Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29581 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 29581 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
SENTENZA
sul ricorso 4804-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dell’avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di VENEZIA n. 2602/2022, depositata il 5 dicembre 2022;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha chiesto la revoca del decreto di estinzione ed il rigetto del ricorso; lette le memorie delle parti;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 novembre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha chiesto la revoca del decreto di estinzione ed il rigetto del ricorso; udita l’avvocato NOME COGNOME per delega dell’avvocato COGNOME per il controricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 977 del 2020, rigettava la domanda proposta da NOME nei confronti di NOME, compagna del defunto padre, volta ad ottenere il riconoscimento di un’indennità per l’occupazione dell’immobile sito in Brasile, acquistato dal padre e dove il medesimo aveva abitato sino alla sua morte insieme alla compagna e alla figlia avuta dalla relazione con la convenuta.
Premetteva che il de cuius, che aveva generato dalla relazione con la convenuta una figlia, COGNOME NOME, con testamento olografo aveva nominato la convenuta erede universale, ma che tale testamento era stato impugnato in riduzione dinanzi allo stesso Tribunale, che con la sentenza n. 1267/2015 aveva accolto la domanda, riconoscendo l’attore erede del padre nei limiti della quota di riserva, condannandolo tuttavia
al pagamento di un’indennità di occupazione in relazione al godimento dell’immobile caduto in successione, sito in Altavilla Vicentina.
Assumeva che la convenuta aveva goduto in via esclusiva del bene sito in Brasile e che, quindi, era a sua volta tenuta a versare un’indennità all’attore.
Nella resistenza della convenuta, il giudice di primo grado rilevava il difetto di prova del possesso esclusivo dell’immobile da parte della convenuta e dell’esclusione degli altri coeredi, nonché il difetto di prova dell’opposizione manifestata dal COGNOME, il quale aveva richiesto il pagamento dell’indennità solo dopo la pubblicazione della sentenza che aveva definito il giudizio di scioglimento della comunione ereditaria in primo grado.
Il tribunale si pronunciava, altresì, sull’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione del credito in quanto tardivamente proposta da parte convenuta.
Infine, il giudice di prime cure, riteneva infondata l’eccezione di giudicato sollevata da parte convenuta riguardante la tardiva proposizione della domanda di pagamento dell’indennità di occupazione da parte dell’attore.
Ed invero, il NOME, dopo la morte del padre, aveva convenuto in giudizio NOME, nominata unica erede universale, chiedendo ed ottenendo la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di legittima. Nel medesimo giudizio, il tribunale adito non riconosceva il richiesto pagamento dell’indennità di occupazione in favore del NOME ed a carico della NOME ritenendo che tale domanda non fosse stata proposta tempestivamente.
La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 2602/2022 del 5 dicembre 2022, accoglieva l’appello proposto dal COGNOME avverso la pronuncia del tribunale di Vicenza n. 977 del 2020, condannando NOME COGNOME NOME al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione.
Nell’esaminare i motivi di appello, che miravano a contestare l’erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure dei fatti di causa e delle risultanze dell’istruttoria espletata, circa l’occupazione dell’immobile da parte della NOME, i giudici di secondo grado rilevavano che l’uso esclusivo del bene da parte della stessa potesse ritenersi provato presuntivamente (facendo menzione del fatto che una cugina della ricorrente facesse arieggiare periodicamente l’abitazione, che la stessa ricorrente aveva vissuto nel bene per un certo periodo, ivi ricevendo la notifica della citazione, e che avesse richiesto il rimborso delle spese di gestione, sul presupposto della detenzione esclusiva).
Il Collegio rilevava, inoltre, che, in assenza di proposizione di appello incidentale, non potevano essere esaminate le eccezioni reiterate dall’appellata di prescrizione del credito, già dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado, e di giudicato, essendo stata quest’ultima rigettata con statuizione non attinta da impugnazione incidentale.
Per la Cassazione di tale sentenza propone ricorso NOME COGNOME NOME sulla base di tre motivi.
NOME NOME ha resistito con controricorso.
In data 13.05.2024, veniva notificata alle parti proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi dell’art 380 -bis c.p.c., redatta dal AVV_NOTAIO delegato.
Con decreto n. 17617 del 26 giugno 2024, la Corte, sul presupposto della mancata presentazione di istanza di decisione nel termine di legge, ha dichiaro estinto il giudizio.
Il decreto è stato però oggetto di opposizione ex art. 391 co. 3, c.p.c. da parte della ricorrente, assumendosi che fosse stato erroneamente emesso, senza tenere conto del tempestivo deposito dell’istanza di decisione.
La causa è stata quindi fissata per l’odierna udienza di discussione.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.
Le parti hanno altresì depositato memorie in prossimità dell’udienza.
Con istanza presentata ai sensi dell’art. 391, co. 3, c.p.c. nel rispetto del termine previsto dalla stessa norma e decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di estinzione, la ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento emesso, evidenziando che erroneamente nello stesso si è dato atto della mancata formulazione dell’istanza di decisione di cui al secondo comma dell’art. 380 bis c.p.c.
L’istanza deve essere accolta, dovendosi per l’effetto disporre la revoca del decreto di estinzione, ed imponendosi quindi la decisione della controversia ai sensi del terzo comma dell’art. 380 bis c.p.c.
Infatti, dagli atti di causa emerge che la proposta di definizione anticipata redatta dal AVV_NOTAIO Delegato è stata comunicata al difensore della ricorrente in data 13/5/2024, e che quindi il termine per il deposito dell’istanza di decisione veniva a scadere il 22 giugno 2024, termine prorogato, in quanto ricadente di sabato, al successivo 24 giugno 2024.
In tal ultima data risulta che la ricorrente ha depositato istanza di decisione anticipata, evento che risulta poi essere stato formalmente accettato dalla cancelleria ed inserito nello storico telematico del fascicolo solo in data 26 giugno 2024.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di deposito telematico del ricorso in cassazione (il che vale anche per l’istanza de qua), il definitivo consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito proAVV_NOTAIOosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC) (Cass. S.U. n. 28403 del 11/10/2023).
Tuttavia, ove l’esito dei successivi controlli sia positivo, il prodursi degli effetti dell’atto risale alla data di invio e ricezione della pec, e ciò alla luce del principio per cui rileva la data in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, ex art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012 e non da quella successiva in cui il ricorso è stato effettivamente lavorato da parte del personale di cancelleria, essendo l’intento del legislatore quello di prevenire il rischio di ritardi o decadenze incolpevoli a carico della parte e riconducibili agli eventuali, sebbene non auspicabili, ritardi nella lavorazione degli atti oggetto di invio telematico da parte della cancelleria. (Cass. n. 1366/2018, nonché da ultimo, Cass. n. 17986/2024).
Appare, pertanto, ragionevole ritenere che il decreto di estinzione, pubblicato in data 26 giugno 2024, sia stato redatto allorché l’opposizione, seppure tempestivamente avanzata, non era stata
ancora oggetto di intervento da parte della cancelleria, il che ne rendeva impossibile averne conoscenza sulla base della verifica sul fascicolo telematico, ma il ritardo nella lavorazione dell’atto da parte della cancelleria non può andare in danno della parte che ha tempestivamente compiuto l’attività funzionale alla decisione della causa.
Il decreto deve perciò essere revocato e deve procedersi alla decisione della causa.
Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024).
Sulla scorta di tale pronuncia, il AVV_NOTAIO, autore della proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., non versa in situazione di incompatibilità.
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., oltre che degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3 e 4 c.p.c., reiterando la ricorrente l’eccezione
di giudicato esterno, rappresentato dal rigetto, con sentenza passata in giudicato, dell’identica domanda nuovamente proposta in questa sede.
La ricorrente censura la sentenza della Corte di Appello per aver riformato la pronuncia del primo giudice in ordine all’accoglimento della domanda di pagamento dell’indennità di occupazione dell’immobile seppure la stessa debba ritenersi coperta da giudicato.
Il motivo è inammissibile ed in ogni caso manifestamente infondato.
La sentenza impugnata, nel replicare all’analoga questione posta con il motivo de quo, ha espressamente affermato che l’eccezione già avanzata in primo grado era stata espressamente disattesa dal Tribunale, sostenendo che era quindi onere della parte, al fine di consentirne nuovamente l’esame in appello, che tale statuizione fosse attinta da motivo di gravame incidentale.
Trattasi di affermazione corretta in punto di diritto (alla luce dei principi affermati da Cass. S.U. n. 11799/2017), che non risulta in alcun modo attinta dal motivo di impugnazione, che si risolve nell’apodittica riproposizione della tesi dell’esistenza di un giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Vicenza, emessa nel diverso giudizio volto a conseguire la riduzione delle disposizioni testamentarie, e nella quale il giudice avrebbe opinato nel senso della carenza di prova dell’occupazione.
Il motivo non risulta quindi avere colto la vera ratio che sottende la decisione di appello in parte qua e, quindi, è inammissibile per difetto di specificità.
E’ in ogni caso comunque infondato.
Infatti, la sentenza n. 1267/2015 del Tribunale di Vicenza (invocata come giudicato esterno), alla pag. 10, ha affermato che la domanda di riconoscimento di un’indennità per l’occupazione esclusiva del bene in Brasile era inammissibile in quanto non avanzata nel rispetto delle preclusioni processuali, aggiungendo ad abundantiam che la stessa non era stata sufficientemente provata.
E’ palese che sia stata rilevata un’inammissibilità della domanda per la sua tardiva formulazione e che tale statuizione, anche a voler reputare che la successiva affermazione circa la carenza di prova non sia un mero obiter , implichi l’assorbimento di ogni altra diversa statuizione di merito, dovendosi sul punto far richiamo a quanto affermato da Cass. S.U. n. 3840/2017, secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della ” potestas iudicandi ” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare (conf. ex multis Cass. S.U. n. 15122/2013; Cass. n. 23788/2022; Cass. n. 16980/2023).
Ne deriva che non ha alcuna influenza ai fini della decisione il richiamo alle considerazioni di merito spese dal Tribunale di Vicenza nella prima sentenza invocata come giudicato, trattandosi di affermazioni prive di rilevanza, alla luce del contenuto in rito della pronuncia stessa.
Il secondo motivo denuncia la violazione di legge per illogicità o carenza di motivazione in riferimento alla prescrizione del credito, ex art. 2947, vantato dal COGNOME, per aver la Corte di Appello
omesso di affrontare completamente tale questione processuale e sostanziale.
Anche tale motivo è inammissibile, in quanto, in disparte l’evidente insussistenza della deAVV_NOTAIOa violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte d’Appello alla pag. 6 espressamente respinto l’eccezione di prescrizione, sul presupposto che la stessa era già stata rigettata dal Tribunale, senza che la relativa decisione fosse stata fatta oggetto di appello incidentale, tale ultima argomentazione, che è analoga a quella offerta in ordine all’eccezione di giudicato esterno di cui al primo motivo di ricorso, non è stata in alcun modo attinta dal motivo di appello, il quale risulta peraltro privo di specificità, non correlandosi il suo contenuto a quello della decisione gravata (e ciò anche a tacere del fatto che, riferendosi in sentenza della tardiva costituzione in primo grado della ricorrente, l’eccezione de qua risultava comunque preclusa).
Il terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione alla ritenuta dovuta corresponsione dell’indennità di occupazione, ex art. 1102 c.c., dell’immobile oggetto di causa.
Assume la ricorrente che, anche nell’ipotesi, non verificatasi, in cui avesse alloggiato presso l’immobile, non sarebbe tenuta a corrispondere alcuna indennità in quanto il semplice godimento esclusivo di un bene non produce pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all’altrui uso esclusivo.
Il motivo è inammissibile in quanto, pur a fronte della formale denuncia di violazione di legge, si risolve in un’inammissibile sollecitazione alla Corte alla rivalutazione degli elementi di prova, dai quali la Corte d’Appello, in maniera logica e coerente, ha tratto il convincimento della permanente disponibilità del bene in capo
alla ricorrente anche in epoca successiva al decesso del de cuius, e fino alla data in cui è stata pubblicata la sentenza di appello che ne ha disposto l’assegnazione in favore dell’altra coerede.
La sentenza ha reputato che la prova della disponibilità, traAVV_NOTAIOasi anche in periodi di diretto godimento personale da parte della ricorrente, sebbene formalmente residente in Italia, discendeva dal fatto che la stessa aveva un rapporto di pacifica convivenza con il de cuius, il quale in vita era anche formalmente residente nell’immobile oggetto di causa. La prova dell’utilizzazione dell’immobile si ricavava poi dal fatto che la notifica dell’atto di citazione del primo giudizio intentato dal COGNOME fosse stata eseguita proprio in quel luogo e che la convenuta aveva sollecitato il rimborso pro quota di spese asseritamente sostenute per la conservazione e manutenzione del bene, richiesta che appunto confortava la relazione materiale con il bene (come confermato anche dal fatto che in sede di interrogatorio formale la ricorrente avesse dichiarato che una cugina si recava settimanalmente a far arieggiare la causa, essendo la detta cugina l’unica in possesso delle chiavi).
Non appare perciò suscettibile di rivalutazione l’affermazione del giudice di merito che ha sostenuto che la ricorrente era nella disponibilità del bene, mentre quanto alla debenza del compenso all’altro condividente per tale godimento esclusivo (ancorché potenziale) valga il richiamo a quanto di recente precisato da Cass. S.U. n. 33645/20229, per cui in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal
giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Trattasi di principio che appare suscettibile di applicazione anche nel caso in cui il godimento esclusivo avvenga da parte di un comproprietario (quale deve reputarsi essere la ricorrente, sebbene a seguito della riduzione della disposizione testamentaria che la istitutiva erede universale del de cuius), laddove tale godimento avvenga in contrasto con l’interesse alla pari fruizione del bene, in conformità di quanto previsto dall’art. 1102 c.c., manifestato dall’altro comunista, interesse che la sentenza impugnata ha reputato essere stato palesato con la missiva ricevuta in data 22 ottobre 2015, data che ha segnato anche il dies a quo per il calcolo dell’indennità, essendosi quindi ritenuto legittimo ex art. 1102 c.c. il pregresso godimento esclusivo.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380 -bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma – nei limiti di legge – in favore della cassa delle ammende.
Con riferimento all’applicazione dell’art. 96 c.p.c. va data continuità al principio secondo cui ‘In tema di procedimento per la
decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 -bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c.- codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente’ (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).
10. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori come per legge.
Condanna altresì la ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari ad € 1.500,00, nonché al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater , del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda