SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4297 2025 – N. R.G. 00006105 2024 DEPOSITO MINUTA 16 09 2025 PUBBLICAZIONE 17 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
in persona del GOP dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile n. 6105/2024 RG promossa da:
pagina 1 di 4
con avv. NOME COGNOME
parte attrice
,
, contumaci
parte convenuta
Conclusioni di parte attrice, come da note conclusive:
condannarsi , nato in Musile di Piave (Ve), il 29.05.1968, CF e nato a Musile di Piave (Ve), il 24.08.1959 CF entrambi residenti in Musile di Piave (Ve), INDIRIZZO a risarcire a , in solido tra loro, il danno derivante dall’occupazione per intero dell’immobile per cui è causa, e quindi al pagamento di € 18.644,52 oltre € 177,00 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, dal mese di ottobre 2025 compreso, sino al rilascio o al pagamento della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia C.F. C.F.
Con vittoria di spese e competenze.
Conclusioni di parte convenuta
nessuna
Cenni processuali
Con atto di citazione notificato nell’aprile 2024 ha convenuto in giudizio e
, affermando di aver acquistato pro quota , in forza di decreto di trasferimento del Tribunale di Venezia – sez. San Donà di Piave 26.7.07 (nella E.I. n. 7037/06) – una abitazione con garage e annesso scoperto sita in Musile di Piave (VE), INDIRIZZO; l’attore, lamentando che i
convenuti -anch’essi intestatari pro quota dell’immobile – fossero ancora nel pieno godimento del bene e che -pur raggiunti da richieste verbali e scritte in merito a ciò- non avessero mai risposto, ha chiesto al Tribunale di condannarli al pagamento del danno derivante dalla occupazione del bene.
La notifica della citazione si è perfezionata per compiuta giacenza, i convenuti non si sono costituiti e il Giudice ha istruito la causa a mezzo di ctu.
Alla udienza odierna, fissata per gli adempimenti di cui all’art. 281 sexies cpc, è comparso il solo legale di parte attrice per insistere per l’accoglimento delle domande rassegnate.
FATTO E DIRITTO
La domanda del sig. tesa all’ottenimento della condanna dei sig.ri e al pagamento dell’indennità per l’occupazione parametrata al canone di locazione, dal 28.9.16 (data del decesso della madre dei convenuti, già usufruttuaria del bene), è fondata e deve essere accolta. Il sig. ha dimostrato di essere intestatario per 1/6 del bene dal 2007 (doc. 1 e 3), che il bene è abitato dalla nascita dai sig.ri e (doc. 4, 5), che nel 2016 è deceduta la madre usufruttuaria di questi (doc. 2 e 6) e che i convenuti hanno continuato ad abitare l’immobile senza nemmeno riscontrare i solleciti del legale e l’invito alla negoziazione assistita (doc. 7,8,9,10).
Che i convenuti abitino ancora oggi il bene è circostanza confermata non solo dal fatto che
era presente quando la ctu incaricata dal Giudice ha fatto accesso alla proprietà, ma anche dal teste alla udienza 3.7.25, nonché dal recente certificato di residenza prodotto da parte attrice con le note conclusive (doc. 12).
La indennità di occupazione è dovuta dei sig.ri e in forza del fatto (incontestato e provato) che hanno continuato a godere del bene per intero, senza nulla corrispondere, dopo il decesso della madre usufruttuaria; è evidente che se i convenuti avessero liberato il bene, questo si sarebbe potuto vendere oppure locare a terzi.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di occupazione sine titulo la indennità di locazione ben può essere ragguagliata al canone locatizio, salva la possibilità di provare il maggior danno: ‘ se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato’ (C.C. 2610/25).
La quantificazione del dovuto, nel caso di specie, deve essere fatta sulla scorta dell’elaborato depositato il 17.2.25 dalla ctu Arch. , che risulta aver avuto accesso ai luoghi in presenza del convenuto sig. (cfr. pag. 1 perizia) e aver condotto una indagine scevra da vizi.
La consulente d’ufficio ha determinato in € 102.310,33 il valore della locazione per il periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2024 (data della stima) e in € 17.051,72 la quota spettante all’attore, pari a 1/6 dell’intera somma.
Con riferimento all’anno 2024 la consulente ha quantificato il valore complessivo della locazione in € 12.742,41, pertanto € 2.123,75 devono essere riconosciuti al sig. che è ha diritto ad 1/6 (€ 12.742,41:6= 2.123,75); ne deriva che per il futuro l’attore avrà diritto all’importo di € 177,00 al mese (€ 2.123,75:12: = 177,00).
Argomentando dalle risultanze della ctu, il legale di parte attrice – nelle note conclusive – ha fondatamente chiesto la condanna dei convenuti ‘ al pagamento a favore dell’attore, in solido tra loro, della somma di € 17.051,72 (somma determinata sino al 31.12.2024) oltre € 1.592,80 (€ 12.742,41 : 12 : 6 x 9) per il periodo 01.01.2025 -30.09.2025, e così per complessivi € 18.644,52, oltre all’indennità sino al rilascio del compendio immobiliare per cui è causa ‘.
Al termine della lite, i sig.ri e risultano totalmente soccombente, pertanto dovranno essere condannati alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della non particolare complessità delle questioni trattate e della contumacia della parte convenuta, nonché della ridotta attività di difesa nella fase decisionale (includendo anche il tentativo di attivazione della negoziazione assistita).
I convenuti, in forza della soccombenza, dovranno essere condannati anche al pagamento delle spese per la CTU, già liquidate con decreto dep. 30.4.25.
PQM
decidendo definitivamente nella causa n. 1997/2021 rg, il Giudice Onorario del Tribunale di Venezia, 1)condanna e in solido tra loro al pagamento a favore di della somma di € 18.644,52, a titolo indennità di occupazione dal decesso della madre a settembre 2025 incluso, oltre interessi legali dalla singola mensilità al saldo,
2)condanna e in solido tra loro al pagamento a favore di della indennità di occupazione da ottobre 2025 in avanti nella misura di € 177,00 al mese, sino alla liberazione del bene, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) condanna e in solido tra loro alla rifusione a favore dell’attore delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 , oltre CU e marca iscrizione e spese di notifica documentate, spese generali 15%, cpa e iva come per legge;
4) condanna e in solido tra loro a pagare per intero le spese per la CTU liquidate con decreto dep. 30.4.25 in complessivi € 1.000,00 per onorari – già comprensivi di acconto oltre spese imponibili per € 175,00 e anticipazioni per € 3,60, oltre accessori di legge se dovuti.
Venezia, 16.9.25
Il GOP
NOME COGNOME