Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28058 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28058 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14674/2017 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, in proprio e quale successore universale di COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo RAGIONE_SOCIALE e rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) –RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 591/2017 depositata il 17/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.Nell’ambito di un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità definitiva di espropriazione promosso sin dal 1994 da NOME COGNOME e poi proseguito da NOME COGNOME, quale suo erede universale, la Corte di Cassazione con la sentenza n.25718/2011, su ricorso proposto da Comune RAGIONE_SOCIALE Pistoia, cassò la sentenza della Corte di appello di Firenze del 18/7/2008 con rinvio in ordine alla determinazione della indennità di espropriazione spettante a NOME COGNOME, per appezzamenti di terreno espropriati con decreto del 28 agosto 1995, siti in Pistoia, località Erbosa, foglio di mappa n.240, particelle 343 di mq. 13.100, 221 di mq 240 e 81 di mq 6.410.
La Corte di merito in sede di rinvio, dopo avere sinteticamente puntualizzato, alla luce del dictum della Cassazione, di dover determinare l’indennità di espropriazione secondo il criterio del valore venale previsto dall’art.39 della legge n.2359/1865, tenendo conto delle effettive possibilità legali di edificazione derivanti dall’inclusione dell’area in un pr ogramma di insediamenti produttivi (PIP) e di avere disposto CTU all’uopo, ha recepito le conclusioni rassegnate dal Consulente all’esito della stima eseguita seguendo il metodo sintetico-comparativo, disattese le critiche e gli argomenti contrari svolti d all’espropriato, ed ha determinato l’indennità dovuta in euro 424.455,00=, disponendone il deposito, con gli interessi al tasso legale dal 28/8/1995, presso Cassa Depositi e Presiti, detratte le somme eventualmente già versate.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata il 17/7/2017 con quattro mezzi, illustrati con memorie. Il Comune di Pistoia ha replicato con controricorso e memorie.
CONSIDERATO CHE:
2.- Nel ricorso sono svolti i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 11 delle NTA del PRG del Comune di Pistoia adottato con delibera del Consiglio Comunale n.723 del 27/7/1983 e approvato con delibera della Giunta Regionale Toscana n.10795 del 14/10/1985, dell’art.27 della legge n. 865/ 1971 e dell’art.13 della legge n.1150/1942 in relazione agli artt. 32 e 37 del d.P.R. n.327/2001.
Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è illegittima laddove la Corte di merito ha ritenuto corretta la quantificazione della superficie lorda edifi cabile nell’intero comparto nella misura individuata dal CTU di mq 7.176, rispetto a quella stimata dal CTP in mq. 8.252 sulla base della -a dire del ricorrente – corretta applicazione della superficie aggiuntiva del 15% prevista dall’art.7 della NTA del PRG Comunale per il potenziamento dei servizi generali collettivi in caso di nuove costruzioni; il ricorrente sostiene che i principi espressi da Cass. n. 22990/2014 ed applicati dalla Corte di merito non siano confacenti alla fattispecie in esame in quanto -a suo dire (fol.11 del ric.) -il PIP approvato dal Comune di Pistoia con delibera consiliare n.974 del 20/7/1989 non aveva avuto effetto di variante della disciplina urbanistica di zona prevista dall’allora vigente PRG, atteso che già con Variante al PRG approvata dalla Regione Toscana con delibera di Giunta n.10795 del 14/10/1985 l’Amministrazione comunale aveva ricompreso le aree oggetto di esproprio all’interno della delimitazione delle aree per l’insediamento della grande distribuzione prevedendo per l’attuazione delle stesse gli specifici indici di fabbricabilità, i quali poi erano stati recepiti nel PIP nel luglio 1989.
II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 62 e 196 cod.proc.civ. Il ricorrente, ricollegandosi al primo motivo, si duole che il CTU, nel rispondere al quesito, non abbia tenuto conto delle previsioni del PRG e degli artt. 7 e 17 delle NTA, all’epoca vigenti, al
fine della corretta individuazione della superficie edificabile e delle destinazioni in concreto attuabili nell’ar ea in questione, nonostante a ciò fosse stato richiamato mediate le contestazioni mosse dal CTP e dagli espropriati nei rispettivi atti.
III) Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, segnatamente identificati nei -a detta della ricorrente – molteplici e gravi errori metodologici, di campionamento estimativo e di calcolo commessi dal CTU.
Il ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha tenuto conto del fatto che il CTU avrebbe errato nella stima della superficie di vendita complessiva del comparto commerciale e nella valorizzazione delle superfici non destinate a supermercato e che la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame di alcuni fatti decisivi, che individua in una serie di rilievi critici all’oper ato del CTU oggetto di discussione nel giudizio e i ndica in: i) la confusione tra ‘superficie di vendita’ e ‘superficie dell’edificio destinato a supermercato’, ben superiore alla misura di mq.1.200 considerata; ii) la non adeguata valorizzazione, tra le superfici accessorie, di quelle destinate a uffici o servizi, come previsto dall’art.34 del d.M. n.375/988, il cui valore sarebbe stato superiore a quello di magazzini e depositi; ; iii) non avere considerato gli impieghi a cui poteva essere adibita quella parte del SUL (cioè della superficie del complesso immobiliare) sempre destinata ad ‘attrezzature commerciali per la grande distribuzione’ ma non utilizzata per il supermercato, in base al PRG ed allo stesso PIP, ed avere utilizzato il CTU valori e coefficienti di ragguaglio ritenuti arbitrari.
IV) Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 37 del d.P.R. n. 327/2001; violazione e falsa applicazione dell’art.42, comma 3, Cost., sia del principio del giusto indennizzo così come disposto dalla Corte E DU nell’interpretazione dell’art.1 del Protocollo Addizionale alla CEDU. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello, nel recepire
le conclusioni rassegnate dal CTU, abbia violato le disposizioni in esame.
3.1.- Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente per connessione, sono infondati.
3.2.- Come già più volte affermato da questa Corte, « Le aree comprese dal piano regolatore generale nell’ambito di un piano per gli insediamenti produttivi (PIP) assumono carattere edificatorio e subiscono la conformazione propria del piano stesso, onde, nella determinazione del loro valore (nella fattispecie eseguita mediante applicazione del metodo analitico – ricostruttivo), come non si può tenere conto, ai fini della liquidazione dell’indennità di espropriazione, dell’incidenza negativa esercitata sul valore dell’area dal vincolo specifico di destinazione preordinato all’esproprio, così sono invece suscettibili di considerazione i vincoli di conformazione al riguardo stabiliti, indipendentemente dall’espropriazione, in virtù della preesistente destinazione urbanistica legale e deve, perciò, in particolare, essere fatto riferimento agli standards del piano anzidetto, come, ad esempio, agli indici di fabbricabilità previsti da quest’ultimo.» (Cass. n.15174/2021) .
In particolare, con specifico riferimento alla stima analitica diretta ad accertare il valore di trasformazione del suolo edificabile, con detta pronuncia è stato ribadito e chiarito che «’le aree comprese dal piano regolatore generale nell’ambito di un piano per gli insediamenti produttivi (PIP) assumono carattere edificatorio e subiscono la conformazione propria del piano stesso, onde, nella determinazione del loro valore, come non si può tenere conto, ai fini della liquidazione dell’indennità di espropriazione, dell’incidenza negativa esercitata sul valore dell’area dal vincolo specifico di destinazione preordinato all’esproprio, così sono invece suscettibili di considerazione i vincoli di conformazione appunto stabiliti, indipendentemente dall’espropriazione, in virtù della preesistente destinazione urbanistica legale e deve, perciò, in particolare, essere
fatto riferimento agli “standards” del piano anzidetto, come, ad esempio, agli indici di fabbricabilità previsti da quest’ultimo” (Cass. 17 settembre 2001, n. 11621; Cass. 6 dicembre 2002, n. 17348; Cass., 24 marzo 2004, n. 5874). Inoltre, ai fine della determinazione dell’indennità d’espropriazione di un fondo edificabile in base al piano regolatore ed incluso in un piano per l’edilizia economica e popolare, la valutazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione, al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, ai sensi del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, introdotto con la Legge di Conversione n. 359 del 1992, deve tenere conto delle previsioni di tale piano per l’edilizia in punto di densità volumetriche, quali varianti del piano regolatore, quando esse si traducano in indici medi di fabbricabilità, correlati (o correlabili) al totale della superficie al lordo dei terreni da destinarsi a spazi liberi, ed inoltre si riferiscano all’intera area del piano stesso o ad una porzione differenziata per situazioni indipendenti dal progetto espropriativo. Tale valutazione deve, invece, trascurare la maggiore o minore fabbricabilità che il fondo venga a godere o subire per effetto delle disposizioni del piano per l’edilizia attinenti alla collocazione sui singoli fondi di specifiche edificazioni ovvero servizi ed infrastrutture (Cass., Sez. U., 21 marzo 2001, n. 125).».
3.3.- In questi termini si era espressa anche la decisione di legittimità n.22990/2014, richiamata dal giudice del merito .
3.4.E d’altronde la stessa decisione di questa Corte n.25862/2011, con la quale è stata disposta la cassazione con rinvio, aveva precisato che la valutazione estimativa doveva tenere conto «… della sola destinazione industriale consentita dal PIP (Cass. 18254/2004; 10265/2004; 16710/2003): in quanto la normativa della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis non si limita a fissare una rigida dicotomia, con esclusione dell’ammissibilità di un tertium genus, tra “aree edificabili” (indennizzabili in percentuale del loro valore venale, ai sensi del comma 1) ed “aree agricole” o “non classificabili come
edificabili”, ma impone di tener conto delle possibilità legali di edificazione sussistenti al momento della vicenda ablativa quali offerte dagli strumenti urbanistici. I quali come è noto onde dare un ordine ed un’armonia allo sviluppo dei centri abitati, nonché di disciplinare l’edilizia urbana nei suoi molteplici aspetti, ripartiscono il territorio comunale in zone con la precisazione delle relative destinazioni e la determinazione dei caratteri da osservare in ciascuna zona (densità, modalità delle costruzioni, distacchi, intensità estensiva e volumetrica, e simili); con la conseguenza che se nel caso l’inclusione del terreno espropriato in zona PIP avente la destinazione accertata dalla sentenza impugnata costituiva condizione necessaria e sufficiente per l’attribuzione del requisito dell’edificabilità legale, la relativa classificazione ne rappresentava anche il limite: non potendo per quanto si è detto l’immobile essere destinato a qualsiasi tipologia di edificazione, ma soltanto agli insediamenti espressamente previsti nella zona suddetta.» .
3.5.- La decisione impugnata, così come la CTU sulla scorta del quesito formulato dal giudice del rinvio, si è attenuta ai principi enunciati ed al dictum della Cassazione, senza che alcun rilievo abbia la circostanza dedotta dalla ricorrente in merito al fatto che già prima del PIP approvato con delibera consiliare del n.974/1989, era intervenuta una precedente Variante al PRG approvata dalla Regione Toscana con delibera di Giunta n.10795 del 14/10/1985 con cui l’Amministrazione comunale aveva ricomp reso le aree oggetto di esproprio all’interno della delimitazione delle aree per l’insediamento della grande distribuzione prevedendo per l’attuazione delle stesse gli specifici indici di fabbricabilità i quali poi erano stati recepiti nel PIP nel luglio 1989: invero, tale circostanza non è di ostacolo all’applicazione del principio secondo il quale l’inclusione del terreno espropriato in zona PIP al momento della vicenda ablativa costituisce condizione necessaria e sufficiente per l’attribuzione del requisito dell’edificabilità legale e la relativa classificazione ne rappresentava
anche il limite, senza che possano avere incidenza, ai fini valutativi, le disposizioni ad altro fine predisposte, quali gli invocati artt. 7 e 17 delle NTA all’epoca vigenti.
4.1. -Anche il terzo ed il quarto motivo vanno trattati congiuntamente, per connessione.
4.2.Il terzo motivo è inammissibile perché la censura motivazionale non risponde al modello legale del vizio denunciato perché non indica alcun fatto storico, costitutivo, modificativo o estintivo di cui non sia tenuto conto, ma deduce la mancata considerazione di argomenti o rilievi prospettati dalla parte espropriata a contenuto essenzialmente argomentativo.
Invero, Per quanto attiene alla ricostruzione della fattispecie concreta, va, poi, considerato che «L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell’attuale testo modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo.» (Cass. n. 22397/2019) e va osservato che l’istante non ha articolato la censura confrontandosi con la previsione della tipologia di vizio contemplata dalla norma. Infatti il ricorrente, quando denunci l’omesso esame di un fatto decisivo, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ., deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. n. 8053 del 7 aprile 2014; Cass. Sez. U. n. 8054 del 7 aprile 2014; Cass. n. 13716 del 05/07/2016; Cass. n. 24830 del 20/10/2017).
4.3.- Il quarto motivo è inammissibile perché la violazione di legge denunciata è prospettata sul non condiviso assunto della fondatezza del terzo motivo di ricorso.
5.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U. n. 23535/2019).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 5.500,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2023.