Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33808 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 33808 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8059/2023 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE (già SOCIETÀ RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE E DEI SOCI NOME COGNOME E COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2 53 del 6/2/2023; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30/10/2025 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
letta la memoria della ricorrente.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE chiese di accertare giudizialmente il legittimo beneficiario dell’indennizzo assicurativo di Euro 124.740,00, liquidato dalla stessa compagnia assicuratrice in relazione all’incendio (sinistro assicurato), verificatosi il 13 dicembre 2016, dell’immobile di propr ietà di NOME NOME (soggetto assicurato); l’attrice rilevava che la polizza Multirischi RAGIONE_SOCIALE n. 124875262 prevedeva una clausola di vincolo a favore della Banca Popolare di Vicenza (creditore garantito da ipoteca iscritta sull’immobile) e che l’assicurato NOME era stato dichiarato fallito il 26 gennaio 2018; a seguito di contrapposte pretese avanzate dalla banca beneficiaria del vincolo e dalla curatela del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e dei soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, manifestava la propria incertezza sulla titolarità del diritto all’indennizzo.
Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 322 del 25 febbraio 2021, affermò che l’indennizzo spettava ad RAGIONE_SOCIALE (cessionaria del credito della Banca Popolare di Vicenza) nei limiti del credito dalla stessa insinuata al passivo fallimentare e che il residuo competeva al fallimento.
Il RAGIONE_SOCIALE impugnò la decisione.
La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 2 53 del 6 febbraio 2023, riformò la pronuncia di primo grado e dichiarò « che la Banca Popolare di Vicenza e per essa la cessionaria NOME è titolare del credito da indennizzo per l’incendio; e che l’indennizzo deve essere versato al fallimento RAGIONE_SOCIALE e singoli soci in proprio COGNOME NOME e COGNOME COGNOME NOME e vincolato al pagamento del creditore ipotecario (Banca Popolare di Vicenza) secondo le regole della par condicio creditorum e cause di prelazione ».
5. RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), cessionaria del credito di Banca Popolare di Vicenza S.p.A., ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei soci NOME COGNOME e NOME COGNOME ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale (condizionato) basato su due motivi.
Il Pubblico Ministero ha concluso, con la propria memoria e nella discussione, per l’inammissibilità del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Le parti non sono comparse all’udienza fissata per la discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l ‘ unico motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente lamenta l’ « errata applicazione dell’art. 51 l.f. e dell’art. 1917 c. 2 c.c. », per avere la Corte d’appello affermato che « che l’indennità spettante ad RAGIONE_SOCIALE debba confluire nella massa fallimentare, per essere poi distribuita a favore dei creditori secondo i rispettivi gradi di privilegio ». Ad avviso della ricorrente, tale affermazione sarebbe contraddittoria rispetto alla statuizione, non contestata, secondo cui «RAGIONE_SOCIALE è il legittimo titolare della somma indennitaria» e, peraltro, risulta illogica perché, sottoponendo il credito dell’indennizzo al concorso sostanziale in caso di fa llimento, si determina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto all’ipotesi di assenza di interferenze con la procedura concorsuale.
Il motivo è inammissibile.
Infatti, come rilevato anche dalla controricorrente, il motivo non sviluppa una ragionata critica alla sentenza impugnata e alle sue argomentazioni, tant’è che nella sua esposizione nemmeno si menzionano le norme delle quali è denunciata la violazione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giusta il
disposto dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla RAGIONE_SOCIALE di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.» (Cass. Sez. 3, 26/07/2024, n. 20870, Rv. 671836-01; analogamente, Cass. Sez. 1, 05/08/2020, n. 16700, Rv. 658610-01, e Cass. Sez. L., 21/08/2020, n. 17570, Rv. 658544-01).
5. In particolare, con la censura in esame si sostiene che la Corte di merito avrebbe violato gli artt. 51 l.fall. e 1917 c.c.: nessuna delle citate disposizioni risulta richiamata o applicata dal giudice d’appello e, anzi, si osserva che la sentenza impugnata non riguarda in alcun modo né il divieto di intraprendere azioni esecutive individuali nei confronti del fallito (e le eccezioni alla regola dell’art. 51 citato), né l’assicurazione della responsabilità civile (disciplinata dal citato art. 1917).
6. A prescindere dal rilievo secondo cui la legge fallimentare disciplina con norme diverse da quelle menzionate il concorso formale (art. 52 l.fall., oggi art. 151 c.c.i.i.) e il concorso sostanziale (art. 110 l.fall., oggi art. 220 c.c.i.i.), la formulazione del motivo è talmente generica da impedire di comprendere la censura e, cioè, se con la stessa si lamenta che il giudice d’appello abbia accertato un credito nei confronti del fallito (in violazione delle norme sul necessario concorso formale, in forza del quale la determinazione del credito nei confronti del fallito non può essere compiuta al di fuori della procedura) oppure se l’oggetto della doglianza riguardi la sottoposizione al concorso sostanziale sulla base dell’art. 2742 c.c.
7. Un motivo di impugnazione così concepito viola i principî ripetutamente affermati da questa Corte, a partire da Cass. Sez. 3, Sentenza n.
4741 del 04/03/2005, Rv. 581594-01, sino a Cass. Sez. U., Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, secondo i quali il ricorso per cassazione è un atto nel quale si richiede al ricorrente di articolare un ragionamento sillogistico così scandito:
(a) quale sia stata la decisione di merito;
(b) quale sarebbe dovuta essere la decisione di merito;
(c) quale regola o principio sia stato violato, per effetto dello scarto tra decisione pronunciata e decisione attesa.
Questa Corte, infatti, può occuparsi solo degli errori correttamente censurati, ma non può rilevarne d’ufficio, né può pretendersi che essa intuisca quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica scrittoria oscura (da ultimo, in tal senso, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21861 del 30/8/2019; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11255 del 10/5/2018; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10586 del 4/5/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza 28/2/2017 n. 5036).
In definitiva, il ricorso principale è inammissibile e quello incidentale condizionato resta assorbito.
Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 3.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per i rispettivi ricorsi, se dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 30 ottobre 2025.
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