Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11892 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11892 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso 11023-2017 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocata NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 498/2016 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di TARANTO, depositata il 25/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dalla consigliera NOME COGNOME;
rilevato che:
1.NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza della corte d’appello di Lecce -Sezione distaccata di Taranto resa pubblica il 25/10/2016 che ha determinato l’indennità di occupazione dell ‘appezzamento di terreno identificato con le particelle n.198 e n.164 del foglio n.133 oggetto di immissione in possesso in via d’urgenza fa parte del RAGIONE_SOCIALE di Martina Franca in data 15/7/1988 nell’ambito dei lavori dichiarati di pubblica utilità con decr eto sindacale del 27/4/1988.
2.L’immissione in possesso aveva riguardato due appezzamenti contigui destinati alla costruzione di case popolari ed un terzo, identificato dalle suddette particelle, era destinato alla costruzione di strada di accesso al comprensorio di riferimento.
3.L’opera pubblica era stata interamente realizzata con emissione del decreto di esproprio per i primi due (soli) appezzamenti mentre non era stato emesso il decreto di esproprio per il terzo appezzamento, nè liquidata alcuna indennità risarcitoria.
4.Pertanto, NOME COGNOME agiva in giudizio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di Martina Franca per chiedere il risarcimento in ragione del valore del terreno definitivamente acquisito dal RAGIONE_SOCIALE e l’indennità di occupazione per il periodo di n ove anni, oltre interessi, rivalutazione e danno morale.
Il convenuto RAGIONE_SOCIALE si costituiva contestando le domande e chiedendone il rigetto.
Il tribunale adito, dichiarava il difetto di giurisdizione del G.O. in favore di quello amministrativo in relazione alla domanda risarcitoria relativa alle particelle 198 e 164 ed il difetto di competenza in favore della Corte d’appello quanto alla domanda di condanna al riconoscimento dell’indennità di occupazione relativa alle medesime particelle 198 e 164.
7.Ri assunto con citazione del 2014 il giudizio sull’indennità di occupazione relativa alle particelle 164 e 198 avanti alla corte d’appello di Lecce, nel corso dello stesso si dava atto
dell’instaurazione avanti al Tar Puglia del giudizio risarcitorio relativ o all’indennità di espropriazione non riconosciuta dal RAGIONE_SOCIALE.
8.Nel giudizio riassunto avanti la corte d’appello il RAGIONE_SOCIALE si costituiva chiedendo che l’indennità di occupazione fosse liquidata sulla base dell’indennità di espropriazione determinata nel piano parcellare di esproprio, ovvero nella misura di euro 38,73, attualizzata a 49,23 mq, come determinate con la sentenza 200/2001 emessa dalla Corte d’appello.
9.All’esito della ctu disposta dalla corte territoriale, veniva pronunciata la sentenza n.498/2016, oggetto del presente ricorso per cassazione.
10.Nel merito la corte territoriale ha ritenuto di procedere alla determinazione dell’indennità di occupazione secondo il principio di diritto sancito dalla Corte nella sentenza S.U. 11729/2011.
11.Con la sentenza qui impugnata è stato affermato che la valutazione indennitaria del fondo espropriato per l’attuazione di piani di edilizia residenziale deve essere necessariamente commisurata ad indici medi riferiti all’intera zona omogenea, al lordo dei terreni da destinare a spazi liberi, o comunque non suscettibili di edificazione per il privato, nel senso che, ove non si ritenga di stimare il terreno ricorrendo a criteri comparativi basati sul valore di aree omogenee, l’adozione del metodo analiticoricostruttivo comporta che l’accertamento dei volumi realizzabili sull’area non possa basarsi sull’indice fondiario di edificabilità (che è riferito alle singole aree specificamente destinate all’edilizia privata) e che, invece, postulando l’esercizio concreto dello “ius aedificandi” che l’area sia urbanizzata e che si tenga conto dell’incidenza degli spazi all’uopo riservati ad infrastrutture e servizi di ordine generale, si debba prescindere sia dal fatto che l’area sia (eventualmente) destinata ad usi che non comportano specifica realizzazione di opere edilizie (verde pubblico, viabilità, parcheggi),
non potendo l’edificabilità essere vanificata dall’utilizzabilità non strettamente residenziale, sia dalla maggiore o minore fabbricabilità che il fondo venga a godere o subire per effetto delle disposizioni di piano attinenti alla collocazione sui singoli fondi di specifiche edificazioni ovvero servizi ed infrastrutture; di talché tutti i terreni espropriati in uno stesso ambito zonale vengono a percepire la stessa indennità, calcolata su una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialità edificatoria “media” del comprensorio, ovvero dietro applicazione di un indice di fabbricabilità (territoriale) che sia frutto del rapporto fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi liberi o, comunque, non suscettibili di edificazione per il privato.
Nello specifico la corte territoriale ha considerato che l’appezzamento oggetto di causa era ricompreso in un lotto territoriale contraddistinto da diversa tipizzazione nel piano regolatore generale, in parte zona per edilizia popolare, in parte strada, in parte in zona agricola residenziale, con la conseguente necessità di commisura l’edificabilità del fondo agli indici medi di fabbricabilità riferibili all’intera area omogenea.
13.Ciò posto e dato atto delle difficoltà incontrate dal ctu nel conseguimento dell’indice di fabbricabilità territoriale, non specificato dal RAGIONE_SOCIALE, l’indennità di occupazione – secondo la disciplina di cui all’art. 20 legge 865/1971 -pari ad 1/12 del valore venale del bene calcolato secondo il richiamato criterio e tenuto conto dei nove anni di occupazione è stata quantificata in euro 26.613,79, oltre interessi legali.
14.La cassazione della sentenza sin qui sintetizzata è chiesta da NOME COGNOME con ricorso notificato il 24/4/2017affidato a cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di Martina Franca.
considerato che:
15.Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli art. 112 cod. proc. civ., 295 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma n.3 e 4, cod. proc. civ.) si censura la nullità della sentenza per la mancata sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. e per il mancato esame della relativa eccezione formulata in atti, con gli effetti di cui all’art. 2909 cod. civ..
15.1. Il motivo è infondato.
15.2. La Corte ha chiarito che qualora entro il termine del periodo di occupazione legittima non intervenga il decreto di esproprio ma il bene passi in proprietà dell’ente a seguito di occupazione acquisitiva, al proprietario del bene irreversibilmente trasformato competono sia l’indennità per il periodo di occupazione legittima sia il risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà del bene; conseguentemente, non ricorre un’ipotesi di pregiudizialità dipendenza, che sola legittima la sospensione necessaria del processo, tra il giudizio sull’acquisizione della proprietà del bene e sul risarcimento del danno e il giudizio sulla determinazione dell’indennità di occupazione legittima, il quale può essere deciso senza attendere l’esito dell’azione risarcitoria (Cass.1683/2000; id. 6862/2004).
15.3. Nel caso di specie, quindi, non sussiste la denunciata violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., stante il carattere non necessario della sospensione.
15.4. Nè con la memoria illustrativa, in cui si dà atto della decisione del Tar, la doglianza viene arricchita di riferimenti che possano evidenziare conseguenze pregiudizievoli concretamente patiti.
16.Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli art. 50,112, 115,116 cod. proc. civ. in re lazione all’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.) si censura l’omesso esame delle posizioni
assunte dalle parti, e dei limiti posti dalle risultanze processuali del giudizio di prime cure.
17.Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli art. 112 cod. proc. civ, 115 cod. proc. civ. 1224 cod. civ. e dell’art. 3 L. 458/1988 in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) si censura il mancato riconoscimento, contra legem , del diritto alla rivalutazione monetaria, e sulla mancata valutazione degli elementi di prova prodotti in atti.
Il secondo e terzo motivo, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
18.1.Costituisce principio consolidato che il giudice del merito non è tenuto a fornire un’argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, ha l’obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d’ufficio (cfr. Cass. 12703/2015; id. 23594/2017).
18.2. Nel caso di specie il ricorrente si duole che la corte d’appello abbia disposto una nuova ctu, omettendo di porre a fondamento le determinazioni assunte all’esito dell’attività istruttoria compiuta nel primo giudizio.
18.3. Si tratta, tuttavia, di valutazioni non coperte da giudicato e sulle quali legittimamente la corte d’appello ha ritenuto di disporre ctu sulla base dell’individuata disciplina normativa ritenuta applicabile (art. 20 della legge 856/1971).
18.4. Le risultanze non sono poi efficacemente attinte dalla censura che anche con riferimento alla richiesta di rivalutazione monetaria finisce per contestare l’apprezzamento di merito svolto dal giudice d’appello circa la prova dello stesso, piuttosto che il criterio interpretativo utilizzato per decidere sul punto.
18.5. Per consolidata giurisprudenza, infatti, l’indennità di occupazione legittima, espressa “ab origine” in valori monetari, costituisce debito di valuta, e, pertanto, il riconoscimento in via automatica della rivalutazione monetaria su tale debito costituirebbe violazione del disposto dell’art. 1224, 2° comma, cod. civ., il quale richiede che il maggior danno causato dalla mora del debitore sia provato dal creditore; né tale disposizione lede l’art. 117 Cost. per la violazione dell’obbligo internazionale, assunto dall’Italia con la sottoscrizione e ratifica della CEDU, in riferimento all’art. 1 del suo I protocollo addizionale, dal momento che la norma non nega il diritto al risarcimento del maggior danno, ma si limita a porre un onere probatorio a carico del creditore (cfr. Cass. 719/2011; id. 20178/2017; id.3274/2021). 19.Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 21, comma 12, ultima parte in materia di espropriazione per pubblica utilità in relazione all’art. 360, primo comma , n.3, cod. proc. civ.) si censura l’omessa condanna di pagamento della indennità di occupazione in diretto favore del soggetto interessato.
19.1. La censura è infondata.
19.2. L’indennità spettante al privato per il periodo di occupazione legittima e rideterminata all’esito del giudizio di opposizione instaurato dinanzi alla speciale giunta presso la Corte di appello deve essere versata dall’amministrazione presso la Cassa depositi e prestiti, a garanzia di eventuali diritti di terzi, restando, per converso, preclusa la possibilità di una condanna dell’amministrazione stessa al pagamento diretto in favore dell’espropriato, giusta disposto dell’art. 72, terzo comma della legge 2359/1865 (normativa cui l’art. 12 del R.D. 2003/1885 opera un inequivocabile riferimento).
19.3. Nel caso di specie la corte d’appello ha provveduto in conformità, né il ricorrente ha proposto considerazioni per disattendere il principio applicato.
20.Con il quinto motivo (violazione e falsa applicazione degli art. 112 cod. proc. civ., e dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) si censura l’omessa pronuncia di condanna alla rifusione delle spese di giustiziacontributo unificato.
20.1. Il motivo è infondato.
20.2. In tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell’ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un’obbligazione “ex lege” di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può, conseguentemente, essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell’obbligazione (cfr. Cass. 21207/2013; id.18828/2015; id. 18529/2019).
20.3.Ciò posto la sentenza impugnata non è incorsa nel denunciato vizio di omessa pronuncia.
21.L’infondatezza di tutti i motivi comporta il rigetto del ricorso e, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.
22.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 4500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione