Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7216 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7216 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA
Oggetto
ASSICURAZIONE DANNI
Indennizzo dovuto in caso di furto Oneri probatori Cumulo di rivalutazione e interessi Condizioni
R.G.N. 1022/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 22/10/2024
Adunanza camerale sul ricorso 1022-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante in atti indicato, domiciliat a ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale Dott.ssa NOME COGNOME domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica de i propri difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME domiciliato ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall’ Avvocato NOME COGNOME
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , domiciliat a ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME
– controricorrente al ricorso incidentale e contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
Avverso la sentenza n. 1885/23 d ella Corte d’appello di Palermo, depositata il 9/11/2023;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 22/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. La società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1885/23, del 9 novembre 2023, della Corte d’appello di Palermo, che accogliendo il gravame esperito, in via di principalità, da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 71/22, del 27 gennaio 2022, del Tribunale di Marsala (gravame al quale si associava, con impugnazione incidentale, la società RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE) -ha condannato Unipolsai RAGIONE_SOCIALE pagamento, rispettivamente, di € 82.410,65 in favore di FCA Bank e di € 164.549,35 in favore del Licata (oltre interessi legali su entrambe le somme, dalla pronuncia al soddisfo), a titolo di indennizzo assicurativo per il furto di un’autovettura della quale il
Licata era l’utilizzatore, in forza di un contratto di locazione finanziaria corrente con FCA Bank.
Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di essere stata convenuta in giudizio -unitamente a FCA Bank -dal Licata. Costui ne domandava la condanna a procedere ad un duplice pagamento, ed esattamente a versare, a FCA Bank, la somma di € 82.410,65, a titolo di sorte, quale importo residuo del prezzo di acquisto -pari alle ultime tre rate del contratto di leasing -di un’autovettura ‘Ferrari’, della quale l’attore lamentava l’avvenuto furto in data 23 novembre 2017, nonché, ad esso Licata, la residua somma di 164.549,35; importi ambedue maggiorati di interessi legali e di rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Costituitasi in giudizio, Unipolsai resisteva all’avversaria domanda, contestando il fatto storico ed eccependo il difetto di prova dell’avvenuto furto. Per parte propria, FCA Bank non senza eccepire la ricorrenza di una ricognizione di debito nei suoi c onfronti, operata da Licata, per l’importo di € 82.410,65 chiedeva, previo accertamento della risoluzione del contratto di leasing e dell’inadempimento , da parte di Unipolsai, del contratto di assicurazione, la condanna della stessa a pagarle l’indennizz o assicurativo di € 246.960,00, oltre che quella del Licata a corrisponderle il valore residuo del bene assicurato, pari appunto a € 82.41 0,65, nonché i canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio 2018.
Istruita la causa documentalmente, il primo giudice rigettava la domanda, sul rilievo dell’assenza di prova dell’avvenuto furto, con decisione, poi, riformata in appello, nei termini sopra meglio riassunti.
Avverso la sentenza della Corte panormita ha proposto ricorso per cassazione Unipolsai, sulla base -come detto -di tre motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 cod. civ.
Esso censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ‘ritenuto assolto l’o nus probandi incombente su parte attrice sol perché la stessa ha depositato in giudizio la denuncia di furto sporta dal COGNOME NOME, soggetto estraneo ai fatti di causa e terzo rispetto agli interessi che vengono in rilievo nel presente giudizio’, denuncia, pe raltro, relativa alla sottrazione non del solo veicolo per cui è giudizio, ma pure di altre quattro vetture di pari pregio.
Evidenzia, infatti, la ricorrente che, qualora una compagnia assicurativa, convenuta in giudizio dall’assicurato, alleghi come nel caso di specie -l’esclusione dell’operatività della garanzia, non propone un’eccezione in senso tecnico, bensì una mera difesa. Di conseguenza, anche in questo caso, resta immutato, a carico dell’attore, l’onere di ‘dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione’, ovvero ‘l’effettivo verificarsi dell’evento dedotto a rischio’.
Pertanto, con riferimento all’analisi delle prove contrarie, pure prodotte -ancorché essa non vi fosse tenuta -da Unipolsai (e sostanziatesi nella relazione investigativa della RAGIONE_SOCIALE), si sottolinea che le stesse non erano affetto inidonee, come invece ritenuto dal giudice d’appello, a ingenerare dubbi sulla verificazione del furto. Si assume, altresì, che tale conclusione si risolve nell’implicita attribuzione, alla convenuta, di un onere probatorio del quale essa non era gravata.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione ed errata applicazione, nuovamente, dell’art. 2697 cod. civ., e ciò sull’assunto che la denuncia di furto, sebbene sia un atto pubblico, ‘non è prova della veridicità e d esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti’.
Si sostiene, pertanto, che la sola produzione della denuncia di furto non esime l’assicurato dalla prova rigorosa in primis della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo dallo stesso indicati, nonché della verificazione dell’evento furto.
3.2. Infine, il terzo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione ed errata applicazione degli artt. 2697, 2222 e 1177 cod. civ., censurando la sentenza impugnata non solo per aver attribuito valore di prova alla denuncia da De L etteriis, ma per avervi riconosciuto ‘un ruolo determinante’, sul presupposto che provenisse da un ‘soggetto estraneo ai fatti di causa e terzo rispetto agli interessi che vengono in rilievo nel presente giudizio’.
Contesta la ricorrente quest’ultima affermazione, evidenziando come il COGNOME fosse proprietario di ben due delle autovetture oggetto del preteso furto, oltre che locatore delle stesse, nonché -quale socio accomandatario dell’officina ove la ‘Ferrari’ era asseritamente ricoverata custode di tale vettura e, dunque, potenzialmente chiamato a rispondere del furto ai sensi degli artt. 2222 e 1177 cod. civ.
‘ Ad colorandum ‘, la ricorrente segnala , poi, di essere venuta a conoscenza del fatto che tre delle cinque autovetture rubate non si trovassero nell’autofficina la notte del preteso furto, avendo, pertanto, proposto querela di falso avverso la denuncia di furto, ‘anche e soprattutto ai fini dell’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 2), già notificata in data 18 dicembre 2023’.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, CA Auto Bank S.p.a. (nuova denominazione di FCA Bank), chiedendo, in via preliminare, che la stessa sia dichiarata inammissibile -anche per difetto dello ‘ ius postulandi ‘ in capo al difensore, ‘non risultando allegata la procura’ (notarile) ‘conferita da Unipolsai al Sig. COGNOME procuratore speciale che, a sua volta, ha conferito procura alle liti all’Avv. Cancelliere e non risultando tale ultima procura sottoscritta dalla medesima legale’ -ovvero improcedibile, ‘avendo la ricorrente depositato una copia della sentenza oggetto di gravame non autentica, né recante l’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento’.
Nel merito, ha chiesto, comunque, che il ricorso sia rigettato.
Ha resistito al ricorso, altresì, il Licata, impugnando in via incidentale -con il proprio controricorso -la sentenza della Corte palermitana, sulla base di due motivi.
Il Licata, peraltro, in via preliminare, oltre a proporre la stessa eccezione di improcedibilità del ricorso già sollevata dalla controricorrente CA Auto Bank, ha eccepito inammissibilità del ricorso per cassazione per la mancanza di firma (sia analogica che digitale) nella procura speciale. Assume, infatti, che ‘in caso di notifica a mezzo Pec, la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte a l difensore, ai sensi dell’art. 16 -undecies d.l. n. 179 del 2012, deve essere da questi sottoscritta con firma autografa, e successivamente trasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformità all’originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica’ ( è citata Cass. Sez. 1, ord. 2 marzo 2023, n. 6318, Rv. 667130-01).
L’inammissibilità del ricorso, inoltre, viene prospettata pure sul presupposto che esso -presentandosi come ricorso nativo digitale -risulta privo di sottoscrizione digitale. Difatti, si
sostiene, ‘la firma digitale dell’originale è requisito di validità dell’atto in quanto attiene alla sua formazione ed alla sua riconducibilità a chi lo ha formato, sicché la sua mancanza determina una nullità che non può essere sanata’ (è citata Cass. Sez. 6-3, ord. 8 giugno 2017, n. 14338, Rv. 644628-01). Più in generale, si richiama il principio secondo cui il ricorso per cassazione privo di sottoscrizione deve ritenersi inesistente (Cass. Sez. 5, sent. 6 febbraio 2019, n. 3379, Rv. 652381-01).
5.1. Quanto al ricorso incidentale, il suo primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale omesso la pronuncia sulla richiesta della rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma liquidata a titolo di indennizzo assicurativo, sebbene richiesta nella citazione di primo grado e poi in quella di appello, oltre che reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
5.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1905 e 1908 cod. civ., per non avere il giudice d’appello tenuto presente, nella liquidazione dell’indennizzo assicurativo, la natura di debito di valore dello stesso, sicché esso, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell’assicurato, sarebbe, come tale, soggetto al regime del cumulo di rivalutazione e interessi.
Unipolsai ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentale.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Tutte le parti hanno presentato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. In via preliminare, sono da disattendere tutte le eccezioni -quella di improcedibilità, come quelle di inammissibilità -sollevate, dalla controricorrente e dal ricorrente incidentale, in merito al ricorso principale.
Quanto, infatti, all’eccezione di improcedibilità (basata sul rilievo del deposito, da parte del ricorrente principale, di copia della sentenza impugnata, redatta in formato digitale, priva degli elementi grafici idonei a consentire l’individuazione del nu mero e della data di pubblicazione), deve rilevarsi che l’avvenuta produzione -ad opera del ricorrente incidentale -di copia della sentenza recante, invece, tali dati preclude, come osserva la ricorrente principale nella propria memoria, la declaratoria d’improcedibilità (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 21 agosto 2023, n. 24885, Rv. 668844-02).
Del pari, da disattendere sono le eccezioni di nullità del ricorso e della procura speciale, perché prive di sottoscrizione autografa o digitale del difensore, perché entrambi gli atti, invece, risultano sottoscritti digitalmente.
Infine, da rigettare è pure l’eccezione di assenza di ‘ ius postulandi ‘ in capo all’Avvocato COGNOME, per essere stata la procura speciale rilasciata da un soggetto privo di rappresentanza sostanziale della società (tale NOME COGNOME, avendo la ricorrente prodotto la procura notarile ‘ ad negotia ‘ del 28 maggio 2021, dalla quale, viceversa, il predetto COGNOME risulta essere stato designato quale procuratore speciale della società.
11. Ciò detto, il ricorso principale va rigettato.
11.1. Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato.
11.1.1. L’inammissibilità va affermata in relazione alla censura (che è, peraltro, ripresa -o meglio, sviluppata -nel terzo motivo di ricorso) con cui si contesta alla sentenza impugnata di aver ‘ritenuto assolto l’ onus probandi incombente su parte attrice sol perché la stessa ha depositato in giudizio la denuncia di furto sporta dal COGNOME AndreaCOGNOME .
Tale doglianza, per vero, non contesta di per sé la decisione della Corte milanese di dare rilievo alla denuncia di furto (profilo che, viceversa, forma oggetto del secondo motivo di ricorso), bensì in ragione della provenienza di tale atto da un soggetto terzo rispetto alle parti in causa, negandosi, poi -con l’u ltimo motivo di ricorso -che il De Letteriis potesse, in realtà, considerarsi effettivamente tale, e cioè estraneo al giudizio.
Così formulata, però, la censura oggetto del presente motivo, oltre a non evocare correttamente l’art. 2697 cod. civ. (la cui violazione, difatti, è ‘configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni ‘; così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01), si infrange contro la constatazione che spetta al giudice di merito ‘in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le co mplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge’ (cfr. da ultimo, tra le innumerevoli, Cass. Sez. 6-1, ord. 13 gennaio 2020, n. 331, Rv. 656802-01; in senso analogo pure Cass. Sez. 2, ord. 8 agosto 2019, n. 21887, Rv. 655229-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 4 luglio 2017, n. 16467, Rv. 644812-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2014, n. 11511, Rv. 631448-01).
11.1.2. L’infondatezza del motivo, per contro, va affermata in relazione alla doglianza con cui la ricorrente lamenta che il giudice d’appello nell’aver ritenuto inidonee le prove da essa addotte (ovvero, le risultanze dell’attività investigativa privata) , volte a dimostrare l’insussistenza del furto, cioè il presupposto per la corresponsione dell’indennizzo -le avrebbe addossato un onere su di essa, in realtà, non incombente.
Tale censura -pur astrattamente riconducibile, diversamente dalla prima, alla violazione dell’art. 2697 cod. civ. -non è, però, fondata. I l giudice d’appello , infatti, una volta che quella prova documentale era stata acquisita al giudizio, si è limitato ad apprezzarne la rilevanza. Sotto questo profilo, pertanto, deve richiamarsi l’affermazione di questa Corte secondo cui le ‘regole sull’onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria -secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) -e trovano, dunque, applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie’ (Cass. Sez. 3, sent. 13 aprile 2023, n. 9863, Rv. 667344-01).
11.2. Il secondo motivo del ricorso principale non è fondato.
11.2.1. Nello scrutinarlo, occorre muovere dalla duplice constatazione che, nell’assicurazione contro i danni, ‘ poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro’ (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 21dicembre 2017, n. 30656, Rv. 647120-01), ed inoltre che ‘ la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l’effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati’ (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935, Rv. 560329-01, nello stesso senso, con riferimento proprio all’ipotesi della denuncia di furto, si veda, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 7 novembre 2022, n. 32637, non massimata; parimenti, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 28 agosto 2024, n. 23292, anch’essa non massimata).
Ciò ribadito, il presente motivo risulta, comunque, non fondato, esito al quale deve pervenirsi sulla scorta delle seguenti considerazioni.
In primo luogo, deve osservarsi che -a ben considerare -ciò che il motivo imputa alla sentenza impugnata non è di aver tratto la prova dalla denuncia di furto, bensì di aver disatteso il principio secondo cui la denuncia di furto, sebbene sia un atto pubblico, ‘non è prova della verid icità ed esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti’, affermazione che , tuttavia, non si rinviene nella sentenza impugnata. D’altra parte, che la sentenza impugnata non abbia ritenuto assolto l’onere di provare il furto p er il sol fatto della presentazione della denuncia, ma sulla base di una complessiva valutazione di tutte le risultanze probatorie acquisite -pure quelle, ipoteticamente di segno contrario, offerte
dall’odierna ricorrente è conclusione che si impone proprio alla luce della doglianza che la ricorrente principale ha formulato con il primo motivo del suo atto di impugnazione, da disattendere, però, alla luce del già richiamato principio dell’acquisizione probatoria.
11.3. Il terzo motivo del ricorso principale, del pari, non è fondato.
11.3.1. Ribadito il principio secondo cui spetta al giudice di merito selezionare le fonti del proprio convincimento, deve rilevarsi come il presente motivo pretenda, nella sostanza, di ‘traslare’ -sul piano dell’apprezzamento di una prova documentale, proveniente da un soggetto che si indica come (asseritamente) ‘interessato’ all’esito del giudizio ragioni suscettibili di determinarne la ‘incapacità’ a testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ., ignorando, però, che essa ‘non incide, in mancanza di previsione legislativa, sulla efficacia probatoria della scrittura proveniente dal soggetto incapace a testimoniare, che è regolata da criteri diversi’ (Cass. Sez. 3, sent. 22 gennaio 2002, n. 696, Rv. 551719-01; Cass. Sez. 3, sent. 27 marzo 1968, n. 959, Rv. 332336-01).
Il ricorso incidentale, invece, merita accoglimento.
12.1. I due motivi -suscettibili di scrutinio unitario, lamentando entrambi che la sentenza impugnata non ha provveduto sulla domanda di rivalutazione e interessi, sebbene l’una e l’altra , si assume, fossero dovuti -sono fondati.
12.1.1. Va, infatti, dato seguito al principio secondo cui, in tema di assicurazione contro i danni, ‘il pagamento
dell’indennizzo costituisce debito di valore’ o almeno, ‘si comporta’ come tale (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963-05) -‘poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell’assicurato, sicché è soggetto all’automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l’inadempimento o il ritardo colpevole dell’assicuratore’ (Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229, Rv. 667831-01), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista ‘una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamen to dell’equivalente monetario attuale della somma dovuta’ (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257- 01).
Né, in senso contrario, può rilevare la circostanza addotta da Unipolsai nel proprio controricorso al ricorso incidentale, ovvero che l’auto oggetto di furto venne rubata tre mesi dopo la conclusione del contratto di assicurazione, sicché il valore indicato nella polizza non poteva aver subito alcun deprezzamento. E ciò perché la rivalutazione si fonda sul presupposto secondo cui, mentre l’interesse del creditore al bene perduto rimane inalterato nel tempo, ciò non può dirsi per la somma che ne costituisce la ‘misura’ in termini monetari, la quale dovrà, appunto, essere ‘rivalutata’ tra il momento in cui insorga il presupposto per la percezione del credito pecuniario e quello del suo effettivo soddisfo.
In conclusione, il solo ricorso incidentale va accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di
legittimità (ma solo quanto al rapporto processuale tra NOME COGNOME e le società Unipolsai RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE e CA Auto RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE), alla stregua del seguente principio di diritto:
‘ l’indennizzo assicurativo in considerazione della sua funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell’assicurato è soggetto all’automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l’inadempimento o il ritardo colpevole dell’ass icuratore, potendo a tale somma cumularsi gli interessi, purché sussista una specifica domanda di parte, e ciò in quanto tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento de ll’equivalente monetario attuale della somma dovuta ‘.
Le spese, quanto al solo rapporto processuale tra Unipolsai Assicurazioni e CA Auto Bank, ormai esaurito, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
A carico della ricorrente principale, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare , al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese, ivi comprese quelle del
presente giudizio di legittimità, quanto al rapporto processuale tra NOME COGNOME e le società Unipolsai RAGIONE_SOCIALE e CA Auto RAGIONE_SOCIALE
Condanna, invece, Unipolsai Assicurazioni S.p.a. a rifondere, a CA Auto Bank S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 7.700,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della