Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11384 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11384 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10445/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO PALERMO n. 544/2016 depositata il 22/03/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Palermo, pubblicata il 22 marzo 2016, con la quale è stata rideterminata la somma dovuta a lui -e ad altri comproprietari- dal Comune di Bagheria, a titolo di risarcimento danni per l’occupazione usurpativa di taluni terreni siti in Bagheria per la costruzione di nuove strade o prolungamenti di strade già esistenti; la Corte di merito ha quantificato il risarcimento del danno in cifra minore (1.979.487 euro) di quella stabilita in primo grado (6.376.753,63 euro). In grado di appello è stata disposta la rinnovazione della consulenza tecni ca d’ufficio al fine di stimare il valore dei terreni, tenendo conto non solo del loro stato di fatto e di diritto ma anche delle concrete possibilità di utilizzo e della loro peculiare posizione e destinazione. In esito alla consulenza, la Corte d’appello ha ritenuto corretta la stima operata con applicazione dell’indice di fabbricabilità territoriale o comprensoriale e non già, come chiesto dalla parte, dell’indice di fabbricabilità fondiaria e ciò in quanto, nonostante i terreni ricadessero in zona B, essi erano già compresi nel piano di lottizzazione approvato con delibera numero 92 del 1960, osservando che tale piano ha trovato attuazione almeno parziale; la Corte di merito ha rilevato altresì che il piano di lottizzazione va equiparato al piano particolareggiato di iniziativa pubblica.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Aiello AVV_NOTAIO, affidandosi a due motivi. Si è costituito il Comune con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del
3 aprile 2023.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta , ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della legge n. 1150 del 1942 nonché dell’art. 2043 c.c. e dell’articolo 39 della legge della Regione Sicilia n. 19 del 1972.
Il ricorrente deduce che la Corte ha errato a ritenere corretta l’applicazione dell’indice di fabbricabilità territoriale e non invece dell’indice di fabbricabilità fondiaria (metri cubi 5 o addirittura metri cubi 9 al metro quadro, secondo quanto dispone l’art. 39 della L.R. n. 19 del 1972) e ciò in quanto: i terreni ricadono in zona B1 e doveva farsi riferimento solo alle previsioni del piano regolatore generale e non anche a quelle del piano di lottizzazione che oltretutto non è mai divenuto efficace; è incontestato ed anche accertato dal consulente tecnico d’ufficio che i terreni occupati usurpativamente dal Comune di Bagheria erano integralmente costruiti legittimamente e del tutto urbanizzati; in ogni caso l’indice di densità territoriale è stato accertato in modo erroneo con riferimento all’art. 28 della legge n. 1150 del 1942, perché solo il piano particolareggiato stabilisce l’indice di fabbricabilità territoriale, mentre nel piano di lottizzazione si utilizza l’indice di fabbricabilità territoriale soltanto per stabilire la volumetria assentibile per l’intero piano, cubatura che poi è distribuita tra i vari lotti in precedenza definiti; così facendo il consulente non ha calcolato l’indice di fabbricabilità ma soltanto il rapporto tra la superficie destinata a strada (47%) e la superficie destinata ad edificazione (53%); in ogni caso ha palesemente errato la Corte d’appello a fare riferimento al piano di lottizzazione perché è stato attuato solo in parte ed è quindi decaduto, non è stato recepito nei successivi strumenti urbanistici e non è mai stato oggetto di convenzione ai sensi dell’articolo 28 cit. 2.- Con il secondo motivo del rico rso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’ art. 2043 c.c. Il ricorrente ribadisce che ha errato al Corte territoriale a desumere l’indice medio di fabbricabilità dal piano di lottizzazione e non direttamente dal PRG; osserva inoltre che nella consulenza tecnica d’ufficio vi sono errori di calcolo in quanto non è stato considerata tutta la cubatura disponibile, in particolare con riferimento all’altezza dall’interpiano, questione che la Corte ha ritenuto di natura tecnica
richiamando sul punto quanto esposto alle pagine 4 e 5 della relazione di consulenza.
2.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.
La giurisprudenza di questa Corte si è già espressa nel senso che ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione dei suoli edificatori, l’adozione del metodo analitico-ricostruttivo comporta che l’accertamento dei volumi realizzabili sull’area non possa basarsi sull’indice fondiario di edificabilità, bensì su quello che individua la densità territoriale della zona, soltanto questo includendo nel calcolo la percentuale degli spazi all’uopo riservati ad infrastrutture e servizi a carattere generale, e deve tener conto anche delle spese di urbanizzazione relative alle opere che, poste in essere dall’amministrazione, assicurano l’immediata utilizzazione edificatoria dell’area (Cass. n. 4711 del 28/02/2018;Cass. 11477/2006; Cass. 9891/2007; Cass. 7288/2013).
A questo principio si è correttamente attenuta la Corte di merito, rilevando che il piano di lottizzazione prevede non solo la localizzazione di aree destinate alla edificazione, ma anche la localizzazione della viabilità ed eventualmente di infrastrutture per cui la volumetria realizzabile nella zona deve rapportarsi alla superficie complessiva del piano.
La eccezione che il piano di lottizzazione sia inefficace perché non seguito da convenzione né recepito nei successivi strumenti urbanistici è stata esaminata dalla Corte che ha rilevato come esso costituisca strumento attuativo di terzo livello (Cass. s.u. 125/2001) e, pur perdendo efficacia nella parte in cui non ha avuto attuazione resta fermo, a tempo indeterminato, l’obbligo di osservare le prescrizioni di zona stabilite nel piano stesso. In definitiva la Corte ha considerato rilevante la circostanza che in questo piano non vi fossero solo aree destinate all’edificazione ma anche aree destinate alla viabilità (ed in effetti i terreni de quo sono stati destinati a strade) e alle infrastrutture, per cui la volumetria realizzabile nella zona deve rapportarsi alla superficie complessiva impegnata e cioè
alla densità territoriale. Si tratta di un’affermazione coerente con il principio sopra enunciato e cioè che l’accertamento del volume realizzabile deve te nere conto dell’indice di fabbricabilità che indica il rapporto tra il volume fabbricabile, espresso in metri cubi, e la superficie territoriale, considerata cioè al lordo e non al netto degli spazi destinati a infrastrutture.
Quanto al resto si tratta di censure in punto di fatto, in particolare sulla determinazione da parte del consulente dell’indice di fabbricabilità e sul calcolo della cubatura disponibile (altezza interpiano), conclusioni ritenute invece corrette dal giudice di merito che si è richiamato sul punto alle illustrazioni contenute nella consulenza ove detti rilevi erano stati esaminati e confutati, così assolvendo all’onere di indicare le fonti del suo convincimento (Cass. n. 10688 del 24/04/2008; Cass. n. 282 del 09/01/2009).
Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Comune di Bagheria, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 14.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d el d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 03/04/2023.