Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4241 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 4241  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 6196 – 2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE –P_IVA  –  in  persona  del  sindaco pro tempore , rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO .
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del dottor NOME  COGNOME, elettivamente  domiciliato,  con  indicazione  dell’indirizzo p.e.c., in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore.
CONTRORICORRENTE
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore .
INTIMATA
avverso l ‘ordinanza dei 13/19.12.2017 della Corte d’Appello di Milano, udita la relazione nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 del consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con  ricorso ex artt.  702 bis cod.  proc.  civ.  e  29  d.lgs.  n.  150/2011  l’ ‘RAGIONE_SOCIALE  conveniva  innanzi  alla  Corte  d’Appello  di  Milano  il Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Chiedeva condannarsi il Comune di RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli indennizzi e del risarcimento di cui al 1° co. ed al 3° co. dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 in dipendenza dell’ utilizzazione-acquisizione da parte dell’ente pubblico convenuto dell’immobile di proprietà di essa ricorrente ubicato alla INDIRIZZO di RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 2) .
RAGIONE_SOCIALE‘  RAGIONE_SOCIALE provvedeva  alla  notifica  del  ricorso  e  del decreto  di  comparizione  alla  ‘RAGIONE_SOCIALE  di  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE‘, titolare di ipoteca is critta sull’immobile.
Si costituiva il Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Esponeva che la pretesa ex adverso azionata concerneva un immobile che da tempo utilizzava con destinazione scolastica, immobile accorpato al complesso RAGIONE_SOCIALE adibito a sede della scuola media ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 3) .
Esponeva che con deliberazione n. 81 del 26.11.2015 il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva all’unanimità votato l’acquisizione del cespite al patrimonio indisponibile
RAGIONE_SOCIALE, acquisizione poi disposta con decreto n. 15372 del 23.12.2015 (cfr. ricorso, pag. 3) .
Interveniva la ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘.
Chiedeva disporsi il pagamento in suo favore delle somme riconosciute dovute ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 321/2001.
Espletata la c.t.u., con ordinanza dei 13/19.12.2017 la Corte di Milano, in accoglimento del r icorso, determinava in euro 466.400,00 l’indennizzo dovuto dal Comune di RAGIONE_SOCIALE all’ RAGIONE_SOCIALE per il pregiudizio patrimoniale, determinava in euro 46.640,00 l’indennizzo dovuto dal Comune di RAGIONE_SOCIALE all’ ‘RAGIONE_SOCIALE per il pregiudizio non patrimoniale, determinava in euro 373.120,00 il risarcimento dal Comune di RAGIONE_SOCIALE dovuto all’ RAGIONE_SOCIALE per l’occupazione senza titolo protrattasi dal 2000 al 2015.
Evidenziava  la  Corte  che  tutti  gli  elementi  indispensabili  ai  fini  della determinazione del valore dell’immobile erano stati adeguatamente valutati dal c.t.u.,  le  cui  conclusioni  risultavano  congruamente  motivate (cfr.  ordinanza impugnata, pag. 7) .
Evidenziava  per  altro  verso  che  erano senz’altro  da  decurtare  dal  valore venale dell’immobile i costi sostenuti dal Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per le opere di riqualificazione  del  cespite  che,  nonostante  il  trascorrere  del  tempo,  non avevano esaurito la propria funzione (cfr. ordinanza impugnata, pagg. 7 – 8) .
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Comune di RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.
Ha addotto, in ordine al terzo motivo di ricorso, che ha proposto alla Corte di Milano ricorso ex art. 287 cod. proc. civ. -cui la controparte ha aderito -ai fini della correzione dell’errore materiale e/o di calcolo che inficia l’ordinanza ex adverso impugnata, nella parte in cui il risarcimento del danno per l’occupazione senza titolo è stato quantificato in euro 373.120,00 anziché in euro 332.310,00, importo, quest’ultimo, che viceversa si giustifica in considerazione della protrazione del periodo di occupazione dal 30.9.2001 fino al 29.12.2005.
La ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Si  è  costituito  con  comparsa in data 3.7.2023 il curatore del fallimento dell”RAGIONE_SOCIALE , dichiarato dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con sentenza dei 22/29.11.2019.
Ha  chiesto  di essere  rimesso  in  termini  ai fini  della  produzione  del provvedimento in data 7.4.2018, con cui la Corte d’Appello di Milano ha fatto luogo  alla correzione  dell’errore  materiale  e  dell’errore  di  calcolo inficianti l’ordinanza impugnata.
Il curatore del fallimento controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con  il  primo motivo  il  ricorrente  denuncia  la  violazione  dell ‘ art.  42 bis d.P.R. n. 327/2001.
Premette che l’immobile per cui è controversia è sempre stato destinato a servizi pubblici scolastici (cfr. ricorso, pag. 5) .
Indi deduce che in sede di determinazione del valore venale dell’immobile la Corte di Milano avrebbe dovuto tener conto del vincolo conformativo prefigurato nello strumento urbanistico (così ricorso, pag. 6) .
Il primo motivo di ricorso va respinto.
Invero, il mezzo in disamina risulta del tutto avulso da un ben preciso rilievo che connota la ‘ ratio in parte qua decidendi ‘ dell’impugnato dictum .
Propriamente, la Corte di Milano ha dato atto che ai fini della determinazione del valore venale dell’immobile il consulente d’ufficio aveva tenuto conto della sua destinazione a servizi, ossia della sua destinazione scolastica ,  tant’è  che l’ausiliario  d’ufficio  aveva  dichiarato  di  essersi  avvalso  ‘dei  dati  relativi  al mercato immobiliare terziario’ (cfr. ordinanza impugnata, pag. 7) .
In questi termini il ricorrente non ha motivo di dolersi per addurre che in sede di  determinazione del valore venale dell’immobile la corte di merito avrebbe dovuto  tener  conto  del  vincolo  conformativo  prefigurato  nello  strumento urbanistico,  cioè  che  alla  data  della  procedura  acquisitiva  la  destinazione urbanistica del cespite era quella di ‘Servizi  RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pagg. 5 – 6) .
Con il RAGIONE_SOCIALE motivo il rico rrente denuncia la violazione dell’art. 4 2 bis d.P.R. n. 327/2001.
Deduce che la Corte di  Milano  avrebbe  dovuto  detrarre  dal  valore  venale dell’immobile il costo di tutte le opere di ristrutturazione e di tutte le migliorie realizzate (cfr. ricorso, pag. 8) .
Il RAGIONE_SOCIALE motivo di ricorso del pari va respinto.
Senza  dubbio  vi  è  in  linea  teorica  margine  perché  si  produca  la controindicazione che il ricorrente prospetta (cfr. ricorso, pag. 8) .
Ossia  che  il  privato  percepisca  un  maggior  indennizzo  in  dipendenza dell’incremento del valore venale che il bene abbia ottenuto per effetto delle opere  migliorative  eseguite  dalla  Pubblica  Amministrazione.  E  dunque  che  il privato consegua un’indebita locupletazione .
E tuttavia la determinazione assunta in parte qua dalla Corte di Milano è ben lungi dal sortire un esito siffatto.
Invero in maniera congrua ed ineccepibile -ed appieno da condividere – la C orte d’appello ha reputato che non fossero da scomputare i costi sostenuti dal Comune di RAGIONE_SOCIALE per le opere di riqualificazione dell’immobile che da tempo avevano esaurito la loro funzione.
15. La Corte di merito ha ulteriormente puntualizzato che dal valore venale non  era  da  scomputare  l’importo  di  euro  68.548,52 –  correlato  ad  opere  di riqualificazione compiute nel biennio 2005-2006 ‘a causa del suo carattere eterogeneo rispetto ai criteri di calcolo del valore venale, come giustamente osservato dal c.t.u.’ (così ordinanza impugnata, pag. 8) .
È evidente che trattasi di un rilievo essenzialmente ‘in fatto’, ancorato a lla valutazione cui ha attes o l’ausiliario d’ufficio.
Cosicché l’omessa detrazione ad ampio spettro – che il ricorrente ha lamentato con il motivo in disamina – si risolve, a tal specifico riguardo, in una censura eminentemente ‘di merito’, come tale immeritevole di seguito (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404, RAGIONE_SOCIALE cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità) .
Con il  terzo motivo il  ricorrente  denuncia la violazione dell’art. 4 2 bis d.P.R. n. 327/2001.
Deduce  che  ha  errato  la  Corte  di  Milano  a  computare  l’indennizzo  per l’occupazione senza titolo sino al 2017 (cfr. ricorso, pag. 9) .
Deduce invero che l’occupazione senza titolo si è conclusa nel 2015, allorché, con la delibera n. 81 del 26.11.2015 del RAGIONE_SOCIALE, si è compiuta la procedura acquisitiva (cfr. ricorso, pag. 10) .
Il terzo motivo parimenti va respinto.
In memoria (cfr. pag. 7) il curatore del fallimento dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE ha riprodotto testualmente il provvedimento in data 7.4.2018, con cui la Corte d’Appello di Milano ha fatto luogo alla correzione dell’errore materiale e dell’errore di calcolo che avevano inficiato l’ordinanza impugnata.
Ossia il provvedimento di correzione -correzione richiesta dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE ed alla quale il Comune di RAGIONE_SOCIALE aveva aderito dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui il risarcimento del danno per l’occupazione senza titolo era stato erroneamente quantificato nel maggior importo di euro 373.120,00 anziché nel minor importo di euro 332.310,00, minor importo viceversa dovuto in dipendenza della protrazione del periodo di occupazione fino al 29.12.2015 a decorrere non già dal 2000 bensì dal 30.9.2001, così come del resto la stessa Corte di Milano, a pagina 9 dell’ordinanza impugnata , aveva correttamente dato atto.
Evidentemente la correzione cui sull’accordo di ambedue le parti – la Corte d ‘appello ha fatto luogo, segna la carenza di qualsivoglia interesse del ricorrente a far valere il terzo mezzo di impugnazione.
D’altronde, indiscutibilmente il periodo di occupazione illegittima è stato dalla C orte  distrettuale  con  l’ordinanza  impugnata  computato  fino  al  2015 (cfr. dispositivo dell’ordinanza impugnata, punto III) così come il Comune ricorrente pretende (cfr. ricorso, pag. 9) .
In dipendenza del rigetto del ricorso il Comune ricorrente va condannato a rimborsare al curatore del fallimento dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE e spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
La ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va nei suoi confronti assunta.
20. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il  versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente, Comune di RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare al controricorrente, curatore  del  fallimento  dell”RAGIONE_SOCIALE, le  spese  del  presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai  sensi  dell’art.  13,  1°  co. quater ,  d.P.R.  n.  115/2002  dà  atto  della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Comune
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte