Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23767 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23767 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18682/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (EMAIL), NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro-tempore , rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE (EMAIL);
– controricorrente –
NOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro-tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza resa dalla CORTE D’APPELLO DI NOME n. 5526/2023, pubblicata il 16/08/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 1/07/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 16/08/2023, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di risarcimento del danno originariamente proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e di Roma RAGIONE_SOCIALE, spettando detta giurisdizione in capo al giudice amministrativo;
a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come la pretesa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE -vòlta a rivendicare il risarcimento del danno subito in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa mancata adozione, da parte RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute, dei provvedimenti di sgombro diretti a contrastare l’occupazione da parte di terzi di un proprio compendio immobiliare -si sostanziasse nella contestazione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio concreto RAGIONE_SOCIALEa potestà amministrativa RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute, per sua natura sindacabile sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEe ragioni che indussero l’amministrazione stesse ad omettere o ritardare l’adozione dei provvedimenti richiesti, con la conseguente appartenenza RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione all’ambito RAGIONE_SOCIALEe attribuzioni del giudice amministrativo;
sotto altro profilo, la corte territoriale ha rilevato l’inconferenza RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni sostenute dalla società attrice con riguardo alla prospettazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di risarcimento del danno come conseguenza RAGIONE_SOCIALEa mancata ottemperanza al provvedimento giurisdizionale di sequestro, trattandosi di una pretesa risarcitoria fondata su presupposti di fatto totalmente diversi rispetto a quelli originariamente prospettati;
avverso la sentenza d’appello, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
il RAGIONE_SOCIALE e Roma RAGIONE_SOCIALE resistono ciascuna con un proprio controricorso;
la ricorrente ha depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 c.p.c. e 7 c.p.a. nonché degli artt. 25 e 103 Cost. e degli articoli 2 e 4 RAGIONE_SOCIALEa legge 20 marzo 1865, all. E, (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 1 e 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente riconAVV_NOTAIOo la posizione soggettiva originariamente azionata dalla società attrice alla figura RAGIONE_SOCIALE‘interesse legittimo là dove, nel caso di specie, nessun potere conformativo RAGIONE_SOCIALEa proprietà in capo alla pubblica amministrazione avrebbe potuto essere riconosciuto a danno del diritto di proprietà RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente ingiustamente compromesso dall’illecita inerzia RAGIONE_SOCIALEe controparti;
con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 co.1, n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto infondata la domanda proposta dalla società attrice in relazione all’illiceità del comportamento RAGIONE_SOCIALEa controparte
consistito nella mancata esecuzione del provvedimento giurisdizionale di sequestro;
il primo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo;
osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 7737 del 16/03/2023, Rv. 667198 – 01), spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda con cui un privato chiede la condanna RAGIONE_SOCIALEa P.A. al risarcimento dei danni patiti in conseguenza RAGIONE_SOCIALE ‘ omesso sgombero di un immobile abusivamente occupato, atteso che viene in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione deve esercitare un’attività vincolata, quale la predisposizione di misure di intervento finalizzate a tutelare l ‘ ordine e la sicurezza pubblica e a metter fine a una situazione illecita, dovendosi in tal caso verificare soltanto se sussistano i presupposti determinati dalla legge per l ‘ adozione di misure o di conAVV_NOTAIOe rimediali o repressive, senza che nelle condizioni date sia consentito discorrere di potere autoritativo correlato all’esercizio di scelte di natura discrezionale;
in particolare, secondo le considerazioni elaborate dalle Sezioni Unite, la delibazione sulla questione di giurisdizione in un caso come quell’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘odierno giudizio deve ritenersi ‘ orientata dal criterio del petitum sostanziale, ossia dall’esame RAGIONE_SOCIALEa intrinseca natura RAGIONE_SOCIALEa situazione giuridica deAVV_NOTAIOa in giudizio come emergente dalla causa petendi ;
‘ essa va individuata in base ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (tra le tante, Cass. Sez. U. n. 20350-18, Cass. Sez. U n. 13702-22) ‘;
in tal senso, assume carattere decisivo la circostanza che le domande, risarcitorie come indennitarie, non siano proposte ‘ in
un’ottica di non corretto esercizio di un potere amministrativo discrezionale ‘, quanto invece ‘nell’ottica RAGIONE_SOCIALEa inerzia totale da parte dei soggetti pubblici tenuti a intervenire, secondo le rispettive competenze, in una chiara situazione di protratta illiceità, determinativa di un pregiudizio economicamente rilevante per il permanere di un’occupazione abusiva di un immobile in proprietà privata ‘;
in tale ultimo caso, il petitum sostanziale può ritenersi diretto a ‘ rivendicare un danno da fatto illecito imputabile agli enti preposti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 cod. civ., in ragione RAGIONE_SOCIALE‘omessa predisposizione ed esecuzione di qualsiasi intervento, da considerare, nella specifica serie di circostanze, doveroso.
‘La predisposizione di misure di intervento finalizzate a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e a metter fine a una condizione illecita a danni di un privato costituisce attività vincolata degli organi statuali e locali competenti. E appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo -oltre tutto di rilievo costituzionale – nei cui confronti la pubblica amministrazione debba esercitare un’attività vincolata, dovendosi in tal caso verificare soltanto se sussistano i presupposti determinati dalla legge per l’adozione di una misure o di conAVV_NOTAIOe rimediali o repressive, senza che nelle condizioni date sia consentito discorrere di potere autoritativo correlato all’esercizio di scelte di natura discrezionale (cfr. tra le varie Cass. Sez. U n. 22254-17, Cass. Sez. U n. 11576-18, Cass. Sez. U n. 10089-20, Cass. Sez. U n. 8188-22, Cass. Sez. U n. 28429-22). .
‘Non può non cogliersi la sostanziale differenza che corre tra le situazioni di diritto soggettivo e interesse legittimo con riguardo al caso di specie, dal momento che solo ove si verta sul dato distintivo incentrato dalla presenza di un potere discrezionale la situazione
giuridica di cui è titolare il privato può esser definita di mero interesse (v. Cass. Sez. U n. 23436-22), non mai dinanzi alla postulata lesione, rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 cod. civ., di un diritto assoluto.
‘Una tale situazione inerisce al diritto soggettivo per antonomasia, poiché resta radicata dalla lesione del diritto di proprietà che si assume protratta per totale inerzia RAGIONE_SOCIALEe autorità tenute a (e quindi vincolate a) porre fine a situazioni illecite integrate dai fenomeni RAGIONE_SOCIALEe occupazioni abusive immobiliari’ (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 7737 del 16/03/2023, cit., in motivazione);
ferme tali premesse, varrà osservare come, dalla lettura RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione introduttivo RAGIONE_SOCIALE‘odierno giudizio (depositato agli atti e al quale la Corte di cassazione è legittimata ad accedere, trattandosi RAGIONE_SOCIALEa denuncia di un error in procedendo : cfr., ex plurimis , Sez. U, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019, Rv. 654876 – 01), si ricavi che la RAGIONE_SOCIALE intese originariamente contestare, non già il cattivo esercizio di un potere amministrativo da parte RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute, bensì il carattere meramente materiale RAGIONE_SOCIALEe omissioni imputate alle stesse, come peraltro si rileva con chiarezza dalle pagg. 12 e 13 (RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione) in cui si afferma che ‘RAGIONE_SOCIALE ha un interesse giuridicamente apprezzabile e rilevante ad ottenere dal Tribunale la pronuncia di un ordine, a carico RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni convenute, a provvedere all ‘ attività materiale consistente nello sgombero del complesso di INDIRIZZO ‘ (non quindi all’esecuzione di attività provvedimentali, bensì all’esecuzione di mere attività materiali)’: espressioni che la società allora attrice ha fatto derivare dalla riproposizione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui ‘allorché la domanda del privato non investa scelte e atti autoritativi RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, bensì un’attività materiale, soggetta al rispetto del principio generale del neminem laedere , la conAVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALEa
PA può essere denunciata innanzi al giudice ordinario sia quando si richieda la condanna ad un facere sia quando si agisca per il risarcimento del danno: com’è appunto nel caso in esame’ ;
emerge pertanto con evidenza, dalla stessa interpretazione del petitum sostanziale contenuto nell’atto di citazione originario, che RAGIONE_SOCIALE ebbe, sin dall’origine del giudizio, a fare questione RAGIONE_SOCIALEa lesione di un proprio diritto soggettivo, senza mai contestare il cattivo esercizio del potere da parte RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione;
trattandosi degli stessi presupposti che indussero le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 7737 del 16/03/2023, Rv. 667198 -01, cit.) a individuare, in fattispecie come quella in esame, la giurisdizione del giudice ordinario, dev’essere pronunciato l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa doglianza sul punto avanzata dalla società ricorrente;
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo (assorbito il secondo), dev’essere disposta la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione del 1° luglio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME