Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23383 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23383 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 3807 – 2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -pP_IVAvP_IVAa. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, al INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO professor NOME COGNOME che, disgiuntamente e congiuntamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, all’AVV_NOTAIO professor NOME COGNOME e all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che, disgiuntamente e congiuntamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed
all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, l a rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 1309 -3/29.7.2019 della Corte d’Appello d i Torino, udita la relazione nella camera di consiglio del 19 giugno 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE , proprietaria di una minuscola particella di terreno (in catasto al fol. 34, mapp. 768) in territorio del Comune di RAGIONE_SOCIALE, conveniva dinanzi alla Corte d’Appello di Torino l ‘ RAGIONE_SOCIALE
Esponeva che la convenuta nel corso dei lavori del lotto n. 5 di realizzazione dell’autostrada RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE aveva occupato sine titulo l ‘anzidetta particella.
Esponeva che successivamente, con provvedimento del 6.3.2012 ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, la società convenuta ne aveva disposto l’acquisizione ed aveva erroneamente determinato l’indennizzo nel complessivo importo di euro 277,79, di cui euro 217,50 a titolo di valore venale, euro 38,54 a titolo di risarcimento per l’occupazione senza titolo ed euro 21,75 a titolo di risarcimento per il pregiudizio non patrimoniale (cfr. ricorso, pag. 3) .
Chiedeva quindi che si facesse luogo alla esatta determinazione delle somme tutte ad essa dovute.
Resisteva l’ ‘RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 690/2013 la Corte d’Appello di Torino dichiarava la propria incompetenza e la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 4) .
Riassunto il giudizio, il c.t.u. determinava il valore venale della particella con riferimento alle previsioni del piano regolatore generale del Comune di RAGIONE_SOCIALE approvato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE con deliberazione n. 1408349 del 14.10.1986, p.r.g. che attribuiva al terreno capacità edificatoria, capacità edificatoria in concreto attualizzata con l’approvazione nel 1995 del piano particolareggiato esecutivo (cfr. ricorso, pag. 4) .
Con sentenza n. 599/2017 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -in adesione alla c.t.u. determinava in euro 1.450,00 l’indennità di espropriazione, in euro 145,00 l’ indennizzo ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, in euro 246,30 gli interessi nella misura del 5% dalla data di occupazione, in euro 145,00 la maggiorazione ex art. 37, 2° co., d.P.R. cit., il tutto oltre agli interessi legali dal 6.3.2012 al soddisfo (cfr. sentenza d’appello , pag. 5) .
RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Adduceva che, ai fini del computo dell’indennità , il terreno fosse da valutare al mese di ottobre 2008, epoca della sua occupazione, e che a tale data fosse da considerare inedificabile (cfr. sentenza d’appello , pagg. 5 – 6) .
Resisteva la ‘RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 1309/2019 la Corte d’Appello di Torino accoglieva il gravame e determinava l’indennità di espropriazione in euro 277,79, già comprensiva del valore venale del bene, del danno da occupazione indebita e del danno non patrimoniale, oltre agli interessi sulla differenza tra l’indennità definitiva in tal guisa computata e l’indennità già depositata.
Avverso tale sentenza la ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria la controricorrente.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 37 d.P.R. n. 327/2001.
Deduce che il valore del terreno deve essere riportato a quello corrispondente alle possibilità edificatorie di cui al p.r.g. del 1986 e che non deve tenersi conto del vincolo di inedificabilità introdotto dal p.r.g. del 2008 (così ricorso, pag. 7) .
Deduce che il vincolo di cui al piano regolatore del 2008 è conseguente alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera disposta dal RAGIONE_SOCIALE nello stesso anno e dunque che trattasi non già di un vincolo conformativo bensì di un vincolo espropriativo, da cui deve prescindersi in sede di determinazione dell’indennità di espro priazione (cfr. ricorso, pagg. 9 – 10) .
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la ‘ contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)’ (così ricorso, pag. 12) .
Deduce che l’affermazione della Corte di Torino, secondo cui occorre va tener conto del vincolo conformativo contenuto nel p.r.g. comunale approvato il
7.7.2008, si pone in contraddizione con la ricostruzione della sequenza dei vincoli operata dalla stessa corte sulla base della relazione di c.t.u. espletata in prime cure (cfr. ricorso, pag. 13) .
I motivi di ricorso sono all’evidenza connessi, il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i motivi comunque sono da respingere.
Va premess a l’elaborazione di questa Corte, in verità richiamata dalla Corte di Torino.
Ossia l’insegnamento secondo cui la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi cui possono essere assoggettati i suoli, non dipende dal fatto che siano imposti mediante una determinata categoria di strumenti urbanistici, piuttosto che di un ‘ altra, ma deve essere operata in relazione alla finalità perseguita in concreto dall ‘ atto di pianificazione: ove mediante lo stesso si provveda ad una zonizzazione dell ‘ intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell ‘ intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattere conformativo, mentre, ove si imponga solo un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un ‘ opera pubblica, lo stesso deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, pertanto, prescindersi nella qualificazione dell’area, e ciò in quanto la realizzazione dell’opera è consentita soltanto su suoli cui lo strumento urbanistico ha impresso la correlativa specifica destinazione (cfr. Cass. (ord.) 18.6.2018, n. 16084; Cass. 9.1.2020, n. 207) .
Ossia l’insegnamento secondo cui, ai fini della determinazione dell ‘ indennità di espropriazione, la ricognizione della qualificazione, edificatoria o meno, dell ‘ area deve essere operata tenendo conto delle caratteristiche fattuali e giuridiche del bene alla data del decreto di esproprio, prendendo in considerazione i vincoli conformativi, non ablatori, incidenti a tempo indeterminato sul regime di uso della proprietà nei confronti di una generalità di beni e di una pluralità indifferenziata di soggetti, e prescindendo dai vincoli di natura espropriativa ovvero da quelli sostanzialmente preordinati all ‘ esproprio (cd. lenticolari) , che, pur contenuti in strumenti urbanistici di secondo livello, sono vincoli particolari, incidenti su beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un’opera pubblica, sicché, ove sopravvenga nelle more dell ‘ espropriazione il mutamento della destinazione urbanistica dell ‘ area, non può in ogni caso disporsi la retrodatazione della detta qualificazione all ‘ epoca dell ‘ apposizione del vincolo, poiché ciò darebbe luogo ad un indennizzo inficiato da astr attezza e, come tale, contrastante con il disposto dell’art. 42, 3° co., Cost. (cfr. Cass. (ord.) 20.2.2018, n. 4100) .
Ossia l’insegnamento secondo cui, in tema di acquisizione sanante, nella ipotesi in cui la vicenda ablatoria sia riferibile direttamente al provvedimento acquisitivo adottato ai sensi dell ‘ art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, è a tale data, in cui si è realizzata la fattispecie traslativa, che deve essere condotta l’indagine sulla situazione urbanistica d ell ‘ area, non assumendo alcuna rilevanza quale detta situazione fosse all ‘ epoca dell ‘ accordo di programma o della irreversibile trasformazione (cfr. Cass. (ord.) 21.12.2020, n. 29184; altresì, Cass. 17.2.2021, n. 4228) .
Orbene, la Corte di Torino ha reputato quanto segue.
Ha evidenziato che il procedimento ablativo aveva avuto inizio con l’occupazione sine titulo in data 13.10.2008 e che le caratteristiche giuridiche e fattuali del terreno erano da riscontrare con riferimento a tale momento (cfr. sentenza d’appello, pag. 10) .
Ha evidenziato che la particella di terreno era stata assoggettata dal p.r.g. comunale approvato il 7.7.2008 al vincolo derivante dalla sua ricomprensione nella ‘fascia di ambientazione stradale e ferroviaria’, nella ‘fascia di rispetto ferroviaria’ e nella ‘fascia di rispetto stradale’ , dunque a vincolo conformativo (cfr. sentenza d’appello, pag. 10) .
Ha evidenziato che dovevano nella specie reputarsi ininfluenti i pregressi vincoli espropriativi, ovvero sia il decreto del 29.1.2002 del RAGIONE_SOCIALE, cioè il provvedimento di approvazione del progetto definitivo contenente il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, sia la deliberazione n. 12 parimenti in data 29.1.2002 del Comune di RAGIONE_SOCIALE, recante il progetto preliminare del nuovo p.r.g. comunale (cfr. sentenza d’appello, pag. 10) .
Ha evidenziato in conclusione che la particella di terreno doveva reputarsi non edificabile (cfr. sentenza d’appello, pag. 10) .
Nel solco della premessa elaborazione giurisprudenziale i riferiti rilievi motivazionali non meritano censura. Va, inoltre, puntualizzato che la situazione giuridica della particella di terreno (in catasto al fol. 34, mapp. 768) per cui è controversia, non ha subito variazioni nel lasso temporale compreso tra il
13.10.2008, dì dell’occupazione sine titulo , ed il 6.3.2012, dì del decreto ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001.
Quindi, in maniera condivisibile la Corte di Torino ha attribuito valenza al vincolo, evidentemente conformativo, di cui al p.r.g. del Comune di RAGIONE_SOCIALE approvato dalla RAGIONE_SOCIALE con deliberazione del 7.7.2008, vincolo in essere alla data del decreto di acquisizione ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 del 6.3.2012 e sopravvenuto rispetto al reiterato, con decreto del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE del 24.1.2008, vincolo preordinato all’esproprio.
16. Si soggiunge, per un verso, che questa Corte, nel pronunciare ordinanza n. 30499 del 19.12.2017 (richiamata dalla controricorrente in memoria: cfr. pag. 2) nell ‘analog a controversia (iscritta al n. 24879/2013 r.g.) che ha opposto le medesime parti qui in lite – controversia in cui la ricorrente principale, ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE/ RAGIONE_SOCIALE‘, aveva, a censura della sentenza n. 683/2013, con cui la Corte d’Appello di Torino aveva opinato per la natura edificabile del mappale n. 669 ‘in considerazione della destinazione urbanistica anteriore al vincolo stradale’ , ‘ lamenta che, nella determinazione del valore venale, la Corte territoriale non tenuto conto che in base al PRG vigente i fondi occupati ricadono (…), quanto ai mappali 11, 12 e 699, in zona destinata, già prima della costruzione dell’autostrada , a ‘ – ha testualmente assunto che ‘il ricorso principale va accolto relativamente al mappale 699, che è stato qualificato come edificatorio in seno all’impugnata sentenza in riferimento alla destinazione urbanistica antecedente all’apposizione del vincolo autostradale, di cui è stata, implicitamente, ritenuta la natura espropriativa’ (così in motivazione Cass. (ord.) n. 30499/2017) .
Si soggiunge, per altro verso, che i passaggi motivazionali dapprima riferiti non appaiono smentiti dai passaggi motivazionali di cui, in particolare, all’ordinanza n. 7393 del 14.3.2023 di questa Corte richiamata in memoria dalla ricorrente (con l’ordinanza menzionata questa Corte ha cassato l’impugnato provvedimento rilevando che ‘ la Corte territoriale ha erroneamente determinato l ‘ indennità di esproprio, non in base al valore dell ‘ area all ‘ epoca di emissione dei decreti di espropriazione (2014), applicando lo strumento urbanistico all ‘ epoca vigente, ossia il PRG del 2007, che aveva assorbito il PRU, a seguito dell ‘ approvazione dell ‘ accordo di programma del 2010, ma sulla base dello strumento urbanistico precedente la delibera del 1999, con la quale era stato approvato il PRU. Tale conclusione viola evidentemente il disposto degli artt. 32 e 37, terzo comma, d.P.R. 327/2001, ma altresì dell ‘ art. 11, quarto comma, del d.l. 398/1993, convertito in I. 493/1993, a tenore del quale i PRU sono approvati con l ‘ accordo di programma. A tal riguardo questa Suprema Corte ha osservato che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, dal piano di recupero urbano non deriva alcun vincolo conformativo, il quale invece discende dall ‘ accordo di programma, sicché la determinazione delle indennità riflette necessariamente le varianti apportate al p.r.g., quale strumento urbanistico generale, proprio a seguito della stipulazione dell ‘ accordo anzidetto (Cass. 14780/2020). Ne consegue che, nel caso di specie, la Corte avrebbe dovuto tenere conto del PRG del 2007 (vigente all ‘ epoca dei decreti di esproprio del 2014), come integrato dall ‘ accordo di programma del 2010, che aveva inserito nel predetto PRG il PRU approvato con il medesimo accordo di programma, con la conseguenza che
l ‘ indice di edificabilità da applicare era di 0,96 mc/mq, e non quello di 2,16 mc/mq, previsto dal previgente piano di fabbricazione ‘ ) .
17. In questo quadro si rimarca ulteriormente quanto segue.
Da un canto, ingiustificatamente la ricorrente assume che il valore del terreno deve esser rapportato a quello corrispondente alle possibilità edificatorie previste dal p.r.g. del 1986 (cfr. ricorso, pag. 7; memoria ricorrente, pag. 4) .
D’altro canto, in maniera condivisibile la controricorrente prospetta la necessità che la valutazione sia riferita al momento dell’acquisizione sanante, sì che si tenga conto della ‘fascia di ambientazione stradale e ferroviaria’ (cfr. controricorso, pag. 25) .
18. Altresì, va condiviso il rilievo della controricorrente secondo cui i motivi di ricorso non si correlano puntualmente alle motivazioni dell’impugnato dictum .
Ossia non tengono conto -ai fini della corretta considerazione da parte della corte d’appello del vincolo di cui al p.r.g. approvato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la deliberazione del 7.7.2008 della circostanza documentale per cui ‘il vincolo ferroviario insistente sulla non ha nulla a che fare con la costruenda opera pubblica’ (così controricorso, pag. 11) .
Difatti, l ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ ha posto in risalto che la particella di terreno per cui è controversia ‘si trova in aperta campagna, a ridosso della ferrovia TorinoRAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. controricorso, pagg. 2 -3) .
Cosicché, nel quadro della previsione del 1° co. dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001 (‘salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell ‘ accordo di cessione o alla data dell ‘ emanazione del decreto di
esproprio, valutando l ‘ incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all ‘ esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell ‘ eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù’) , è difficile sostenere che il vincolo ferroviario è connesso alla realizzazione dell’infrastruttura autostradale.
19. Con riferimento al secondo motivo si rimarca ulteriormente quanto segue. Da un lato, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. -al di là dell’ipotesi del ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’, insussistente nel caso de quo – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928) .
Dall ‘ altro, tra le forme di ‘anomalia motivazionale’ destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte di certo non è annoverabile il semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione.
20. Al contempo, invano la ricorrente adduce, con il secondo mezzo, che così come risulta dalla c.t.u. i vincoli di cui al p.r.g. del 2008, costituiti dalla ‘fascia di rispetto ferroviaria’ e dalla ‘fascia di rispetto stradale’, sono identici a quelli
di cui al p.r.g. del 1986, che non comportavano l’inedificabilità del terreno (cfr. ricorso, pag. 13) .
A tal riguardo non può non darsi atto della mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al n. 4 ed al n. 6 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ., id est del macroscopico difetto di specificità e di ‘ autosufficienza ‘ rispetto alla relazione di consulenza tecnica d ‘ufficio .
Difetto, ben vero, che appieno si delinea pur nel quadro della pronuncia n. 8950 del 18.3.2022 delle sezioni unite di questa Corte.
D’altra parte, l’assunto della ricorrente secondo cui il ‘ vincolo di Piano Regolatore Generale introdotto il 7 luglio 2008 (…) è semplicemente la traduzione urbanistica del precedente vincolo disposto dal RAGIONE_SOCIALE‘ (così ricorso, pag. 14) , si risolve senza dubbio in una censura, per giunta generica, rilevante sul piano del giudizio ‘di fatto ‘.
Cosicché soccorre l’elaborazione di questa Corte secondo cui c on il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404) .
In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
co ndanna la ricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare alla controricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte