Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30709 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30709 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20359/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimato- avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BARI depositato il 12.9.2023 (R.G.V.G. n.1380/2022).
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.11.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con distinti ricorsi ex art. 101 L.F. (vecchio rito) dell’8.2.2010 COGNOME NOME e COGNOME NOME chiedevano al Tribunale di Bari di essere ammessi al passivo fallimentare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 169.807,00 ciascuno, sostenendo di aver lavorato
alle sue dipendenze e di vantare crediti di lavoro nei confronti RAGIONE_SOCIALE stessa.
Sulla base dell’accordo transattivo raggiunto con la curatela fallimentare, gli stessi il 17.7.2014 venivano ammessi in via privilegiata ex art. 2752 bis , comma 1, n. 1, cod. civ., al passivo fallimentare nella misura, per ciascuno, del 50% RAGIONE_SOCIALE richiesta, ossia per € 84.903,86, di cui € 79.048,42 a titolo di retribuzioni ed € 5.855,44 a titolo di TFR.
Con i primi due piani di riparto parziale, e col riparto finale, i ricorrenti percepivano il TFR e poco più di € 13.000,00 ciascuno per le retribuzioni, ed il 26.10.2021 il Tribunale di Bari dichiarava la chiusura del fallimento.
Con separati ricorsi del 25.3.2022 e del 20.4.2022, successivamente riuniti, COGNOME NOME e COGNOME NOME chiedevano alla Corte d’Appello di Bari il risarcimento del danno non patrimoniale ( rectius l’indennizzo) per l’irragionevole durata RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale, nella misura massima di € 800,00 annui, oltre interessi legali per il ritardo, sottolineando la natura alimentare del loro credito, che era stato solo parzialmente soddisfatto, e richiamandosi ai criteri dell’art. 2, comma 2, RAGIONE_SOCIALE L. n. 89/2001, e come parametro comparativo, all’ammontare degli interessi legali che sarebbero maturati sui crediti ammessi al passivo dalla data RAGIONE_SOCIALE loro domanda di ammissione alla chiusura del fallimento (€ 9.255,54).
Con decreto n. NUMERO_DOCUMENTO2022 del 6.7.2022, il Consigliere delegato RAGIONE_SOCIALE citata Corte di Appello, accolti parzialmente i ricorsi riuniti, condannava il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’indennizzo di € 500,00 per ciascuno dei ricorrenti, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 275,00 per compensi oltre accessori ed € 54,00 per spese, da distrarre in favore dei legali antistatari, riconoscendo per il periodo intercorso dall’ammissione al passivo fallimentare alla chiusura del fallimento, detratti i sei
anni di durata legale previsti per le procedure concorsuali, una durata irragionevole arrotondata ad un anno.
Gli originari ricorrenti proponevano opposizione avverso tale decreto alla Corte d’Appello di Bari, dolendosi del fatto che il dies a quo per il calcolo RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del procedimento presupposto era stato individuato nella data di ammissione al passivo di essi ricorrenti (17.7.2014), anziché in quella del deposito delle loro istanze di ammissione al passivo fallimentare (8.2.2010), così pervenendo a determinare l’irragionevole durata del processo in un anno, anziché in sei anni, nonché del moltiplicatore annuo utilizzato di soli € 500,00 annui, anziché di € 800,00, con le maggiorazioni previste dalla legge per gli anni successivi al terzo, trattandosi di crediti alimentari di notevole entità, nonché RAGIONE_SOCIALE liquidazione delle spese processuali secondo i parametri minimi tariffari dello scaglione per la fase monitoria.
La Corte d’Appello di Bari, nella resistenza del RAGIONE_SOCIALE, con decreto depositato in data 12.09.2023 (R.G.V.G. n. 1380/2022) , accoglieva parzialmente l’opposizione, e , previa revoca del decreto del Giudice delegato, condannava il RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’indennizzo di € 3.000,00 in favore di ognuno degli opponenti, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, riconoscendo una durata irragionevole di sei anni a partire dalla domanda di ammissione al passivo fallimentare.
Veniva, invece, confermato il moltiplicatore annuo di € 500,00, richiamando la giurisprudenza di questa Corte che stabiliva -di regola in tale misura l’indennizzo nei giudizi amministrativi protrattisi oltre i dieci anni, in cui i creditori non avevano manifestato uno specifico interesse alla definizione del giudizio, e facendo riferimento alla natura privilegiata ed alla consistenza dei crediti degli opponenti ammessi al passivo fallimentare.
Venivano, poi, negati i richiesti aumenti dell’indennizzo annuo per gli anni di durata irragionevole successivi al terzo, previsti dall’art.
2 bis comma 1° RAGIONE_SOCIALE L. n. 89/2001, perché non automatici e richiedenti per la concessione, riservata alla discrezionalità del giudice di merito, una specifica giustificazione.
Quanto alle spese processuali, ritenuta corretta la liquidazione delle spese e dei compensi nei minimi tariffari per la fase monitoria effettuata, in relazione alla misura dell’indennizzo riconosciuta, la Corte d’Appello cumulava ad essi, in base al principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, le spese processuali del giudizio di opposizione, determinate in € 27,00 per esborsi ed € 712,50 per compensi, oltre accessori, applicando nei minimi tariffari, per la semplicità RAGIONE_SOCIALE causa, la tabella 12 allegata al DM n. 55/2014, per la natura contenziosa del giudizio, e nello specifico lo scaglione per le cause fino ad € 5.200,00, individuato secondo il decisum (€ 3.000,00), per le sole voci di studio, introduttiva e decisionale, con riduzione del 50% per quest’ultima voce, per l’esiguità delle prestazioni riconducibili al novero di quelle previste dall’art. 4, comma 5, lettera d) del DM n. 55/2014.
Avverso tale decreto, hanno proposto tempestivo ricorso a questa Corte COGNOME NOME e COGNOME NOME il 21.10.2023, affidandosi a tre motivi, notificando il ricorso il 21.10.2023 al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato.
Il 17.2.2025 i ricorrenti hanno presentato istanza di rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso.
Con ordinanza interlocutoria del 26.2.2025 questa Corte ha disposto la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso l’Avvocatura Generale dello Stato entro 60 giorni dalla comunicazione, essendo stata eseguita erroneamente la precedente notifica presso l’Avvocatura distrettuale.
Eseguita la notifica in rinnovazione nel termine concesso, il RAGIONE_SOCIALE é rimasto intimato.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME lamentano, in relazione all’art. 360, comma primo n. 3) e n. 5) c.p.c., l’errata e/o mancante e/o solo apparente motivazione sull’importo dell’indennizzo riconosciuto dovuto, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 bis RAGIONE_SOCIALE L. n. 89/2001.
Si dolgono i ricorrenti che l’impugnato decreto – dopo avere richiamato genericamente i criteri stabiliti dall’art. 2 bis , comma 1 e 2 RAGIONE_SOCIALE L. n.89/2001, come modificato dalla L. 28.12.2015 n. 208, per la determinazione dell’equo indennizzo (esito del processo, comportamento del giudice e delle parti nel giudizio presupposto, natura degli interessi coinvolti, valore e rilevanza RAGIONE_SOCIALE causa anche in relazione alla condizione personale delle parti), un parametro non pertinente (attinente all’indennizzo determinato dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte in giudizi amministrativi protrattisi oltre i dieci anni), e dopo avere tenuto conto RAGIONE_SOCIALE natura privilegiata dei crediti ammessi al passivo fallimentare e RAGIONE_SOCIALE loro consistenza (€84.903,86 ciascuno), manifestando la volontà di aumentare l’indennizzo stabilito nel decreto opposto, erroneamente indicato in € 400,00 annui, anziché in € 500,00 annui – abbia determinato il moltiplicatore annuo in € 500,00, senza esplicitare le effettive ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione adottata in rapporto ai criteri indicati dalla legge, non valorizzando adeguatamente, nella scelta del moltiplicatore annuo, il fatto che si trattasse di un credito privilegiato per prestazioni di lavoro subordinato di notevole consistenza e negando senza alcuna motivazione anche l’aumento del 20% per gli anni successivi al terzo previsto dall’art. 2 bis RAGIONE_SOCIALE L. n. 89/2001.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, comma primo n. 5) c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, individuato nella
mancata valutazione dei criteri dagli stessi invocati per la liquidazione dell’indennizzo (natura di credito alimentare di lavoro, durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare, notevole importo del credito anche se ridotto su base transattiva, ed ammontare degli interessi legali su esso maturati in corso di procedura fallimentare pari ad € 8.795,09).
Questi due primi motivi del ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto entrambi relativi alla motivazione addotta, dal decreto impugnato, nella scelta del moltiplicatore annuo applicato (€ 500,00) ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare.
Essi sono infondati.
Va premesso che le circostanze richiamate dai ricorrenti ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 5) c.p.c., non sono fatti storici decisivi che siano stati oggetto di discussione tra le parti, ma o criteri dettati dal legislatore all’art. 2 bis , comma 1 e 2 RAGIONE_SOCIALE L.n.89/2001, come modificato dalla L. 28.12.2015 n. 208, per orientare la scelta del giudice nell’individuazione del moltiplicatore annuo da utilizzare per la determinazione dell’indennizzo tra il minimo di € 400,00 ed il massimo di € 800,00, o un criterio (quello del riferimento agli interessi legali sul credito ammesso al passivo che sarebbero maturati in corso di procedura fallimentare) che è del tutto estraneo ai criteri elencati dalla norma sopra citata, afferendo ad una quantificazione risarcitoria e non ad una determinazione indennitaria.
Occorre, inoltre, evidenziare che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione
solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALE motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALE motivazione (tra le varie Cass. sez. un. n. 2767/2023; Cass. sez. un. n. 8053/2014). Nel caso RAGIONE_SOCIALE motivazione apparente, la motivazione pur graficamente presente, è totalmente inidonea ad illustrare le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione adottata (vedi Cass. n. 30759/2023).
Orbene, nel caso di specie, il decreto impugnato, pur facendo improprio riferimento ad un aumento dell’indennizzo riconosciuto in fase monitoria, probabilmente per confusione con altro analogo procedimento per equa riparazione coevo inerente ad altro lavoratore dipendente RAGIONE_SOCIALE fallita difeso dallo stesso legale (procedimento definito con l’ordinanza di questa Corte n. 541 del 9.1.2025), nel quale in sede monitoria era stato attribuito un indennizzo di soli € 400,00, e pur richiamando precedenti di legittimità inerenti a giudizi amministrativi protrattisi oltre i dieci anni in cui analogamente i creditori non avevano manifestato nei confronti degli organi RAGIONE_SOCIALE procedura (nella specie quella fallimentare) uno specifico interesse alla sollecita definizione RAGIONE_SOCIALE stessa, ha idoneamente giustificato la scelta del moltiplicatore annuo di € 500,00 (identico a quello applicato nel procedimento per equa riparazione promosso da altro dipendente RAGIONE_SOCIALE stessa società fallita per importi analoghi definito con la ricordata ordinanza n. 541 del 9.1.2025 di questa Corte), superiore al minimo previsto dalla L. n. 89/2001 di € 400,00 annui.
In particolare, il provvedimento qui impugnato, oltre a richiamare i criteri dettati dal legislatore all’art. 2 bis , comma 1 e 2 RAGIONE_SOCIALE L. n. 89/2001, come modificato dalla L.28.12.2015 n. 208, contiene il riferimento specifico all’entità del credito di ciascuno dei lavoratori ammesso al passivo (€ 84.903,86), alla sua natura privilegiata (credito di lavoro e TFR) ed alla durata del procedimento presupposto. Tali elementi hanno indotto la Corte di Appello in sede collegiale ad attribuire un moltiplicatore annuo superiore al minimo per tutta la durata irragionevole RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare, stabilita in sei anni, sicché una motivazione, sia pure succinta, come richiesto dalla materia trattata, è stata fornita, e l’eventuale sua insufficienza non è più sindacabile.
Ad ogni modo, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la determinazione discrezionale del moltiplicatore annuo in materia di equa riparazione è frutto di un giudizio di fatto equitativo, insindacabile in sede di legittimità se compreso tra il minimo (€ 400,00) ed il massimo (€ 800,00) previsto dalla L. n. 89/2001 (vedi in tal senso Cass. n. 541/2025; Cass. n. 33470/2023; Cass. n. 25837/2019), e nel nostro caso il moltiplicatore annuo è stato fissato in € 500,00, in applicazione dell’art. 2 bis RAGIONE_SOCIALE L. n. 89/2001.
Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., degli artt. 1, 4 e 5 del D.M. n. 55/2014 e dell’art. 2233 cod. civ.:
per la liquidazione dei compensi RAGIONE_SOCIALE fase monitoria nella misura minima tabellare, anziché in quella media;
per la mancata applicazione delle maggiorazioni previste per la difesa di due parti dall’art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 sia per la fase monitoria, che per il giudizio di opposizione;
per la mancata liquidazione dei compensi per la fase di trattazione del giudizio conseguente all’opposizione, del tutto
ingiustificata, in quanto a seguito dell’autorizzata trattazione scritta, gli opponenti avevano depositato le note scritte di trattazione per l’udienza del 14.11.2022 (doc. 11), e secondo la tabella 12 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.147/2022, per tale fase, applicando lo scaglione delle cause civili contenziose tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, spettava l’ulteriore importo (medio) di € 992,00, fermo restando quanto già loro liquidato per le altre tre fasi del giudizio di opposizione e per la fase monitoria;
per il disposto dimezzamento del compenso RAGIONE_SOCIALE fase decisionale del giudizio di opposizione, non consentito dall’art. 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, che avendo sostituito la locuzione ‘ di regola ‘ del vecchio testo, con la locuzione ‘ in ogni caso ‘, non consentiva più di liquidare i compensi al di sotto del minimo tabellare;
per la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE maggiorazione dei compensi per l’uso di tecniche informatiche ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n.55/2014.
Va premesso che i ricorrenti non hanno contestato l’individuazione dello scaglione applicabile per la liquidazione dei compensi (da € 1.100,01 ad € 5.200,00), salvo che per l’ipotesi, non verificatasi, di aumento dell’indennizzo per equa riparazione riconosciuto dovuto, e che neppure é stata contestata l’applicabilità per la liquidazione del D.M. n. 55/2014, nel testo modificato dal D.M. n.37/2018, vigente all’epoca RAGIONE_SOCIALE pronuncia del decreto impugnato.
Le censure formulate alla lettera a) ed alla lettera b) del terzo motivo per la parte in cui si riferisce alle spese processuali RAGIONE_SOCIALE fase monitoria sono infondate, in quanto presuppongono che i compensi liquidati nel decreto emesso dal Consigliere delegato RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello a conclusione RAGIONE_SOCIALE fase monitoria e poi revocato a seguito di opposizione, conservino una loro autonoma liquidabilità rispetto a quelli liquidati a conclusione del giudizio di
opposizione svoltosi davanti alla Corte d’Appello in composizione collegiale, mentre per giurisprudenza consolidata di questa Corte si deve in tal caso procedere ad una liquidazione dei compensi e delle spese complessivamente sostenute unitaria.
L’opposizione ex art. 5 ter RAGIONE_SOCIALE L. n. 89/2001 non è, in alcun modo, assimilabile ad un appello avverso un decreto di rigetto, sicché, se la domanda sia accolta in tale sede, la condanna alle spese seguirà l’esito complessivo del giudizio, senza che sia possibile prevedere, con l’accoglimento, una distinta liquidazione per la fase monitoria: il procedimento è, infatti, unico e non vi è un capo del decreto opposto che possa essere modificato per effetto dell’accoglimento dell’opposizione, mentre, come detto, viene in rilievo unicamente la fase contenziosa (Cass. ord. 7.5.2025 n. 12116; Cass. ord. 3.9.2024 n. 23630; Cass. 16.9.2015 n. 18200).
Infondato é il terzo motivo, lettera b), nella parte in cui i ricorrenti si dolgono RAGIONE_SOCIALE mancata maggiorazione del compenso per la fase di opposizione per la difesa di due parti, in asserita violazione dell’art. 4, comma 2, del D.M. n.55/2014.
Si ritiene, infatti, che non sussistano le condizioni previste dal D.M. n. 55 del 2014 -all’ art. 4, comma 2, (come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, art. 1, comma 1, lett. c) – per disporre l’aumento dei compensi, per ogni soggetto oltre il primo, nella misura del 30%, in ragione dell’assistenza difensiva di più soggetti aventi la stessa posizione processuale. E ciò alla stregua RAGIONE_SOCIALE limitata rilevanza RAGIONE_SOCIALE vicenda giudiziale, inerente al solo tema del riconoscimento dell’indennizzo per durata non ragionevole, RAGIONE_SOCIALE speditezza RAGIONE_SOCIALE causa e dell’omogeneità delle posizioni dei due richiedenti, cui è stato riconosciuto un identico indennizzo, senza che la difesa congiunta di tali parti abbia ingenerato specifiche difficoltà nell’articolazione RAGIONE_SOCIALE difesa.
Tale motivazione è stata resa dal giudice dell’opposizione uniformandosi al consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui
sia la maggiorazione sia l’esclusione dell’aumento, che deve essere disposto “di regola”, richiedono una specifica motivazione, sull’implicito presupposto che le parti assistite dal medesimo difensore abbiano la stessa posizione processuale, avendo appunto il giudice l’onere di motivare l’esercizio del corrispondente potere discrezionale, sia nell’evenienza in cui ritenga di riconoscere l’aumento, sia nell’evenienza contraria (Cass. ord. 22.11.2022 n.34288; Cass. ord. 19.1.2022 n. 1650; Cass. ord. 9.11.2021 n. 32771; Cass. 31.7.2020 n. 16512; Cass. ord. 14.1.2020 n. 461). Fondato deve, invece, ritenersi il terzo motivo lettera c), inerente al mancato riconoscimento dei compensi per la fase istruttoria, o di trattazione, in quanto la liquidazione del compenso per detta fase, nei giudizi di opposizione in tema di equa riparazione, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, è ineludibile (Cass. ord. n. 541/2025; Cass. ord. n. 17602;/2024 Cass. ord. n. 26608/2023; Cass. ord. n. 164/2022; Cass. ord. n.35373/2022), tanto più che dal documento richiamato dai ricorrenti emerge che un’effettiva trattazione, anche se scritta, RAGIONE_SOCIALE causa, vi è stata nel giudizio conseguente all’opposizione, di talché ai compensi già liquidati dal decreto impugnato va aggiunto, per tale voce, data la semplicità RAGIONE_SOCIALE causa, l’ulteriore importo di € 496,00 (oltre accessori), pari al minimo previsto dalla tabella 12 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per le cause civili contenziose, alle quali è assimilabile il giudizio in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo conseguente ad opposizione, per lo scaglione compreso tra €1.101,00 ed € 5.200,00, individuato in base all’indennizzo riconosciuto come dovuto di € 3.000,00.
Fondato deve, inoltre, ritenersi il terzo motivo lettera d), inerente all’avvenuta liquidazione dei compensi per la fase decisionale nella misura minima tabellare, decurtata RAGIONE_SOCIALE metà, e quindi in € 212,75, in ragione dell’esiguità delle prestazioni riconducibili al novero di quelle previste dall’art. 4, comma 5, lettera d) del D.M.
n. 55/2014, in violazione dell’art. 4, comma primo ultimo periodo del D.M. n. 55/2014, che nel testo modificato dal D.M. n. 37/2018, applicabile ratione temporis, prevede che in ogni caso, e non solo di regola, i compensi medi tabellari non possano essere diminuiti oltre il 50%.
Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga, come nel caso di specie, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass. ord. 7.5.2025 n. 12116; Cass. 13.4.2023 n. 9815), per cui per la fase decisoria, in base ai minimi tabellari applicabili per la semplicità RAGIONE_SOCIALE causa, andavano riconosciuti a titolo di compenso € 425,50 e non € 212,75, oltre accessori.
Quanto, infine, alla richiesta di aumento del compenso per il giudizio conseguente all’opposizione per il collegamento ipertestuale ai sensi dell’art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, di cui alla lettera e) del terzo motivo, la stessa dev’essere respinta.
I ricorrenti, infatti, che hanno avanzato la richiesta solo nelle note di trattazione scritta del giudizio di opposizione, hanno dato per scontato che l’aumento debba essere concesso dal giudice in via automatica, e nulla di specifico hanno dedotto circa le modalità di attuazione del collegamento ipertestuale concretamente seguite.
Secondo il nuovo testo dell’art. 4, comma 1 bis , del D.M. n. 55/2014 introdotto dal D.M. n. 37/2018, qui applicabile, trattandosi di liquidazione di compensi successiva al 27.4.2018, ” Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale
all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto “.
Da tale disposizione si ricava che i ricorrenti, oltre a precisare la sede RAGIONE_SOCIALE formulazione RAGIONE_SOCIALE richiesta di aumento, avrebbero dovuto allegare nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, e già prima nella richiesta di aumento, che gli atti erano stati da loro depositati telematicamente con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, in modo da consentire la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto, ma i ricorrenti si sono limitati ad allegare di avere utilizzato links ipertestuali di richiamo alla documentazione depositata per agevolare la consultazione degli atti depositati telematicamente, non consentendo quindi a questa Corte di verificare se le modalità ipertestuali di redazione degli atti in concreto seguite fossero tali da agevolare concretamente l’esame separato degli atti processuali dagli stessi formati e degli allegati richiamati nei loro atti processuali (vedi in tal senso Cass. ord. 9.1.2025 n. 541, cit.).
In conclusione, in ragione dell’accoglimento del terzo motivo di ricorso, limitatamente alle lettere c) e d), e RAGIONE_SOCIALE circostanza che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2°, c.p.c., con la condanna del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’ulteriore compenso di € 708,25 (€ 496,00 per la fase di trattazione ed € 212,75 per la fase decisionale) oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15% per il giudizio di opposizione, da distrarre in favore del legale antistatario dei ricorrenti, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
L’esito del giudizio giustifica per la fase di legittimità la compensazione delle spese per 2/3, con condanna del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento del terzo residuo di dette spese, determinate, per l’intero , in € 2.000,00 per compensi ed € 281,00
per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del legale antistatario dei ricorrenti, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso con riferimento alle lettere c) e d), e rigetta i restanti motivi;
cassa l’impugnato decreto in relazione al motivo così come accolto e, decidendo nel merito, condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’ulteriore compenso di € 708,25, oltre IVA, C PA e rimborso spese generali del 15% per il giudizio di opposizione, da distrarre in favore del legale antistatario dei ricorrenti, AVV_NOTAIO.
Dichiara compensate per 2/3 le spese del giudizio di legittimità e condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento del terzo residuo di dette spese, liquidate per l’intero -in € 2.000,00 per compensi ed in € 281,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del legale antistatario dei ricorrenti, AVV_NOTAIO.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, in data 18.11.2025
Il Presidente
NOME COGNOME