Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23220 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23220 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 12118/2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
-ricorrente principale-
CONTRO
NOME COGNOME E COGNOME NOME COGNOME, quali eredi di COGNOME, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dallo AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, INDIRIZZO.
-controricorrenti-ricorrenti incidentali-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE n. 312/2019, depositata il 12/2/2019.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 15/5/ 2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
Con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 84 del 4/8/1990 si procedeva alla dichiarazione di pubblica utilità (per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘adduttore RAGIONE_SOCIALE traversa di Ponte Barca) dei terreni di proprietà di NOME COGNOME, siti nei comuni di Belpasso e Paternò, sui quali quest’ultima esercitava l’attività di imprenditrice agricola.
Con contratto di appalto RAGIONE_SOCIALE’11/7/1990 la società RAGIONE_SOCIALE otteneva l’incarico di provvedere per conto del RAGIONE_SOCIALE alle espropriazioni.
Il 30/9/1991 si verificava l’immissione in possesso dei beni.
Il 18/7/1997 il RAGIONE_SOCIALE ordinava l’esecuzione d’ufficio di tutti gli adempimenti espropriativi non ancora eseguiti dal RAGIONE_SOCIALE.
Il 31/7/1998 la COGNOME presentava domanda per il riconoscimento del diritto a ottenere l’indennità aggiuntiva quale coltivatrice diretta all’RAGIONE_SOCIALE.
Il 17/12/1998 veniva stipulato tra la COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE l’accordo per la cessione volontaria del terreno, per la somma complessiva di lire 108.941.648,00, di cui lire 56.562.300,00 per il valore del terreno, oltre il 50% pari a lire 28.281.150,00 per la cessione volontaria RAGIONE_SOCIALE‘area, con l’aggiunta di lire 23.558.198 per l’occupazione temporanea.
Si prevedeva l’indennità aggiuntiva di lire 84.843.450,00, pari ad euro 43.817,98 «dietro autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE» RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il 25/1/1999 si stipulava l’atto pubblico di cessione volontaria dei terreni.
Venivano presentate diffide per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità aggiuntiva sin dal 30/6/1997 che – a detta dei controricorrenti, eredi RAGIONE_SOCIALE COGNOME – «prevedevano espressa richiesta RAGIONE_SOCIALE corresponsione degli interessi legali».
Si menzionava la lettera del 5/5/2003 con cui la COGNOME reiterava «istanza all’RAGIONE_SOCIALE per il riconoscimento del diritto all’indennità aggiuntiva, integrandola per mezzo del RAGIONE_SOCIALE il 30 agosto 2008» (pagina 3 del controricorso).
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 6/9/2007 rilasciava il nullaosta per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Il 7/4/2008 si procedeva alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo pari ad euro 43.817,98, ossia lire 84.843.450.
Il pagamento avveniva il 26/6/2008, in relazione alla sola sorte capitale.
La COGNOME chiedeva l’emissione del decreto ingiuntivo in relazione agli interessi maturati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 25, comma 4, RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 16 del 1996, in relazione al periodo tra l’immissione in possesso del 30/9/1991 e l’effettiva liquidazione (26/6/ 2008), oltre agli interessi da ritardato pagamento maturati dal 26/6/ 2008 fino al soddisfo.
Il decreto ingiuntivo veniva emesso il 24/10/2009.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, l’opponente deduceva: 1) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; 2) la insussistenza del diritto vantato dalla COGNOME; 3) «la decorrenza degli interessi dalla data di sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE‘atto notarile, anziché dalla data di immissione in possesso»; 4) la parziale prescrizione del diritto di credito.
In data 8/4/2012 decedeva NOME COGNOME, alla quale succedevano i suoi eredi NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il Tribunale, con sentenza n. 4279/2014, riconosceva il diritto agli interessi, «per il fatto stesso che la relativa somma è rimasta a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘espropriante».
Reputava, però, non applicabile l’art. 24 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 16 del 1996, trattandosi di norma applicabile solo ai procedimenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore.
Gli interessi non potevano però decorrere a far data dall’immissione in possesso avvenuta il 30/9/1991.
Il Tribunale ometteva di indicare il dies a quo per il computo degli interessi, pur avendoli riconosciuti, non pronunziando sulla relativa domanda RAGIONE_SOCIALE parte opposta, la quale aveva chiesto, in via subordinata, con la comparsa di costituzione di «condannare comunque l’opponente al pagamento in favore degli eredi RAGIONE_SOCIALE signora COGNOME degli importi portati dal decreto ingiuntivo opposto ovvero a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio».
Il Tribunale, quindi, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, negando il diritto RAGIONE_SOCIALE COGNOME, e quindi dei suoi eredi.
Avverso tale sentenza proponevano appello gli eredi RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
6.1. Con il primo motivo di appello si evidenziava l’erroneità RAGIONE_SOCIALE pronuncia in quanto anche la normativa previgente alla legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 16 del 1996 (legge RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 1989), «prevedeva che sulle indennità dovute per interventi forestali maturassero interessi nella misura del saggio legale nel periodo intercorrente tra la data RAGIONE_SOCIALE‘immissione in possesso e quella RAGIONE_SOCIALE‘effettiva liquidazione».
6.2. Con il secondo motivo di impugnazione ci si doleva RAGIONE_SOCIALE‘omessa pronuncia sulla domanda subordinata di condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli interessi dovuti a far data da altro e differente dies a quo .
6.3. Il terzo motivo di appello principale censurava la pronuncia di prime cure esclusivamente nella parte in cui non recava menzione RAGIONE_SOCIALE costituzione nel giudizio degli eredi RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Proponeva appello incidentale il RAGIONE_SOCIALE, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale, in quanto entrambe le eccezioni erano state rigettate in primo grado.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 312/2019, pubblicata il 12/2/2019, accoglieva l’appello principale e rigettava l’appello incidentale.
8.1. La Corte territoriale muoveva dall’esame del primo motivo di ricorso incidentale, relativo all’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal RAGIONE_SOCIALE.
L’oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia atteneva esclusivamente agli «interessi compensativi richiesti dalla COGNOME in relazione al ritardo con cui le è stata corrisposta l’indennità integrativa in questione».
Per tale ragione, «il titolare passivo RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione di interessi, accessoria a quella concernente l’importo capitale RAGIONE_SOCIALE‘indennità, coincide pertanto con l’obbligato a corrispondere quest’ultima».
Dall’atto di cessione volontaria del 25/1/1999 emergeva che il RAGIONE_SOCIALE era concessionario dei lavori di realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘opera pubblica.
Era dunque obbligato al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo il soggetto che aveva acquisito la proprietà del bene espropriato in esito al decreto di espropriazione ovvero all’atto di cessione volontaria.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, sussistevano i presupposti per ritenere la legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE: l’atto di accordo del
17/12/1998 era stato stipulato dal RAGIONE_SOCIALE in proprio e dalla COGNOME; proprio in tale atto era stato determinato il compenso espropriativo dovuto alla COGNOME che, nel contempo, si era obbligata a cedere il terreno; in tale atto, e segnatamente agli articoli 6, 7, 8, 9, l’RAGIONE_SOCIALE era indicato solo quale soggetto che doveva autorizzare il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo concordato, mentre il RAGIONE_SOCIALE appariva quale «ente espropriante»; al rogito di cessione volontaria del 25/1/1999 aveva partecipato in proprio anche il RAGIONE_SOCIALE, sebbene ovviamente l’immobile fosse stato acquisito dal demanio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ramo RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; sempre il RAGIONE_SOCIALE, con delibera n. 160 del 7/4/2008 aveva provveduto a liquidare l’indennità aggiuntiva.
8.2. La Corte territoriale accoglieva, invece, il primo motivo di appello principale.
Il procedimento espropriativo era iniziato il 4/8/1990 con la dichiarazione di pubblica utilità RAGIONE_SOCIALE‘opera.
Tuttavia, a quella data, già vigeva la legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 5/6/1989, n. 11, la quale all’art. 6, comma 4, stabiliva che sulle indennità erano corrisposti gli interessi nella misura del saggio legale per il periodo intercorrente tra la data RAGIONE_SOCIALE‘immissione in possesso e quella RAGIONE_SOCIALE effettiva liquidazione.
Pertanto, gli interessi spettavano dal 30/9/1991 (data di immissione in possesso) sino alla data di effettiva liquidazione avvenuta con la delibera del RAGIONE_SOCIALE del 7/4/2008.
La domanda RAGIONE_SOCIALE COGNOME era stata pertanto «correttamente avanzata nei termini appena indicati».
8.3. Veniva respinto il secondo motivo di appello incidentale, avendo il Tribunale respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal RAGIONE_SOCIALE.
Per il Tribunale, infatti, poiché la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può farsi valere, gli interessi «non avrebbero potuto richiedersi prima RAGIONE_SOCIALE liquidazione stessa RAGIONE_SOCIALE‘indennità integrativa, avvenuta il 7/4/2008 previo nullaosta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in euro 43.817,98».
Per il RAGIONE_SOCIALE, appellante incidentale, invece, il primo atto interruttivo RAGIONE_SOCIALE prescrizione doveva essere individuato nella missiva del 7/12/2007, quando il credito era già prescritto ex art. 2948 c.c.
Per la Corte territoriale, però, il diritto agli interessi compensativi non poteva che esercitarsi, ex art. 2935 c.c., «dopo che, espresso il ‘nulla osta’ da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con nota del 6/7/2007, il RAGIONE_SOCIALE – con sua delibera RAGIONE_SOCIALE 7/4/2008 – ha liquidato l’indennità stessa in euro 43.817,98 costituente l’importo di riferimento degli interessi in controversia».
Per tale ragione, la domanda introdotta con la notificazione del provvedimento monitorio avvenuta il 16/11/2009, era tempestiva.
Il RAGIONE_SOCIALE doveva essere condannato alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE somma di euro 38.781,96, con decorrenza degli interessi dalla domanda (16/11/2009) al saldo.
Restavano assorbiti gli altri motivi RAGIONE_SOCIALE‘appello principale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione principale il RAGIONE_SOCIALE.
Hanno resistito con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, proponendo anche ricorso incidentale condizionato e depositando memoria scritta.
Il Procuratore Generale, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso principale si deduce la «violazione e falsa applicazione art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione e falsa applicazione articoli 4 e 5, comma 1, art. 6, comma 4, legge RAGIONE_SOCIALE 11/89. Carenza dei presupposti. Violazione e falsa applicazione art. 14 RAGIONE_SOCIALEe preleggi (R.D. 16/3/1942 n. 262). Error in iudicando ».
Per il RAGIONE_SOCIALE, gli eredi RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in sede di appello principale, avevano dedotto, in ogni caso, che l’obbligazione di pagamento degli interessi compensativi sull’indennità integrativa riconosciuta per la qualità di coltivatrice diretta di COGNOME NOME, era già prevista e disciplinata dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 1989, poi abrogata dalla legge n. 16 del 1996.
La Corte territoriale ha accolto il gravame sul punto, statuendo che il procedimento espropriativo aveva avuto inizio il 4/8/1990, con la dichiarazione di pubblica utilità RAGIONE_SOCIALE‘opera.
Pertanto, non poteva trovare applicazione la legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 16 del 1996.
La Corte d’appello – ad avviso del ricorrente RAGIONE_SOCIALE avrebbe però errato, non avendo considerato l’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 1989, a mente del quale «i proprietari che intendono conferire al demanio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE i loro terreni devono presentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente legge, una dichiarazione di disponibilità all’Azienda».
Nella specie, tale dichiarazione di disponibilità non era stata mai presentata da NOME.
Tra l’altro, l’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 1989 prevedeva un piano di acquisizioni nei limiti RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziaria RAGIONE_SOCIALE legge, limitandola alle istanze presentate entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.
La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che mancavano i presupposti previsti dalla legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 1989, non avendo tenuto conto dei limiti di disponibilità finanziaria che ne limitavano l’applicazione alle sole istanze presentate nei termini di cui all’art. 5, comma 1.
Trattasi, peraltro, per il ricorrente, di norma eccezionale che non poteva essere applicata in via analogica.
Con il secondo motivo di impugnazione principale si deduce la «violazione e falsa applicazione art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disposizioni di attuazione c.p.c., come modificato dall’art. 52, comma 5, RAGIONE_SOCIALE legge 18/6/2009, n. 69. Inesistenza e/o apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione».
La Corte d’appello, accogliendo il primo motivo di gravame principale, ha ritenuto applicabile la legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 1989, reputando che tale norma fosse in vigore al momento RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di pubblica utilità (4/8/1990), aggiungendo che l’art. 6, comma 4, di tale legge RAGIONE_SOCIALE prevedeva la corresponsione degli interessi compensativi dalla data di immissione in possesso alla data di effettiva liquidazione.
La Corte avrebbe omesso «ogni motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia omettendo ogni esame e ragionamento sui presupposti di applicabilità e sulle motivazioni che l’avevano portata a ritenere applicabile la norma precedente, limitandosi a riferire che la legge n. 11/89 prevedeva, all’art. 6, comma 4, la debenza degli interessi dalla immissione in possesso».
Sarebbe omessa ogni motivazione «sulla ritenuta applicabilità RAGIONE_SOCIALE norma».
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione e falsa applicazione art. 6, comma 4, legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 5/6/1989, n. 11. Violazione e falsa applicazione art. 100 c.p.c. Carenza di titolarità passiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione dedotta in giudizio».
Vi sarebbe contraddizione nella motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello che, da un lato, ritenuto che il RAGIONE_SOCIALE, quale titolare passivo RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione principale, fosse anche titolare RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione alla cessione degli interessi, mentre, dall’altro lato, ha asserito che il diritto agli interessi compensativi poteva esercitarsi solo dopo il nullaosta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ad avviso del ricorrente, dunque, se l’RAGIONE_SOCIALE ha dato il proprio assenso a distanza di 9 anni, quindi solo il 6/9/2007, gli eredi RAGIONE_SOCIALE COGNOME non potevano certo richiedere gli eventuali interessi compensativi al RAGIONE_SOCIALE, «perché il ritardo non era imputabile a fatto e colpa del RAGIONE_SOCIALE ma solo, eventualmente, alla condotta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE».
Ogni pretesa doveva allora essere esercitata nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che «con il proprio ritardo, aveva determinato la eventuale lesione del diritto reclamato».
Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE «violazione e falsa applicazione art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Violazione di norme di diritto. Violazione e falsa applicazione articoli 2935 e 2948 c.c. Prescrizione del diritto. Error in iudicando ».
La Corte di appello ha rigettato il secondo motivo di appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE, respingendo dunque l’eccezione di prescrizione.
Per la Corte territoriale il diritto agli interessi compensativi non poteva che esercitarsi «dopo il nulla-osta da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE», e
dopo che il RAGIONE_SOCIALE, con delibera del 7/4/2008, aveva liquidato l’indennità aggiuntiva per euro 43.817,98.
La Corte d’appello avrebbe erroneamente individuato, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c., il dies a quo in cui il diritto poteva essere fatto valere e, quindi, la data del decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione.
Infatti, poiché la cessione volontaria costituisce un atto avente struttura contrattuale, ma con effetti propri del provvedimento amministrativo che sostituisce, si tratterebbe di una equiparazione al decreto di esproprio.
Pertanto, il diritto RAGIONE_SOCIALE proprietaria, inerente all’indennità aggiuntiva, era sorto al momento RAGIONE_SOCIALE conclusione del contratto di cessione volontaria stipulato il 17/12/1998.
Da tale momento era sorto il diritto alla maggiorazione in favore RAGIONE_SOCIALE COGNOME quale imprenditrice agricola e da tale momento nasceva anche il diritto agli interessi e decorreva il dies a quo per poterli richiedere.
La prescrizione decorre dunque dalla data RAGIONE_SOCIALE‘atto di acquisizione RAGIONE_SOCIALE‘immobile, cessione volontaria o decreto di espropriazione (si cita Cass. n. 14902 del 2009).
Trattandosi di indennità prevista dalla legge, il diritto alla stessa era sorto a far data dal momento RAGIONE_SOCIALE‘accordo del 17/12/1998, non rilevando, ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione, la data di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo del 7/4/2008.
Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato gli eredi deducono «ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, illegittimità per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 25, 5º comma, RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE n. 16/96».
Nell’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, gli eredi rilevano la sussistenza del loro diritto agli interessi, «sia se si faccia riferimento alla normativa previgente», sia «alla normativa succes-
siva (vigente al momento del negozio di cessione – stipulato il 17 dicembre 1999)».
Entrambe le normative prevedono la spettanza degli interessi a far data dall’immissione in possesso.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce «ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3, illegittimità per violazione degli articoli 1282 e 1284 del codice civile».
Nell’ipotesi in cui venisse accolto il ricorso principale, per i controricorrenti, ricorrenti incidentali, dovrebbe trovare applicazione la disciplina degli interessi di cui agli artt. 1282 e 1284 c.c.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce «ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile in relazione agli articoli 3 e 5 del Decreto legislativo 09/10/2002, n. 231».
La COGNOME, con il ricorso per decreto ingiuntivo, aveva richiesto anche «gli interessi da ritardato pagamento, maturati dal 26 giugno 2008 e sino alla data di soddisfo».
Il decreto ingiuntivo aveva pronunciato «oltre gli interessi da ritardato pagamento, maturati dal 26 giugno 2008 e sino alla data di soddisfo».
La Corte d’appello ha successivamente riconosciuto il diritto degli eredi disponendo l’obbligo del RAGIONE_SOCIALE di corrispondere gli interessi nella misura di euro 38.781,96, prevedendo anche che «sull’importo predetto decorrono gli interessi dalla domanda (come detto del 16/11/2009) al saldo».
Si tratta, comunque, di «interessi da ritardato pagamento».
Il primo motivo di ricorso principale è infondato.
8.1. La Corte d’appello ha correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l’art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 11 RAGIONE_SOCIALEe 5/6/1989.
In particolare, l’art. 4 di tale legge RAGIONE_SOCIALE stabilisce, in ordine alla acquisizione dei terreni, che «l’RAGIONE_SOCIALE, secondo le procedure RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, è autorizzato a predisporre, per le finalità RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 18 febbraio 1986, n. 2, un ulteriore piano di acquisizione di terreni nei limiti RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziaria RAGIONE_SOCIALE presente legge».
L’art. 5, RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 1989, sancisce, al comma 1, in ordine alla modalità dei conferimenti, che «i proprietari che intendono conferire al demanio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE i loro terreni devono presentare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente legge, una dichiarazione di disponibilità alla azienda».
L’art. 6 di tale legge, in ordine alla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di espropriazione, dispone poi, al comma 2, che «i valori unitari sono aumentati del cento per cento per i soprassuoli forestali maturi, pronti per il taglio», specificando al comma 3 che «nel caso di dichiarazione di disponibilità, i valori unitari sono aumentati di un ulteriore cinquanta per cento se coltivatori diretti, a condizione che i terreni espropriandi siano liberi da vincoli derivanti da patti agrari».
Di rilievo essenziale è poi l’art. 6, comma 4, RAGIONE_SOCIALE citata legge RAGIONE_SOCIALE, per cui «sulle indennità sono corrisposti interessi nella misura del saggio legale per il periodo intercorrente tra la data RAGIONE_SOCIALE‘immissione in possesso e quella RAGIONE_SOCIALE effettiva liquidazione».
8.2. Nella specie, la sorte capitale è stata ritualmente liquidata il 7/4/2008, a seguito del nullaosta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 6/9/2007, con avvenuta effettiva erogazione RAGIONE_SOCIALEe somme in data 26/6/2008.
Se così è, è indubbio che sia stato rispettato il procedimento di cui agli artt. 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 5/6/1989.
Il ricorrente – come correttamente osservato dal Procuratore Generale – intende condizionare l’erogazione dei dovuti interessi ad
una eventualità testualmente non prevista dalla legge, una volta che l’indennità di espropriazione, con la relativa maggiorazione, è stata accertata come dovuta per effetto del negozio di diritto pubblico.
Resta sguarnita ogni contestazione da parte del ricorrente principale in ordine alla spettanza degli interessi in favore degli eredi RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Il secondo motivo di ricorso principale è anche esso infondato.
9.1. La motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale è presente, non solo in senso grafico, ma anche nella specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni logiche e giuridiche sottese alla decisione adottata.
La Corte territoriale ha chiarito che la normativa applicabile era quella di cui alla legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 5/6/1989.
In modo limpido la Corte d’appello ha affermato che «essendo iniziato il procedimento espropriativo da cui discende l’odierna controversia il 4/8/1990 (dichiarazione di pubblica utilità RAGIONE_SOCIALE‘opera) non può applicarsi la legge RAGIONE_SOCIALE del 1996 richiamata col ricorso monitorio dalla COGNOME».
Tuttavia, per la Corte territoriale, «già la legge 5/6/1989 n. 11, in vigore al momento RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di pubblica utilità del 4/8/ 1990, all’art. 5 prevedeva che i proprietari che avevano inteso conferire al demanio forestale i loro terreni, avrebbero potuto farlo ‘alle condizioni di cui all’art. 6’ norma riguardante la ‘Indennità di espropriazione’, che al comma 4 stabiliva che ‘Sulle indennità sono corrisposti interessi nella misura del saggio legale per il periodo intercorrente tra la data RAGIONE_SOCIALE‘immissione in possesso e quella RAGIONE_SOCIALE‘effettiva liquidazione’».
Il terzo motivo di ricorso principale è inammissibile.
10.1. Il motivo risulta nuovo, non essendo indicato nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale. Né il ricorrente principale deduce in quale atto processuale dei giudizi di merito ha sollevato la questione in ordine al ritardo imputabile a fatto e colpa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, per tale ragione, sarebbe legittimato passivo nel giudizio, in luogo del RAGIONE_SOCIALE.
Tra l’altro, si chiede una rivalutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dal giudice di secondo grado, non consentita in questa sede.
È infatti, con ampia ed esaustiva motivazione, la Corte territoriale ha spiegato analiticamente le ragioni per cui il RAGIONE_SOCIALE era il soggetto legittimato passivamente a rispondere RAGIONE_SOCIALEe pretese degli eredi COGNOME.
Ciò in quanto: l’accordo del 17/12/1998 è stato stipulato dal RAGIONE_SOCIALE in proprio e dalla COGNOME; nelle disposizioni contrattuali l’RAGIONE_SOCIALE è indicato solo quale soggetto che deve autorizzare il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo concordato, mentre il RAGIONE_SOCIALE risulta ente espropriante; nella cessione volontaria dinanzi al notaio del 25/1/1999 ha partecipato in proprio anche il RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello ha, dunque, osservato i principi di diritto consolidati di questa Corte sul tema RAGIONE_SOCIALE‘individuazione del soggetto legittimato passivo in caso di partecipazione di più organi pubblici alla procedura espropriativa o alla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Va, dunque, richiamata e condivisa la giurisprudenza di questa Corte per cui parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità verso il proprietario espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest’ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a favore del quale è pronunciato il decreto di espropriazione, e ciò anche nell’ipotesi in cui più enti abbiano concorso alla realizza-
zione RAGIONE_SOCIALE‘opera pubblica, a meno che, in tal caso, dal decreto di espropriazione non emerga che il potere di procedere all’acquisizione RAGIONE_SOCIALEe aree occorrenti sia stato conferito ad un altro ente, al quale sia stato attribuito, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, il compito di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, con l’imposizione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di sopportare i relativi oneri (Cass., sez. 1, n. 25848 del 2019; Cass., sez. 1, 25 2016, n. 10530; Cass., 18/1/2013, n. 1242; Cass., 19/7/2012, n. 12541; Cass. n. 25862 del 2011; Cass. Sez. U., n. 27211 del 2009; Cass. n. 6959 del 1997; Cass., n. 6039 del 1991).
Si è anche chiarito che quest’ultima fattispecie è stata ritenuta configurabile nei rapporti tra gli enti pubblici nei casi di affidamento in proprio, sostituzione o delegazione intersoggettiva (Cass., sez. 1, 9/4/2003, n. 5566; Cass., n. 28/5/1991, n. 6029) e nei rapporti con soggetti privati nel caso in cui l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘opera sia stata affidata in concessione c.d. traslativa (Cass., sez. 1, 20/3/2017, n. 7104; Cass., 14/6/2016, n. 12260; Cass., 21/6/2012, n. 10390), essendosi ravvisato il fondamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione indennitaria proprio nella rilevanza esterna RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione del potere espropriativo, derivante dal conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di compiere in nome proprio gli atti del procedimento ablatorio, in virtù del quale l’unico soggetto destinato ad entrare in contatto con i proprietari espropriati e con gli altri soggetti interessati alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘opera pubblica è quello che ha ricevuto il relativo incarico, non assumendo alcun rilievo, nei confronti dei terzi, la disciplina dei rapporti interni con l’ente conferente o l’eventuale sussistenza di rapporti di finanziamento con altri soggetti pubblici (Cass., sez. 1, n. 25848 del 2019).
13. La recente pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite, n. 25294 del 2022, in tema di espropriazione per pubblica utilità, ha
ritenuto che la titolarità effettiva del rapporto sostanziale – e, in particolare, l’obbligazione di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di esproprio spetta generalmente all’ente beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione risultante dal decreto ablativo, salvo che nei procedimenti “pluripartecipati”, nei quali l’esercizio del potere espropriativo di acquisizione RAGIONE_SOCIALEe aree e di cura RAGIONE_SOCIALEe procedure è condiviso, in relazione a fasi e momenti diversi, tra più soggetti; conseguentemente, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE titolarità passiva, il giudice è tenuto ad analizzare il ruolo specifico assunto e i poteri esercitati in concreto da ciascun ente convenuto nel giudizio (nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza del Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe Acque Pubbliche con cui si era ritenuto che nessuno dei soggetti chiamati nel giudizio di determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di esproprio fosse titolare passivo RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, erroneamente assumendo tale titolarità esclusivamente in capo all’ente beneficiario RAGIONE_SOCIALE procedura, come risultante dal decreto, e omettendo di considerare che, tra i convenuti, un RAGIONE_SOCIALE aveva esercitato poteri espropriativi ed era accollatario degli oneri di pagamento RAGIONE_SOCIALEe indennità e che l’impresa incaricata dei lavori aveva curato vari adempimenti e assunto così il ruolo di promotrice RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione) (Cass., Sez. U, 24/8/2022, n. 25294).
Si è dunque ampliata la platea dei legittimati passivi, ossia dei debitori RAGIONE_SOCIALE medesima prestazione indennitaria, nei giudizi di opposizione alla stima e di determinazione RAGIONE_SOCIALEe indennità espropriative, nei casi in cui si verifichi una potenziale dissociazione tra l’autorità espropriante e il beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione, con l’effetto di includervi i soggetti che concorrono, ciascuno nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe rispettive funzioni e competenze, all’espletamento RAGIONE_SOCIALE procedura espropriativa per l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEe aree occorrenti per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘opera, entrando in contatto diretto con i soggetti espro-
priati e agendo in forma tale da suscitare nel terzo creditore RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo la convinzione RAGIONE_SOCIALE‘assunzione diretta del corrispondente obbligo, a prescindere dal soggetto effettivamente beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘esproprio (Cass. Sez. U, n. 25294 del 2022; Cass. n. 1504 del 1993).
Si è anche sottolineato che tale conclusione deriva dall’esame RAGIONE_SOCIALE‘art. 54, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 327 del 2001, a mente del quale «l’opposizione alla stima è proposta con atto di citazione notificato all’autorità espropriante, al promotore RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione e, se del caso, al beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero all’autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione. Il ricorso è notificato anche al concessionario RAGIONE_SOCIALE‘opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità».
Si è ritenuto che in tal modo «si è inteso agevolare il proprietario espropriato nella individuazione dei soggetti obbligati da evocare in giudizio, individuati nell’ente espropriante e nel promotore RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione e ‘se del caso’ nel beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione, salva la facoltà RAGIONE_SOCIALE‘ente convenuto e RAGIONE_SOCIALEo stesso proprietario di chiamare in causa altri soggetti obbligati al pagamento, in quanto delegati con atti di rilevanza esterna all’esercizio di funzioni e potestà proprie RAGIONE_SOCIALE‘ente espropriante, come può accadere nei procedimenti pluripartecipati» (Cass. Sez. U, n. 25294 del 2022; anche Cass., sez. 1, 8/3/2023, n. 6948).
Il quarto motivo di ricorso principale è inammissibile.
14.1. La Corte territoriale ha ritenuto che il diritto agli interessi compensativi originasse dal momento del rilascio del nullaosta da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con nota del 6/7/2007.
Solo con la delibera del 7/4/2008 il RAGIONE_SOCIALE ha liquidato l’indennità spettante alla COGNOME, quanto alla sorte capitale, in euro
43.817,98. Pertanto, questa era la data da cui decorreva il termine di prescrizione quinquennale.
La domanda RAGIONE_SOCIALE COGNOME era stata introdotta con la notificazione del decreto ingiuntivo in data 16/11/2009, quindi tempestivamente.
In sostanza, la Corte d’appello ha così interpretato il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘accordo stipulato il 17/12/1998 da NOME COGNOME e dal RAGIONE_SOCIALE, gestione separata, quale concessionario RAGIONE_SOCIALEe opere di realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘adduttore.
Si legge, in tale accordo, ritualmente trascritto dal ricorrente principale, che «la somma di lire 84.843.450 verrà corrisposta dietro autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed è relativa alla differenza tra le somme come sopra liquidate per indennità […] più il 50% per la cessione volontaria […]».
L’espressione «dietro autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE» è stata interpretata dalla Corte d’appello come condizione o termine prima del quale non si poteva procedere al pagamento degli interessi.
Pertanto, il ricorrente principale, nel confutare tale interpretazione contrattuale fornita dalla Corte territoriale, avrebbe dovuto indicare i criteri di ermeneutica negoziale che sarebbero stati violati e quelli che, in luogo dei primi, dovevano essere applicati, specificandoli in modo puntuale.
14.2. Tra l’altro, la stessa norma RAGIONE_SOCIALE applicata, e quindi l’art. 6, comma 4, RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 1989, stabilisce che «sulle indennità sono corrisposti interessi nella misura del saggio legale per il periodo intercorrente tra la data RAGIONE_SOCIALE‘immissione in possesso e quella RAGIONE_SOCIALE effettiva liquidazione».
Risulta, dunque, necessario procedere alla effettiva liquidazione RAGIONE_SOCIALE sorte capitale, a titolo di indennizzo espropriativo o di
corrispettivo RAGIONE_SOCIALE cessione volontaria, per procedere al computo degli interessi compensativi.
L’inizio del termine di prescrizione deve individuarsi, allora, nella data di effettivo rilascio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione RAGIONE_SOCIALE per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE sorte capitale.
Prima del rilascio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione il diritto alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE sorte capitale non poteva essere azionato, essendo condizionato sospensivamente al provvedimento ampliativo, come affermato dalla Corte territoriale, con interpretazione plausibile.
Per questa Corte, infatti, la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto e, quindi, alle cause impeditive di ordine generale RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto medesimo – quali una condizione sospensiva non ancora verificatasi o un termine non ancora scaduto – con la conseguenza che l’impossibilità di fatto di agire, in cui venga a trovarsi il titolare del diritto (nell’ipotesi, per incertezza nella individuazione del debitore) non è idonea ad impedire il decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione (Cass., sez. 1, 12/3/1994, n. 2429).
È vero, dunque, che in tema di espropriazione, la prescrizione del diritto all’indennità aggiuntiva, prevista dall’art. 17 RAGIONE_SOCIALE legge n. 865 del 1971 in favore del mezzadro coltivatore del fondo espropriato, decorre dalla data RAGIONE_SOCIALE‘atto di acquisizione RAGIONE_SOCIALE‘immobile (cessione volontaria o decreto di espropriazione), momento in cui il relativo debito diventa liquido ed esigibile, con la determinazione del prezzo RAGIONE_SOCIALE cessione ovvero RAGIONE_SOCIALE‘indennità di espropriazione su cui di regola si commisura quanto spetta al mezzadro e ai suoi eredi (ferma restando la spettanza all’espropriato del valore agricolo medio di cui all’art. 16 RAGIONE_SOCIALE legge n. 865 del 1971) (Cass., sez. 1, 25/6/2009, n. 14902).
Tuttavia, nella specie, il decorso del termine di prescrizione origina dall’interpretazione del negozio di cessione volontaria del terreno da parte RAGIONE_SOCIALE COGNOME, sostitutivo del procedimento espropriativo.
Ed infatti, si è ritenuto che, anche nel sistema RAGIONE_SOCIALEe leggi regionali siciliane in materia di espropriazione per pubblica utilità ed interventi forestali, non è dubbio che la cessione volontaria si inserisca nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedura ablatoria come forma semplificata di espropriazione forzata e sia, pertanto, equipollente al decreto di espropriazione e che la stessa non possa essere considerata, alla stregua di un negozio di diritto privato, manifestazione RAGIONE_SOCIALE‘autonomia negoziale (Cass., n. 12569 del 2009).
Ad essa va invece attribuita la natura di negozio di diritto pubblico, che determina l’acquisto a titolo originario, da parte RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione, del bene sottoposto a procedura espropriativa (Cass., n. 12569 del 2009).
Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, a carico del ricorrente principale e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale.
Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna il ricorrente principale a rimborsare in favore dei controricorrenti le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte del ricorrente principale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio