Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2468 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2468 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1707/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente incidentale –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO PALERMO n. 1080/2019 depositata il 27/05/2019.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 30/11/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Rilevato che:
la RAGIONE_SOCIALE ottenne, dal Tribunale di Termini Imerese, un decreto ingiuntivo per euro cento sessantamila (€ 160.000,00) nei confronti della RAGIONE_SOCIALE a titolo di pagamento di somma per canoni di locazione del lastrico solare del proprio edificio, sul quale era stata realizzata l’installazione di pannelli fotovoltaici , con messa a disposizione dell’intero complesso con fornitura cd. «chiavi in mano»;
la RAGIONE_SOCIALE propose opposizione al monitorio e agì in via riconvenzionale;
il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 315 del 7/03/2018, dichiarò nullo il contratto di locazione e, revocato il decreto ingiuntivo, condannò la RAGIONE_SOCIALE al pagamento della stessa somma portata dal monitorio, a titolo di indennità per arricchimento senza causa;
la RAGIONE_SOCIALE ha proposto impugnazione di merito e la Corte d’appello di Palermo, in parziale accoglimento dell’impugnazione , ha riformato la sentenza di primo grado, con condanna dell’appellante al pagamento della minor somma di euro sessantaquattromila;
avverso la sentenza, n. 1080 del 27/05/2019, della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con un unico, articolato, motivo, la RAGIONE_SOCIALE;
risponde con controricorso, contenente ricorso incidentale con due motivi, la RAGIONE_SOCIALE;
l a causa, all’adunanza camerale del 30/11/2023 è stata trattenuta per la decisione;
Considerato che:
l’unico m otivo del ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2041 cod. civ. e , segnatamente, per difetto di motivazione circa un fatto decisivo, con riferimento alla misura dell’indennizzo da ingiustificato arricchimento e per intrinseca contraddittorietà della motivazione, in quanto la determinazione dell’indennizzo non risponde ad alcun parametro , tra quelli dell’arricchimento e dell’impoverimento e non risulta motivato l’abbattimento della misura dell’indennizzo al quaranta per cento del canone di locazione;
i due motivi del ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE deducono, il primo, v iolazione dell’art. 2041 c od. civ. in riferimento alla determinazione della misura dell’indennizzo e, il secondo, nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ . in relazione all’art. 24 Cost ituzione, degli artt. 12 e segg. delle disposizioni sulla legge in generale nonché dell’art. 132 , comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale compensato le spese di fase senza adeguata motivazione;
la sentenza della Corte territoriale ha affermato che vi fu l’utilizzazione dell’immobile da parte di RAGIONE_SOCIALE senza un valido contratto, che la misura della diminuzione patrimoniale subita dalla RAGIONE_SOCIALE non coincideva con l’entità del canone ricavabile da un valido contratto di affitto, poiché avrebbe inglobato una quota di guadagno che non può essere oggetto di indennizzabilità, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. , e perciò la diminuzione patrimoniale andava stimata nel quaranta per cento del canone, ovvero in misura pari alla differenza tra il canone di
affitto di mercato e il reddito netto che ne sarebbe stato ricavato detratti i costi;
il Collegio ritiene che sia fondato il motivo unico del ricorso principale, in quanto la sentenza della Corte territoriale non esplica specificamente i criteri in base ai quali riduce l’ammontare del risarcimento dovuto in favore della RAGIONE_SOCIALE;
in particolare, ai sensi dell’art. 2041, comma 1, cod. civ. la misura dell’indennizzo accordabile all’impoverito deve essere fissata sulla base del minore valore tra misura dell’arricchimento e quella dell’impoverimento;
la scelta operata dal giudice di merito, dell’abbattimento al quaranta per cento dell’ammontare originario del canone di locazione, è frutto di un’opzione meramente discrezionale della Corte territoriale, della quale essa non fornisce adeguato conto, se non in modo assai generico, facendo riferimento alla circostanza che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto affrontare dei costi, quali il prelievo fiscale e le spese di manutenzione straordinaria e che quindi il guadagno che essa avrebbe conseguito non sarebbe stato di quarantamila euro per ogni anno, ma di soli sedicimila, e quindi l’importo complessivo dell’indennizzo per quattro anni era pari a euro sessantaquattromila;
il vizio motivazionale si annida nella mancata specifica esplicitazione delle ragioni per le quali i costi sono stati così quantificati, nella misura del quaranta per cento del canone, erodendo di oltre il cinquanta per cento il canone di locazione assunto a parametro dell’indennizzo e, inoltre, nella valutazione del l’incidenza del prelievo fiscale, sul quale, in particolare avuto riguardo all’imposta sul valore aggiunto, sussistono dubbi nell’ambito della giurisprudenza di questa Corte (per l’affermativa, ossia per la necessità che sulla somma dovuta a titolo d ‘indennizzo
sia corrisposta l’I.V.A. si veda si veda Cass. n. 20884 del 22/08/2018 Rv. 650432 -01, mentre per la negativa si richiama la più recente Cass. n. 2040 del 25/01/2022, Rv. 663661-01);
del tutto corretta, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte è, viceversa, l’esclusione, quantomeno implicita, dell’eventuale lucro cessante, ossia di quanto la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto ricavare dall’utilizzo del bene (Cass. n. 18785 del 26/09/2005 Rv. 586117 – 01), sulla cui valutazione si incentra in parte il motivo del ricorso principale;
a conclusione dell’esame sul ricorso principale: la valutazione dell’arricchimento conseguito e dell’impoverimento rispettivamente subito non è rispondente al disposto della norma di legge o, quantomeno, non è esplicitato adeguatamente il procedimento logico per addivenire alla misura del parametro cui commisurare l’indennizzo , la cui valutazione deve essere effettuata in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (Cass. n. 18804 del 23/09/2015 Rv. 636890 -01: ai fini della determinazione giudiziale dell’indennizzo previsto dall’art. 2041 cod. civ. trovano applicazione i principi sanciti dagli artt. 1226 e 2056 c.c.) divisata in sentenza;
il ricorso principale deve, pertanto, essere accolto;
il ricorso incidentale è assorbito, in quanto il suo primo motivo è analogo, se non coincidente, ma da contraria prospettiva (sull’eccessivo ammontare dell’indennizzo riconosciuto) con quello del ricorso principale e il secondo è sulla determinazione delle spese di lite: la regolamentazione delle quali andrà operata dal giudice del rinvio in considerazione dell’esito finale della lite ;
la sentenza impugnata è, pertanto, cassata e, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la causa deve essere rinviata alla Corte
d’appello di Palermo, in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo giudizio, si atterrà a quanto in questa sede affermato e provvederà, altresì, a regolare le spese di questa fase di legittimità;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale ; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di