Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23057 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23057 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26420-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente principale -controricorrente incidentale-
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/06/2024
CC
avverso la sentenza n. 65/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 19/03/2019 R.G.N. 18/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
1.- La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza in atti, in riforma della sentenza impugnata ha condannato RAGIONE_SOCIALE (in breve, ‘RAGIONE_SOCIALE‘ o ‘la RAGIONE_SOCIALE‘), al pagamento in favore di COGNOME NOME della somma di € 2 .506,82, oltre accessori, ha rigettato ogni altra domanda avanzata in primo grado da COGNOME NOME ed inoltre la domanda riconvenzionale proposta in primo grado da RAGIONE_SOCIALE
2.- A fondamento della sentenza, a differenza di quanto deciso in primo grado, la Corte d’appello ha ritenuto, anzitutto, che esistesse la giusta causa di recesso dal contratto di agenzia da parte della società mandante atteso il tentativo di storno dei promotori da egli coordinati, messo in atto dallo stesso agente a favore di una altra preponente.
3.- Ciononostante non sussisteva, secondo la Corte, il diritto di RAGIONE_SOCIALE a percepire l’indennità di mancato preavviso non essendo tale diritto previsto a favore del proponente nel contratto di agenzia.
4.- Non era fondata, invece, la domanda dell’agente diretta a conseguire i trattamenti provvigionali maturati in costanza di rapporto con specifico riferimento al prodotto finanziario denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di cui era pacifica la provenienza dal portafoglio di RAGIONE_SOCIALE (per cui lavorava in precedenza il COGNOME) a seguito di operazione di reclutamento promotori condotta da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel 2008 che vide transitare tra gli altri il COGNOME dall’una all’altra società. Prima della stipula della convenzione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, COGNOME non poteva rivendicare diritti
ma al più una aspettativa. Ad avvio della Corte, la mancanza di un accordo tra RAGIONE_SOCIALE e la società prodotto precludeva all’agente il collocamento e quindi di maturare bonus e provvigioni.
5.- Neppure per il periodo successivo alla convenzione, infine conclusa tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nel febbraio 2010, potevano riconoscersi provvigioni al COGNOME, perché, secondo la Corte di appello, non poteva condividersi il ragionamento del primo giudice in merito alla possibilità di riconoscere in favore del ricorrente la spettanza delle somme liquidate al detto titolo in via equitativa ex articolo 1226 c.c. per mancanza assoluta di sia pur minime allegazioni in ordine agli elementi costitutivi del credito azionato, in specie sui singoli affari conclusi grazie all’intervento del promotore, nonché in difetto di specifici dati numerici posti a base della quantificazione delle somme in discorso.
La RAGIONE_SOCIALE andava invece condannata al pagamento della somma di € 2 .506,82 a titolo di fatture non saldate alla data della cessazione del rapporto, in quanto circostanza incontestata.
6.- Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con cinque motivi a cui ha resistito COGNOME NOME con controricorso contenente ricorso incidentale con sei motivi sui quali ha controdedotto RAGIONE_SOCIALE con controricorso a ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorie. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli articoli 1750 e 2119 c.c. ex articolo 360 numero 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello negato che, pur in presenza di una giusta causa di recesso imputabile a grave
inadempimento dell’agente, non si configur i il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso per il preponente perché non si può applicare analogicamente l’art.2119 c.c.
2.- Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce l’omessa pronuncia ai sensi dell’articolo 112 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza, ex articolo 360 numero 4 c.p.c., rispetto alla domanda di condanna alla restituzione dell’indennità sostitutiva del preavviso che era stata corrisposta all’agente in esecuzione della pronuncia di primo grado; nonostante la domanda restitutoria contenuta nelle conclusioni formulate in appello.
3.- Con il terzo motivo si sostiene l’omessa pronuncia ai sensi dell’articolo 112 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza, ex articolo 360 numero 4 c.p.c., rispetto alla domanda di condanna alla restituzione delle provvigioni sui prodotti RAGIONE_SOCIALE, anche in relazione alla restituzione degli importi corrisposti a tale titolo da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in adempimento della pronuncia di primo grado; l’errore commesso dalla sentenza consisterebbe nel non aver pronunciato la condanna alla restituzione nonostante le conclusioni formulate in tal senso da RAGIONE_SOCIALE.
4- Con il quarto motivo si sostiene l’omesso esame di un fatto decisivo, ex articolo 360 numero 5 c.p.c., rispetto alla domanda di condanna alla restituzione dell’indennità sostitutiva del preavviso e delle provvigioni per prodotti RAGIONE_SOCIALE.
5.- Con il quinto motivo si deduce violazione falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c. articolo 1252 c.c. e articolo 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 numero 3 c.p.c., con riferimento alla condanna al pagamento di fatture asseritamente non pagate, posto che la RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito la compensazione di quanto maturato dalla preponente a titolo di indennità di mancato preavviso con quanto maturato dall’ex promotore e portato nelle fatture di giugno e luglio 2013. La RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito
l’insussistenza del credito azionato in ricorso dall’agente per euro 2.506,82 sulla scorta della previsione dell’articolo 20.13 del contratto di agenzia che prevede il diritto alla compensazione a favore della società preponente.
6.- Con il sesto motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c. con riferimento alla condanna al pagamento di fatture asseritamente non pagate, per non aver fatto corretta applicazione del principio di non contestazione, laddove ha ritenuto di poter fondare la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 2. 506,82 sull’assunto sbagliato di non contestazione del mancato pagamento delle fatture emesse dall’agente.
7.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si rivendica il diritto del preponente all’indennità sostitutiva del preavviso, è privo di fondamento.
Deve essere infatti rilevato che il preteso diritto all’indennità sostitutiva del preavviso del preponente che recede dal rapporto di agenzia per giusta causa non è contemplato da alcuna norma di legge.
La ricorrente non cita in proposito alcuna normativa, né legale né contrattuale. Nella rubrica del motivo vengono indicati l’art. 1750 c.c. e l’art. 2119 c.c. Ma nessuna delle due norme citate prevede il preteso diritto all’indennità sostituiva del preavviso del preponente che recede dal contratto per giusta causa.
L’art.1750 c.c. riconosce alle parti del contratto di agenzia a tempo indeterminato il diritto al recesso e regolamenta i termini del preavviso a seconda della durata del contratto al momento del recesso.
Nulla stabilisce questa norma circa il diritto all’indennità di preavviso per il recesso per giusta causa del preponente.
L’art.1751 c.c. prevede invece l’indennità di cessazione a favore dell’agente in caso di risoluzione del rapporto, salvo il recesso per giusta causa da parte del preponente.
7.2.- Da questa regolamentazione si evince dunque che il preponente che agisce per giusta causa matura il vantaggio di non dover rispettare il preavviso (e di non dover versare compensi al l’agente), nonché quello di non dover pagare l’indennità di cessazione che spetterebbe altrimenti all’agente, ma non ha il diritto ad alcuna indennità sostitutiva del preavviso. 7.3.- Il diritto in discorso neppure potrebbe essere riconosciuto al preponente in forza dell’art. 2119 c.c. che è stato pure richiamato per analogia nel ricorso per cassazione. Ed invero, questa norma, nel riconoscere il diritto delle parti a recedere per giusta causa dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, attribuisce il diritto all’indennità sostitutiva soltanto al lavoratore, ma non al datore di lavoro.
Manca quindi qualsiasi disposizione suscettibile di applicazione analogica e quanto non attribuito per legge al datore di lavoro non può essere esteso analogicamente in favore del preponente. 7.4.- Nemmeno può essere invocata a fondamento d ell’ asserito diritto, la pronuncia di questa Corte di cassazione n. 20821/2018 richiamata dalla ricorrente. Tale sentenza discorrendo in generale del recesso dal contratto di agenzia afferma, in un obiter dictum, ‘ che infatti a fronte dell’inadempimento di una delle parti, ritenuto grave e tale da rompere il rapporto fiduciario , la parte adempiente non può che comunicare il recesso immediato per porre fine al rapporto, così legittimandosi , in caso di accertamento della giusta causa del recesso intimato, il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, oltre che ad eventuale altro risarcimento danni ‘.
Si tratta di una affermazione per l’appunto di carattere generico, riferita ad entrambe le parti del rapporto, che non è idonea a
fondare nell’ordinamento il riconoscimento del preteso diritto all’indennità sostitutiva del preavviso del preponente; e che, se ed in quanto richiamata a fondamento della stessa pretesa azionata del preponente, si pone contro la normativa in vigore, il cui corretto assetto è stato ricostruito nei termini sopra individuati.
8.Il secondo motivo di ricorso principale è fondato per l’omessa pronuncia, pacificamente sussistente, della condanna alla restituzione dell’indennità di preavviso corrisposta dalla RAGIONE_SOCIALE all’agente in esecuzione della sentenza di primo grado e che doveva essere invece restituita in forza della sentenza con cui, in sede di gravame, è stata riconosciuta la giusta causa di recesso ed in accoglimento della specifica domanda svolta in tal senso dalla preponente. In senso conforme è anche la giurisprudenza di questa Corte: v. Cass. sentenza n. 17664 del 02/07/2019 secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione contro la decisione del giudice che, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., nell’accogliere l’appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna, ometta di ordinare la restituzione di ciò che è stato corrisposto in forza della pronuncia riformata, benché la relativa domanda fosse stata ritualmente introdotta con l’atto di gravame (nonchè Cass. sentenza n. 8639 del 03/05/2016).
9.- Il terzo motivo di ricorso principale (relativo all’omessa pronuncia della domanda di condanna alla restituzione delle provvigioni sui prodotti RAGIONE_SOCIALE, corrisposti a tale titolo da RAGIONE_SOCIALE in adempimento della pronuncia di primo grado) deve essere invece rigettato in relazione al terzo ed al quinto motivo di ricorso incidentale che vanno invece accolti in parte qua, come si dirà in seguito.
10.-. Il quarto motivo di ricorso costituisce un’integrazione dei due motivi precedenti sotto il profilo della omessa valutazione di un fatto decisivo costituito dall’avvenuto pagamento ad opera di RAGIONE_SOCIALE di quanto liquidato dal tribunale in primo grado.
Esso deve ritenersi assorbito in ragione della decisione resa sul secondo motivo (accoglimento) e sul terzo motivo (rigetto). Il motivo è comunque inammissibile perché non può essere addotta, al tempo stesso, per manifesta contraddizione intrinseca, una censura di omessa valutazione di un fatto e di omessa pronuncia sulla domanda relativa a tale fatto ( perché quest’ultima implica l’ aver considerato il fatto senza pronunciare; laddove l’omessa valutazione significa non aver considerato il fatto pur avendo pronunciato in merito alla domanda o eccezione).
11.- Il quinto ed il sesto motivo devono essere rigettati.
La Corte ha correttamente ritenuto che la spettanza delle provvigioni non fosse contestata dalla preponente, non potendo operare l’eccepita compensazione con l’indennità sostituiva del preavviso invocata dalla RAGIONE_SOCIALE che, come si è visto trattando il primo motivo, non spetta alla preponente nel contratto di agenzia.
Va rilevato che l’unica ragione di contestazione fosse la compensazione quanto meno per la somma pari ad € 1904,27 in relazione al maggiore importo dovuto dal consulente finanziario alla preponente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
La censura relativa invece al residuo importo di € 602,79 non è autosufficiente e comunque attiene al merito (per asserita mancanza di prova; ed essa non è stata neppure dedotta ritualmente ex art 360 n.5 c.p.c.). La Corte non ne parla, talché per evitare la statuizione di inammissibilità per novità della
censura, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto indicare dove e quando essa fosse stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio.
Sintesi dei motivi di ricorso incidentale
12.- Col primo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione dell’articolo 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 n.4 c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto ammissibile e liberamente valutabile una sorta di testimonianza scritta introdotta senza le garanzie del contraddittorio, relativa alla dichiarazione resa dal signor COGNOME circa il tentativo di storno messo in atto da COGNOME; e per aver ritenuto attendibile e capace a testimoniare il signor COGNOME ed aver omesso di accertare la provenienza dello scritto e la veridicità formale del documento.
13.- Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’articolo 113 primo comma c.p.c. e dell’articolo 115, 2 comma c.p.c. in relazione all’articolo 31,2 comma del decreto legislativo n.58/1998, in quanto la sentenza ha confuso sul punto avendo sovrapposto le questioni relative al vincolo del monomandato di cui all’articolo 31 cit. con la diversa questione della titolarità del portafoglio dopo la cessazione del rapporto tra agente e proponente, pacificamente ricorrente nel caso di specie.
14.- Il terzo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex articolo 360 n.5 c.p.c., laddove la Corte d’appello ha ritenuto che la lettura del ricorso di primo grado rivelasse l’assoluta mancanza di sia pur minime allegazioni in ordine agli elementi costitutivi del credito azionato; in specie i singoli affari conclusi grazie all’intervento del promotore, nonché il difetto di specifici dati numerici posti a base della quantificazione delle somme in discorso.
15.- Con il quarto motivo si sostiene la violazione dell’articolo 115 c.p.c. ex articolo 360 numero 4 c.p.c., in subordine, laddove si dovesse ritenere che la sentenza contenga una pronuncia implicita sull’insufficienza delle allegazioni di cui al motivo precedente, posto che la Corte d’appello è incorsa in un errore di percezione dato che l’identificazione dei contratti conclusi ed il loro valore è un errore che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova che verte su circostanze che hanno formato oggetto di discussione tra le parti.
16.- Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell’articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1749 e 2697 c.c. laddove la Corte d’appello ha sostenuto che l’articolo 1749 c.c., nel sancire al terzo comma che l’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate e in particolare un estratto dei libri contabili, fa riferimento evidentemente soltanto ad una facoltà da esercitarsi in via stragiudiziale, ma non può certo essere interpretato nel senso di consentire all’agente l’esperimento di azioni giudiziali in via meramente esplorativa.
17.- Con il sesto motivo si sostiene la violazione dell’articolo 112 c.p.c., ex articolo 360 numero 4 c.p.c., in quanto – pur essendo pacifica: l’omessa rendicontazione ed informazione da parte di RAGIONE_SOCIALE sulla sorte del prodotto RAGIONE_SOCIALE in quanto documentata e non contestata; il perfezionamento dell’accordo di distribuzione con RAGIONE_SOCIALE sin dalla data del 10 febbraio 2010 ossia in tempo utile per la maturazione del bonus – la Corte d’appello non si è affatto pronunciata sui legittimi accertamenti richiesti di COGNOME a pagina 42 e seguenti del ricorso in appello (lett. F del fascicolo Intesa). Sulla base delle premesse il vizio di cui all’articolo 360
n. 4 c.p.c. discenderebbe dalla considerazione che la violazione dei doveri informativi, lo storno sviamento delle polizze RAGIONE_SOCIALE e l’ingiuriosita’ del recesso doveva essere accertato, valutato e sanzionato autonomamente ossia a prescindere dal diritto economico retributivo rivendicato dall’agente, trattandosi di beni giuridici distinti e separatamente tutelati.
18.- Il primo motivo del controricorso è privo di fondamento perché la Corte ha valutato le dichiarazioni scritte, ma anche la testimonianza resa dallo stesso signor COGNOME, nel contesto del compendio probatorio complessivo acquisito all’istruttoria del processo. Per il resto il motivo è inammissibile perché mira al riesame della prova e dell’accertamento che è stato operato dai giudici di merito circa l’esistenza di un tentato storno dei dipendenti presso un’impresa concorrente commesso da parte del COGNOME.
19.- Il secondo motivo è inammissibile perché deduce vizi promiscui di fatto e diritto, violazioni processuali e sostanziali; e non si confronta col decisum. La Corte d’appello non dice quello che gli vuole far dire il ricorrente incidentale, non confonde la regola di esclusiva ex 31,2 comma del decreto legislativo n.58/199 con questioni relative al presunto rigiro del portafoglio o alla presunta titolarità del portafoglio.
La Corte ha affermato semplicemente che il ricorrente non aveva diritti sulle provvigioni relative al portafoglio RAGIONE_SOCIALE in mancanza di accordo tra RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE (dopo il passaggio del ricorrente da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
Secondo la Corte il diritto alle provvigioni, relative al portafoglio clienti legato al prodotto finanziario ‘RAGIONE_SOCIALE‘ formalmente rimasto presso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , non poteva avvenire in forza di accordi o patti di valore giuridico conclusi con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non era quindi assistito da azioni
esperibili nei confronti di quest’ultima. Sicchè prima dell’accordo tra le due società, RAGIONE_SOCIALE non poteva maturare diritti, in quanto la mancanza di un accordo tra RAGIONE_SOCIALE e la società prodotto precludeva all’agente il collocamento e quindi di maturare bon us e provvigioni per il periodo precedente.
20.I motivi terzo e quinto possono essere affrontati unitariamente per la connessione delle censure in essi sollevate. Essi sono fondati (aldilà del vizio formalmente dedotti ex art 360 n. 5 c.p.c.) nei limiti delle considerazioni che seguono.
21.Anzitutto va osservato che, una volta concluso l’accordo tra le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, fosse venuto meno qualsiasi ostacolo giuridico al riconoscimento di diritti provvigionali e dei bonus stabiliti in favore dell’agente. Il quale aveva quindi diritto al corrispettivo provando i fatti costitutivi relativi ai singoli affari, in base agli accordi negoziali.
22. La Corte di appello ha qu indi errato, per violazione dell’art. 112. c.p.c., a non valutare la domanda nel merito; arrestandosi alla valutazione di insufficienza dell’allegazioni; senza dare corso all’istruttoria, anche con la richiesta di informazioni ex art. 1749 c.c.; posto che risulta in giudizio come COGNOME avesse in realtà indicato in ricorso (punto 21, pagina 11 del ricorso ex art. 414 allegato al fascicolo di Intesa sub lett. A e punto 18 pag. 6 della memoria di sostituzione in appello allegato al fascicolo di Intesa sub . lett. G) ampi elementi identificativi dei contratti conclusi, anche mediante il rinvio al suo documento nNUMERO_DOCUMENTO ed agli allegati in esso contenuti, pure indicati nel ricorso per Cassazione.
COGNOME aveva inoltre prodotto un conteggio delle spettanze e richiesto pure una ctu contabile.
In secondo luogo l’agente aveva pure reclamato l’esibizione dei documenti relativi a questi contratti sia in giudizio, sia fuori di esso, prima della causa, allorchè aveva richiesto che gli
venissero date le indicazioni sugli affari conclusi (perché erano stati attributi ad altri) senza ricevere risposta.
La Corte di appello ha dunque errato a non dare corso alle istanze istruttorie del COGNOME, atteso che se è vero che l’onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione, gravante sull’agente, non può ritenersi soddisfatto per la sola circostanza che il preponente non abbia adempiuto agli obblighi informativi su di lui incombenti in forza dell’art. 1749 c.c.; è anche vero che, essendo questi ultimi pur sempre preordinati a consentire all’agente di assolvere al suddetto onere, bisogna met tere l’agente nelle condizioni di potere adempiere ai propri oneri anche, se del caso, in sede giudiziale, attraverso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (cfr. Cass. n. 9064 del 31/03/2023) .
La Corte di appello non si è attenuta a tali corretti principi laddove ha affermato che l’articolo 1749 c.c., nel sancire al terzo comma che l’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate e in particolare un estratto dei libri contabili, evidentemente fa riferimento ad una facoltà da esercitarsi in via stragiudiziale, ma non può certo essere interpretato nel senso di consentire all’agente l’ esperimento di azioni giudiziali in via meramente esplorativa.
La Corte in sede di rinvio dovrà dunque dare corso all’istruttoria e valutare all’esito la domanda nel merito, stabilendo se a COGNOME spettassero diritti patrimoniali alla luce delle condizioni negoziali stabilite dalle parti e dalle norme di legge.
23.- Il quarto motivo di ricorso incidentale , sollevato in subordine, deve ritenersi assorbito alla luce delle considerazioni che precedono.
24.- Il sesto motivo è privo di specificità e deduce una violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. senza individuare sotto quali profili la
Corte avrebbe violato le regole processuali. La sentenza impugnata non difetta invece di motivazione; inoltre il vizio di motivazione può essere censurato in Cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, tutte, non ravvisabili nel ragionamento logico-giuridico della impugnata pronuncia.
Non esiste inoltre alcuna omessa pronuncia perché la Corte si è pronunciata ed ha dichiarato non provate le domande svolte dall’agente. Inoltre , laddove rivendica genericamente diritti risarcitori, il motivo difetta pure di specificità e autosufficienza in quanto trattandosi di questione non valutata dalla sentenza impugnata per sfuggire all’inammissibilità per novità della censura, il ricorrente incidentale avrebbe dovuto specificare quando e come aveva sollevato tale censura nelle altre fasi del giudizio.
25.- Alla luce di quanto fin qui osservato occorre accogliere il secondo motivo del ricorso principale, il terzo ed il quinto motivo del ricorso incidentale; rigettati gli altri ed assorbito il quarto motivo di ricorso incidentale.
La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
26.- Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, il terzo ed il quinto motivo del ricorso incidentale; rigettati gli altri ed assorbito il quarto motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.6.2024