Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23120 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23120 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/08/2024
Oggetto: Dirigente medico – indennità di pronta disponibilità – giudicato esterno
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso 9462 -2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 3632/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2018 R.G.N. 871/2017; la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del udita 03/07/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ha respinto la domanda formulata da NOME COGNOME, dirigente medico, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE per il riconoscimento di differenze retributive maturate a titolo di indennità di pronta disponibilità in relazione al periodo marzo 2012 -febbraio 2016.
La Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha evidenziato che nel momento di entrata in vigore del CCNL del 3 novembre 2005, si era determinata la caducazione della pregressa contrattazione integrativa, di cui alla deliberazione n. 1873 del 21 luglio 1999, con la quale l’importo unitario dell’indennità di pronta disponibilità era stato elevato rispetto alla quota minima prevista dal precedente CCNL; infatti, l’art. 17 del CCNL del 2005 aveva disposto la disapplicazione dell’art. 20 del CCNL del 1996 e di conseguenza anche dell’art. 62, che rappresentavano le basi normative della contrattazione collettiva decentrata del luglio 1999, pacifico che nessun nuovo contratto integrativo era intervenuto nel periodo di vigenza del CCNL del 2005 al fine di determinare l’indennità di disponibilità in misura superiore a quella minima stabilita dall’art. 55 del nuovo CCNL.
In ogni caso, l’art. 51 del CCNL del 2005 aveva confermato quanto previsto dall’art. 62 relativamente alle modalità di erogazione dell’indennità, con particolare riferimento al limite rappresentato dalla capienza del fondo annuale. Pertanto, in difetto di appositi accordi sindacali che disponessero l’incremento dell’indennità nella misura minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale e dovendosi
comunque contestualizzare la pretese nella realtà finanziaria del momento, la domanda della dirigente non poteva trovare accoglimento, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la COGNOME, articolando tre motivi, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, art. 51 CCNL dirigenza RAGIONE_SOCIALE, nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto superato, in quanto abrogato per effetto della sopravvenuta contrattazione collettiva a livello nazionale, l’accordo decentrato recepito dalla RAGIONE_SOCIALE con l’atto deliberativo n. 1873 del 21 luglio 1999.
Con il secondo motivo è denunciata la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, artt. 1312, 1355, 1358, 2697 cod. civ., art. 51 CCNL dirigenza RAGIONE_SOCIALE, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, in ordine alla mancata prova – con onere a carico della RAGIONE_SOCIALE – della incapienza del fondo, mentre, dagli stessi tabulati prodotti dall’azienda emergeva, piuttosto, l’esistenza di residui positivi.
Con il terzo motivo è denunciata la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, art. 17 CCNL dirigenza RAGIONE_SOCIALE del 3 novembre 2005, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto, secondo la richiamata disposizione, non era più previsto il limite della capienza del fondo.
Il ricorso è inammissibile.
4.1. Sulla medesima questione è intervenuta, dopo la pronuncia del giudice di appello, Cass., Sez. L, 31 luglio 2023, n. 23290 che, decidendo su analoga domanda formulata dall’odierna ricorrente, NOME COGNOME,
dirigente medico, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, ha respinto il ricorso inteso ad ottenere il riconoscimento di differenze retributive maturate a titolo di indennità di pronta disponibilità (ciò richiamando Cass., Sez. L, 27 gennaio 2022, n. 2408 in continuità con Cass., Sez. L, 27 febbraio 2020, n. 5417).
In detta pronuncia è stato ricostruito il quadro contrattuale ed è stato, in sintesi, affermato che: a ) il contratto collettivo 3.11.2005 per la dirigenza RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE non ha superato il riferimento alla disponibilità del fondo annuale destinato a remunerare particolari condizioni di lavoro, perché, al contrario, la contrattazione collettiva nazionale succedutasi nel tempo, pur consentendo alla contrattazione integrativa di rideterminare in aumento l’importo dell’indennità di pronta disponibilità, ha sempre condizionato l’esercizio di detto potere alle disponibilità del fondo aziendale destinato a far fronte al relativo onere; b ) la contrattazione nazionale, che ha rimesso a quella integrativa la rideterminazione dell’importo dell’indennità della quale qui si discute, ha anche previsto un’efficacia temporalmente limitata della contrattazione aziendale (art. 5 CCNL 3.11.2005; art. 5 CCNL 8.6.2000; art. 4 CCNL 5.12.1996), contrattazione che, secondo la previsione dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis , è tenuta al rispetto dei vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali nonché di quelli derivanti dalle disponibilità di bilancio e dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell’amministrazione; c ) il diritto a percepire l’indennità in misura maggiorata rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, di tempo in tempo vigente, non può, pertanto, essere fondato su un atto deliberativo risalente all’anno 1999, in assenza di un successivo intervento della contrattazione integrativa che quell’atto abbia richiamato, verificandone anche la compatibilità con le risorse disponibili; d ) nell’impiego pubblico contrattualizzato l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ed alle condizioni dagli stessi previste, sicché
l’adozione di un atto unilaterale di gestione del rapporto con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato emolumento non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, in quanto la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva (cfr. fra le tante Cass., Sez. L, 8 novembre 2021, n. 32367 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); e ) qualora l’acquisto di un diritto sia sottoposto a condizione sospensiva e, quindi, dipenda dal verificarsi di un evento futuro ed incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti (condizione sospensiva potestativa semplice), l’adempimento della condotta determinativa del fatto in questione è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto, sicché l’onere di provare l’avveramento dell’evento condizionante, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 cod. civ., grava su colui che intende far valere quel diritto (Cass., Sez. 3, 14 dicembre 2016, n. 25597).
4.2. È ormai ius receptum l’orientamento, inaugurato da Cass., Sez. Un., 26 maggio 2001, n. 226, secondo cui «poiché nel nostro ordinamento vige il principio della normale rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando la necessità dell’istanza di parte solo da una specifica previsione normativa, l’eccezione di giudicato esterno, in difetto di una tale previsione, è rilevabile d’ufficio ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa, qualora il giudicato risulti da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito, con la conseguenza che, in mancanza di pronuncia o nell’ipotesi in cui il giudice del merito abbia affermato la tardività dell’allegazione -e la relativa pronuncia sia stata impugnata -il giudice di legittimità accerta l’esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice del merito» (si veda anche Cass., Sez. Un., 6 luglio 2023, n. 19129).
È stato, poi, precisato da Cass., Sez. Un., 1° giugno 2006, n. 13916 che in sede di legittimità il giudicato esterno, al pari di quello interno, è rilevabile d’ufficio non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. In tal caso la produzione del giudicato, da effettuare unitamente al ricorso se formatosi in pendenza del termine per l’impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva, fino all’udienza di discussione, non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ., che si riferisce esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, e non a quelli dei quali non era possibile la produzione in quella sede.
Ha, poi, aggiunto Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2007, n. 26482 che il principio secondo cui la rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno trova un limite nel divieto di far uso della propria scienza privata, posto sia al giudice del merito che a quello di legittimità, non opera (ed è questo il caso che qui rileva) qualora il giudicato stesso si sia formato a seguito di una pronuncia della Corte di cassazione, già nota alle parti, la cui materiale acquisizione al giudizio di legittimità in corso non risponde ad alcuna reale esigenza né delle parti stesse né della Corte la quale, in ragione della funzione nomofilattica attribuitale, è istituzionalmente tenuta a conoscere i propri precedenti.
4.3. È poi consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui «in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, com’è nel caso del rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto, l’autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a
fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento» (v. Cass., Sez. L, 17 agosto 2018 n. 20765 e i precedenti di questa Corte ivi richiamati nonché le successive Cass., Sez. L, 18 agosto 2020, n. 17223 e Cass., Sez. L, 29 novembre 2021, n. 37269).
4.4. Orbene, nello specifico, le pretese economiche della COGNOME, tanto nel presente giudizio quanto in quello definito con la sopracitata Cass. n. 23290/2023 attengono alla medesima questione della valenza dell’atto deliberativo n. 1873 del 21 luglio 1999 (con la quale l’importo unitario dell’indennità di pronta disponibilità era stato elevato rispetto alla quota minima prevista dal precedente CCNL) a fondare il diritto a percepire l’indennità in tale misura maggiorata rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, di tempo in tempo vigente, in assenza di un successivo intervento della contrattazione integrativa che quell’atto abbia richiamato, verificandone anche la compatibilità con le risorse disponibili (tanto emerge con ogni evidenza dalla totale sovrapponibilità dei motivi di ricorso nell’una e nell’altra causa).
4.5. Né vi è stata alcuna sopravvenienza in fatto o in diritto tale da consentire il riesame di una questione già definita da questa Corte, in senso sfavorevole alla COGNOME, con sentenza passata in giudicato.
In via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.