Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2266 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2266 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7360/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
NOME COGNOME NOME, rappresentato e difeso dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- nonchè contro
ASSEMBLEA RAGIONE_SOCIALE SICILIANA- PRESIDENZA REGIONE SICILIANA RAGIONE_SOCIALE,
-intimati- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO PALERMO n. 286/2024 depositata il 21/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME NOME, candidato alle elezioni per il rinnovo dell’RAGIONE_SOCIALE nella lista denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (settembre 2022) è risultato l’ultimo degli eletti, assumendo così la carica di Deputato RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME, odierno controricorrente, si è posizionato, invece, quale primo dei non eletti, e immediatamente dopo si è posizionato COGNOME che pertanto ha proposto un ricorso al Tribunale di Palermo al fine di sentire dichiarare l’ineleggibilità di COGNOME ai sensi dell’art. 10 lett. a) RAGIONE_SOCIALE Legge RAGIONE_SOCIALE n. 29/1951 in quanto il COGNOME aveva rivestito fino al mese di novembre 2022 (e quindi dopo la convocazione dei comizi elettorali) la carica di consigliere di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che intratteneva rapporti economici con la Regione RAGIONE_SOCIALE e con lo Stato, in forza di vari appalti nel settore RAGIONE_SOCIALE ristorazione, servizio mensa e somministrazione pasti ai dipendenti RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione, rilevando che la norma invocata dichiara ineleggibili coloro che sono vincolati con Stato o Regione da ‘contratti di opere o somministrazione’. COGNOME, con lo stesso ricorso, ha dedotto anche la ineleggibilità di COGNOME.
Il Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso proposto da COGNOME limitatamente RAGIONE_SOCIALE posizione del COGNOME, dichiarandolo ineleggibile RAGIONE_SOCIALE carica di deputato dell’ARS e per l’effetto decaduto. Ha
dichiarato invece inammissibile il ricorso proposto nei confronti di NOME, non essendo questi ancora eletto, con conseguente mancanza di legittimazione passiva e non essendo possibile una sentenza di mero accertamento.
Averso la predetta sentenza ha proposto appello COGNOME e appello incidentale COGNOME sulla posizione del COGNOME, il quale costituendosi ha rilevato, altresì, la sussistenza di una causa di ineleggibilità anche ai sensi dell’art. 10 lett. b) RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 29/1951 per le imprese che ricevono contributi da parte dello Stato, considerato che la RAGIONE_SOCIALE aveva in corso due finanziamenti da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, ente strumentale RAGIONE_SOCIALE Regione.
La Corte d’appello ha respinto l’appello sulla base dei seguenti rilievi:
ha ritenuto incontestato che COGNOME NOME dal luglio 2019 al 19.11.2022 abbia rivestito la carica di consigliere di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale ha sede legale a Palermo e svolge la propria attività -consistente nell’erogazione di servizi di mensa – a mezzo di unità locali e impianti operativi in tutto il territorio RAGIONE_SOCIALE;
ha ritenuto che al momento delle competizioni elettorali erano in corso di esecuzione diversi contratti per il servizio di somministrazione di pasti al personale RAGIONE_SOCIALE Polizia di Stato e al personale RAGIONE_SOCIALE Guardia di Finanza, proprio in occasione delle elezioni politiche e regionali siciliane del 25.9.2022, il servizio di ristorazione e mensa presso i locali dell’Arsenale Militare Marittimo di Augusta per il RAGIONE_SOCIALE, e altri servizi mensa per pubbliche amministrazioni;
ha rilevato che il primo giudice ben poteva qualificare il contratto come somministrazione (di cose) anziché appalto (di servizi) e che è comunque assorbente il rilievo che ‘somministrazione’ e ‘appalto’ hanno, nella sostanza, effetti e obblighi identici, e in ogni
caso il divieto risponde RAGIONE_SOCIALE medesima ratio , di scongiurare il pericolo RAGIONE_SOCIALE captatio benevolentiae derivante dal complesso di rapporti economici (caratterizzati da prestazioni periodiche o continuative) tra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quale il candidato è amministratore o dirigente e gli enti pubblici ove aspira ad essere eletto;
ha differenziato l’ipotesi di cui in questione (causa di ineleggibilità) con la ipotesi di incompatibilità introdotta dRAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE n. 22/2007 ritenendo che non sia corretta la interpretatio abrogans del ricorrente, poiché il legislatore RAGIONE_SOCIALE del 2007 ha introdotto i casi di incompatibilità, mantenendo volutamente quelli di ineleggibilità;
ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità posta dal COGNOME riRAGIONE_SOCIALEndo l’ordinanza n. 162/2019 RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME affidandosi a otto motivi. Si sono costituiti con controricorso COGNOME e COGNOME. Non si è costituita l’RAGIONE_SOCIALE.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Le parti hanno depositato memorie.
RILEVATO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 comma 1 lett. a) RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 29/1951 in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 3) del c.p.c. Il ricorrente rileva che l’intero compendio motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata ruota attorno RAGIONE_SOCIALE previsione di cui RAGIONE_SOCIALE lettera a) RAGIONE_SOCIALE L. R. 29/1951 avendo il giudice di appello ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi di appello. Deduce che la RAGIONE_SOCIALE di cui egli era consigliere di amministrazione aveva stipulato un contratto di ‘appalto’ e non di somministrazione e lamenta che i giudici di appello, pur riconoscendo una intrinseca differenza tra il contratto d’opera e quello di somministrazione rispetto a quello d’appalto, abbiano concluso –
sulla scorta RAGIONE_SOCIALE presunta medesima ratio legis -per la sovrapponibilità delle due fattispecie contrattuali e la riconducibilità di entrambe RAGIONE_SOCIALE previsione di cui RAGIONE_SOCIALE lett. a), dichiarandolo pertanto ineleggibile. Lamenta che la conclusione a cui è giunta la Corte di appello di Palermo è manifestamente viziata poiché assunta in violazione di legge e, nello specifico, in violazione RAGIONE_SOCIALE previsione di cui all’articolo 10 comma 1 lett. a) RAGIONE_SOCIALE L.R. 29/1951. Infatti, il chiaro tenore letterale RAGIONE_SOCIALE disposizione non lascia adito a dubbi: il vincolo con lo Stato o con la Regione da cui deriva la causa di ineleggibilità in capo al soggetto che ricopra ruoli all’interno di una compagine societaria, riguarda i contratti di prestazioni d’opera o di somministrazione, non anche altre e differenti ipotesi e tipologie contrattuali. Le ipotesi di ineleggibilità devono essere tassativamente e chiaramente indicate dal legislatore per evitare la loro dilatazione o restrizione, come affermato dRAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale con le sentenze n. 288 del 2007 e n. 143 del 2010, dovendosi assicurare la stretta interpretazione delle norme ed escludere qualunque ipotesi di interpretazione estensiva o analogica.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta il vizio di motivazione sulla dedotta illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE lett. a) dell’articolo 10 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE n. 29/1951 in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 5) c.p.c. Il ricorrente deduce che egli, in subordine rispetto al primo motivo di ricorso, aveva sollevato innanzi al giudice di appello talune questioni di legittimità costituzionale ritenendo la norma -ove confermata l’interpretazione analogica dell’articolo 10 comma 1 lett. a) RAGIONE_SOCIALE L.R. 29/1951 lesiva degli articoli 3, 51 e 97 RAGIONE_SOCIALE Costituzione italiana. Osserva che è irrazionale che la medesima fattispecie in fatto sia sanzionata a titolo di ineleggibilità che di incompatibilità. Il legislatore RAGIONE_SOCIALE, infatti, con legge reg. n. 22/2007 ha aggiunto RAGIONE_SOCIALE legge originaria del 1951 un capo III (‘delle incompatibilità’) nel quale è previsto il di-
vieto per il deputato RAGIONE_SOCIALE di esercitare funzioni di amministratore o dirigente ‘in associazioni, enti, RAGIONE_SOCIALE o imprese che gestiscono servizi di qualunque genere per conto di enti regionali, o ai quali la Regione contribuisce in via ordinaria, direttamente o indirettamente’ (art. 10 quater, co. 1 lett. a). Si tratta di ipotesi sovrapponibile a quella prevista dall’art 10 L.r. 29/1951 . Per coerenza l’art. 10 lett. a) avrebbe dovuto essere abrogato. Non essendo ciò avvenuto, è evidente la sua illegittimità costituzionale: perché continua a sussistere come causa di ineleggibilità una situazione che lo stesso legislatore ha riconosciuto, intervenendo successivamente, essere una causa di incompatibilità. Lamenta che sul punto la motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello sia contraddittoria rispetto ai precedenti capi di sentenza (20, 21 e 22) in cui si spinge ad una interpretazione sostanzialmente analogica RAGIONE_SOCIALE disposizione. La sentenza impugnata, quindi, è viziata poiché il giudicante omette di motivare la ritenuta infondatezza RAGIONE_SOCIALE proposta questione e di censurare, piuttosto, una previsione legislativa lesiva degli articoli 3, 51 e 97 RAGIONE_SOCIALE Costituzione.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta il vizio di motivazione sulla illegittimità costituzionale del citato articolo 10 lett. a) per contrasto con gli articoli 3, 45, 48 e 51 Costituzione in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 5) c.p.c. Il ricorrente deduce che con l’ulteriore motivo di appello aveva sollevato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE previsione per violazione degli articoli 3, 45, 48 e 51 RAGIONE_SOCIALE Costituzione rispetto alle previsioni di cui all’articolo 3 comma 2 RAGIONE_SOCIALE L. 23 aprile 1981 n. 151 e rispetto alle previsioni di cui all’articolo 10 del d.P.R. 30 marzo 1957 recante norme per la elezione RAGIONE_SOCIALE Camera dei deputati. In entrambi i casi le ipotesi di ineleggibilità ivi previste e indicate escludono l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE disposizione per i dirigenti di cooperative e i consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di prefettura. Esclusione, invece,
non prevista nella Legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che produce, inevitabilmente, una disparità di trattamento e una irragionevole restrizione del diritto di elettorato passivo dell’odierno ricorrente e di tutti gli eletti all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Siciliana rispetto agli eletti nelle altre regioni e agli eletti al Parlamento nazionale. Osserva che sul punto il giudice d’appello si è limitato a poche righe ove si afferma che non diversa sorte va assegnata RAGIONE_SOCIALE questione di legittimità RAGIONE_SOCIALE disposizione in scrutinio sollevata con riferimento agli articoli 3, 45, 48 e 51 nella parte in cui non esclude dal novero degli ineleggibili ‘coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei pubblici registri’ e che questa motivazione non esplicita la ragione del rigetto e non giustifica l’evidente disparità di trattamento tra i candidati all’assemblea RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nonché i candidati dei consigli regionali delle altre regioni e del Parlamento.
4.- I primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi e sono infondati.
4.1.- Il AVV_NOTAIO Generale sul punto osserva che il ricorrente, invocando un principio di tassatività in tema di accesso all’elettorato passivo, propone un’interpretazione restrittiva RAGIONE_SOCIALE norma in esame per cui le cause di ineleggibilità sarebbero limitate al titolare o legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE che svolga per la Regione Siciliana appalti di opere o fornitura di beni sotto forma di somministrazione, non la prestazione di servizi, che costituisce l’unico vincolo contrattuale esistente tra la COT (di cui il ricorrente è gestore) e la Regione Siciliana. DRAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado emerge tuttavia come la RAGIONE_SOCIALE svolge(va) servizio di erogazione di pasti al personale di Polizia di Stato e RAGIONE_SOCIALE Guardia di Finanza. Una tale tipologia contrattuale, al di là del nomen juris , rientra ad avviso del AVV_NOTAIO Generale nell’alveo dei ‘contratti di opere e somministrazione’ contemplati dRAGIONE_SOCIALE norma, non potendosi limitare
il concetto di somministrazione RAGIONE_SOCIALE mera prestazione di beni materiali. La Corte Costituzionale ha, difatti, affermato (sentenza n. 294/2011) che ‘ Le incompatibilità tra cariche elettive sono dirette a salvaguardare i principi di buon andamento imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.), il che è evidente ai fini RAGIONE_SOCIALE salvaguardia di un principio di separazione fra candidato RAGIONE_SOCIALE rappresentanza RAGIONE_SOCIALE Regione, quale ente richiedente servizi di fornitura ed erogazione di beni e servizi, e titolare di RAGIONE_SOCIALE che per l’appunto tali beni e servizi erogano ‘. Osserva inoltre che sempre la Corte Costituzionale pur avendo ripetutamente osservato che le categorie dell’ineleggibilità e dell’incompatibilità devono muoversi nell’alveo di una disciplina comune in tutte le regioni, siano esse a statuto ordinario che a statuto speciale, ha anche costantemente ammesso un adattamento a livello locale delle singole disposizioni relative alle incompatibilità ed ancor di più in Sicilia, in ragione di più gravi fenomeni di infiltrazioni delinquenziali nelle amministrazioni pubbliche e di condizioni locali ‘peculiari ed eccezionali’. In particolare, le osservazioni contenute nelle sentenze nn. 288/2007 e 134/2018 rispondono RAGIONE_SOCIALE questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente che lamenta la disparità di trattamento riservata ai candidati all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rispetto ai candidati ai consigli regionali delle altre Regioni nonché ai candidati al Parlamento RAGIONE_SOCIALE Repubblica.
4.2.- Le considerazioni del AVV_NOTAIO Generale sono condivisibili.
La norma qui applicabile è l’art.10 RAGIONE_SOCIALE legge n. 29/1951 RAGIONE_SOCIALE Regione Sicilia in tema di elettorato passivo e cause di ineleggibilità, modificato dall’art. 2 RAGIONE_SOCIALE L.R. 6/58, dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALE L.R. 33/72, dall’art. 5 RAGIONE_SOCIALE L.R. 87/75, dall’art. 33 RAGIONE_SOCIALE L.R. 6/81, modificato dall’art. 12, comma 2, RAGIONE_SOCIALE L.R. 7/2005 e sostituito
dall’art. 1, comma 3, RAGIONE_SOCIALE L.R. 22/2007. La norma, per quanto qui di interesse, così dispone:
‘1. Non sono eleggibili inoltre:
coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori e dirigenti di RAGIONE_SOCIALE o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o con la Regione per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, che importino l’obbligo di adempimenti specifici, l’osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l’autorizzazione è sottoposta;
i rappresentanti, amministratori e dirigenti di RAGIONE_SOCIALE ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o RAGIONE_SOCIALE Regione’
Si tratta di norma diretta a garantire la par condicio tra i candidati e che, in quanto limita il diritto di elettorato passivo è di stretta interpretazione.
La Corte costituzionale (sentenza n. 141/1996) sul punto ha affermato che ‘le norme che derogano al principio RAGIONE_SOCIALE generalità del diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e devono contenersi entro i limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate ‘.
La Corte di Cassazione, nella sua giurisprudenza, ha sempre escluso la possibilità di ricorrere, in materia, RAGIONE_SOCIALE interpretazione analogica (Cass. n. 7949/2013) pur con talune (ma invero non recenti) caute e limitate aperture verso la interpretazione estensiva (Cass. n. 15285/2000), ma solo nella misura in cui ‘si ritenga che il legislatore abbia detto meno di quanto abbia effettivamente voluto’.
Volendo aderire all’indirizzo più rigoroso e cioè che non sia consentita né la interpretazione analogica né quella estensiva delle norme che limitano, in via eccezionale, il diritto di elettorato passi-
vo, la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello resi ste comunque RAGIONE_SOCIALE censura proposta.
La Corte di merito, come si rende evidente dRAGIONE_SOCIALE lettura complessiva RAGIONE_SOCIALE motivazione, non ha reso una interpretazione estensiva RAGIONE_SOCIALE norma in esame (l’art. 10 L.R. n. 29/1951) ma ha piuttosto operato una sussunzione dei contratti stipulati dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di quelli previsti dRAGIONE_SOCIALE norma, osservando che si tratta di tipologia contrattuale per la quale non si evidenziano significative differenze rispetto RAGIONE_SOCIALE somministrazione dal momento che comporta obblighi identici, differenziandosi eventualmente solo per l’oggetto (servizi o cose).
La Corte d’appello non ha quindi ampliato l’oggetto delle cause di ineleggibilità che resta limitata, ai sensi dell’art 10 cit. a coloro ‘ che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori e dirigenti di RAGIONE_SOCIALE o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o con la Regione per contratti di opere o di somministrazione…’ ma ha piuttosto osservato che, non essendo il giudice vincolato al nomen iuris dato al contratto dalle parti, nel caso di specie quella tipologia di contratti concretamente stipulati rientrava, date le sue caratteristiche, nella previsione normativa. Ciò rientra indubbiamente nei poteri del giudice di merito, che deve verificare in concreto a quale tipologia corrisponda il contratto stipulato tra le parti e quindi individuarne la relativa disciplina legale.
Peraltro, va qui ricordato che ciò che contraddistingue l’appalto dRAGIONE_SOCIALE somministrazione è l’oggetto RAGIONE_SOCIALE prestazione, costituito nel primo caso da servizi prestati continuativamente, nel secondo da cose prodotte dal somministrante e da prestare in via continuativa, ma che nel caso in cui l’attività di fare sia strumentale rispetto all’erogazione, e le cose da prestare, in via continuativa, debbano essere prodotte dal somministrante, la fattispecie va qualificata come somministrazione (Cass. n. 18179 del 05/07/2019); e
quindi correttamente un contratto in cui una parte si obbliga a fornire pasti da essa preparati può qualificarsi come somministrazione.
La parte deduce che è incontestato -e provato dRAGIONE_SOCIALE documentazione allegata – che la RAGIONE_SOCIALE intrattenesse con lo Stato, durante la celebrazione delle elezioni per il rinnovo dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Siciliana, esclusivamente un contratto di appalto di servizi, sottoscritto all’esito di una procedura ad evidenza pubblica; ma ciò che è incontestato è che questa fosse la qualificazione data dalle parti al contratto, che, come correttamente rilevato dRAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, non è vincolante per il giudice.
5.- Quanto RAGIONE_SOCIALE prospettata questione di legittimità costituzionale ed ai dedotti difetti motivazionali, in primo luogo si rileva che, come sopra detto, non vi è stata alcuna interpretazione analogica (e neppure estensiva) RAGIONE_SOCIALE normativa applicabile in materia.
5.1.- Sulla pretesa irrazionalità, perché la medesima fattispecie in fatto è sanzionata a titolo di ineleggibilità che di incompatibilità per effetto RAGIONE_SOCIALE innovazione introdotta con legge reg. n. 22/2007, la Corte d’appello ha reso una motivazione logica ed esaustiva osservando in primo luogo che le norme non sono esattamente sovrapponibili, dal momento che la prima opera ex ante e mira a garantire la libertà di voto, mentre la seconda agisce ex post e mira a evitare possibili situazioni di conflitto di interesse; e ciò spiega perché nel primo caso vi è ineleggibilità anche quando il contratto è con lo Stato e non solo (come nel secondo caso) con la Regione.
5.2.La Corte d’appello ha riRAGIONE_SOCIALEto inoltre la giurisprudenza costituzionale (ordinanza n. 162/2019) con la quale la Consulta ha osservato che, a seguito dell’adozione RAGIONE_SOCIALE L. 2 luglio 2004 n. 165 è stato inevitabilmente lasciato ampio spazio RAGIONE_SOCIALE legislazione RAGIONE_SOCIALE proprio in tema di cause di ineleggibilità e incompatibilità, con conseguente sensibile attenuazione RAGIONE_SOCIALE rigida disciplina unita-
ria dell’elettorato passivo e ampliamento dei confini RAGIONE_SOCIALE discrezionalità legislativa RAGIONE_SOCIALE in tema di ineleggibilità. Ed inoltre la Corte distrettuale ha riRAGIONE_SOCIALEto la ulteriore giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale (n. 143/2010) ove si osserva che la Regione Siciliana ‘ non può incontrare, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE propria potestà legislativa primaria, limiti eguali a quelli che, ai sensi dell’art. 122 Cost., si impongono alle Regioni a statuto ordinario, ciò di cui si ha conferma nell’art. 10 RAGIONE_SOCIALE legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3′ .
Ed invero tutta la giurisprudenza costituzionale, sia quella citata dRAGIONE_SOCIALE Corte di merito che quella citata anche dal AVV_NOTAIO Generale, afferma che le categorie dell’ineleggibilità e dell’incompatibilità devono muoversi nell’alveo di una disciplina comune in tutte le regioni, siano esse a statuto ordinario che a statuto speciale, ma ha anche costantemente ammesso un adattamento a livello locale delle singole disposizioni relative alle incompatibilità ed ancor di più in Sicilia, in ragione di più gravi fenomeni di infiltrazioni delinquenziali nelle amministrazioni pubbliche e di condizioni locali ‘peculiari ed eccezionali’ (Corte Cost. n. 288/2007).
Ciò è sufficiente a rispondere ai rilievi del ricorrente sulla presunta incostituzionalità delle norme in esame e sulla asserita disparità di trattamento con altri deputati nazionali e regionali.
6.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 comma 1 lett. a) RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 29/1951 ultimo periodo. Il ricorrente deduce che gli è stato contestato di essere ineleggibile poiché componente del consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la quale sarebbe stata -a dire RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado -titolare di autorizzazione amministrativa rilasciata dRAGIONE_SOCIALE Regione, il che è erroneo, posto che le autorizzazioni e concessioni idonee a produrre la ineleggibilità
sono solo quelle che importino l’obbligo di adempimenti specifici. Elemento che si riscontra nelle concessioni (che implicano l’obbligo del pagamento di un canone) ma non nelle autorizzazioni rilasciate a RAGIONE_SOCIALE.
6.1.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 co. 1 lett. b) RAGIONE_SOCIALE l.r. n. 29/1951. Il ricorrente deduce di essere stato dichiarato ineleggibile dal giudice di primo grado poiché il Tribunale ha erroneamente ritenuto (par. 5 dell’ordinanza emessa nel primo grado di giudizio) applicabile l’art. 10 lett. b) L.R. n. 29/1951 in quanto la RAGIONE_SOCIALE -la RAGIONE_SOCIALE di cui era componente del c.d.a. ha ‘ricevuto agevolazioni e finanziamenti garantiti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Deduce che la norma in questione è inapplicabile al ricorrente.
6.2.- In subordine rispetto al motivo quarto deduce la illegittimità costituzionale dell’art. 10 co. 1 lett. b) RAGIONE_SOCIALE l. n. 29/1951 per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost. La disposizione è incostituzionale: perché qualifica come causa di ineleggibilità quella che al più è una causa di incompatibilità; perché estende la ineleggibilità (incompatibilità) dai rapporti contrattuali intercorsi con la Regione RAGIONE_SOCIALE ai rapporti contrattuali con amministrazioni dello Stato; perché non esclude dRAGIONE_SOCIALE ineleggibilità (incompatibilità) i soggetti aventi parte in cooperative.
6.3.- Con il settimo motivo del ricorso si lamenta il vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’articolo 8 lett. d) e dell’articolo 10 lett. f) RAGIONE_SOCIALE L.R. 29/1951, posto che le cooperative, ancorché soggette ad una parziale vigilanza RAGIONE_SOCIALE non rientrano in nessuna delle persone giuridiche contemplate dal citato art. 10 co. 1 lett. f) RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 29/1951.
6.4.- Questi motivi sono inammissibili posto che ripropongono -dichiaratamente censure che il giudice d’appello non ha esami-
nato ritenendole assorbite e nel giudizio di legittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non sia pronunciato per averle ritenute assorbite (Cass. n. 23558 del 05/11/2014; Cass. n. 4804 del 01/03/2007; Cass. n. 1755 del 29/01/2016). E’ vero che in materia elettorale la giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte è estesa al merito, ma una volta ritenuto corretto il giudizio sulla sussistenza di una causa di incandidabilità non è necessario esaminare le altre.
7.Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta la ingiusta condanna alle spese deducendo che se, come sarebbe stato giusto, il ricorso fosse stato respinto, condannato alle spese avrebbe dovuto essere il ricorrente originario sia in primo che in secondo grado.
Il motivo è assorbito e comunque infondato posto che l’odierno ricorrente NOME risulta soccombente non solo all’esito complessivo RAGIONE_SOCIALE lite, ma anche in ciascuno dei gradi di giudizio.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore delle parti costituite
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna parte costituita nella misura di euro 5.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12/11/2024.