Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6975 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6975 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10998/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA CORTE D ‘ APPELLO NAPOLI n. 1678/2017 depositata il 12/04/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nell’ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 in RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , il Comune di Frattamaggiore dispose acquisizione di un suolo in Frattamaggiore (in catasto partita 3204, f. 6, part. 67 e 448; partita 3528, f. 6, part. 77, 80, 1491) di proprietà di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il Tribunale di Napoli, adìto per la determinazione delle voci indennitarie e risarcitorie pretese dai proprietari, determinò l’indennità di esproprio in € 769.308,00 e l’indennità di occupazione in € 200.199,74, oltre interessi, in applicazione del criterio di stima previsto dalla L. n. 2892/1885 (cd. legge Napoli), artt. 12 e 13, e rigettò altre domande.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 12 aprile 2017, rigettò il gravame dei signori COGNOME e COGNOME, i quali hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito dal Comune di Frattamaggiore. I ricorrenti hanno presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 80 L. n. 219/1981 e 12 e 13 L. n. 2892/1885 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, imputano alla Corte di merito di avere quantificato le indennità sulla base del criterio di cui alla c.d. Legge Napoli n. 2892/1885 che sarebbe inapplicabile in via estensiva, essendo il suolo espropriato ubicato in un comune (Frattamaggiore) diverso dal comune di Napoli.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per assenza di motivazione su un fatto decisivo e discusso nel giudizio, trattandosi di un esproprio volto a perseguire un interesse pubblico ordinario (la realizzazione di una caserma dei carabinieri, un mercato ortofrutticolo e un parcheggio) non connesso alla ricostruzione post -terremoto, con conseguente
inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE c.d. legge Napoli richiamata dalla L. n. 219/1981, art. 80, comma 6.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 39 L. n. 2359/1865, 3 d.l. n. 776/1980, conv. in L. n. 874/1980; 1 dell’ordinanza n. 69/1980 del Commissario Straordinario del Governo per le RAGIONE_SOCIALE; 5 -quinquies d.l. n. 333/1981, conv. in L. n. 359/1992 e 6, comma 4, L. n. 80/1984, per avere la sentenza impugnata applicato i criteri di determinazione delle indennità espropriative di cui alla c.d. Legge Napoli, anziché alla L. n. 2359/1865, in forza del mero richiamo negli atti espropriativi agli eventi sismici del 1980 e 1981, trascurando la circostanza che l’ablazione era avvenuta in base a una specifica disposizione (art. 6 L. n. 80/1984) che aveva destinato a edilizia residenziale pubblica e infrastrutture territoriali le aree dapprima occupate temporaneamente per le esigenze RAGIONE_SOCIALE ricostruzione, superate le quali era riconosciuto agli enti locali il potere di espropriare le stesse aree per soddisfare altre e diverse esigenze locali, insuscettibili di giustificare l’applicazione di criteri indennitari comportanti il riconoscimento di un indennizzo in misura inferiore al valore venale effettivo del bene ablato.
I suddetti motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo reciprocamente connessi. Essi sono infondati.
I ricorrenti richiamano correttamente il principio secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, stante la pluralità dei procedimenti ablatori previsti dall’ordinamento in relazione alle finalità da perseguire con l’esproprio, la disciplina applicabile in tema di determinazione dell’indennità, nonché l’individuazione del giudice competente a conoscere RAGIONE_SOCIALE corrispondente domanda del proprietario espropriato, è legata al modello procedimentale utilizzato, di volta in volta, dalla P .A., sicché la stessa va ricavata unicamente dalla normativa in concreto applicata, senza che
assuma rilevanza l’astratta assoggettabilità del rapporto espropriativo ad una diversa disciplina (Cass. n. 10723/2016), tuttavia ne propongono una applicazione non appropriata.
Il modello procedimentale seguito nella fattispecie dalla P.A. è costituito dalla disciplina di cui alla L. n. 219/1981 che, come rilevato dalla Corte territoriale, è stata richiamata nel decreto di esproprio del 29 marzo 1988, ove sono indicate le speciali finalità previste dall’art. 1 d.l. n. 776/1980, convertito in legge n. 874/1980 (per ‘interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 1980’).
La Corte territoriale ha correttamente evidenziato il nesso funzionale inscindibile tra l’occupazione in via d’urgenza degli immobili realizzati per insediamenti provvisori delle popolazioni interessate e l’esproprio disposto ai sensi dell’art. 6, comma 4, L. n. 80/1984 (che ha convertito il d.l. n. 19/1984, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 219/1981, e successive modificazioni ). Tale nesso è stato evidenziato anche dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 702/2012 (p. 7 -8) emessa tra le stesse parti, ha accertato la legittimità RAGIONE_SOCIALE procedura di esproprio di cui si discute, osservando che la disposizione da ultimo menzionata (art. 6, comma 4) ha attribuito ai comuni un potere discrezionale che è stato correttamente esercitato dal Comune di Frattamaggiore, in relazione a beni già destinati all’installazione di insediamenti provvisori ed espropriati nei termini prefissati (e prorogati fino al 31 marzo 1988) ‘indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica’ (art. 6, comma 5, L. n. 80/1984).
E’ allora evidente che il modulo procedimentale (legittimamente) seguito dalla P.A. nella procedura ablatoria in questione è riconducibile alla realizzazione delle opere previste dal programma di ricostruzione post -terremoto di cui al titolo VIII RAGIONE_SOCIALE legge n. 219/1981, con la conseguenza che la disciplina applicabile (e
applicata nella specie) in tema di determinazione dell’indennità espropriativa e di occupazione è quella prevista dall’art. 13 RAGIONE_SOCIALE L. n. 2892/1885 (c.d. Napoli), richiamato dall’art. 80 RAGIONE_SOCIALE L. n. 219/1981, essendo il criterio di stima ivi previsto (pur riduttivo rispetto al valore di mercato) giustificato e ancora applicabile (cfr. Cass. SU n. 2419/2011 e 10130/2012; n. 23867/2014).
La deduzione dei ricorrenti a proposito dell’asserito svincolo RAGIONE_SOCIALE procedura espropriativa di cui è causa dalle previsioni RAGIONE_SOCIALE L. n. 219/1981, nel tentativo di argomentare l’inapplicabilità del criterio di esproprio di cui alla citata legge del 1885 anche per ragioni geografiche (trattandosi di un comune diverso dal comune di Napoli), si risolve, in definitiva e impropriamente in questa sede, in una contestazione del modulo procedimentale seguito dalla P.A. e in una censura di illegittimità del decreto di esproprio, già esclusa dal Consiglio di Stato.
In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in € 8.200,00.
Dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 24/01/2024.