalla crescita delle vendite di impianti di climatizzazione a causa delle temperature registrate nel mese.
Ha evidenziato, altresì, la Corte di merito che le stesse informazioni ricevute riguardavano una presunta sottovalutazione del titolo, senza alcuna raccomandazione all’acquisto in relazione ad imminenti operazioni straordinarie sul titolo, e che comunque tale spunto difensivo era stato poi abbandonato; quanto alla testimonianza del teste COGNOME la stessa Corte veneta ha osservato che il ricorrente non aveva mai dedotto che il teste fosse a conoscenza delle operazioni di acquisizione da parte di Mitsubishi, le uniche in grado di costituire un reale incentivo per le operazioni di investimento poste in essere.
A tali considerazioni che attingono il profilo di rilevanza dei singoli mezzi istruttori e che appaiono logicamente motivate, il ricorso non contrappone alcuna argomentata replica, né pone in evidenza specifiche circostanze contrarie, capaci di smentire la ricostruzione dei fatti operata dal giudice distrettuale.
Peraltro, la motivazione del rigetto di un’istanza istruttoria non doveva necessariamente essere espressa, ma andava desunta dal complesso delle argomentazioni concernenti il merito della lite, da valere come implicita esclusione della rilevanza del mezzo dedotto (Cass. 6570/2004; Cass. 14611/2005; Cass.
1997/2015; Cass. 2443/2016; Cass. 1239/2017; Cass. 10538/2019) .
N el ribadire l’indispensabilità dei mezzi richiesti per la dimostrazione dell’assenza di responsabilità, il ricorso, oltre a non confrontarsi con il contenuto della decisione nel punto in cui ha motivatamente considerato generiche e non risolutive le allegazioni difensive e le relative istanze istruttorie, omette inoltre di considerare che il vizio derivante dalla mancata ammissione delle prove può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità , l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento (Cass. 16214/2019; Cass. 5654/2017; Cass. 11457/2007).
Per contro, le deduzioni difensive del ricorrente si limitano per lo più ad una mera trascrizione letterale del contenuto delle istanze di prova, senza adeguatamente illustrare la loro decisività in rapporto alle conclusioni assunte dal giudice distrettuale. D ‘altronde, anche la richiesta di svolgere ulteriori verifiche sulle celle telefoniche per stabilire dove si trovasse il Rizzieri il 7.8.2015, perseguiva una mera finalità esplorativa, e, riguardo al teste COGNOME, è il ricorso ad affermare, genericamente, che questi avrebbe al più potuto fornire
chiarimenti sull’asserita anomalia dell’operazione, senza null’altro dedurre.
In definitiva, il ricorso deve essere integralmente respinto, con condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio , liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5500,00 per onorari, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda