Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36597 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36597 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 21/11/2023 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera
R.G. n. 1131/2023
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 1131 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentati e difesi, giusta procura notarile in atti, dall’AVV_NOTAIO cato NOME AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del rappresentante per pro- cura NOME COGNOME
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dagli AVV_NOTAIOcati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del rappre- sentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso,
dall’AVV_NOTAIOcato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonché
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Firenze n. 2189/2020, pubblicata in data 30 novembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, proprietari di un immobile in sito in Follonica (GR), hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni a loro dire subiti da tale immobile, in conseguenza di lavori di scavo posti in essere dalla RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) , in base ad un contratto di appalto stipulato con l’RAGIONE_SOCIALE, per la realizzazione di una galleria della strada statale Aurelia, nonché l’indennizzo previsto dall’art. 46 della legge n. 2359 del 1865 e il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti ad immissioni sonore intollerabili derivanti dall’opera pubblica realizzata. L’RAGIONE_SOCIALE, nel contestare il fondamento delle domande, ha chiesto di essere eventualmente manlevata, in caso di accoglimento delle stesse, dalla RAGIONE_SOCIALE appaltatrice. Quest’ultima ha chiamato in giudizio, per essere eventualmente a sua volta manlevata, la propria assicuratrice della responsabilità civile, RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), la quale ha ulteriormente chiamato in giudizio, al medesimo fine, la coassicuratrice RAGIONE_SOCIALE, frattanto anch’essa autonomamente convenuta in giudizio dall’assicurata (in giudizio riunito a quello principale, già in primo grado).
Le domande degli attori sono state rigettate dal Tribunale di Grosseto, con assorbimento di quelle di manleva.
La Corte d’a ppello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorrono gli attori COGNOME e COGNOME, sulla base di tre motivi.
Resistono, con distinti controricorsi, l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione degli artt. 2697 c.c. e 111 Cost. (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.) -Violazione e falsa applicazione dell’ art. 2697 c.c., nonché degli artt. 61 e 191 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.); violazione degli artt. 111 VI c. Cost. e 132 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.) – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5) c.p.c.). Violazione del principio di acquisizione della prova. Omesso esame della CTU COGNOME svolta in primo grado che stabiliva il nesso causale tra i lavori e le lesioni all’immobile. La Corte ha erratamente omesso di considerare le risultanze della CTU svolta in primo grado dall’ing. COGNOME che accertava il rapporto di causa lità fra lavori RAGIONE_SOCIALE e lesioni all’edificio sull’errato presupposto che detta CTU aveva esorbitato dai limiti del quesito; ha quindi errato nel ritenere non raggiunta la prova del nesso di causalità, senza considerare la suddetta CTU, che pure l’aveva accertato e dimostrato ».
Con il secondo motivo si denunzia « Violazione degli artt. 111 VI c. Cost e 132 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione fra le parti (art. 360 n. 5) c.p.c.). Violazione e falsa applicazione dell’ art. 2697 c.c., nonché degli artt. 61 e 191 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.). La Corte ha stabilito che agli atti non vi era la prova del rapporto di causalità fra i lavori e le lesioni senza aver ammesso e svolto CTU percipiente che era stata legittimamente, ritualmente e ripetutamente chiesta dalla parte, sia in primo grado, che in appello, in materia riservata a cognizioni esclusivamente tecniche ».
I primi due motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi e, di conseguenza, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono inammissibili.
1.1 I ricorrenti sostengono che il consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio di primo grado (ing. COGNOME) avrebbe accertato che le lesioni strutturali riscontrate nel loro immobile erano state causate dai lavori di scavo fatti eseguire dall’RAGIONE_SOCIALE , in conformità a quanto da essi deAVV_NOTAIOo nell’atto introduttivo del giudizio. Sostengono, altresì, che la corte d’appello avrebbe illegittimamente escluso di poter prendere in considerazione tale accertamento, solo perché eccedente l’oggetto dei quesiti posti al suddetto consulente, mentre di esso avrebbe dovuto tenersi conto e sarebbe stato decisivo ai fini dell’esito del giudizio.
In via (quanto meno logicamente) subordinata, sostengono che, laddove effettivamente non fosse stato possibile prendere in considerazione il suddetto accertamento, allora la decisione impugnata sarebbe, comunque, viziata in conseguenza dell’illegittimo mancato accoglimento della richiesta di una consulenza tecnica in proposito, in quanto il fondamento della domanda era stato da loro puntualmente allegato ed era accertabile e verificabile solo mediante un siffatto accertamento tecnico.
1.2 Si premette che i ricorrenti riferiscono, nel ricorso, di avere proposto: 1) un ‘ azione risarcitoria, avente ad oggetto le lesioni strutturali riscontrabili nel loro immobile e a loro dire derivanti dall’attività di scavo posta in essere dalla RAGIONE_SOCIALE appaltatrice (RAGIONE_SOCIALE), sia nei confronti di quest ‘ultima che della committente RAGIONE_SOCIALE (azione proposta certamente sotto il profilo dell’art. 2043 c.c., anche se pare adombrata nel ricorso anche l’ allegazione di una responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., senza però che sia adeguatamente chiarito se, in quali atti e in quali precisi termini aveva eventualmente avuto luogo siffatta ulteriore allegazione); 2) una azione di indennizzo per il deprezzamento dell’immobile causato dalla realizzazione dell’opera pubblica, ai sensi dell’art. 46 della legge n. 2359 del 1865; 3) una ulteriore azione risarcitoria, per i danni non patrimoniali derivanti dalle immissioni rumorose intollerabili derivanti dall’apertura della st rada alla pubblica circolazione.
Tutte le domande sono state rigettate.
Peraltro, con riguardo al rigetto dell’ultima ultima domanda indicata (quella sub 3) non vi sono censure specifiche nel ricorso: i primi due motivi si riferiscono all’azione risarcitoria per le lesioni all’immobile, il terzo alla domanda di indennizzo ai sensi dell’art. 46 della legge n. 2359 del 1865.
I primi due motivi del ricorso hanno, dunque, ad oggetto la sola domanda risarcitoria proposta dagli attori per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni strutturali riscontrabili nel loro immobile, a loro dire provocati dall’attività di scavo posta in essere dalla RAGIONE_SOCIALE appaltatrice convenuta.
La corte d’appello, con riguardo a tale domanda, in conformità a quanto già affermato dal tribunale in primo grado, ha ritenuto non provato il nesso di causa tra i fatti e gli eventi dannosi posti a base della domanda dagli attori.
1.3 Tanto premesso, si rileva, in primo luogo, che le censure di cui ai motivi di ricorso in esame non risultano formulate con la necessaria specificità e con un adeguato puntuale richiamo del contenuto degli atti e dei documenti sui quali sono fondate, onde esse devono ritenersi inammissibili per vio lazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c..
1.3.1 Non è adeguatamente chiarito, nel ricorso, in quali esatti termini avevano avuto luogo le specifiche allegazioni dei fatti e degli eventi dannosi posti a base della domanda risarcitoria, né viene chiarito quali fossero state le precise difese dei convenuti in proposito.
In particolare, nel ricorso non viene richiamato in modo sufficientemente specifico il contenuto dell’atto di citazione, con la precisa illustrazione dei fatti posti a base delle domande, e neanche il contenuto delle difese delle parti convenute, né viene richiamato quello delle stesse relazioni delle varie consulenze tecniche di ufficio espletate in corso di causa e, in particolare, quella (svolta dal consulente COGNOME) dalla quale, secondo i ricorrenti, emergerebbe che era stato accertato il nesso di causa tra i danni da loro lamentati e i fatti illeciti addebitati ai convenuti.
Non viene chiarito se, ed eventualmente in quali esatti termini, era stata esercitata (anche) una azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. e neanche è chiarito esattamente tra quali fatti sarebbe stato allegato che intercorresse il nesso di causa accertato dal consulente COGNOME. Resta, inoltre, incerto il rilievo da attribuire, in considerazione dell’effettivo oggetto della controversia come delineatosi a seguito delle difese delle parti convenute, al mero accertamento del nesso di causa tra le lesioni riscontrabili nell’immobile degli attori e l’attività di scavo denunciata come fatto illecito dannoso. Né è richiamato il contenuto preciso delle conclusioni del consulente COGNOME in relazione al quesito a lui effettivamente demandato dal giudice
e, cioè, quello dirette ad accertare se le nuove lesioni si sarebbero evitate, con i lavori di consolidamento colposamente omessi dagli attori, ciò che parrebbe essere, in qualche modo, individuato dal giudice di primo grado come il punto decisivo della controversia (benché neanche ciò sia sufficientemente illustrato nel ricorso).
Nel ricorso è contenuto un rinvio alla relazione di consulenza del tecnico COGNOME, che si assume proAVV_NOTAIOa nel fascicoletto allegato al ricorso (precisamente, alle pagg. 17/20 paragrafi 6 e 7), ma con riguardo al contenuto di tale parte della consulenza i ricorrenti si limitano ad affermare, del tutto genericamente, che « il CTU … … afferma inequivocabilmente che le lesioni che ha accertato dipendono causalmente dai lavori di scavo della galleria ».
Ciò, tenuto anche conto dell’oggetto dell’incarico affidato al predetto consulente (vale a dire quello di verificare se l’esecuzione delle opere di consolidamento dell’immobile per l’esecuzione delle quali gli attori avevano già ricevuto una cospicua somma di danaro e che non avevano mai realizzato avrebbero impedito il verificarsi delle ulteriori lesioni, oggetto della loro domanda), non consente di comprendere appieno il senso oggettivo e concreto ed il rilievo effettivo degli accertamenti svolti dal tecnico, ai fini del presente giudizio.
L’effettivo completo contenuto della relazione di consulenza del tecnico COGNOME non è adeguatamente richiamato neanche nello sviluppo del contenuto espositivo dei motivi di ricorso in esame, quasi interamente dedicati a sostenere la tesi della possibilità di tener conto, sul piano processuale, della relazione di consulenza in questione, nonostante essa contenga accertamenti eccedenti l’oggetto delle indagini demandate al tecnico e della necessità, in caso contrario, di disporre una ulteriore consulenza sul punto.
1.3.2 Va, più in particolare, dato atto come possa evincersi, in realtà, dagli atti di causa disponibili (sebbene di ciò non sia adeguatamente dato conto nel ricorso), che l’RAGIONE_SOCIALE aveva fatto presente, nelle proprie difese, che, prima dell’inizio dei lavori di scavo, era stato operato un accertamento dello stato dei luoghi in contraddittorio con gli attori (attività trasfusa in un ‘ testimoniale di stato ‘) , con specifico riguardo alle condizioni del loro immobile, ed era emerso, in tale occasione, che tale immobile già presentava lesioni strutturali. Di conseguenza, la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva corrisposto agli attori una somma pari a Lire 78.417.800 al fine di eseguire i lavori di consolidamento necessari a impedire l’aggravarsi delle lesioni esistenti o la produzione di nuove lesioni, in seguito ai lavori di scavo imminenti. Gli attori, peraltro, sebbene avessero regolarmente incassato la predetta somma, non avrebbero affatto eseguito tali lavori. Emerge, altresì, dagli atti che era stato nominato un consulente tecnico in primo grado (geom. COGNOME), l’oggetto del cui incarico non è invero adeguatamente chiarito nel ricorso, il quale avrebbe, comunque, dato conto, nella sua relazione che « il peggioramento delle lesioni all’epoca presenti e (al)la creazione di nuove sia stato conseguenza di un intervento mai eseguito ».
Dunque, parrebbe che, nel giudizio di merito, fosse effettivamente in contestazione il carattere di ‘novità’ de lle lesioni strutturali riscontrabili nell’immobile degli attori, ovvero, più precisamente, l’effettiva causa delle ‘nuove’ lesioni da loro denunciate, in termini tutt’affatto differenti da quelli che sembrerebbero emergere dalla lacunosa esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso: il che spiegherebbe il limitato oggetto del quesito demandato al l’altro consulente tecnico, COGNOME (nominato successivamente al COGNOME), cioè quello di accertare esclusivamente l’eventuale nesso di causa tra l’omessa esecuzione delle opere di consolidamento dell’immobile degli attori
già oggetto dell’indennizzo da questi ultimi ricevuto e le nuove lesioni che erano oggetto dell’azione risarcitoria; e spiegherebbe anche per quale ragioni i rilievi di tale ultimo consulente tecnico sul nesso di causa tra lavori di scavo e lesioni siano stati ritenuti sostanzialmente inconferenti dal giudice di primo grado, alla cui motivazione ha fatto rinvio la corte d’appello.
1.3.3 In realtà, come anticipato, l’esatto andamento della vicenda sostanziale e di quella processuale non è esposto in modo adeguato nel ricorso (né emerge, in verità, dalla stessa sentenza impugnata): nel ricorso non è richiamato, infatti, con la dovuta specificità, il contenuto degli atti difensivi e dei documenti di causa, come sarebbe stato necessario per fornire a questa Corte l’indicazione , sia pur sommaria, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le avevano giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui era fondata la sentenza di primo grado e delle difese svolte dalle parti in appello, onde consentire di intendere compiutamente il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato.
Neanche le stesse conclusioni degli attori appellanti, riportate nella sentenza impugnata, permettono di colmare le indicate lacune espositive, che non consentono, in definitiva, di pervenire all’esame del merito delle censure formulate con i motivi di ricorso in esame.
1.4 Inoltre, va senz’altro esclusa l’ammissibilità delle censure formulate ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto nella specie risulta emessa dai giudici del merito una doppia decisione conforme di rigetto (certamente sostenuta dai medesimi motivi), e dunque i suddetti motivi di ricorso non sono consentiti, ai sensi dell’art. 348 ter , comma 5, c.p.c. (nella
formulazione applicabile alla fattispecie, ratione temporis ), come, del resto, correttamente eccepito dai controricorrenti.
1.5 D’altra parte, sotto un diverso ma concorrente profilo, può altresì osservarsi che la motivazione della sentenza impugnata non risulta fondata esclusivamente sul rilievo della inutilizzabilità dell’accertamento del consulente tecnico COGNOME sul nesso di causa eccedente il mandato, oggetto delle censure di cui ai motivi di ricorso in esame.
La corte d’appello, infatti, in primo luogo, fonda la sua decisione sull’affermazione per cui gli attori non avrebbero fornito la prova del nesso di causa tra il fatto illecito deAVV_NOTAIOo (di cui non viene specificata la esatta natura, anche se sembrerebbe doversi fare riferimento all’attività di scavo posta in essere dalla RAGIONE_SOCIALE appaltatrice su incarico dell’RAGIONE_SOCIALE ) e gli eventi dannosi denunciati, facendo rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, nella quale il tribunale aveva ritenuto le valutazioni del consulente COGNOME sul nesso di causa tra conAVV_NOTAIOa ed evento « ultronee e suppletive rispetto all’onere probatorio posto a carico di parte attrice e dalla medesima non assolto » e che « comunque, non rileverebbero sotto il profilo dell’imputabilità soggettiva, agli odierni convenuti, della conAVV_NOTAIOa assunta come lesiva ».
Si tratta di affermazioni il cui significato, alla luce di quanto è stato sin qui esposto sull’effettivo oggetto del giudizio, parrebbero addirittura indicare che il tribunale aveva in realtà valutato e ritenuto, comunque, non decisivo l’accertamento , pur eccedente dal suo mandato, svolto dal consulente COGNOME, ai fini dell’esito del giudizio . Si tratterebbe, dunque, di attività di valutazione delle prove che, di regola, è rimessa ai giudici del merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
Oltre al richiamo della motivazione della sentenza di primo grado, la corte territoriale, aggiunge poi anche alcune ulteriori osservazioni, per rispondere ad alcune delle censure contenute
nell’appello degli attori, censure il cui contenuto non è sufficientemente richiamato nel ricorso, come già ampiamente esposto. La corte afferma infine, espressamente, che « le consulenze espletate in primo grado non hanno, neppure esse, fornito elementi sul nesso causale tra danni ed evento, né ciò avrebbero potuto fare i testimoni »; infine afferma che « parte appellante in ordine ai quesiti demandati ai c.t.u. del primo grado mai ha chiesto al Tribunale quello, preciso e chiaro, in ordine al nesso tra costruzione dell’RAGIONE_SOCIALE e danni »; e va altresì sottolineato, in proposito, che (cfr. a pag. 24 righi 11-13 del ricorso), gli stessi ricorrenti affermano: « con ordinanza dell’8.5.2005 il Giudice testualmente: ‘nulla dispone allo stato sulla CTU relativa alla natura e cause delle lesioni dell’immobile essendo stata già espletata prima della concessione dei termini ex art. 184 su espressa richiesta delle parti’ ».
In siffatto contesto, la corte territoriale precisa anche, espressamente, che, « per completezza », « si deve evidenziare come non possono neppure essere considerate le conclusioni del c.t.u. di primo grado (AVV_NOTAIO. COGNOME), conclusioni effettuate oltre il quesito postogli ».
Nella sostanza, dal complesso della motivazione della decisione impugnata, emerge che la corte d’appello, da una parte, abbia inteso evidenziare un profilo di difetto di allegazione, ancor prima che di prova, in ordine al nesso di causa tra gli specifici fatti allegati a base della pretesa responsabilità dei convenuti nella domanda originaria e i danni lamentati dagli attori e, dall’altra parte, abbia comunque rilevato che il difetto di prova in ordine a tale nesso di causa non poteva dirsi superato in base ad una complessiva valutazione delle risultanze delle attività istruttorie espletate, ivi incluse le (varie) consulenze tecniche di ufficio espletate sulla causa effettiva dei danni.
Si tratta di una motivazione non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, che ha ad oggetto anche la
valutazione dell’accertamento che si pretende svolto sul suddetto nesso di causa dal consulente, evidentemente ritenuto di per sé non sufficiente a fornire la prova del nesso di causa necessario ai fini dell’accoglimento della domanda, secondo quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che lo aveva definito ‘ ultroneo e suppletivo ‘ e comunque non rilevante per documentare l’imputabilità soggettiva della conAVV_NOTAIOa lesiva ai convenuti, secondo quanto riferiscono gli stessi ricorrenti.
In relazione a tale accertamento, quindi, solo ad abundantiam la corte d’appello pare avere inteso rilevare che esso è stato effettuato (anche) in violazione dei limiti delle indagini demandate all’ausiliario.
In considerazione di quanto appena esposto, sarebbe stato necessario un più puntuale richiamo, nel ricorso, al contenuto degli atti difensivi di tutte le parti, nonché al contenuto di tutte le consulenze tecniche svolte nel giudizio di merito, oltre a quello, specifico, della stessa relazione di consulenza di cui si assume -quasi apoditticamente -il valore decisivo ai fini dell’esito del giudizio.
Per come risultano articolate le censure di cui ai motivi di ricorso in esame, invece, il già rilevato difetto di specificità del richiamo del contenuto dei relativi atti e documenti di causa rilevanti non consente di verificare se gli assunti dei ricorrenti abbiano effettivo fondamento, neanche in relazione alla decisività del dato emergente dalla consulenza tecnica espletata, di cui sostengono che avrebbe dovuto tenersi conto, ovvero a quella che, in mancanza, pretenderebbero che avrebbe dovuto essere disposta.
Di conseguenza, esclusa la possibile fondatezza della censura di assenza (o mera apparenza) della motivazione, deve concludersi che i motivi di ricorso in esame, oltre a difettare di specificità, per altro profilo finiscono altresì per risolversi nella
richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
Con il terzo motivo si denunzia « Violazione dell ‘ art. 112 c.p.c. e dell ‘ art. 342 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.. Violazione degli artt. 111 VI c. Cost e 132 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5) c.p.c.). La Corte ha rigettato il secondo motivo di appello (relativo alla richiesta d ‘ indennità ex art. 46 L. 2359/1865) ritenendolo illogicamente assorbito nel primo motivo di appello (fondato sulla richiesta di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. per le lesioni procurate all ‘ immobile a causa dei lavori di realizzazione della galleria); ciò, peraltro senza alcuna motivazione ed omettendo l’ esame del fatto rappresentato dalla diminuzione di valore ».
Il motivo è fondato.
Esso ha ad oggetto la domanda di indennizzo da attività lecita proposta dagli attori ai sensi dell’ art. 46 della legge n. 2359 del 1865, non l’azione risarcitoria di cui ai primi due motivi, sin qui esaminati.
In ordine a tale domanda (anch’essa rigettata in primo grado) , la corte d’appello si è limitata ad affermare che il relativo motivo di gravame sarebbe rimasto assorbito, in conseguenza del rigetto del primo (certamente relativo alla domanda risarcitoria).
Osserva la Corte che, effettivamente, la questione del nesso di causa tra l’ attività di scavo posta in essere dalle RAGIONE_SOCIALE convenute e le lesioni strutturali riscontrabile ne ll’immobile degli attori non può avere alcun rilievo con riguardo alla diversa e autonoma domanda di indennizzo da attività lecita oggetto delle censure di cui al motivo di ricorso in esame, la quale presupporrebbe solo l’accertamento di un nesso di causa tra la
(avvenuta) realizzazione dell’opera pubblica e l’eventuale deprezzamento dell’immobile contiguo alla stessa.
Del resto, la motivazione della decisione impugnata, sul punto, limitandosi all’apodittica affermazione dell’assorbimento del relativo motivo di gravame, senza alcuna spiegazione sulle ragioni per cui si sarebbe determinato tale assorbimento, tra domande aventi presupposti radicalmente diversi, deve ritenersi, nella sostanza, se non del tutto assente, quanto meno meramente apparente.
Ciò è, di per sé, sufficiente a determinare il deAVV_NOTAIOo vizio della decisione impugnata, con riguardo a tale domanda e ad imporre la cassazione della stessa, sul punto: la valutazione della eventuale fondatezza del motivo di appello relativo alla domanda di indennizzo da attività lecita proposta dagli attori ai sensi dell’art. 46 della legge n. 2359 del 1865 dovrà, di conseguenza essere effettuata in sede di rinvio.
Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono dichiarati inammissibili; è accolto terzo motivo e la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’a ppello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso; accoglie il terzo e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto , con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-