Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25100 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25100 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso (iscritto al n. 22655/2021 R.G.) proposto da:
1) COGNOME NOME , nata a San Marco in Lamis (FG) il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME , nata a San Marco in Lamis (FG) il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME , nata a San Marco in Lamis (FG) il7 DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME , nata a San Marco in Lamis (FG) il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), quali eredi di COGNOME NOME ; 2) COGNOME NOME , nata a Foggia il DATA_NASCITA DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME , nata a Foggia il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME , nata a Foggia il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), quali eredi di COGNOME NOME ; 3) COGNOME NOME , nata a Foggia il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME , nata a Foggia il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), quali eredi di COGNOME NOME ; 4) COGNOME NOME , nato a Foggia il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 5) COGNOME NOME , nato a Foggia il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 6)
NOME COGNOME NOME NOME , nato a Wellawatte Colombo (Sri n. 22655/2021 R.G.
COGNOME.
Rep.
C.C. 6/6/2024
Equa Riparazione
Lanka) il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 7) COGNOME NOME , nato a Lucera (FG) l’DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 8) COGNOME NOME , nato a Foggia il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 9) COGNOME NOME , nato a Foggia il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 10) COGNOME NOME , nato a Foggia il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 11) COGNOME NOME , nato a Foggia il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 12) COGNOME NOME , nato a Foggia il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 13) COGNOME NOME , nato a Foggia il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 14) COGNOME NOME , nato a Foggia il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 15) COGNOME NOME , nato a Foggia il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 16) COGNOME NOME , nato a Foggia il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE CODICE_FISCALE); 17) COGNOME NOME , nato a San Giovanni Rotondo il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 18) COGNOME NOME , nato a Manfredonia (FG) il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 19) COGNOME NOME , nato a Foggia l’DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 20) COGNOME NOME , nato a Volturino (FG) il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 21) COGNOME NOME , nato a Foggia il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE CODICE_FISCALE); 22) COGNOME NOME , nato a Foggia il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 23) COGNOME NOME , nato a Manfredonia (FG) il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 24) COGNOME NOME , nato a Foggia il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 25) COGNOME NOME , nato a Cerignola (FG) il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 26) COGNOME NOME , nato a Foggia il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 27) COGNOME NOME , nato a Sant’Agata di Puglia (FG) il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 28) COGNOME NOME , nato a Lentini (SR) il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 29) COGNOME NOME , nato a Foggia il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 30)
COGNOME NOME , nato a Foggia il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 31) COGNOME NOME , nato a Foggia il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE); 32) COGNOME NOME , nato a Troia (FG) il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, unitamente all’AVV_NOTAIO, del foro di Foggia, che li rappresenta e difende in forza di procure speciali allegate al ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizzo p.e.c. del difensore: ‘ EMAIL ‘) ;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE e domiciliato presso gli uffici di quest’ultima, siti in Roma, alla INDIRIZZO (indirizzo p.e.c.: ‘ EMAIL ‘) ;
-controricorrente –
avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’ Appello di Napoli n. 3038/2021, pubblicato il 9 giugno 2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse de i ricorrenti, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.;
FATTI DI CAUSA
1.- Con ricorso ex art. 3 l. n. 89 del 2001, depositato in data 26 febbraio 2019 presso la Corte d’A ppello di Napoli, COGNOME NOME e altri chiedevano il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare a carico RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quale erano tutti dipendenti, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli e ancora in corso al momento del deposito RAGIONE_SOCIALE domanda.
Con decreto del 27 marzo 2019, il giudice designato RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘A ppello di Napoli, preso atto RAGIONE_SOCIALE rinuncia alla domanda da parte di 20
degli originari ricorrenti, accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso e condannava il RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’indennità calcolata tenendo conto del differenziale, in eccedenza, tra l’importo del credito ammesso allo stato passivo e l’importo RAGIONE_SOCIALE prestazione previdenziale erogata dal RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE, oltre alle spese, ragione per la quale veniva rigettato il ricorso con riferimento alle posizioni di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, poiché in detti casi l’importo RAGIONE_SOCIALE prestazione previdenziale ex lege n. 297 del 1982 eccedeva l’importo del credito ammesso allo stato passivo, ai sensi dell’art. 2 -bis, comma 3, l. n. 89 del 2001.
2.- D ecidendo sull’opposizione ex art. 5 -ter l. n. 89 del 2001 proposta avverso il citato decreto dai medesimi odierni ricorrenti in relazione alla limitazione RAGIONE_SOCIALE quantificazione dell’indennizzo al mero differenziale tra importo ammesso al passivo ed importo RAGIONE_SOCIALE prestazione previdenziale ex lege n. 297 del 1982 erogata dal RAGIONE_SOCIALE, ovvero al rigetto RAGIONE_SOCIALE richiesta per i cinque lavoratori sopra indicati per la medesima ragione, la Corte d ‘A ppello di Napoli, nella contumacia del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE GRAGIONE_SOCIALE, accoglieva l’opposizione solo limitatamente alle posizioni di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rigettandola per tutte le altre e condannando il RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di ciascuno dei predetti di un indennizzo pari ad €. 5.600,00 (euro cinquemilaseicento/00), in ragione di €. 400,00 (euro quattrocento/00) per anno, per un numero complessivo di quattordici anni, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese del procedimento. Più specificamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale riteneva fondate le lamentate solo quanto alle posizioni di COGNOME, COGNOME e COGNOME, per i quali l’I NPS – nonostante la richiesta formulata – non aveva rilasciato la documentazione a dimostrazione di avere loro corrisposto la somma per la quale erano stati ammessi allo stato passivo per i rispettivi crediti di lavoro, quantificati in 14 anni l ‘ irragionevole durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare. Di converso, quanto alle restanti posizioni riteneva corretta l’interpretazione fornita dal consigliere designato secondo cui l’intervento del RAGIONE_SOCIALE entro il termine di ragionevole durata
RAGIONE_SOCIALE procedura escludeva, sotto il profilo del quantum, il diritto all’indennizzo .
3.- Avverso il menzionato provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi: 1 ) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME ; 2) COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME ; 3) COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME ; 4) COGNOME NOME; 5) COGNOME NOME; 6) COGNOME NOME; 7) COGNOME NOME; 8) COGNOME NOME; 9) COGNOME NOME; 10) COGNOME NOME; 11) COGNOME NOME; 12) COGNOME NOME; 13) COGNOME NOME; 14) COGNOME NOME; 15) COGNOME NOME; 16) COGNOME NOME; 17) COGNOME NOME; 18) COGNOME NOME; 19) COGNOME NOME; 20) COGNOME NOME; 21) COGNOME NOME; 22) COGNOME NOME; 23) COGNOME NOME; 24) COGNOME NOME; 25) COGNOME NOME; 26) COGNOME NOME; 27) COGNOME NOME; 28) COGNOME NOME; 29) COGNOME NOME; 30) COGNOME NOME; 31) COGNOME NOME; 32) COGNOME NOME.
All’esito di rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica, disposta da questa Corte con ordinanza interlocutoria del 15 gennaio 2024, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE GRAGIONE_SOCIALE ha resistito, mediante controricorso depositato con modalità telematica in data 27 febbraio 2024.
4.- I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.Preliminarmente, giova evidenziare come, con il decreto impugnato, la Corte d’ Appello di Napoli abbia limitato l’ammontare dell’indennizzo riconosciuto ai ricorrenti in equa riparazione, per il pregiudizio sofferto dalla durata irragionevole di una procedura fallimentare al cui passivo essi avevano insinuato i propri crediti di lavoro, considerando, ai fi ni del correttivo di cui all’art. 2 -bis, comma 3, l. n. 89 del 2001, l’importo di ciascun credito residuato dopo l’intervento in surroga del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell’ RAGIONE_SOCIALE.
Orbene, questa Sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 11892 del 3 maggio 2024 (emessa sul ricorso RG n. 17007/2022) ha già rilevato
la non uniformità, nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte, delle decisioni sulla questione relativa al valore RAGIONE_SOCIALE domanda, ai fini dell’applicazione del correttivo dell’indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001, in ipotesi di credito del lavoratore ammesso al passivo con parziale pagamento da parte del RAGIONE_SOCIALE (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 2, ordinanza n. 4746 del 22 febbraio 2024, non massimata, e Cass., Sez. 2, ordinanza n. 5757 del 24 febbraio 2023, Rv. 667154-01), disponendo la trattazione in pubblica udienza.
Tale questione risulta formare oggetto anche del secondo motivo di ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, cosicché la causa deve necessariamente essere rinviata a nuovo ruolo, in attesa dell’esito dell’udienza pubblica sopra menzionata.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALE decisione sul ricorso RG n. 17007/2022 rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 11892/2024.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione