Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8155 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8155 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1203-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALESocietà con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE RAGIONE_SOCIALE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO NOME COGNOME INDIRIZZO presso lo STUDIO LEGALE COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 751/2023 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/07/2023 R.G.N. 397/2023;
Oggetto
R.G.N. 1203/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 11/12/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 773/2018, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha rigettato le domande proposte da NOME COGNOME, dipendente di Trenitalia s.p.a., dirette all’accertamento del diritto del lavoratore a percepire l’indennità economica per il personale addetto alla manutenzione dei rotabili di cui all’accordo del 23.6.2005; in accoglimento della domanda riconvenzionale della società ha condannato il lavoratore a restituire le somme percepite a tale titolo per il periodo compreso da giugno 2006 a novembre 2009.
Con ordinanza n. 1970/2023 la Corte di Cassazione, in accoglimento dei motivi di impugnazione del COGNOME, ha cassato con rinvio la sentenza di appello.
La Corte di appello di Milano, quale giudice del rinvio, ha condannato Trenitalia s.p.a. a corrispondere al lavoratore la somma di € 2.520,00 a titolo di indennità economica dal febbraio 2011 al luglio 2014, oltre accessori dalle scadenze al saldo; ha respinto la domanda riconvenzionale di ripetizione dell’indebito avanzata dalla società con riferimento alle somme erogate al dipendente nel periodo giugno 2006/ottobre 2009 a titolo di indennità ex accordi 23.6.2005.
La Corte di rinvio, per quel che ancora rileva in questa sede, richiamata la propria giurisprudenza in tema di interpretazione dell’accordo nazionale 23.6.2005, secondo la quale, in estrema sintesi, il riconoscimento dell’indennità giornaliera in contr oversia spettava al solo ‘personale della
manutenzione dei rotabili’, con esclusione quindi del personale cd. indiretto della manutenzione, richiamato il profilo di inquadramento del ricorrente come operatore della manutenzione, ha osservato che l’attività di controllo delle pulizie appaltate ad una ditta esterna, espletata dal COGNOME a partire dall’anno 2006, attività implicante, alla luce degli elementi in atti, anche la verifica del regolare funzionamento delle ‘ritirate e dei lavabi’ dei convogli, rientrava nella manutenzione dei rotabili poiché per il funzionamento del convoglio si richiedeva, secondo quanto precisato dalla sentenza rescindente, anche la funzionalità del servizio igienico. Da tanto scaturiva il diritto all’indennità giornaliera n ella misura complessiva di € 2.520,00, oltre accessori, in relazione al periodo dal febbraio 2011 al luglio 2014. Il giudice del rinvio ha escluso la sussistenza del presupposto (78 notti annue in turni avvicendati) per godere dell’indennità giornaliera relativamente al periodo novembre 2009/gennaio 2011; ha inoltre respinto la domanda di ripetizione dell’indebito fondata sulla asserita sussistenza di un errore gestionale contabile alla base della pacifica erogazione al dipendente dell’indennità giornal iera nel periodo dal febbraio 2011 al luglio 2014.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha depositato controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 1362, 1363, 1364 e 1369 c.c. con riferimento all’accordo aziendale del 23.6.2005;
censura la sentenza impugnata sul rilievo che in base all’accordo 23.6.2005 i destinatari dell’indennità in controversia erano individuati con la formula ‘personale della manutenzione dei rotabili’, formula non in grado di includere anche il personale cd. indiretto della manutenzione, men che meno gli addetti al controllo delle pulizie, come il COGNOME; ha argomentato che, come pacifico, solo le attività di diretta manutenzione risultavano particolarmente gravose e pesanti, fisicamente impegnative e caratterizzate da rischi per la sicurezza per cui appariva giustificato il riconoscimento di un’indennità destinata a ristorare tale specifico disagio; di tanto, in applicazione dell’art. 1364 c.c., occorreva tenere conto nell’interpretazione dell’accordo aziendale; la sentenza era quindi errata perché aveva ritenuto che l’attività svolta dal COGNOME fosse riconducibile a quella prop ria dei ‘diretti di manutenzione’ .
Con il secondo motivo deduce omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti rappresentato dal fatto che le mansioni del COGNOME consistevano nel controllo dei lavori di pulizia appaltati ad aziende esterne, principalmente riferite agli immobili e solo saltuariamente ai rotabili di talché non risultavano riconducibili alla manutenzione di questi ultimi.
Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., censurando la sentenza impugnata per non avere posto a carico del lavoratore- il quale in sede di libero interrogatorio aveva ammesso che l’attività di controllo della pulizia era svolta pure sugli immobilil’onere della prova della prevalenza dello svolgimento dell’attività sui rotabili rispetto a quella sugli immobili.
Con il quarto motivo deduce travisamento delle prove e violazione dell’art. 115 c.p.c. con riferimento ai documenti attestanti l’attività del COGNOME. Assume errata percezione degli stessi ed evidenzia che l’attività di pulizia è ‘ontologicamente’ estranea a quella di manutenzione dei rotabili, consistendo in attività è meramente visiva di talché già solo per questo esulava dalle condizioni di erogazione della indennità in controversia.
5. Il primo motivo di ricorso è infondato.
5.1. L a sentenza rescindente, nell’accogliere il ricorso del COGNOME, ha così argomentato : <> (sentenza, pag. 5,). La qualificazione dell’attività in controversia come riconducibile a quella propria degli addetti alla manutenzione dei rotabili è stata quindi effettuata direttamente dal giudice di legittimità il quale ha mostrato di considerare a tal fine il complesso delle attività necessarie al mantenimento della efficienza dei convogli ferroviari in tutte le loro componenti e quindi anche nella componente relativa alla organizzazione di un efficiente servizio di pulizia. Il dictum della sentenza rescindente risultava quindi sul punto vincolante per il giudice di rinvio posto che la nozione di attività di manutenzione, quale ricostruita dal giudice di legittimità, si configurava quale imprescindibile presupposto per la verifica in fatto demandata al giudice di rinvio: per il profilo che viene in rilievo la Corte di merito in sede di riassunzione da rinvio poteva solo verificare se la concreta fattispecie quale ricostruita alla luce delle emergenze in atti era sussumibile nell’ambito della nozione di manutenzione dei rotabili già direttamente delineata dalla sentenza rescindente. In base alle
considerazioni che precedono la sentenza impugnata si sottrae alla critica articolata con il motivo in esame.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Si premette che il tema della prevalenza delle mansioni del COGNOME (nell’ambito della verifica connessa alla manutenzione dei rotabili o a quella degli immobili) non è stato specificamente affrontato dalla sentenza impugnata; in conseguenza, costituiva onere di parte ricorrente, per non incorrere nella violazione del divieto di novum , allegare l’avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come viceversa non avvenuto. E’ inoltre da evidenziare che parte ricorrente neppure chiarisce la decisività dell’accertamento della prevalenza o meno delle mansioni svolte, in base alla disciplina legale e contrattuale di riferimento laddove, in assenza di tali riferimenti, la questione della prevalenza delle mansioni poteva assumere rilievo solo con riguardo al riconoscimento del diritto alle mansioni superiori , tema estraneo all’accertamento demandato al giudice del rinvio.
Il mancato accoglimento del secondo motivo di ricorso assorbe la necessità di esame del terzo motivo.
Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. La deduzione di errata percezione dei documenti versati in atti si traduce in mero dissenso valutativo, intrinsecamente inidoneo a dare contezza dell’errore ascritto al giudice di merito e comunque non
sorretto dalla trascrizione dei documenti alla base delle censure, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c. (Cass. n. 29093/2018, n. 195/2016, n. 16900/2015, n. 26174/ 2014, n. 22607/2014, Sez. Un, n. 7161/2010).
8.1. La censura che denunzia come ‘ontologicamente estranea’ alla manutenzione dei rotabili l’attività di pulizia non si confronta con il dictum della sentenza rescindente che ha qualificato direttamente tale attività come inerente alla manutenzione ove finalizzata ad assicurare la funzionalità del convoglio, anche in relazione alla componente relativa alla organizzazione di un efficiente servizio di pulizia.
Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell’11 dicembre