Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34988 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34988 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2020 , proposto da
COGNOME NOME , C.F.: CODICE_FISCALE, residente in Bari, alla INDIRIZZO, COGNOME NOME , C.F.: CODICE_FISCALE, residente in Bari, alla INDIRIZZO, in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE , P.IVA: P_IVA, con sede legale in Bari, alla INDIRIZZO, tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE, P.E.C.: EMAIL), ed elettivamente domiciliati presso il predetto difensore con studio in Roma (RM), alla INDIRIZZO, in virtù dei poteri e delle facoltà concesse con procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso nelle forme previste dall’art. 83, terzo comma, c.p.c.
Ricorrenti e Controricorrenti
e
NOME NOME , nata a Triggiano (Ba) il DATA_NASCITA (C.F. CODICE_FISCALE) e residente in Capurso (Ba) alla INDIRIZZO
INDIRIZZO, COGNOME NOME , nato a Capurso (Ba) il DATA_NASCITA (C.F. CODICE_FISCALE) e residente in Capurso (Ba) alla INDIRIZZO; COGNOME NOME , nata a RAGIONE_SOCIALE (Ba) il DATA_NASCITA (C.F. –CODICE_FISCALE) ed ivi residente alla INDIRIZZO, COGNOME NOME , nata a RAGIONE_SOCIALE (Ba) il DATA_NASCITA (C.F. –CODICE_FISCALE) e residente ln Adelfia alla INDIRIZZO; COGNOME NOME , nato a Taranto il DATA_NASCITA, c.f. CODICE_FISCALE) ed ivi residente al INDIRIZZO; COGNOME NOME , nata a Bari (Ba) il DATA_NASCITA, c.f. CODICE_FISCALE) e residente in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO; COGNOME NOME , nata a RAGIONE_SOCIALE (Ba) il DATA_NASCITA (C.F. CODICE_FISCALE) e residente in Bari (Ba) alla INDIRIZZO; COGNOME NOME nato a Bari (Ba) il DATA_NASCITA (C.F. –CODICE_FISCALE) residente in RAGIONE_SOCIALE (Ba) alla INDIRIZZO; COGNOME NOME nato a Bari (Ba) il DATA_NASCITA (C.F. –CODICE_FISCALE) residente in RAGIONE_SOCIALE (Ba) alla INDIRIZZO; COGNOME NOME nata a RAGIONE_SOCIALE (Ba) il DATA_NASCITA (C.F. CODICE_FISCALE) ed ivi residente alla INDIRIZZO, la quale interviene anche in qualità di procuratrice speciale di COGNOME NOME nata a Bari il DATA_NASCITA (C.F. CODICE_FISCALE) e residente in Germania a Mainz INDIRIZZO, INDIRIZZO; COGNOME NOME nata a RAGIONE_SOCIALE (Ba) il DATA_NASCITA (C.F. –CODICE_FISCALE) e residente in Ravenna (Ra) al INDIRIZZO; COGNOME NOME nato a Bari (Ba) il DATA_NASCITA (C.F. –CODICE_FISCALE NUMERO_DOCUMENTO) e residente in RAGIONE_SOCIALE (Ba) alla INDIRIZZO; COGNOME NOME , (in qualità di unico erede di COGNOME NOME) nato a Bari (Ba) il DATA_NASCITA (C.F. –CODICE_FISCALE) e residente in RAGIONE_SOCIALE (Ba) alla INDIRIZZO; COGNOME NOME , nata a RAGIONE_SOCIALE (Ba) il DATA_NASCITA (C.F. CODICE_FISCALE) ed ivi residente alla INDIRIZZO; NOME , nata ad Adelfia (Ba) il DATA_NASCITA (C.F. CODICE_FISCALE) e residente in Triggiano (Ba) alla INDIRIZZO
Verri 114; COGNOME NOME , nata a Triggiano (Ba) il DATA_NASCITA (C.F. –CODICE_FISCALE) ed ivi residente alla INDIRIZZO; COGNOME NOME nata a Triggiano (Ba) il DATA_NASCITA (C.F. –CODICE_FISCALE) ed ivi residente alla INDIRIZZO; COGNOME NOME , nata a Triggiano (Ba) il DATA_NASCITA (C.F. CODICE_FISCALE) ed ivi residente alla INDIRIZZO; NOME , nato a Capurso (Ba) il DATA_NASCITA (C.F. CODICE_FISCALE) ed ivi residente alla INDIRIZZO; COGNOME NOME , nata a Bari (Ba) il DATA_NASCITA (C.F. CODICE_FISCALE) e residente in Adelfia (Ba) alla INDIRIZZO NOME , nato a Bari (Ba) il DATA_NASCITA (C.F. CODICE_FISCALE) e residente in RAGIONE_SOCIALE (Ba) alla INDIRIZZO; COGNOME NOME , nata a Roma (Rm) il DATA_NASCITA (C.F. CODICE_FISCALE) e residente in Bari (Ba) alla INDIRIZZO; COGNOME NOME , nata a Roma (Rm) il DATA_NASCITA (C.F. –CODICE_FISCALE) e residente in Adelfia (Ba) alla INDIRIZZO INDIRIZZO; COGNOME NOME , nata a Brindisi (Br) il DATA_NASCITA (C.F. CODICE_FISCALE) e residente in RAGIONE_SOCIALE (Ba) alla INDIRIZZO; COGNOME NOME , nato a Bari (Ba) il DATA_NASCITA (C.F. CODICE_FISCALE) e residente in RAGIONE_SOCIALE (Ba) alla INDIRIZZO; COGNOME NOME , nata a RAGIONE_SOCIALE (Ba) il DATA_NASCITA (C.F. –CODICE_FISCALE) ed ivi residente alla INDIRIZZO; COGNOME NOME , nato a Bari (Ba) il DATA_NASCITA (C.F. –CODICE_FISCALE) e residente in RAGIONE_SOCIALE (INDIRIZZO) alla INDIRIZZO; NOME , nata a Bari {Ba) il DATA_NASCITA (C.F. -TTR CODICE_FISCALE), residente in RAGIONE_SOCIALE (Ba) alla INDIRIZZO, che agisce anche in qualità di difensore di se stessa, tutti rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL), e NOME COGNOME (c.f. TTR CODICE_FISCALE fax: NUMERO_TELEFONO, EMAIL), giusta procura speciale estesa in calce al ricorso, elettiva-
mente domiciliati in Bari alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
Ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del sindaco pro tempore NOME COGNOME, con sede in RAGIONE_SOCIALE al INDIRIZZO, cod. fisc. CODICE_FISCALE, giusta delibera della Giunta municipale n. 124 del 03 dicembre 2020 e determinazione del responsabile del Servizio contenzioso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE (P.IVA: P_IVA), con sede legale in RAGIONE_SOCIALE (BA), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente del consiglio di amministrazione, ing, NOME COGNOME, e Vicepresidente, ing. NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, cod. fisc. CODICE_FISCALE, presso lo studio dello stesso avvocato elettivamente domiciliato in Bari, alla INDIRIZZO, come da procura speciale a margine del controricorso. Per notifiche e comunicazioni: Bari cap 70121 alla INDIRIZZO – p.e.c. EMAIL.
Controricorrenti e Ricorrenti incidentali avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Bari n° 2453 depositata il 3 settembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -dopo aver approvato la variante al Programma di Fabbricazione, con localizzazione e tipizzazione della ” Zona D2 ” per la realizzazione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (PIP) -con decreto del 17 luglio 2008 procedeva all’espro-
prio dei suoli ricadenti nel perimetro del RAGIONE_SOCIALE ed assegnava ai proprietari un indennizzo provvisorio di euro 12,00/mq.
La Commissione provinciale, adita dagli ablati, determinava in euro 41,53/mq l’indennità dovuta e il RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione davanti alla Corte d’appello di Bari.
Quest’ultima, all’esito di una prima c.t.u. redatta dall’ingegner NOME COGNOME (con la quale veniva assegnato il valore di euro 51,66/mq), ordinava la rinnovazione del mezzo istruttorio, incaricando l’ingegner NOME COGNOME, che, sulla base del metodo comparativo, concludeva per 50,89/mq all’esito delle risposte fornite ai quesiti integrativi formulati dalla Corte.
La stessa decideva la causa con l’ordinanza menzionata in epigrafe, disattendendo parzialmente le conclusioni dei due consulenti e fissando in euro 14,48/mq l’indennizzo dovuto.
2 .- Avverso tale decisione propongono due distinti ricorsi per cassazione gli ex proprietari indicati in intestazione (nel prosieguo indicati come ‘ COGNOME NOME ‘ ed ‘ COGNOME ed NOME ‘), ciascuno sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
Resistono con un unico controricorso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE (nel quale si sono fusi il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE), avversando il ricorso COGNOME ed NOME.
Il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE concludono per la reiezione dell’impugnazione COGNOME e formulano un motivo di ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria, cui COGNOME ed NOME e COGNOME ed NOME hanno replicato con controricorso.
La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 .- Col primo motivo -intitolato ‘ error in iudicando e in procedendo – violazione riscontrata ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4)
c.p.c.: nullità dell’ordinanza in relazione agli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132, comma II, n. 4 c.p.c.: motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, illogica ed irrazionale – in via di subordine, violazione riscontrata ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5) c.p.c.: annullamento dell’ordinanza per difetto motivazionale ‘ -i ricorrenti COGNOME ed NOME lamentano che la Corte, nel quantificare l’indennità di esproprio, da un lato abbia escluso dal novero dei fondi comparabili, disattendendo la c.t.u., due suoli indicati sub lettere A) e B) della relazione NOME, siti in Bari, zona INDIRIZZO NOME, ed in Bitonto, poiché ritenuti di epoca temporalmente distante (anni 2013 e 2014) dall’atto ablatorio del 2008, e, dall’altro abbia incluso nella comparazione le quarantotto cessioni volontarie intervenute prima dell’esproprio.
Il tutto sarebbe avvenuto con motivazione apparente, in quanto l’esclusione dalla comparazione dei lotti sub A) e B) sarebbe stata motivata col rilievo che gli atti ‘ temporalmente si discostano sensibilmente dall’epoca dell’atto ablatorio ‘, nonostante il c.t.u. avesse apportato una correzione dei valori in ragione della data dei negozi; d’altro lato, l’inclusione dei valori risultanti dalle quarantotto cessioni volontarie (escluse invece dal c.t.u.) sarebbe stata giustificata dalla Corte sul rilievo che i corrispettivi convenuti rappresenterebbero un ‘ congruo indennizzo ‘ comunque ‘ frutto di libera determinazione tra le parti ‘, ossia con una motivazione apparente.
Inoltre, la Corte, nel calcolare il valore medio dei prezzi delle compravendite, avrebbe considerato il valore unitario delle cessioni volontarie (euro 12,00/mq) non una sola, ma quarantotto volte.
4 .- Il mezzo è inammissibile.
Quanto al profilo enunciato in base all’art. 360 n° 4 cod. proc. civ., si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto di escludere i comparabili indicati sub lettere A) e B) in quanto ‘ temporalmente si discostano sensibilmente dall’epoca dell’atto ablatorio ‘.
È, dunque, evidente che, sebbene sia concisa, una motivazione sia stata espressa in modo chiaro e comprensibile: donde la sua incensurabilità in cassazione.
I ricorrenti, inoltre, deducono ad ulteriore conforto del profilo in esame, che il c.t.u. avrebbe provveduto ad effettuare una ‘ correzione per data dei valori di mercato ‘ dei cespiti sub A) e B), applicando ai valori degli immobili un saggio di svalutazione pari all’interesse annuale dell’un percento e lo aveva, quindi, ragguagliato al mese (‘ 0,01/12 ‘), moltiplicando poi il risultato così ottenuto per il numero di mesi di differenza tra la data dell’esproprio e quella di stima dei cespiti A) e B) (‘ -67 ‘ e ‘ -60 ‘) e tali snodi logici, che avevano condotto il c.t.u. a quantificare un indennizzo di euro 50,89/mq, non sarebbero stati considerati dalla Corte.
Anche su questo punto non può che confermarsi l’inammissibilità del mezzo, posto che una motivazione esiste e non è contraddittoria.
Peraltro, giova anche rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte ( ex multis : Cass., sez. I, 6 giugno 2010, n° 15412), è inammissibile l’accertamento del valore del fondo attraverso la comparazione con il prezzo di immobili omogenei in un periodo diverso dalla data dell’esproprio, riportando poi il dato monetario a ritroso mediante uso delle tabelle Istat, le quali riflettono le variazioni dei prezzi al consumo, ma non tengono conto delle quotazioni di mercato degli immobili: sicché la decisione della Corte, avendo escluso la rilevanza dei comparabili A) e B) sul rilievo della distanza temporale, nonostante la correzione apportata dal c.t.u. mediante un saggio di svalutazione, si appalesa conforme anche a tale principio interpretativo.
Quanto al profilo della erronea inclusione delle quarantotto cessioni volontarie, il motivo va, del pari, a contrastare una motivazione che, sebbene stringata, è stata espressa ed è perfettamente comprensibile.
La Corte di merito, infatti, ha ritenuto di discostarsi sul punto dalle conclusioni del proprio c.t.u., ingegner NOME, osservando che tali cessioni vennero ‘ stipulate in epoca assai vicina all’atto ablatorio, tra il RAGIONE_SOCIALE e altrettanti proprietari espropriati ‘ e che esse avevano ‘ ad oggetto analoghi suoli anch’essi inclusi nella medesima zona P.I.P. ‘.
La Corte, dunque, ha legittimamente utilizzato le cessioni volontarie quale parametro di valutazione aderendo, benché senza citarlo, all’indirizzo di legittimità secondo il quale nell’individuazione degli immobili con caratteristiche affini, l’esigenza di omogeneità richiede il motivato riscontro della rappresentatività dei dati utilizzati, senza che assuma rilievo la fonte da cui i valori sono tratti, potendosi trattare anche di cessioni volontarie di terreni limitrofi di proprietà dello stesso espropriato, purché il giudice di merito, al fine di determinare l’importo dovuto a titolo di indennità di esproprio, desuma dagli atti riguardanti la procedura approdata alla cessione volontaria gli elementi di valutazione del fondo, salve le eventuali correzioni aggiuntive imposte dalla logica espropriativa (così Cass., sez. I, 13 dicembre 2016, n° 21516).
Da ultimo, il motivo lamenta anche l’erronea moltiplicazione per quarantotto del prezzo di tali cessioni, ma anche su questo profilo il mezzo -pur qualificando tale moltiplicazione come ‘ arbitraria ‘, ‘ ingiustificata ‘ e ‘ immotivata ‘ (pagina 23 e 24) non spiega perché la ripetuta applicazione sul mercato di un medesimo prezzo di alienazione non possa fungere da elemento di ponderazione nella valutazione dei suoli ablati: invero, proprio la ripetuta applicazione del medesimo prezzo negli scambi commerciali giustifica il minore peso ponderale attribuito ai diversi valori assunti in altre alienazioni e lo scostamento verso il prezzo più frequentemente adottato nelle transazioni negoziali.
5 .- Col secondo motivo -rubricato ‘ violazione riscontrata ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. – error in iudicando – violazio-
ne e falsa applicazione dell’art. 45 d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni ‘ -i ricorrenti COGNOME ed NOME lamentano che la Corte abbia tenuto presenti i valori di scambio delle quarantotto cessioni volontarie, nonostante esse fossero atti sostanzialmente autoritativi e non potessero, pertanto, essere considerate come frutto di libera determinazione tra P.A. e privati.
6 .- Il mezzo replica un argomento già trattato nel primo motivo ed è inammissibile al pari di quest’ultimo per quanto già detto al precedente paragrafo 4, al quale pertanto si rimanda.
7 .- Col terzo mezzo (‘ violazione riscontrata ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. – error in iudicando – violazione e falsa applicazione degli arti. 22 e 37 d.p.r. 327 /2001 e successive modificazioni ‘) i ricorrenti COGNOME ed NOME deducono che i prezzi delle quarantotto cessioni volontarie non potevano rappresentare il valore venale dei suoli espropriati, in quanto esse erano intervenute nel 2003, ossia antecedentemente a Corte cost. n° 348/2007, mentre il decreto di esproprio era del 2008.
8 .- Anche questo mezzo è inammissibile.
Anzitutto, la questione della anteriorità delle cessioni (o della determinazione del loro prezzo) a Corte cost. n° 348/2007 non risulta dall’ordinanza gravata e, pertanto, i ricorrenti avrebbero dovuto farsi carico di indicare -a pena di inammissibilità per novità del tema (per tutte: Cass., sez. VI-T, 13 dicembre 2019, n° 32804) -il tempo ed il luogo processuali nei quali essa venne trattata nel giudizio di merito.
Secondariamente, la mancata trascrizione delle alienazioni o, comunque, la mancata illustrazione del loro contenuto (art. 366 n° 6 cod. proc. civ.) e, in particolare, delle condizioni negoziali sulla cui base esse vennero concluse, impedisce di comprendere se esse effettivamente non rispecchiassero gli effettivi valori di mercato dei terreni (per un caso simile si veda Cass., sez. I, 13 dicembre 2016,
n° NUMERO_DOCUMENTO, già sopra citata): sicché il mezzo, oltre ad avere un contenuto di novità, si appalesa anche privo di autosufficienza.
9 .- Si passa ora ad esaminare i motivi di ricorso di COGNOME ed NOME.
Dunque, col primo motivo -intitolato ‘ Violazione e falsa applicazione delle norme in tema di determinazione dell’indennità di espropriazione e del giusto processo da definirsi in un ragionevole termine ai fini della effettività della tutela giurisdizionale, di cui agli arti. 42 e 111 della Costituzione, dell’art. 37 del T.U. sulle espropriazioni approvato con Dpr n. 32712001, dell’art. 834 c.c., nonché degli artt. 17 e 47 della Carta di Nizza del 2.12.2000 ratificata con la L. n. 47/2005 (ex art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.) ‘ -i ricorrenti COGNOME ed NOME lamentano che la Corte, pur sostanzialmente riconoscendo la natura edificatoria dei suoli, abbia liquidato euro 14,48/mq, ossia un importo irrisorio, in quanto congruo per aree agricole.
Inoltre, la Corte, disattendendo le conclusioni del secondo c.t.u., ingegner NOME e le statuizioni contenute nell’ordinanza collegiale del 28 maggio 2019, avente valore decisorio, avrebbe quantificato il valore dell’indennizzo escludendo i fondi comparabili indicati dal primo consulente ingegner NOME, ed includendo -per contro -i suoli che furono oggetto di cessione volontaria, nonostante il prezzo di cessione di questi ultimi non potesse qualificarsi come frutto di libera contrattazione.
Infine, la Corte aveva determinato il valore di euro 14,48/mq mediante il seguente calcolo: 52,00 + 51,67 + 37,00 + 36,05 + 12,00 x 48 : 52, ossia sommando il valore unitario attribuito dai contraenti nei quattro comparabili indicati sub lettere C), D), E) ed F) della relazione NOME (euro 52,00, 51,67, 37,00 e 36,05) ed il valore delle quarantotto cessioni volontarie (12,00 x 48), dividendo poi il risultato per 52, pari al totale dei comparabili.
Tale metodo era errato, in quanto -a tutto concedere -il valore delle cessioni volontarie (euro 12,00/mq) avrebbe dovuto essere considerato una sola volta, mentre col calcolo della Corte il valore dei suoli era stato spostato verso il basso.
10 .- Il motivo è privo di pregio, in quanto riprende questioni già esposte con i motivi formulati dai ricorrenti COGNOME ed NOME e disattese nei precedenti paragrafi, ai quali pertanto si rimanda.
Giova solo aggiungere che, ai sensi dell’art. 177 cod. proc. civ., le ordinanze non possono mai pregiudicare la decisione della causa: sicché il giudice rimane sempre libero nella decisione definitiva del giudizio, anche nel caso in cui precedenti provvedimenti contengano statuizioni di segno diverso.
11 .- Col secondo motivo -rubricato ‘ Nullità della decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 111 comma 6 della Costituzione (ex art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c.) ‘ -i ricorrenti COGNOME lamentano che la Corte, dopo aver immotivatamente rinnovato la c.t.u. nominando un nuovo Ausiliare affinché stimasse i fondi col metodo comparativo, abbia anche disatteso le conclusioni di quest’ ultimo, a) senza ‘ precisare le ragioni relative all’affermata omogeneità dell’indennità offerta a quella accertata in esito alla espletata consulenza tecnica, né di motivare l’abnorme differenza tra i relativi importi ‘; b) senza motivare le ragioni per le quali si era discostata dalle precedenti sue determinazioni enunciate con l’ordinanza collegiale del 28 maggio 2019, escludendo, peraltro dalla media aritmetica la valutazione della Commissione Provinciale; c) senza motivare le ragioni per le quali riteneva di discostarsi dal parere del c.t.u.; d) omettendo di moltiplicare i valori ‘ per tutti i procedimenti espropriativi definiti in base ai valori unitari delle aree ricadenti nei PIP dei Comuni limitrofi ‘.
12 .- Il motivo è infondato.
Anzitutto, il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini peritali (art. 196 cod. proc. civ.), senza che tale scelta sia sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione (Cass., sez. VI-L, 24 gennaio 2019, n° 2103).
Ora, la Corte ha ritenuto che la seconda c.t.u., quella espletata dall’ ingegner NOME, fosse ‘ la più attendibile, perché aderente alla reale situazione dei suoli oggetto di stima ‘ e perché il Consulente aveva ‘ correttamente ancorato l’analisi e la valutazione dei terreni all’epoca dell’esproprio, avvenuto con decreto n. 494 del 17/7/08, avvalendosi del criterio cd. sintetico-comparativo ‘.
La rinnovazione della c.t.u. è stata, dunque congruamente motivata e non è qui censurabile.
Quanto agli NOME profili indicati nel ricorso, essi si traducono sostanzialmente in una censura di merito alla decisione della Corte territoriale, come tale inammissibile in sede di legittimità.
13 .- Col terzo motivo (‘ Violazione e falsa applicazione della norma al comma 2° dell’art. 32 e 38 del T.U. sulle espropriazioni approvato con Dpr n. 327/2001 (ex art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c.) ‘), riferibile ai soli ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, questi ultimi censurano l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso il loro diritto all’indennità per le opere eseguite in epoca precedente l’avvio del procedimento, valutate e stimate in contraddittorio tra le parti per euro 21.588,68 in sede di redazione dello stato di consistenza.
14 .- Il mezzo è inammissibile, in quanto non censura la ratio decidendi dell’ordinanza.
La Corte barese, infatti, ha escluso che fosse dovuto l’importo di euro 21.588,68 in quanto i manufatti (muri di contenimento, impianto idrico e cisterna) avevano ‘ soltanto una funzione strumentale all’originaria vocazione agricola ‘ dei suoli, che invece erano stati considerati edificabili, con la conseguenza che i beni predetti, ‘ pe-
raltro rimossi a seguito dell’espropriazione ‘, non avevano più alcuna incidenza sul valore del suolo.
Tale snodo logico non è stato sottoposto a critica da parte dei ricorrenti, i quali col mezzo in esame non fanno altro che riproporre la tesi difensiva già disattesa dalla Corte del merito.
15 .- Si passa ora all’esame del ricorso incidentale condizionato del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE.
Dunque, con un unico motivo di ricorso i predetti resistenti chiedono (controricorso pagina 19) che ‘ venga disposto il ricalcolo delle quotazioni comparabili’ in base ai fattori di correzione che la Corte di Appello non ha preso in considerazione. Tali fattori sono la correzione dei prezzi in base agli errori matematici, il fattore temporale, l’esclusione di alcuni comparabili, tutti indicati specificatamente nelle deduzioni di questa difesa contenute nella predetta memoria integralmente riportate nel presente atto ‘.
16 .- Il mezzo è inammissibile per più ragioni.
Anzitutto, esso -contrariamente all’art. 366 n° 4 cod. proc. civ. -non indica alcuna norma di diritto su cui si fonda.
Il mezzo incidentale è, poi, strutturato in modo anomalo, in quanto nelle poche righe in cui viene enunciato (come già detto, senza indicazione di norme) rimanda alla memoria che il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE avrebbero depositato davanti alla Corte d’appello il 18 febbraio 2020, trascritta alle pagine 5-12 del controricorso del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, nella quale essi avevano evidenziato: (a) un errore di calcolo del c.t.u., che per il comparabile D), zona Rutigliano, avrebbe aggiunto, mentre avrebbe dovuto sottrarre, l’indice di raccordo relativo al costo di costruzione (4,89), posto che il suolo non sarebbe urbanizzato; (b) un ulteriore errore di calcolo del c.t.u., che per il comparabile F), zona Sannicandro, avrebbe aggiunto, mentre avrebbe dovuto sottrarre, l’indice di raccordo del rapporto di copertura (12,02); (c) l’inspiegabile pretermissione, da parte del c.t.u., di NOME tre comparabili segnalati dal c.t.p. del Co-
mune e del RAGIONE_SOCIALE; (d) l’allineamento dei valori di alienazione dei comparabili, illegittimamente fatto mediante il saggio medio di svalutazione dell1%.
È, nondimeno, evidente che le doglianze sub (a), (b) e (c) appaiono prive di autosufficienza, in quanto il controricorso non trascrive, nemmeno per sommi capi, la relazione del c.t.u., con la conseguenza che non è possibile accertare se il consulente sia effettivamente incorso negli errori di calcolo indicati e nell’omissione di valutazione di NOME comparabili.
Quanto alla censura sub (d), non è dato comprendere se i ricorrenti incidentali si lamentino di una motivazione mancante o apparente o se si dolgano della violazione di norme di legge: scelta che, ovviamente, non può essere rimessa alla Corte di legittimità.
Le ragioni di inammissibilità sopra esposte assorbono i rilievi di inammissibilità esposti nel controricorso COGNOME ed NOME alle pagine 3-5 e nel controricorso COGNOME ed NOME alla pagina 2.
17 .- La reiezione dei ricorsi principali di COGNOME ed NOME e di COGNOME ed NOME e di quello incidentale del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE giustificano l’integrale compensazione delle spese legali del presente grado.
Va poi posto a carico di ciascuna parte processuale il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte respinge i ricorsi principali e quello incidentale. Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del presente giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico solidale dei ricorrenti COGNOME NOME NOME, a carico solidale dei ricorrenti COGNOME NOME ed a carico solidale del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2025, nella camera di consiglio della prima sezione.
Il presidente NOME COGNOME