Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23966 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23966 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3516/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
contro
ricorrente
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE)
intimata avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 4987/2018 depositata il 06/11/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME,
FATTI DI CAUSA
1 .- Il Tribunale di Benevento, adito da NOME COGNOME, proprietario di un fondo in Foiano Val Fortore INDIRIZZO, sul quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva realizzato per mezzo dell’appaltatore RAGIONE_SOCIALE un elettrodotto aereo, dichiarava la carenza di giurisdizione dell’Ago (per essere competente il giudice amministrativo) in relazione alla domanda attorea di risarcimento dei danni subiti a seguito di espropriazione e la competenza funzionale della Corte d’appello di Napoli in relazione alla domanda di indennità da occupazione legittima del fondo.
2 .-La predetta Corte d’appello, sempre adita dallo COGNOME, con sentenza n° 3699/2011 confermava la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda risarcitoria e, quanto alla domanda di indennità, la rigettava osservando che essa ‘ appar , comunque, legata da chiaro rapporto di pregiudizialità con quella da instaurarsi dinnanzi al Tar e ciò a prescindere dalla mancanza di allegazione di prova che l’occupazione abbia impedito le c olture, circostanza recisamente negata dalla spa RAGIONE_SOCIALE, attesa l’altezza del piano di campagna dei conduttori elettrici e rispetto alla quale deduzione la difesa appellante non risulta aver svolto alcuna confutazione ‘.
3 .- Questa sentenza veniva cassata da Cass. n° 11910/2014, con la quale questa Corte rilevava come non vi fosse alcun rapporto di pregiudizialità tra domanda da proporre al Tar e domanda di indennizzo da occupazione legittima, donde la violazione dell’art. 20 della legge n° 865/1971, che attribuisce al giudice ordinario, e precisamente alla Corte d’appello, il giudizio su tale richiesta.
4 .-La Corte d’appello di Napoli adita dallo COGNOME in sede di rinvio -con sentenza n° 4987/2018 rigettava nuovamente la sua domanda di indennizzo, sul rilievo che l’espropriato non avesse preso in considerazione e confutato né le affermazioni di merito già svolte dalla precedente sentenza della Corte d’Appello, non cassate in parte qua , né le espresse eccezioni svolte da RAGIONE_SOCIALE (successore di RAGIONE_SOCIALE), secondo cui l’occupazione sarebbe stata solo formale, non avendo comportato alcuna limitazione alla continuazione delle attività agricole già praticate, dato che il fondo era attraversato per soli 172 metri dai conduttori tra due pilastri posti su terreni limitrofi a quello dello COGNOME.
5 .- Per la cassazione di tale sentenza ricorre ancora lo COGNOME, affidando il gravame a due mezzi (il terzo è formulato solo per giustificare la notificazione del ricorso a RAGIONE_SOCIALE).
Resiste RAGIONE_SOCIALE che conclude per l’infondatezza del primo mezzo e per l’inammissibilità e l’infondatezza del secondo.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE non si è costituita.
Solo il ricorrente COGNOME ha depositato la sua memoria illustrativa ex art. 380bis .1 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6 .- Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 384 cpc e del giudicato interno, per non essersi la Corte di merito uniformata al principio di diritto affermato dalla SC con la sentenza n° 11910/2014 ed a tutte le sue premesse logico-giuridiche: in particolare, la Corte di legittimità non avrebbe potuto accogliere il ricorso se non sulla premessa implicita che l’onere della prova fosse stato pienamente assolto dall’esponente.
Tale assunzione, sebbene inespressa, sarebbe comunque passata in giudicato e ad essa avrebbe dovuto uniformarsi la Corte territoriale in sede di rinvio.
7 .- Il primo motivo non può essere condiviso.
Per ragioni logiche esso va esaminato unitamente all’eccezione con la quale RAGIONE_SOCIALE oppone il giudicato della Corte d’appello di Napoli, allegando che quest’ultima, nella sentenza n° 3699/2011 (cassata da Cass. 11910/2014), aveva rigettato la domanda dello COGNOME sul rilievo -a dire di RAGIONE_SOCIALE: non impugnato -della mancanza di allegazione e prova che l’occupazione avesse impedito le colture.
In primo luogo, rileva il Collegio che -come si è esposto nella precedente parte narrativa di questa ordinanza (paragrafo n° 2) -la Corte d’ Appello di Napoli aveva disatteso la domanda dello COGNOME predicando un rapporto di pregiudizialità con la futura domanda da
proporre al Tar ed è giunta a tale ratio decidendi (il testo della sentenza è trascritto a pagina 4 del ricorso) ‘ a prescindere dalla mancanza di allegazione di prova che l’occupazione abbia impedito le culture ‘ , ossia senza esaminare la questione di tale prova.
Da tale punto sembra essere partita anche Cass. 11910/2014, che, infatti, ha cassato la decisione della Corte di merito per violazione dell’art. 20 della legge n° 865/71, facendo osservare che tale norma attribuisce alla Corte d’appello il giudizio sull’indennità di occupazione ed escludendo qualunque ‘ pregiudizialità amministrativa ‘.
Propriamente questa Corte, con la pronuncia 11910/2014, si era limitata ad affermare che ‘ si verte in materia di diritti soggettivi perfetti, e non esiste alcuna pregiudizialità amministrativa ‘ (il testo della sentenza è trascritto alle pagine 5 – 6 del ricorso).
Dunque, non si configura la violazione dell’art. 384 cpc, n essun giudicato è sceso in punto di sussistenza del danno, né per effetto della sentenza della Corte d’appello di Napoli n° 3699/2011, né per effetto di Cass. Su 11910/2014.
8 .- Col secondo mezzo lo COGNOME si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della legge n° 865/1971 e dell’art. 53 del dpr n° 327/2001, nonché della violazione dell’onere della prova.
Deduce che, qualora risultino documentati il decreto di occupazione e la relativa immissione in possesso, sarebbe stato onere dell’ente espropriante provare che tale occupazione non si fosse mai prodotta o si fosse interrotta con la restituzione dell’area .
9 .- Il mezzo è infondato, non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
È vero che l’art. 20 della legge 865/1971, applicabile ratione temporis , è interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che, ove vi sia stato un verbale di tempestiva immissione in possesso (circostanza che, qui, è pacifica tra le parti, avendo entrambe fatto riferimento ad un verbale datato 7 ottobre 1999), deve presumersi che il proprietario dell’immobile formalmente occupato subisca, fino al termine dell’occupazione, il duplice danno derivante dalla perdita della facoltà di godimento del bene e di quella di disporne (con la conseguenza che all’espropriato è dovuta l’indennità di occupazione legittima, salva per la PA la possibilità di provare che alla redazione del verbale non sia seguita l’effettiva presa di possesso: per tutte, Cass. 23505/2010 e più recentemente Cass. 34098/2019).
Nondimeno, nel presente giudizio la Corte territoriale ha ritenuto provata l’insussistenza di qualunque pregiudizio dallo stesso verbale di immissione, dal quale, infatti, emerge (a) che il terreno de quo , ‘ si presentava seminato ‘, (b) che ‘ sarebbe stato attraversato dalla linea aerea per 172 mt lineari ‘ e (c) che era stato ‘ precisato al proprietario del fondo che, trattandosi di linea aerea, egli avrebbe potuto continuare a coltivare la superficie occupata, compatibilmente con la costruzione e l’esercizio dell’impianto, e che eventuali danni a colture sarebbero stati successivamente verbalizzati e liquidati ‘ (sentenza pagine 4 e 5).
La Corte ha, in sostanza, fatto applicazione del cd ‘ principio di acquisizione della prova ‘, secondo il quale essa, una volta entrata nel processo, può essere utilizzata da chiunque (per tutte: Cass. 15312/2000), sicché che non ha senso in tale ipotesi invocare la violazione dell’onere probatorio, dato che le regole che lo disciplinano (art. 2697 cc) trovano applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle risultanze istruttorie (Cass. 9863/2023).
Sul punto, giova solo aggiungere che la presenza della linea aerea non sarebbe sufficiente, da sola, per la liquidazione di un’indennità di asservimento derivante da servitù di elettrodotto, dato che la diminuzione di valore del fondo sussiste solo quando sia dimostrata l’attualità del deprezzamento e l’oggettiva incidenza causale della servitù, mentre va esclusa, ed es., in caso di mere limitazioni legali della proprietà o di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati dall’impianto (Cass. 18577/2020).
10 .- Il terzo mezzo , come già anticipato nella parte narrativa della presente ordinanza, non contiene in realtà alcuna censura nei confronti della sentenza della Corte d’appello, ma è formulato solo per giustificare la notifica del ricorso a RAGIONE_SOCIALE.
Nondimeno, va precisato che il ricorrente non avrebbe, comunque, alcun interesse a portare censure contro NOME, poiché la regolamentazione delle spese (unico profilo che potrebbe venire in rilievo
nel rapporto con la predetta parte processuale) si è conclusa con la loro compensazione.
11 .- Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado, per la cui liquidazione -fatta in base al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022, ed al valore della lite (inferiore ad euro 26 mila) -si rimanda al dispositivo che segue.
Va inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Nulla sulle spese tra ricorrente e RAGIONE_SOCIALE, in ragione della mancata costituzione di quest’ultima.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.300,00 per onorari ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Nulla sulle spese tra ricorrente e RAGIONE_SOCIALE. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19/06/2024. Il Presidente
NOME NOME