SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1640 2025 – N. R.G. 00000928 2025 DEPOSITO MINUTA 27 09 2025 PUBBLICAZIONE 27 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
SEZIONE AGRARIA
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere Relatore
dott. NOME COGNOME Consigliere
NOME COGNOME
esperto
NOME COGNOME
esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 928/2025
promossa da:
, elettivamente domiciliata in Livorno presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende con gli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
elettivamente domiciliato in Vercelli presso lo studio degli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLATA ed appellante incidentale
avverso
sentenza n. 229/2025 del Tribunale di Livorno
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: ‘ Piaccia all’Ill.mo Corte di Appello di Firenze, Sezione specializzata agraria, in riforma della sentenza n. 229/2025 del Tribunale di Livorno, sezione specializzata agraria, pubblicata l’11 marzo 2025 nel procedimento RG n. 336/2023 e notificata il 17 aprile 2025, ogni avversa istanza e deduzione disattesa: IN VIA PRELIMINARE: disporre la sospensione della efficacia esecutiva ed esecuzione della sentenza impugnata n. 229/2025 del Tribunale di Livorno, sezione specializzata agraria, pubblicata l’11 marzo 2025 nel procedimento RG n. 336/2023 e notificata il 17 aprile 2025 IN VIA RICONVENZIONALE e nel merito: accertare la sussistenza di un contratto di affitto di fondo rustico ex art 49 legge 203/1982 avente ad oggetto tutti i beni (terreni e fabbricati) del compendio immobiliare, come descritti nel ricorso introduttivo, tra la sig.ra e tutti gli altri attuali comproprietari di tale compendio, come indicati nel ricorso introduttivo, determinandone il canone di affitto e stabilendo, a carico dell’appellante e in favore dell’appellato, il pagamento delle sole quote a quest’ultimo spettanti sull’importo determinato. NEL MERITO: previ gli accertamenti, le declaratorie incidentali all’uopo necessari, respingere ogni domanda formulata dal ricorrente perché infondata in fatto e diritto, IN OGNI CASO, ridurre la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione dei fondi oggetto di causa, come accolta in favore del ricorrente appellato, nei soli limiti delle quote a questi spettanti e indicate in giudizio; IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi la seguente prova per testi, già richiesta in primo grado: 1) D.C.V. che ha abitato e dimorato continuamente, dalla sua nascita il 14 marzo 1967, in Piombino, INDIRIZZO insieme a sino alla sua morte avvenuta nel 1986, a , sino alla sua morte il 19/8/1994, e a , sino alla sua morte avvenuta l’11/6/2018, e poi successivamente da sola sino ad oggi; 2) D.C.V. che , dal 1980 ad oggi, in ogni mese ed anno di tale periodo, ha coltivato, irrigato, seminato, concimato, direttamente e abitualmente, i terreni posti in Piombino, Località campo alla Sughera, n. 2, come rappresentati con colore giallo, viola e celeste nella planimetria catastale che vi si mostra (doc. 1 ricorrente), nonché anche rappresentati e descritti nelle visure catastali che vi si mostrano (doc. 3 ricorrente), e nelle foto che vi si mostrano (doc. 7 resistente), ed
ha provveduto alla raccolta di olive, uva, grano, mais, foraggio, dalle piante coltivate in detti terreni, insieme a con il quale ha svolto le suddette attività agricole sino alla sua morte avvenuta nel 1986, a , con il quale ha svolto le suddette attività agricole sino alla sua morte il 19/8/1994, e a , con il quale ha svolto le suddette attività agricole sino alla sua morte avvenuta l’ 11/6/2018, e poi successivamente da sola sino ad oggi; 3) D.C.V. che , nei luoghi e nei tempi descritti nel precedente capitolo ha allevato conigli, polli e bovini, insieme a con il quale ha svolto le suddette attività agricole sino alla sua morte avvenuta nel 1986, a , con il quale ha svolto le suddette attività agricole sino alla sua morte il 19/8/1994, e a , con il quale ha svolto le suddette attività agricole sino alla sua morte avvenuta l’ 11/6/2018, e poi successivamente da sola sino ad oggi; 4) D.C.V. che ha utilizzato, per svolgere le attività agricole descritte nei precedenti capitoli, i fabbricati posti in Piombino, Località campo alla Sughera, n. 2, come rappresentati con colore giallo, viola e celeste nella planimetria catastale che vi si mostra (doc. 1 ricorrente), nonché anche rappresentati e descritti nelle visure catastali che vi si mostrano (doc. 3 ricorrente), e nelle foto che vi si mostrano (doc. 7 resistente) insieme a sino alla sua morte avvenuta nel 1986, a , sino alla sua morte il 19/8/1994, e a , sino alla sua morte avvenuta l’ 11/6/2018, e poi successivamente da sola sino ad oggi. Si indicano come testi residente in Piombino (LI) INDIRIZZO; residente in Piombino (LI) INDIRIZZO; residente in Piombino (LI) INDIRIZZO; residente in Piombino (LI) INDIRIZZO; , residente in Piombino (LI) INDIRIZZO; residente in Rosignano Marittimo (LI) INDIRIZZO residente in Rosignano Marittimo (LI) INDIRIZZO; residente in Piombino (LI) INDIRIZZO residente in Piombino (LI) INDIRIZZO
residente in Piombino (LI) INDIRIZZO Si chiede inoltre ammettersi consulenza tecnica d’ufficio sulla ricorrenza del rapporto richiesto dagli artt. 6 e 48, comma 3, legge 203/1982 tra forza lavorativa della resistente e quella occorrente alle normali necessità dei fondi oggetto di causa, al fine dunque di accertare, nei termini e con le precisazioni di cui alle norme citate, che la forza lavoro della resistente costituisce almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione dei fondi suddetti, descritti e indicati nei documenti di causa, tra cui la planimetria catastale prodotta come doc. 1 del ricorrente e le visure catastali prodotte come doc. 3 sempre del ricorrente. Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli prova orale richiesti dal ricorrente in primo grado, si chiede ammettersi controprova su ogni capitolo che verrà
ammesso, indicando quali testi in controprova residente in Piombino (LI) INDIRIZZO; residente in Piombino (LI) INDIRIZZO residente in Piombino (LI) INDIRIZZO; residente in Piombino (LI) INDIRIZZO , residente in Piombino (LI) INDIRIZZO; residente in Rosignano Marittimo (LI) INDIRIZZO residente in Rosignano Marittimo (LI) INDIRIZZO residente in Piombino (LI) INDIRIZZO residente in Piombino (LI) INDIRIZZO residente in Piombino (LI) INDIRIZZO..IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio ‘ .
Per la parte appellata ed appellante incidentale: ‘ In via preliminare, rigettare l’istanza di sospensione; Nel merito, rigettare l’appello proposto e confermare i capi della sentenza oggetto di impugnazione; In subordine; e nella denegatissima ipotesi in cui l’Ill.ma Corte dovesse accogliere il motivo d’impugnazione Sub. III formulato dalla ricorrente, relativamente al paragrafo 5 della sentenza, dichiarare comunque tenuta e condannare la signora al pagamento di quanto spettante pro quota al signor . In via incidentale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, accogliere l’appello formulato e per l’effetto condannare la signora al pagamento del dovuto a titolo di indennità di occupazione dell’abitazione civile, per un importo che l’Esponente quantifica nel suo totale in euro 39.600,00, oltre interessi sino al saldo, o nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all’esito del giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA e, refusione degli importi corrisposti a titolo di Contributo Unificato e marche da bollo. Ai sensi dell’art. 9, l. 488/1999 come modificata dall’art. 14, comma 2, D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore dell’appello incidentale è pari ad euro 39.600,00, pertanto il contributo unificato ammonta ad euro 777,00 e la marca da bollo ad euro 27,00. In via istruttoria, ammettersi, senza inversione del relativo onere, prova per testi e per interrogatorio formale delle parti sui capitoli di cui al ricorso di primo grado, meglio esplicate nell’atto di precisazione delle conclusioni del 6 marzo 2025, qui da aversi integralmente richiamati. Disporsi CTU per le ragioni di cui al primo grado, come meglio esplicate nell’atto di precisazione delle conclusioni del 6 marzo 2025 (da intendersi qui integralmente richiamate) oltre che volta a determinare l’importo di mercato congruo dovuto a titolo di indennità di occupazione per il mancato godimento dell’immobile civile ad uso abitativo alla luce della nuova perizia di stima prodotta ‘.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 15.5.2025, la sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza n. 229/2025 del Tribunale di Livorno, con la quale erano state in parte accolte le domande avanzate nei confronti della predetta dal sig.
ed era stata invece dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dall’odierna appellante.
1.1) La causa di primo grado era stata infatti instaurata dal sig. adducendo che:
era comproprietario, assieme a e ad altri soggetti ancora, di un complesso di beni (terreni e fabbricati) siti nel territorio di Pimbino (LI) e facenti parte di tre differenti comunioni ereditarie, con quote rispettivamente pari a 1/3, 1/4 e 1/6;
era divenuto comproprietario di tali beni per successione nei confronti del padre, , mentre aveva acquisito tale qualità, a propria volta, per successione nei confronti del padre, ;
, nonostante fosse titolare pro quota del compendio immobiliare in questione, ne aveva tuttavia il godimento esclusivo, occupandolo interamente ed ivi svolgendo attività agricola, precludendone l’utilizzo agli altri comproprietari e non versando alcunché a titolo di corrispettivo o di indennità di occupazione;
, a fondamento della propria condotta, aveva addotto titoli privi di fondamento, deducendo dapprima di svolgere attività nei fondi in questione in quanto erede e poi in quanto continuatrice dell’attività agricola dello stesso (senza tuttavia che ella potesse effettivamente addurre alcun titolo , di cui non era erede), mentre in capo alla stessa non era neppure ravvisabile alcun rapporto di affitto, ex
ereditario pervenutole da parte del sig. artt. 49 legge 203/1982;
a carico di erano state accertate violazioni urbanistico-edilizie con riferimento ai beni in questione, i quali, peraltro, si trovavano in precarie condizioni strutturali, erano pericolanti ed incustoditi, come accertato anche dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto;
la condizione di degrado del complesso immobiliare era addebitabile alla condotta di , in contrasto altresì con la buona pratica agricola, non constando peraltro la qualifica di coltivatore diretto in capo alla stessa sig.ra .
1.1.1) Sulla base di tali allegazioni, aveva chiesto: ‘ In via preliminare e nel Merito, per le ragioni in fatto e gli argomenti in diritto illustrati nel ricorso: 1. accertare l’assenza di titolo della signora che ne legittimi la conduzione del compendio indiviso – fabbricati e terreni – con conseguente condanna al pagamento dell’indennità dovuta per il godimento dell’intero compendio immobiliare parametrata alle quote di proprietà del Ricorrente e pari ad euro 30.628,00 oltre interessi e rivalutazione o della maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre all’accertamento del diritto al ristoro (an risarcitorio) dei danni patiti e patiendi per la violazione dei limiti di liceità dell’uso della cosa comune (art. 1102 e seguenti cod. civ.) aggravati dalla pessima gestione del fondo in contrasto con le tecniche della ‘buona pratica agricola’ sempre nel limite delle quote di proprietà del Ricorrente, con riserva di agire in separato giudizio per la determinazione del quantum; 2. condannare all’immediato rilascio e messa da disposizione del compendio indiviso, libero da cose e/o persone e/o animali, nella sua esatta consistenza e con i confini integri, affinché tutti i comproprietari, e in particolare il ricorrente, possa goderne e/o disporne secondo le norme stabilite dagli articoli 1102 e seguenti cod. civ., così cessando la condotta consistente nell’impedimento del pari uso da parte del ricorrente, secondo la propria quota di diritto. 3. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento positivo circa l’esistenza di un titolo di conduzione (contratto di affitto) ex l. 203/82: Accertare e determinare la decorrenza, la scadenza ed il canone e per l’effetto condannare la signora al pagamento: i. del canone relativo all’annata in corso (2022/2023) nel limite delle quote di proprietà del Ricorrente, nonché per gli anni pregressi (per le annate agrarie 2018/2019, 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022) maggiorato da rivalutazione ISTAT ex lege e da interessi, per un importo annuo che il Ricorrente quantifica in euro 7.657,00/anno, o nelle maggiori o minori somme accertate in corso di causa; – accertare e dichiarare l’esclusione della pertinenzialità dei fabbricati rispetto all’attività agricola svolta dalla signora , e ordinare l’immediato rilascio e messa da disposizione dei fabbricati liberi da cose e/o persone e/o animali, nella loro esatta consistenza e con i confini integri, affinché tutti i comproprietari, e in particolare il ricorrente, possa goderne e/o disporne secondo le norme stabilite dagli articoli 1102 e seguenti cod. civ., così cessando la condotta consistente nell’impedimento del pari uso da parte del ricorrente, secondo la propria quota di diritto. – In via di ulteriore subordine: accertare l’esclusione della pertinenzialità quantomeno del fabbricato presso il quale la signora ha stabilito la sede della propria azienda agricola, sita in Piombino, INDIRIZZO, e ordinarne l’immediata restituzione sempre libera da cose e/o persone e/o animali,
nell’esatta consistenza e con i confini integri, affinché tutti i comproprietari, e in particolare il ricorrente, possano goderne e/o disporne secondo le norme stabilite dagli articoli 1102 e seguenti cod. civ., così cessando la condotta consistente nell’impedimento del pari uso da parte del ricorrente, secondo la propria quota di diritto. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso spese forfettarie ex lege, IVA e CPA come di legge ‘.
1.2) , ritualmente costituitasi, aveva contestato le allegazioni e le domande di parte ricorrente, in particolare esponendo che:
o era affittuaria del compendio immobiliare in questione, in base agli artt. 49 e 48 legge 203/1982, in quanto:
-sin dalla nascita aveva fatto parte della ‘famiglia agricola coltivatrice’ (‘ …intesa come quell’organismo economico formato da tutti quei soggetti che, legati da vincoli di parentela o di affinità con il coltivatore e pur non avendo con questo necessariamente comunanza di tetto e di mensa, partecipano con il lor contributo, secondo le loro capacità, alla conduzione del fondo ‘) del compendio medesimo, dando il proprio contributo alla conduzione a partire dal 1980 in poi, dapprima assieme ad e , poi unicamente assieme a quest’ultimo e, infine, da sola; NOME
-trovava quindi applicazione l’art. 48, 3° comma, L. 203/1982, precisando che la forza lavorativa di era sicuramente pari ad un terzo di quella occorrente per la coltivazione dei fondi;
o dunque, ‘ Il rapporto di affitto instauratosi a partire dal 6 maggio 1982, per la durata legale di 15 anni, con scadenza al 10 novembre 1997, si è rinnovato tacitamente per altri 15 anni ex art. 4 legge 203/1982, con scadenza al 10 novembre 2012 e poi di ulteriori 15 anni con scadenza al 10 novembre 2027 ‘, con interesse della resistente a far accertare la costituzione di tale rapporto di affitto;
o era disponibile al pagamento del canone di affitto che, in assenza di accordo, avrebbe dovuto essere determinato tramite consulenza;
o la domanda del ricorrente integrava gli estremi di un’azione di rivendicazione, e non di un’azione personale di restituzione, difettando conseguentemente gli estremi della rigorosa dimostrazione richiesta nel caso in questione;
o il rilascio del bene, nella fattispecie in esame, non poteva essere disposto a favore di uno solo dei comproprietari, ma della comunione considerata nel suo complesso;
o inoltre, il ricorrente non aveva individuato i singoli soggetti componenti le diverse comunioni, con la conseguenza che la domanda di rilascio dei beni risultava indeterminata nell’oggetto, proprio perché non era state individuate le diverse comunioni dei beni a favore delle quali avrebbe dovuto essere disposto il richiesto rilascio;
o era infondata la domanda di condanna al pagamento dell’indennità di occupazione, dal momento che l’occupazione stessa era avvenuta in forza di un contratto di affitto;
o era infondata la domanda di risarcimento danni, né era ravvisabile alcuna violazione della buona pratica agricola nella coltivazione dei fondi;
o era infondata la domanda volta all’accertamento dell’esclusione della pertinenzialità di tutti i fabbricati, o anche solo di quello presso il quale la resistente avrebbe stabilito la sede della propria azienda, atteso che la famiglia coltivatrice aveva sempre utilizzato tutti i fabbricati;
o gli abusi lamentati dal ricorrente non attenevano alla lite, potendosi al limite ricondurre ad attività posta in essere dalla resistente quale proprietaria degli immobili.
1.2.1) aveva quindi chiesto: ‘ Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Livorno, Sezione specializzata agraria, ogni avversa istanza e deduzione disattesa: IN VIA RICONVENZIONALE e nel merito: previa modifica del decreto di cui all’art. 415, comma 2, c.p.c, e fissazione di una nuova udienza di comparizione delle parti, accertare la sussistenza di un contratto di affitto di fondo rustico ex art 49 legge 203/1982 avente ad oggetto tutti i beni (terreni e fabbricati) del compendio immobiliare, come descritti nel ricorso introduttivo, tra la sig.ra e tutti gli altri attuali comproprietari di tale compendio, come indicati nel ricorso introduttivo, con scadenza al 10 novembre 2027; NEL MERITO: previ gli accertamenti, le declaratorie incidentali all’uopo necessari, respingere ogni domanda formulata dal ricorrente perché infondata in fatto e diritto… IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi ‘.
1.3) Svolta attività istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali ed espletata consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Livorno aveva infine ritenuto che:
-la domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente e volta ad accertare l’esistenza di un contratto di affitto, era improponibile ex art. 11, D. lgs. 150/2011, in quanto:
o aveva esperito il procedimento previsto dalla norma predetta (ai commi 3-7), ‘ ma solo sostenendo che la non avrebbe
titolo idoneo alla conduzione del compendio de quo e che la stessa avrebbe, in sostanza, cagionato il deperimento dei terreni ‘;
o ‘ È altrettanto vero, tuttavia, che mai il tentativo di conciliazione obbligatorio aveva ad oggetto la ben specifica pretesa di parte resistente, secondo cui sarebbe da ritenere sussistente un contratto di affitto di fondo rustico costituitosi ex lege con la quale conduttrice in base al combinato disposto di cui agli artt. 48 e 49 L. 103/1982 (in base alla prospettazione di cui alle pp. 8 e ss. della memoria di costituzione) ‘;
o ‘ …che la prospettazione di parte resistente fosse tutt’altra rispetto a quella ritenuta come ipoteticamente prospettata da parte ricorrente emerge chiaramente proprio dall’esordio di parte resistente nella memoria difensiva citata, secondo cui al riguardo, il ricorrente ha negato che nel caso in esame possa trovare applicazione l’art. 49 legge 203/1982, sia perché, in riferimento alla morte di , la resistente non sarebbe erede, essendo tale solo il figlio ; sia perché in riferimento alla morte nel 1972 della sig.ra originariamente proprietaria, a detta di controparte del compendio, la sig.ra avrebbe avuto solo cinque anni e, quindi, non avrebbe potuto aver esercitato attività agricola sul fondo. A ben vedere, tuttavia, la sig.ra , risulta affittuaria del compendio in base agli artt. 49 e 48 legge 203/1982, anche se in base a un percorso logicogiuridico diverso da quello ipotizzato da controparte, fondando quindi la resistente le sue pretese sull’art. 48 della legge citata (tanto è vero che veniva menzionata la pronuncia di Cassazione civile sez. III – 04/02/1993, n. 1382, secondo cui ‘l’elemento essenziale che caratterizza la famiglia coltivatrice, considerata dall’art. 48 della l. 3 maggio 1982 n. 203 è la prestazione di lavoro nella normale conduzione del fondo da parte dei familiari che, in comune, esercitano l’attività agricola in modo continuativo, non occorrendo anche la presenza di altri elementi, quali la comunanza di tetto e di mensa’), prospettazione, questa, mai oggetto del tentativo di conciliazione obbligatorio di cui all’art. 11 D. lgs. 150/2011 (che avrebbe dovuto essere esperita, sul punto, proprio dall’odierno resistente.), con conseguente improcedibilità della spiccata domanda riconvenzionale ‘ (richiamando a sostegno di tale approccio interpretativo le indicazioni di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 6839 del 20.3.2018);
-la declaratoria di improponibilità della domanda riconvenzionale predetta comportava il venir meno della necessità di valutare le domande avanzate in via subordinata da parte ricorrente per l’ipotesi in cui fosse stata riconosciuta l’esistenza di un contratto di affitto in capo a , con la precisazione per cui ‘ Ulteriore conseguenza della improponibilità della domanda riconvenzionale è che viene meno qualsivoglia questione di integrità del contraddittorio, sussistente, invece, ove vi fosse stata da decidere la questione della sussistenza o meno del contratto di affitto di fondo rustico instaurato ex lege, stante la mancanza, in giudizio, degli altri comproprietari ‘;
-era intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di parte ricorrente volta al rilascio, da parte della resistente, del compendio in questione, in quanto in corso di causa ‘ …la consegnava (cfr. verbale di udienza del 19.12.2023) le chiavi del primo piano del casolare censito a civile abitazione e le parti convenivano sul rilascio (rectius cessazione dell’esclusivo godimento) del compendio da parte della alla scadenza dell’annata agraria 2026. L’interesse circa ogni questione in punto domanda di rilascio del compendio, quindi, è venuto a mancare, stante l’accordo raggiunto dalle parti, il che determina che non vi sia nemmeno soccombenza sul punto ‘;
-l’unica questione residua posta all’attenzione del Tribunale era costituita dalla domanda concernente l’indennità di occupazione dei terreni, con riferimento alla quale era necessario prendere in considerazione le risultanze emergenti dalla relazione di consulenza tecnica d’ufficio del dott. agr. , rilevando che ‘ Le conclusioni raggiunte dal CTU sono le seguenti (cfr. ultima pagina della relazione depositata): ‘Sulla base delle osservazioni dei C.T.P. di seguito vado a fare le seguenti considerazioni: Per i motivi sopradetti il canone totale del compendio sarà di 3.812,20 € (vedi tabella). Considerando che la Sig.ra , conduttrice dei terreni, risulta proprietaria di circa il 24% del compendio, dal canone d’affitto, sopra determinato, dovrà essere sottratta tale percentuale. 3.812,20€x24%= 914,92 € Il canone finale del compendio, risultante, dopo tali operazioni. risulta di 3.812,20€-914,92€= 2.897,28€’. ‘;
-l’importo predetto ‘ …va moltiplicato per il numero delle annate agrarie (otto da quella 2018/19 fino allo scadere di quella 2025/26, al termine della quale, in base all’accordo raggiunto, avverrà la riconsegna del compendio), per un importo totale di € 23.178,24 ‘.
1.3.1) In forza di tali considerazioni era stata resa la seguente statuizione: ‘ Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza reietta o assorbita, ogni
diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede: dichiara l’improcedibilità della domanda riconvenzionale di parte resistente; dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rilascio svolta da parte ricorrente; condanna parte resistente a pagare a parte ricorrente l’importo di euro 23.178,24, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo effettivo; condanna parte resistente a rifondere al ricorrente la metà delle spese di lite, che liquida, per l’intero, in euro 4.237,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre ad euro 545,00 per anticipazioni, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge; pone definitivamente a carico di parte resistente le spese dell’assunta CTU ‘.
Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello .
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. ‘ Erroneità della sentenza laddove ha affermato l’improcedibilità della domanda riconvenzionale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 d. lgs 150/2011e art 116 c.p.c. ‘, rilevando come già nel verbale di (mancata) conciliazione fosse stato indicato che la memoria difensiva della sig.ra conteneva ‘ …istanza di costituzione di affitto forzoso e/o riconoscimento della perdurante vigenza di contratto agrario ex art 48 e 49 legge 203/1982 ‘ e dunque proprio la domanda poi avanzata in sede riconvenzionale; tale istanza, poi, era stata ribadita nella comunicazione del 10 maggio 2022 della sig.ra depositata nel procedimento per il tentativo di conciliazione ex art. 11 d. lgs 150/2011; la domanda in questione, poi, era fondata in forza delle considerazioni già esposte in prime cure e nuovamente illustrate in questa sede;
2°. ‘ Omesso esame dell’eccezione riconvenzionale ‘, la sentenza era errata in quanto, pur ritenendo (non condivisibilmente) improponibile la domanda riconvenzionale, la questione concernente la sussistenza di un rapporto di affitto avrebbe dovuto essere presa in considerazione quale eccezione riconvenzionale;
3°. ‘ Erroneità della sentenza in riferimento alla determinazione dell’indennità di occupazione ‘, rilevando anzitutto come la sentenza fosse errata avendo preso a riferimento, per la determinazione dell’indennità di occupazione, le indicazioni fornite dal CTU con riferimento alla determinazione del canone di affitto; inoltre non era stato considerato che l’indicazione fornita dal CTU aveva ad oggetto l’intero importo del canone di affitto che, tuttavia, non poteva essere riconosciuto per l’intero a favore di , ma avrebbe dovuto esserlo solo in proporzione alla quota di proprietà di quest’ultimo, non potendo peraltro presumersi la solidarietà attiva; inoltre la sentenza non avrebbe potuto prendere in
considerazione (in quanto resa nel marzo 2025) l’annata agraria 2025/2026, che sarebbe iniziata solo nel novembre 2025, mentre il termine iniziale di decorrenza della debenza dell’indennità avrebbe dovuto essere indicato con riferimento alla richiesta del tentativo di conciliazione (dell’aprile 2022).
L’appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, ha anzitutto contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, chiedendo la reiezione del gravame ed in particolare esponendo che:
-con riferimento al primo motivo di gravame, era cessata la materia del contendere in quanto ‘ …nel corso del giudizio – coadiuvate dal Collegio – le Parti sono giunte ad un accordo sul termine del rilascio, ossia al novembre 2026. A questo punto, non è chiaro – l’Appellante non lo spiega – quale sia l’interesse a proseguire con l’azione, ossia quale sia la situazione d’incertezza tale da determinare il pericolo attuale di una lesione del preteso diritto (rif. domanda riconvenzionale: ‘accertare la sussistenza di un contratto d’affitto di fondo rustico ex art. 49 legge 203/1982 avente ad oggetto tutti i beni (terreni e fabbricati) del compendio immobiliare’. ‘;
-le medesime considerazioni possono rivolgersi al secondo motivo di gravame (concernente la necessità di valutare l’esistenza di un contratto di affitto sotto il profilo della valenza di eccezione riconvenzionale della relativa allegazione) rilevando che ‘ …alla luce dell’intervenuto e confermato accordo di rilascio al novembre 2026, non è chiaro l’interesse ad insistere per detta pronuncia. Oltretutto, questa difesa ricorda a sé stessa che l’eccezione riconvenzione è volta ad ottenere il mero rigetto della pretesa avversaria e non l’accertamento di un proprio diritto (nella fattispecie l’accertamento dell’esistenza di un titolo legittimante la conduzione ex art. 49 L.A.). Nel caso in esame è, poi, intervenuto un accordo di rilascio a novembre 2026 e il riconoscimento (sempre oggetto d’accordo) che un importo per il godimento sia dovuto, demandandone la quantificazione del quantum al Collegio adito (si veda punto 7, pag. 18 dell’appello) ‘;
-l’indennità di occupazione era stata semplicemente parametrata al canone di affitto, indicato dal CTU, come del resto ritenuto praticabile dalla Corte di Cassazione (Cass. 20394/2013);
-la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione ‘per l’intero’ era congruente con il fatto che aveva agito in accordo con gli altri
comproprietari (come emerso anche durante l’assemblea per la gestione della cosa comune, ad es., del 12.9.2023) ‘ …i quali, hanno sempre ratificato, con univoca volontà, l’operato del signor volto a tutelare la proprietà comune ‘;
-sia il termine iniziale che quello finale di decorrenza degli importi dovuti a titolo di indennità di occupazione erano stati correttamente individuati dal Tribunale di Livorno, peraltro con riferimento proprio agli accordi intervenuti tra le parti (che avevano indicato al novembre 2026 il termine finale di debenza).
2.2.1) Il predetto ha altresì avanzato appello incidentale, fondato sul seguente unico motivo:
‘ erroneità della sentenza n. 229/2025 del Tribunale di Livorno sezione specializzata agraria, pubblicata l’11 marzo 2025 nel procedimento R.G. n. 336/2023, notificata dal legale esponente in data 17 aprile 2025, per omessa determinazione dell’indennità di occupazione del fabbricato ad uso civile poiché ritenuto erratamente strumentale all’attività agricola ‘, rilevando che ‘ La sentenza è errata laddove omette di condannare la signora a corrispondere un importo per il mancato godimento (anche) dell’immobile abitativo (primo piano del Casolare) per il quale l’Appellante ha già da tempo consegnato copia delle chiavi nel dicembre 2023. La ‘consegna di copia delle chiavi a tutti i comunisti’ in adempimento dell”accordo transattivo raggiunto dalle parti all’udienza del 12 settembre 2023′ (citando testualmente il doc. 25 prodotto da questa difesa nel giudizio di merito) relativamente agli immobile adibiti a civile abitazione e la loro chiara e pacifica qualificazione come distinti e separati rispetto al compendio agricolo, sono circostanze mai contestate e ammesse dalle Parti, come emerge (anche) dal più volte citato Verbale di assemblea del 10/12/2023… ‘.
L’appellato ha quindi chiesto l’accoglimento delle domande riportate in epigrafe.
Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l’appello principale si presenti solo parzialmente fondato e debba essere, conseguentemente, accolto alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono.
3.1) Il primo ed il secondo dei motivi dell’appello principale devono essere presi in considerazione unitariamente, attenendo – sia pure sotto aspetti parzialmente diversi alla prospettazione della sig.ra secondo cui nel caso di specie sarebbe ravvisabile un rapporto di affitto agrario.
3.1.1) Preliminarmente all’analisi del merito degli stessi, tuttavia, occorre prendere in considerazione l’eccezione sollevata da parte appellata secondo cui sarebbe sul punto intervenuta la cessazione della materia del contendere sul punto e che, sul piano giuridico, può ritenersi integrare una contestazione alla perdurante ravvisabilità di un interesse ex
art. 100 c.p.c., in capo a parte appellante, a proporre impugnazione in relazione a detti profili
In proposito l’appellato ha in effetti allegato:
→ quanto al primo motivo di gravame, che ‘ A questo punto, non è chiaro l’Appellante non lo spiega – quale sia l’interesse a proseguire con l’azione, ossia quale sia la situazione d’incertezza tale da determinare il pericolo attuale di una lesione del preteso diritto (rif. domanda riconvenzionale: ‘accertare la sussistenza di un contratto d’affitto di fondo rustico ex art. 49 legge 203/1982 avente ad oggetto tutti i beni (terreni e fabbricati) del compendio immobiliare’. ‘;
→ quanto al secondo motivo, che ‘ Anche in questo caso, alla luce dell’intervenuto e confermato accordo di rilascio al novembre 2026, non è chiaro l’interesse ad insistere per detta pronuncia ‘.
Al riguardo va rilevato come, nel corso del giudizio di primo grado, le parti abbiano raggiunto un accordo all’esito della seguente dinamica processuale:
risulta dal verbale dell’udienza del 12.9.2023, che:
il Tribunale di Livorno ha dato ‘ … atto che la resistente riconosce che usufruisce dei tutti i terreni e di tutti i fabbricati strumentali alla coltivazione in comproprietà (tutti gli immobili ad eccezione della casa adibita a civile abitazione della madre e di e cioè tutto il primo piano del casolare censito a civile abitazione). ‘ e quindi ‘ propone che, innanzitutto, la resistente consenta al ricorrente e agli altri comproprietari di fruire del suddetto primo piano (adibito a civile abitazione) ‘;
‘ Le parti consentono a tale primo passo e la resistente si impegna a consegnare la chiave agli altri comproprietari entro il 15 settembre 2023 ‘
il Tribunale quindi ‘ propone alle parti di individuare (previo eventuale accordo con gli altri comproprietari) come data di rilascio del compendio usufruito dalla , la scadenza dell’annata agraria 2026 ‘;
e accettano la proposta del Tribunale. Si impegnano a coinvolgere gli altri comproprietari in un percorso che porti alla divisione del compendio, previa determinazione – con l’ausilio di un’associazione di categoria – del canone fino al novembre 2026 ‘;
le parti hanno sottoscritto personalmente la copia cartacea del verbale d’udienza in questione;
risulta dal verbale dell’udienza del 19.12.2023, che:
su indicazione del legale di ‘ …la chiave è stata consegnata come da accordi. Segnala che è stata convocata l’assemblea ex art. 1105 cc. (tutti sono stati convocati e la maggioranza è intervenuta e tutti gli intervenuti sono d’accordo con la proposta del tribunale e sul demandare ad una associazione di categoria, individuata nella CIA la determinazione del canone dovuto fino alla fine dell’annata agraria 2026) ‘;
ha ritenuto eccessivo l’ammontare indicato da CIA, pur confermando l’impegno già assunto;
‘ Il Tribunale, a questo punto, propone alle parti il seguente accordo:
contratto in deroga di terreni e annessi al canone complessivo € 5.034,13 annuo per 8 annate agrarie complessive (fino al novembre 2026), da cui detrarre la quota spettante alla e dunque per un residuo di € 3.825,93;
il pagamento delle prime 5 annate agrarie entro il 28 febbraio 2024, le altre, pro quota, entro il 31 dicembre 2024, 2025 e 2026.
pagamento entro il 30 aprile 2024 della somma complessiva di € 8.000 a titolo indennità di occupazione degli immobili detenuti in passato dalla ‘;
ha chiesto rinvio per valutare la proposta;
emerge inoltre dal verbale dell’udienza del 9.1.2024, che:
la sig.ra NOMECOGNOMEnon accetta la proposta del Tribunale ‘;
‘ …chiede a questo punto di procedersi con l’istruttoria. Ribadisce che la domanda riconvenzionale è improponibile ‘;
risulta poi in atti copia del verbale dell’assemblea dei comproprietari del compendio immobiliare oggetto di causa, dell’11.12.2023 (con la presenza di nove di tali comproprietari, tra cui le odierne parti in causa, su undici complessivi), avente tra l’altro ad oggetto (al punto 4) la ‘ Verifica – in riferimento all’accordo transattivo raggiunto dalle parti all’udienza del 12 settembre 2023 – delle intenzioni dei comproprietari, circa: a) L’adesione alla proposta formulata dal Collegio – Tribunale di Livorno (rif. Verbale del 12 settembre 2023) circa il termine convenzionale proposto dal Giudice e accettato dai Sigg.ri e del 10 novembre 2026 per il rilascio del compendio libero da cose e/o persone da parte della Sig.ra che, allo stato, lo occupa interamente… ‘, in ordine al quale i partecipanti (8 su 9, tranne la sig.ra ) ‘ …fanno presente che aderiscono alla proposta formulata dal
Tribunale di Livorno all’udienza del 12.09.2023 a condizione che la Sig.ra utilizzi soltanto i beni agibili e non quelli che sono stati interdetti alla Sig.ra e più in generale a tutti dalla PA (VV.FF.. e Comune di Piombino) con appositi provvedimenti, in quanto pericolosi e inagibili ‘, con la risposta (da parte di ) per cui la stessa ‘ …richiama la necessità di rendere fruibili tali beni al fine di corrispondere regolarmente il relativo canone ‘;
nelle note difensive dimesse in prime cure in data 11.2.2025 (in vista della discussione), ha esposto, tra l’altro, che ‘ All’udienza del 12 settembre 2023 ‘Il Tribunale propone alle parti di individuare (previo eventuale accordo con gli altri comproprietari) come data di rilascio del compendio usufruito dalla , la scadenza dell’annata agraria del 2026. e accettano la proposta del Tribunale….sottoscrivono la copia cartacea del verbale le parti personalmente’. Le parti (v. al riguardo quanto anche affermato dal ricorrente nella memoria difensiva autorizzata 26.9.2024 ‘fermo l’accordo sulla riconsegna dell’intero compendio da parte della sig.ra entro il 10 novembre 2026) hanno, quindi, individuato concordemente la scadenza del rapporto tra le stesse intercorrenti alla data del 10 novembre 2026 e al riguardo il Tribunale non potrà che prenderne atto Resta(va), invece, da stabilire il canone da corrispondere, in riferimento al quale il Tribunale ha disposto la CTU ‘, insistendo infine ‘ …nel rigetto delle domande, eccezioni e istanze formulate dalla ricorrente e nell’accoglimento delle domande, eccezioni e istanze formulate dalla resistente, salvo quanto concordemente stabilito in ordine alla scadenza del 10 novembre 2026 ‘.
B) Risulta dunque come in prime cure, effettivamente, sia intercorso un accordo tra le parti (con partecipazione altresì degli altri comproprietari) volto ad individuare nel novembre 2026 la data di rilascio – da parte della sig.ra – del compendio immobiliare oggetto di causa.
Tale accordo, per come strutturato, è peraltro perimetrato alla mera individuazione della predetta data di rilascio, senza alcun addentellato all’individuazione del titolo legittimante l’utilizzo dei beni in questione da parte della sig.ra .
È dunque con riferimento a siffatto contesto che va valutata l’eccezione sollevata da parte di e, in tale ottica, deve rilevarsi come la stessa si presenti fondata.
Al riguardo occorre infatti evidenziare che:
→ il nutrito corpus di allegazioni prospettato in prime cure dalla sig.ra in ordine alla ravvisabilità, nel caso di specie, di un rapporto di affitto risulta finalizzato a dare conto della proposizione – da parte della stessa – di ‘ …domanda riconvenzionale volta ad accertare la costituzione del rapporto di affitto ex art 49 a partire dal 1982 con scadenza dello stesso al 10 novembre 2027 ‘ (così alle pp.gg. da 7 a 16 della memoria difensiva ex art. 416 c.p.c.);
→ dunque, nella misura in cui la domanda riconvenzionale in esame è stata proposta al fine di individuare nel novembre 2027 il momento di rilascio dei fondi (e, in tal modo, destituire di fondamento l’avversa richiesta di condanna al rilascio immediato dei fondi stessi), deve effettivamente ritenersi non più sussistente un tale interesse una volta che le parti si siano accordate nell’individuare la data di rilascio in questione nel novembre 2026;
→ la giurisprudenza di legittimità ha avuto in effetti modo di indicare che ‘ L’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l’attore, senza che siano ammissibili questioni d’interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire ‘ (così Cass. 12733 del 9.5.2024, nella medesima ottica interpretativa tracciata, tra le altre, da Cass. 2057 del 24.1.2019);
→ in tale ottica, l’accordo intervenuto tra le parti (e sempre in riferimento alle caratteristiche della domanda avanzata dalla sig.ra ) comporta una cessazione della materia del contendere, in aderenza alla prospettazione della stessa Suprema Corte secondo cui ‘ La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d’interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all’accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia,
quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese ‘ (così Cass. 30251 del 31.10.2023), con l’unica precisazione per cui ‘ …la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l’interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall’altro, che le parti formulino conclusioni conformi. Ne consegue che l’allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, comporta la necessità della valutazione del giudice, a cui spetterà l’eventuale dichiarazione dell’avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell’azione ‘ (così Cass. 5188 del 16.3.2015);
→ nel caso di specie, la reiterazione della domanda di volta all’accertamento della sussistenza di un rapporto di affitto, in via principale (per effetto di domanda riconvenzionale) o incidentale (per effetto di eccezione riconvenzionale) non potrebbe più incidere sull’individuazione della data di rilascio del compendio immobiliare oggetto di causa (che, come detto, rappresenta il fine espressamente indicato dalla stessa da raggiungere mediante proposizione della domanda riconvenzionale sopra ricordata) dal momento che tale aspetto risulta ormai superato per effetto degli accordi intercorsi tra le parti.
3.1.1.1) Dunque, nell’ottica sin qui adottata, il primo ed il secondo dei motivi di gravame proposti dalla sig.ra non risultano suscettibili di essere presi in considerazione.
3.2) Con il terzo motivo dell’appello principale è stata invece censurata la decisione assunta dal Tribunale di Livorno con riferimento all’indennità di occupazione dovuto dalla sig.ra ed alla misura di tale indennità.
A fondamento di tale motivo è stato dedotto che:
‘ É evidente che tra l’oggetto della decisione, cioè l’indennità di occupazione, e l’oggetto del quesito della CTU, cioè il canone di affitto vi è contraddizione o quanto meno certamente non vi è coincidenza. Nel primo caso, la motivazione risulta contraddittoria, perché indennità di occupazione e canone di affitto si escludono a vicenda, la presenza dell’uno esclude l’altro; nel secondo caso, la motivazione risulta del tutto carente, in quanto sarebbe stato necessario spiegare almeno perché, dovendosi determinare l’indennità di occupazione, si sia fatto, invece, riferimento al diverso parametro del canone di affitto ‘;
Il CTU aveva computato il canone in questione prendendo in considerazione la misura del canone di affitto dovuto per il compendio dei fondi in questione (€
3.812,20) e quindi decurtandolo con riferimento alla quota di comproprietà della sig.ra (24%) per pervenire all’importo effettivamente dovuto dalla stessa (€ 2.897,28), poi effettivamente recepito dal Tribunale; tale importo, tuttavia, era pari a quello complessivamente dovuto a tutti i comproprietari e non al solo sig. , il quale aveva peraltro espressamente limitato la domanda alle proprie quote di spettanza sul compendio in questione, e dunque il giudice di prime cure aveva violato il principio di corrispondenza stabilito dall’art. 112 c.p.c., in quanto ‘ Il Tribunale avrebbe potuto accogliere, ove ritenuta fondata, la domanda del ricorrente, cioè il pagamento del canone per la sola quota dei beni di comproprietà del ricorrente (1/3, 1/4 e 1/6), ma non condannare al pagamento dell’intero canone, mai richiesto dal ricorrente ‘ e ciò, peraltro, nonostante tale censura fosse già stata sollevata in primo grado con riferimento alle valutazioni operate dal CTU e, infine, senza che fosse dato ravvisare nel caso di specie alcuna ipotesi di solidarietà attiva;
erano errate le date prese in considerazione dal Tribunale onde determinare l’arco temporale con riferimento al quale era dovuta l’indennità di occupazione, in quanto:
in ordine al termine finale del computo in questione, ‘ …la condanna al pagamento dell’annata agraria 2025/2026, che inizia il 10 novembre 2025 non poteva essere pronunciata al momento del deposito della sentenza avvenuto l’11 marzo 2025, per l’evidente ragione che, rappresentando l’indennità di occupazione il ‘corrispettivo’ del godimento del bene, in quel momento non era assolutamente esigibile; è evidente, infatti che il pagamento dell’indennità di occupazione di un bene per un determinato periodo non può essere richiesto prima che sia trascorso l’arco temporale al quale si riferisce l’indennità ‘;
in ordine al termine iniziale, l’erroneità emergeva ‘ …proprio alla luce della giurisprudenza citata nella sentenza, secondo la quale ‘il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti’ (Cass. Sez. 2, 18/04/2023, n. 10264, Rv. 667639 – 01). Nel caso in esame, tale momento può essere individuato soltanto nella richiesta di tentativo di conciliazione da parte , avvenuta nell’aprile 2022 (doc. 11 fascicolo I grado ricorrente) ‘.
3.2.1) Con riferimento alla prima delle censure in esame deve rilevarsi come la stessa non possa condividersi.
In proposito va infatti rilevato come nella sentenza impugnata sia stata emessa una statuizione di condanna al pagamento dell’indennità di occupazione e non di canoni di affitto, in cui la quantificazione operata dal CTU non è stata presa in considerazione in quanto si è ritenuto, appunto, di condannare la sig.ra a pagare dei canoni di affitto, ma in quanto criterio per la determinazione della misura dell’indennità di occupazione.
La Corte di Cassazione, del resto, ha avuto modo di indicare con chiarezza che la misura del canone di locazione può legittimamente essere assunta quale criterio di liquidazione equitativa del danno da occupazione di immobile (con l’autorità della composizione a Sezioni Unite: cfr Cass. S.U. 33645 del 15.11.2022).
3.2.2) Per quanto invece concerne le argomentazioni sopra ricordate al punto b) del paragrafo 3.2 va rilevato che:
-nel promuovere il giudizio in prime cure, il sig. ha espressamente preso in considerazione ‘ …l’insorgere dell’obbligazione in capo alla Resistente di prestare equo indennizzo per tutto il periodo di occupazione abusiva, da conteggiarsi a far data dal giorno successivo alla morte del signor , che ha comportato la cessazione del rapporto contrattuale e la perdita di efficacia di ogni passato titolo, sino alla effettiva restituzione pro quota a tutti gli aventi diritto e comproprietari ‘ e quindi chiesto a carico di la ‘ …condanna al pagamento dell’indennità dovuta per il godimento dell’intero compendio immobiliare parametrata alle quote di proprietà del Ricorrente ‘;
-dalla relazione di consulenza tecnica d’ufficio dimessa nel primo grado di giudizio dal dott. agr. emerge come la misura del canone sia stata determinata con riferimento all’importo dovuto per l’intero compendio (pari ad € 3.812,20) con detrazione poi della quota ascrivibile alla stessa (per € 914,92), pervenendo così alla misura di € 2.897,28 (poi concretamente utilizzata dal Tribunale di Livorno nella decisione della causa).
Risulta dunque fondata la censura mossa dall’odierna appellante per cui, nonostante il sig. avesse agito ab origine solo, ed espressamente, per ottenere il pagamento dell’indennità di occupazione dovutagli in correlazione alla sua quota di comproprietà, il Tribunale di Livorno ha invece condannato la sig.ra
a versare al sig. l’importo corrispondente alla misura dell’indennità dovuta a tutti gli altri comproprietari.
3.2.2.1) Non possono peraltro condurre a diversa conclusione le argomentazioni di parte appellata secondo cui:
-gli altri comproprietari ‘ …hanno sempre ratificato, con univoca volontà, l’operato del signor volto a tutelare la proprietà comune ‘;
-‘ …la sentenza pronunciata tra un debitore e un concreditore, si estende anche agli altri, i quali possono farla valere, quando questa arrechi loro un vantaggio, o quando dichiarino di volerne profittare ‘.
Tali rilievi non possono in effetti trovare accoglimento, dal momento che il nucleo della questione in analisi non è costituito dalla rappresentatività del sig. nei confronti degli altri comproprietari o dalla possibilità per i concreditori di utilizzare una statuizione suscettibile di estendersi anche nei loro confronti, pur resa tra altri soggetti tra cui uno dei concreditori, ma dalla pronuncia ultra petita resa dal Tribunale di Livorno in violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto, a fronte della domanda di di condanna di al pagamento dell’importo dovuto pro quota allo stesso (quale comproprietario del compendio immobiliare oggetto di causa), il predetto Tribunale ha emessa una condanna a carico di al pagamento dell’importo dovuto per l’intero a tutti i comproprietari.
La sentenza è dunque nulla, sotto il profilo in questione, dovendosi nella presente sede procedere a determinare la misura effettivamente dovuta al sig. .
3.2.2.2)
In questa prospettiva va rilevato come non sia contestato che il sig.
sia comproprietario dei beni facenti parte del complesso immobiliare in oggetto e, in aggiunta, non risultano mosse contestazioni neppure nei confronti della dettagliata esposizione delle singole quote di comproprietà spettanti allo stesso in relazione ai singoli beni facenti parte delle comunioni ereditarie cui è da ricondurre il compendio immobiliare predetto.
Già nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, infatti, ha indicato (alle pp.gg. 2, 3 e 4) le quote predette ed i beni di riferimento, oltre che la sequenza delle successioni ereditarie che ha portato, infine, all’attuale assetto dominicale sui beni in oggetto.
Nulla, in ordine a tale prospettazione, è mai stato contestato da , la quale ha in effetti fatto riferimento alla prospettazione predetta anche per strutturare le proprie difese.
A) In tale ottica deve quindi evidenziarsi come, in base alla prospettazione predetta, risulti possibile determinare la media delle quote di proprietà di con riferimento al complesso immobiliare in oggetto.
Al netto delle possibili discrasie tra tale metodo di computo e l’effettiva situazione corrispondente alla titolarità delle quote in capo al predetto con riferimento alle singole categorie dei beni (anche in relazione alla qualità delle colture), deve peraltro rilevarsi come si verta, nel caso di specie, in ipotesi di liquidazione equitativa del danno, sì che il criterio predetto risulta congruo con le finalità qui in rilievo.
Tale media va dunque ricavata avendo a riferimento i dati indicati da , come detto, nel ricorso introduttivo in prime cure.
In proposito va rilevato come il CTU dott. agr. abbia espressamente indicato (recependo le osservazioni del CTP di parte resistente in prime cure) che ‘ Nell’affitto di fondo rustico tutti i fabbricati anche quelli abitativi sono funzionali all’attività agricola, per cui esiste un canone unico ‘ e ciò anche in considerazione delle oltremodo precarie delle condizioni degli edifici presenti sui fondi oggetto di causa (come indicato dallo stesso CTU: ‘ …i fabbricati del compendio versano in pessime condizioni e alcuni privi di agibilità ed abitabilità, per cui risulta problematico stimare una maggiorazione del canone ‘).
B) Deve quindi rilevarsi come, ai fini che qui specificamente rilevano, vengano prese in considerazione unicamente le quote di comproprietà di relative ai terreni.
TABLE
Tali quote risultano le seguenti:
TABLE
Avendo a riferimento tale complesso di quote di comproprietà, risulta come la media delle stesse sia pari ad ¼ (pervenendosi a tale risultato operando la divisione – per il numero dei fondi: 41 – della sommatoria delle quote di spettanza a -118/12, ossia 59/6 – e previ gli arrotondamenti marginali del caso).
C) Dunque, l’importo effettivamente spettante al sig. in relazione alla quota ‘media’ di comproprietà dello stesso risulta pari ad € 724,32 (€ 2.897,28 : 4) per ogni annata agraria.
3.2.3) Infine, per quanto concerne le doglianze sollevate da parte appellante al punto c) del paragrafo 3.2 si osserva come anche le stesse risultino solo in parte fondate.
3.2.3.1) Anzitutto, non è condivisibile la censura di parte appellante secondo cui il momento iniziale di decorrenza degli importi dovuti dalla sig.ra non potrebbe essere individuato nell’annata agraria 2018/2019.
Non può infatti venire in rilievo a tal fine (come invece operato dall’appellante) il contenuto della pronuncia della Suprema Corte valorizzata – sia pure a fini diversi – nel contesto della sentenza impugnata (Cass. 10264 del 18.4.2023) secondo cui ‘ In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell’art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l’uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti ‘.
Nel caso di specie, infatti, non si verte in tema di domanda del comproprietario volto ad ottenere la corresponsione della quota parte dei ‘frutti civili’, ma di domanda tout court di risarcimento del danno, sempre pro quota , del comproprietario che lamenti l’illegittima occupazione dell’intero bene da parte di altro comproprietario.
Dunque, il risarcimento – in quanto tale – risulta dovuto dall’inizio della condotta lesiva e, nel caso, la stessa ha addotto di aver esercitato l’utilizzo dei beni, da sola ed in esclusiva, a decorrere dal 2018 (anno del decesso di : ‘ Alla morte di nel 2018, è rimasta come unico soggetto dell’originaria famiglia la resistente, che ha comunicato di essere l’unica affittuaria ‘: cfr pg. 15 della memoria di costituzione in prime cure).
3.2.3.2) Risulta invece condivisibile la censura mossa all’individuazione del termine finale di debenza dell’indennità in questione.
Il fatto che le parti si siano accordate per il rilascio del compendio al termine dell’annata agraria 2025-2026 non implica che le somme dovute a titolo indennitario possano, dall’attualità, essere computate anche con riferimento a tale momento.
Si tratta in effetti di un credito futuro per risarcimento danni che è incerto nell’ an , dal momento che – al netto dell’accordo – il rilascio dei beni potrebbe avvenire anche in un momento antecedente (o, sotto questo aspetto, anche successivo) al termine in questione.
La condanna deve quindi essere contenuta, sotto il profilo della quantificazione dell’importo dovuto, nel limite delle annate agraria maturate sino alla pubblicazione della presente sentenza (e, dunque, sette: dall’annata 2018-2019 a quella 2024-2025, con
importo corrispondente ad € 5.070,24, pari ad € 724,32 x 7), oltre all’importo di € 724,37 per ogni annata agraria successiva sino al momento dell’effettivo rilascio.
3.3) L’appello principale deve quindi trovare accoglimento nei termini sin qui descritti.
Passando a prendere in considerazione l’ appello incidentale avanzato dal sig. , si ricorda come questi abbia contestato la decisione del Tribunale di Livorno per non aver determinato l’indennità di occupazione del fabbricato ad uso civile ‘ poiché ritenuto erratamente strumentale all’attività agricola ‘.
4.1) Il motivo è infondato.
La valutazione operata dal Tribunale di Livorno risulta infatti conforme alle indicazioni fornite dal CTU che, come precedentemente ricordato, ha ritenuto sussistente un vincolo di pertinenzialità con tutti i fabbricati presenti sui fondi oggetto di causa, sì che la decisione del predetto Tribunale risulta meritevole di essere condivisa anche nella presente sede.
La valutazione operata dal CTU appare tuttora condivisibile, in quanto immune da vizi logici e di metodo, né potendosi condividere la valutazione di parte appellante secondo cui il nesso di pertinenzialità tra l’immobile in questione ed i fondi agricoli oggetto di causa dovrebbe escludersi in forza del fatto, attualmente, la sig.ra risulta risiedere altrove.
Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite deve ricordarsi come l’applicazione del principio della soccombenza vada effettuata avuto riguardo all’esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass. 2274/2017; 11423/2016).
In questa prospettiva deve quindi rilevarsi che:
→ le domande avanzate dal sig. hanno, infine, trovato solo parziale accoglimento;
→ una parte del contenzioso si sia definita mediante accordo tra le parti.
Ritiene il collegio che tali elementi rappresentino congrua base per procedere ad una compensazione parziale delle spese di lite (nella misura del 50%), ponendo il residuo a carico di parte appellante .
La liquidazione avviene come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M.
Le spese di CTU devono essere poste a carico di entrambe le parti, in egual misura, con obbligo di procedere ai conguagli dovuti in relazione alle concrete modalità con cui è avvenuto il pagamento delle spettanze al consulente tecnico d’ufficio.
5.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l’impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dell’appellante incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto da e sull’appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 229/2025 del Tribunale di Livorno, così statuisce: Part
1) accoglie parzialmente l’appello principale e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a versare a l’importo di € 5.070,24, oltre all’importo di € 724,37 per ogni annata agraria successiva a quella 2024/2025 sino al momento dell’effettivo rilascio, oltre agli interessi al tasso di legge computati dalla domanda al saldo effettivo;
respinge l’appello incidentale;
condanna a rimborsare a il 50% delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, con compensazione del residuo, liquidate:
per il primo grado, in € 2.538,50 (pari al 50% di € 5.077,00 per compenso, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisoria), da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
per il secondo grado, in € 2.904,50 (pari al 50% di € 5.809,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria), da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge.
4) pone le spese della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado a carico delle parti in egual misura al 50% tre le stesse, disponendo che le stesse procedano ai conguagli dovuti in relazione alle concrete modalità con cui è avvenuto il pagamento delle spettanze al consulente tecnico d’ufficio;
5) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame incidentale, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. NOME COGNOME
Il Consigliere relatore
Dott. NOME COGNOME
Il Presidente Dott. NOME COGNOME
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni