SENTENZA TRIBUNALE DI PALERMO N. 1774 2026 – N. R.G. 00013838 2024 DEPOSITO MINUTA 16 03 2026 PUBBLICAZIONE 16 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile
in composizione monocratica, nella persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO dell’anno 2024 del RAGIONE_SOCIALE contenziosi vertente tra
in persona dell’amministratore pro tempore, nella qualità di mandataria di e , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con elezione di domicilio a Trapani, INDIRIZZO
appellante
contro
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME e dall’AVV_NOTAIO
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate per l’udienza cartolare del 12.03.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
e
Il presente giudizio ha ad oggetto l’appello proposto da
per mezzo della società
avverso la
sentenza n. 1118/2024 resa dal GdP di Palermo in data 08.04.2024 che ha
dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria dagli stessi proposta in primo grado avente ad oggetto la compensazione pecuniaria ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004.
A sostegno dell’appello ha nno dedotto, contrariamente a quanto affermato dal AVV_NOTAIO di primo grado, di avere correttamente esperito il tentativo obbligatorio di RAGIONE_SOCIALE, prima di proporre il giudizio, dinanzi ad un RAGIONE_SOCIALE di mediazione accreditato, in quanto iscritto nell’elenco di cui all’art. 141 -decies, comma 1, del Codice del consumo, richiamato dall’art. 4, comma 1, lettera c) della Delibera ART N. 21/2023. Hanno, inoltre, avversato la decisione del GdP per non avere concesso un termine per esperire il tentativo di RAGIONE_SOCIALE. Infine, hanno contestato la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la procedura di reclamo alla RAGIONE_SOCIALE fosse necessaria condizione di procedibilità della RAGIONE_SOCIALE e quindi a sua volta anch’essa condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.
Si è costituita la la quale ha contestato i motivi di impugnazione e ha invece insistito per la conferma della sentenza resa e per il rigetto delle domande azionate dagli appellanti in primo grado.
Così brevemente riassunti i termini della questione, ritiene il decidente che l’appello sia fondato per le ragioni che seguono.
Al fine di attuare quanto prescritto dall’art. 10 della legge 118/22 e a conclusione del procedimento avviato con delibera n. 236/2022 è stata approvata la disciplina delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, con la quale è stato previsto il tentativo obbligatorio di RAGIONE_SOCIALE quale condizioni di procedibilità (art.3). Il successivo art. 4 della disciplina richiamata detta poi le modalità dello svolgimento del procedimento di RAGIONE_SOCIALE, prevedendo che esso possa essere esperito dinanzi: a) al Servizio RAGIONE_SOCIALE; b) alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE istituite presso le RAGIONE_SOCIALE, previa stipula di protocollo di intesa tra l’RAGIONE_SOCIALE e c) agli organismi inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti Contr
nell’elenco di cui all’articolo 141 -decies, comma 1, del Codice del consumo.
La stessa norma precisa poi che ‘il tentativo obbligatorio di RAGIONE_SOCIALE può essere esperito dinanzi al Servizio RAGIONE_SOCIALE esclusivamente qualora, per la medesima controversia, non sia disponibile una procedura non onerosa per l’utente dinanzi ad organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 141 -decies, comma 1, del Codice del consumo’. Contr
Ora, nella specie, il procedimento di RAGIONE_SOCIALE deve ritenersi regolarmente esperito dinanzi l’RAGIONE_SOCIALE adito dalle odierne parti appellanti, in quanto società iscritta all’elenco di cui al richiamato art. 141 -decies, comma 1, del Codice del Consumo, a nulla rilevando che il detto RAGIONE_SOCIALE non fosse ancora iscritto anche nell’apposito Elenco ART, atteso che la norma sopra richiamata consente lo svolgimento del procedimento anche dinanzi un organismo iscritto nell’elenco di cui all’articolo 141 -decies, comma 1, del Codice del consumo, come nella specie.
Peraltro, è stato dimostrato ed è circostanza incontestata che in seguito dell’entrata in vigore dell’elenco dell’RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE adito, già iscritto all’elenco di cui all’art. 141 -decies del
Codice del Consumo ossia nell’elenco dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha formulato istanza di iscrizione, successivamente accolta con NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO del 10/10/2023. Ciò è sufficiente per ritenere che il procedimento di RAGIONE_SOCIALE sia stato celebrato dinanzi ad un organismo avente i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.
Consegue che ha errato il GdP nel ritenere non integrata la condizione di procedibilità.
Osserva ulteriormente il Tribunale che di recente con pronuncia n. 1093/24 il TAR Piemonte ha annullato la delibera dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE dell’8 febbraio 2023, n. 21, nella parte in cui ha previsto che anche per le controversie riguardanti gli indennizzi forfettari riconosciuti dal Regolamento CE n. 261/2004 in caso di negato imbarco sul volo, cancellazione dello stesso o di ritardo prolungato non sia possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, pur non essendo direttamente vincolante la decisione del TAR Piemonte sopra richiamata, tuttavia, il ragionamento logico ad essa sotteso va condiviso. Ed infatti, l’art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004, con la previsione di un importo forfettario a titolo di compensazione pecuniaria, già persegue una funzione deflattiva del contenzioso, sicché introdurre a livello nazionale un altro strumento che persegua la stessa finalità si traduce in un inutile aggravio a carico del consumatore/passeggero, con conseguente violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non aggravamento. Consegue che la ‘compensazione pecuniaria’ di cui all’art. 7 Regolamento CE n. 261/2004 (Regolamento che si propone di ‘garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri’), appare incompatibile rispetto al tentativo obbligatorio di RAGIONE_SOCIALE previsto dalla delibera ART n. 21/2023, in quanto si porrebbe quale ingiustificato ostacolo al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, con il risultato di rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Né può ritenersi condizione necessaria il preventivo reclamo stabilito dall’art. 15.2.2 delle CG del contratto di trasporto inter-partes. La richiamata disposizione, nel prevedere che ‘I Passeggeri sono tenuti ad inviare eventuali reclami personalmente e direttamente a la quale avrà 30 giorni per fornire una risposta, prima di rivolgersi a terzi per la presentazione dei reclami per loro conto. I reclami possono essere inviati qui. Se non risponde entro il termine di cui sopra ovvero i Passeggeri siano insoddisfatti della decisione finale presa dal team di assistenza clienti di questi ultimi possono incaricare soggetti terzi per la presentazione di reclami e/o per ricevere il pagamento in loro nome e conto’, non sanziona affatto con la improcedibilità della domanda giudiziaria (o con statuizioni similari) chi, senza aver tentato la ‘via’ del reclamo personale, conferisca l’incarico a terzi soggetti per ottenere la tutela, anche in via giudiziale, dei propri diritti, tanto non evincendosi dal tenore letterale della clausola de qua. In quest’ottica, il reclamo personale del passeggero viene individuato dal contratto solamente come la scelta più opportuna (in tali termini deve essere letta l’espressione ‘sono tenuti’) al fine di evitare quella ‘lievitazione’ di costi che nella generalità dei casi consegue al conferimento a terzi dell’incarico professionale per la gestione del contenzioso con la RAGIONE_SOCIALE. Del resto, una diversa lettura delle condizioni contrattuali si tradurrebbe in una limitazione di tutela,
anche giudiziale, dei diritti del passeggero non prevista dal regolamento europeo (CE) 261/2004 e difficilmente compatibile con l’art. 24 cost., con gli innegabili riflessi in termini di abusività della relativa clausola alla stregua della disciplina recata dagli artt. 33, 34 e 36 del CdC.
Ciò detto, occorre ora procedere ad esaminare il merito della domanda risarcitoria proposta in primo grado dagli odierni appellanti.
Al riguardo si osserva che è circostanza incontestata che il volo FR6148, con tratta Aeroporto di Palermo Punta Raisi (PMO) -Aeroporto di Bergamo Orio al Serio (BGY) del giorno 20.04.23, sul quale avrebbero dovuto viaggiare gli odierni appellanti, ha subito un ritardo superiore a tre ore. Di contro, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha dimostrato (come era suo onere) che detto ritardo non fosse ad essa imputabile.
L’appello merita, dunque, accoglimento con riforma integrale della sentenza di primo grado e condanna di al pagamento della compensazione pecuniaria pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun passeggero), oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino all’effettivo pagamento.
Alla riforma integrale della sentenza impugnata segue la condanna della RAGIONE_SOCIALE aera alle spese dei due gradi di giudizio che vanno liquidate in complessivi € 243,00 di cui € 70,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il primo grado ed in complessivi € 423,50 di cui € 91,50 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, per questo giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:
annulla la sentenza n. 1118/2024 resa dal GdP di Palermo in data 08.04.2024.
Condanna al pagamento, in favore di nella qualità di mandataria di e , della somma complessiva di € 500,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda e fino al soddisfo.
Condanna al pagamento, in favore dell’appellante delle spese di lite, che liquida in complessivi € 243,00 di cui € 70,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il primo grado ed in complessivi € 423,50 di cui € 91,50 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, per questo giudizio.
Così deciso a Palermo, il 16.03.2026
Il AVV_NOTAIO
NOME COGNOME