Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5504 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5504 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12054/2024 R.G. proposto da :
NOME COGNOME con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE REGGIO CALABRIARAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO REGGIO CALABRIA n. 164/2024 pubblicata il 04/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con la sentenza n.164/2004 pubblicata il 04/03/2024, ha accolto il gravame proposto dalla A.RAGIONE_SOCIALE di Reggio Calabria nella controversia con NOME COGNOME e, in parziale riforma della sentenza appellata, ha condannato l’appellante al pagamento della somma di euro 7.255,28 a titolo di indennità sostitutiva per le ferie non godute, soltanto per le giornate indicate dalla A.S.P. medesima.
La controversia ha per oggetto l’indennità sostitutiva per le ferie non godute dall’anno 2013 sino al collocamento in quiescenza del Corrado, avvenuto il 31/10/2017, per un importo pari ad euro 39.882,67.
Il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda proposta dal NOME.
La corte territoriale ha ritenuto la documentazione prodotta in giudizio (ed in particolare: i prospetti presenza) non fosse concludente nel senso della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata. La corte ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento della indennità sostitutiva per le ferie non godute come ammesse dal datore di lavoro.
Per la cassazione della sentenza ricorre il Corrado, con ricorso affidato a tre motivi, illustrato da memoria. La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo ai documenti ed alle comunicazioni prodotti nel fascicolo di primo grado ed indicati nelle lettere da a) ad e) del motivo di ricorso, con riferimento all’art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardi ai prospetti di presenza degli anni dal 2000 al 2017, con riferimento all’art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art.36 comma terzo Cost. e dell’art.21 del CCNL 05/12/1996 con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
Il primo motivo è inammissibile. Sul punto si intende dare continuità al costante orientamento di questa Corte, secondo il quale «il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa» (Cass. 26/06/2018 n.16812).
Nel ricorso non è stato riprodotto né sintetizzato il contenuto dei documenti che non sarebbero stati esaminati, i fatti che ne costituirebbero l’oggetto e la decisività di tal i fatti, con giudizio di certezza. Il motivo è pertanto inammissibile.
Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente lamenta l’omesso esame dei prospetti di presenza, ma dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la corte territoriale li abbia invece esaminati, traendone conclusioni opposte rispetto a quelle tratte dal giudice di prime cure con riferimento alla prova delle ferie non
godute per fatto non imputabile al lavoratore. Il motivo si risolve nella critica alla valutazione della prova documentale compiuta dalla corte territoriale, non sindacabile in questa sede in quanto aventi ad oggetto documenti liberamente apprezzabili dalla corte, privi della natura e della efficacia della prova legale ex art.116 comma primo cod. proc. civ.
Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente sostiene che la corte territoriale ha errato nel confondere l’istituto delle ferie con quello del congedo ordinario. La corte territoriale non ha affatto confuso i due istituti, ma ha ritenuto -con apprezzamento non sindacabile in questa sede- che la sigla «CO» riportata nei prospetti presenza non fosse riferibile al «cumulo ore» come sostenuto dal ricorrente e ritenuto dal giudice di primo cure, con motivazione puntuale ed esaustiva. Il motivo travalica dunque verso la rivalutazione del fatto storico.
Per questi motivi deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese, perché la ASP è rimasta intimata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro